T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12127/2016 Pubblicato il 05/12/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele Di Carlo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;
Collegio di Garanzia Alta Corte della Giustizia Sportiva, Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc, Lega Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico;
nei confronti di
OMISSIS Calcio S.p.a.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Presidente Federale di cui ai C.U. n. 59/A del 29 agosto 2014 in virtù dei poteri del Consiglio Federale (delegatigli con delibera del 18.08.2014, di cui al C.U. n. 56/A del 18.08.2014) con cui si è stabilito di escludere la OMISSIS Calcio S.r.l. dalla selezione e partecipazione alla stagione sportiva 2014/2015 nel campionato di Serie B, anche per non aver soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l'ottenimento della licenza Nazionale del campionato di Serie B ed in particolare per quelle di cui al punto 17 "Tribune riservate agli spettatori" dei criteri "A" di cui all'allegato A del G.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, con riguardo alla suddivisione dei posti a sedere, che devono essere distribuiti in almeno quattro settori indipendenti; deliberazione con la quale, conseguentemente, si è concessa alla Società OMISSIS Calcio S.p.A. la licenza nazionale 2014/2015 per l'accesso alla serie B;
della decisione del Collegio di Garanzia Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI comunicata in data 7.10.2014 unitamente al dispositivo del 12.09.2014 di rigetto del ricorso proposto dalla Soc. OMISSIS per l'annullamento dei provvedimenti della FIGC sopra indicati con i quali la squadra del OMISSIS veniva esclusa dalla graduatoria per la Serie B ed anche veniva rigettata la richiesta di ammissione alla Serie B in sovrannumero e, conseguentemente, del provvedimento emanato dal Consiglio Federale della FIGC in data 29.08.2014 che ha ripescato la Soc. OMISSIS Calcio e non ha ammesso nella graduatoria per la Serie B la società OMISSIS ;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l'accertamento del titolo/diritto anche in sede cautelare (presidenziale e collegiale) della società OMISSIS Calcio ad ottenere l'ammissione in Serie B quantomeno in sovrannumero;
nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni della società ricorrente per tutti i danni subiti dalla mancata autorizzazione alla immissione nella graduatoria e alla iscrizione al campionato di Serie B 2014/2015;
nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni per la mancata ammissione della squadra del OMISSIS alla graduatoria per la Serie B, nonché per la mancata partecipazione al campionato di Serie B 2014/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società OMISSIS Calcio ha impugnato la deliberazione del Presidente della FIGC di cui ai C.U. n. 59/A del 29 agosto 2014 che l’ha esclusa dalla selezione e partecipazione alla stagione sportiva 2014/2015 nel campionato di Serie B, anche per non aver soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l'ottenimento della licenza Nazionale del campionato di Serie B, e la decisione del Collegio di Garanzia Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI comunicata in data 7.10.2014 di rigetto del ricorso proposto dalla stessa società per l'annullamento dei provvedimenti della FIGC, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto ad ottenere l'ammissione in Serie B quantomeno in sovrannumero, e il risarcimento dei danni subiti per la mancata partecipazione al campionato di Serie B 2014/2015.
La ricorrente ha esposto che, in considerazione della vacanza, nell'organico di Serie B, di un posto per il campionato 2014/2015, aveva presentato l'istanza di ammissione al campionato di Serie B, affermando che tutte le squadre operanti in Serie C (per retrocessione, per promozione o per permanenza) avessero lo stesso titolo a partecipare alla selezione per l'ammissione in Serie B.
Con l'atto impugnato la FIGC ha respinto l’istanza in quanto la società ricorrente, all’epoca facente parte del Campionato della serie C già iniziato, proveniva dal campionato interregionale della serie D.
Tale motivo di esclusione, secondo la ricorrente, sarebbe stato ammissibile solo in sede di ripescaggio e non in sede di integrazione dell'organico a 22 squadre, a fronte della quale tutte le altre squadre che avevano presentato istanza di ammissione alla serie B si trovavano nella medesima posizione; la squadra del OMISSIS apparteneva alla serie C già dal momento in cui aveva presentato istanza alla F.I.G.C. il 13 agosto 2014 ed aveva, appunto, dichiarato di essere squadra appartenente alla serie C, chiedendo di essere esaminata in tale sua qualità.
L'ulteriore motivo di esclusione ha riguardato l'inosservanza del punto 17 "Tribune riservate agli spettatori" dei criteri "A" di cui all'allegato A del G.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, con riferimento alla quale la ricorrente ha dedotto che lo stadio del OMISSIS disponeva della suddivisione dei posti a sedere in 4 settori indipendenti, esattamente come richiesto dalle prescrizioni di selezione.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1) Violazione di legge — violazione delle norme statutarie federali e del CONI nonché del codice di giustizia sportiva — mancato esame del ricorso proposto dinanzi all'Alta Corte di Giustizia, erronea lettura del ricorso medesimo, in quanto la società ricorrente non aveva impugnato la deliberazione n. 56/A del Consiglio Federale della FIGC ma ne aveva richiesto l'applicazione in conformità alla decisione dell'ordinanza n. 25 del 28.8.2014 dell'Alta Corte di Giustizia, che invece aveva omesso di pronunciarsi sul punto;
2) Violazione delle norme statutarie federali e del CONI, nonché del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e del C.O.N.I. — elusione dell'ordinanza n. 24 dell' 11.08.2014 e falsa applicazione dell'ordinanza n. 25 del 28.08.2014 dell'Alta Corte di Giustizia - contraddizione rispetto alle precedenti determinazioni — violazione e falsa applicazione della delibera di cui al C.U. 56/A del 18.08.2014 cosi come riletta dall'Alta Corte di Giustizia nell'ordinanza n. 26 del 28.08.2014.
Il Consiglio Federale, con la delibera di cui al C.U. 1711A del 27.05.2014, aveva stabilito che il ripescaggio non si potesse applicare ad un numero superiore alle venti squadre di organico, ma solo fino al raggiungimento di tale numero; l'Alta Corte di Giustizia aveva stabilito lo stesso principio, affermando che la FIGC doveva portare l'organico a ventidue squadre, ma che, a tal fine, non si potessero seguire il metodo ed i criteri del ripescaggio, occorrendo fissare criteri appositi, equi e trasparenti.
Il Consiglio Federale, nella decisione del 18.08.2014, aveva ignorato sia la propria deliberazione precedente, sia l'esistenza di una posizione di eguaglianza sportiva tra tutte le squadre oggi appartenenti alla Serie C, indipendentemente dalla loro provenienza (dalla serie D ovvero dalla serie B).
L'Alta Corte era intervenuta, con l'ordinanza n. 25, per stabilire un chiaro criterio di applicazione per la selezione alla Serie B.
Tuttavia il Consiglio Federale, con la delibera n. 56/A, aveva già deciso di procedere al ripescaggio di una squadra per la Serie B, con criteri valevoli solo per alcune delle squadre appartenenti alla Serie C, con conseguente esclusione del OMISSIS Calcio dalla selezione, tanto più che non prevedeva quale punteggio dovesse essere attribuito alla stessa, per la posizione nella classifica del campionato precedente, nel quale aveva raggiunto il punteggio di 64 punti in prima posizione.
La delibera n. 56/A del Consiglio Federale si poneva, quindi, in evidente contrasto con i profili caratterizzanti tali atti e, pertanto, risultava viziata da illegittimità.
L’Alta Corte con la decisione n. 25 del 28.08.2014 aveva offerto però una lettura della delibera del 18.08.2014 conforme ai criteri legislativi e statutari, stabilendo che "nella sostanza la FIGC ha utilizzato criteri ex C.U. 171/A e che il complesso della lex specialis regolante l'integrazione a 22 squadre sia oramai esclusivamente il C.U. 56/A".
Di conseguenza, il deliberato 56/A non poteva essere più interpretato come metodo di ripescaggio o selezione di ripescaggio a cui possono accedere soltanto le squadre della precedente Serie C aventi certi requisiti di merito sportivo, potendo invece partecipare tutte le squadre collocate, per merito sportivo, nel campionato di Serie C.
3) Violazione e falsa applicazione della delibera di cui al C.U. 143/A del 6.5.2014 nonché erroneità in punto di fatto ed omessa istruttoria, con riferimento al requisito ritenuto mancante in capo alla squadra del OMISSIS che, invece, sussisteva, essendo lo stadio del OMISSIS strutturato in maniera tale da avere quattro settori indipendenti.
Si sono costituiti la FIGC e il CONI resistendo al ricorso.
Con decreto cautelare n. 5009 del 15.10.2014 è stata respinta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente si osserva che la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale adito, come già affermato dal Consiglio di Stato in precedente analogo a quello in esame.
In particolare con la sentenza della sez. VI, n.6010 del 14 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 2 del D.L. 220/2003, secondo l’interpretazione resa dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, “prevede tre forme di tutela:
una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;
una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa";
una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.
Quanto alla terza ipotesi presa in considerazione, va osservato che, secondo la originaria versione del decreto legge n. 220 del 2003, fra le fattispecie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano incluse, tra le altre, le questioni relative alla organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti.
Ebbene, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, la circostanza che, in sede di conversione del decreto legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate fattispecie, induce agevolmente a ritenere che si sia inteso ricondurle nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Invero, la sottrazione dell'originario testo normativo si spiega se si considera che la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica - disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI - non è una situazione certo irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo.
Si tratta di una questione riguardante l'organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà, oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale” (Cons. Stato, sent. 6010/2011).
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla controversia in esame, atteso che nella stessa viene in contestazione l'ammissione della società ricorrente al campionato di serie superiore.
Può invece prescindersi dall’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CONI dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.
Deve ancora premettersi che, essendo stato disputato il campionato di Serie B al quale la ricorrente non è stata ammessa con i provvedimenti in questa sede impugnati, l’interesse all’esame delle censure proposte residua unicamente sotto il profilo risarcitorio, anch’esso azionato in questa sede, mentre la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile.
A tal fine si rileva che con il provvedimento impugnato, il Presidente della FIGC, evidenziata la necessità di integrare l’organico della Serie B con la ventiduesima squadra, e richiamata l’ordinanza n. 25 del 28 agosto 2014 del Collegio di Garanzia dello Sport, con la quale si era stabilito che per l’integrazione dell’organico della Serie B si dovesse far riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014, ha stabilito che la OMISSIS Calcio s.r.l., avendo partecipato nella stagione precedente al Campionato Interregionale Serie D, ai sensi del C.U. 56/A del 18 agosto 2014 non aveva titolo a presentare domanda per l’integrazione dell’organico della serie B 2014/2015 e, in ogni caso, non aveva soddisfatto le condizioni a tal fine richieste, in quanto lo stadio disponibile non presentava la suddivisione dei posti in quattro settori come previsto dal C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014.
Entrambe le ragioni poste a fondamento del provvedimento sono state contestate dalla ricorrente con le doglianze proposte.
Sotto il primo profilo, relativo alla asserita erroneità della decisione del Collegio di Garanzia n. 37 dell’11.9.2014, deve osservarsi che la stessa ricorrente ha precisato in questa sede che con il ricorso che il Collegio di Garanzia ha respinto non intendeva impugnare il C.U. 56/A, che ha fissato i criteri per l’integrazione dell’organico a 22 squadre, in esecuzione dell’ordinanza n. 25 del 28.8.2014 dell’Alta Corte di Giustizia sportiva, ma chiederne l’applicazione.
Dunque i criteri per l’integrazione dell’organico, previsti dal C.U. 56/A, in parte ripetitivi di quelli di cui al C.U. n. 171/A ed in parte innovativi rispetto a tale disciplina, risultano inoppugnati e ad essi doveva farsi riferimento nell’esame della domanda del OMISSIS Calcio.
La Federazione, in particolare, ha inteso ammettere al procedimento di integrazione le società retrocesse dalla serie B a quella inferiore e quelle che, partecipando al campionato di serie inferiore nel campionato 2013/2014 immediatamente precedente, avevano conservato il diritto di parteciparvi al termine della stagione; sulla base di tale criterio il OMISSIS Calcio, provenendo invece, nella stagione precedente, dal campionato della Serie D, non poteva ritenersi legittimato a partecipare alla procedura di integrazione della Serie B, che ne avrebbe comportato il passaggio di due serie da un anno all’altro.
Tale criterio non è stato oggetto di alcuna specifica censura da parte della ricorrente, che si è limitata a contestare genericamente che, in quanto ammessa alla serie C al momento dell’integrazione, avrebbe potuto aspirare al passaggio nella serie B come tutte le altre squadre del campionato di serie C, senza però dedurre alcun vizio di legittimità, rispetto a tali determinazioni, dei provvedimenti impugnati.
Così proposta la doglianza si risolve nella richiesta di un sindacato di merito dei criteri stabiliti dalla Federazione, in quanto tale inammissibile, anche considerata la omessa impugnazione del C.U. 56/A.
Ne consegue, altresì, la correttezza della decisione del Collegio di Garanzia che ha concluso in tal senso.
Anche con riferimento al difetto dei requisiti previsti per lo stadio del OMISSIS , di cui al terzo motivo, si rileva che dall’esame dell’istanza della ricorrente per l’ammissione al Campionato di Serie B (docc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso) non risulta, non essendo specificato né documentato alcunché al riguardo, che lo stadio disponibile per le partite del OMISSIS rispettasse il requisito infrastrutturale richiesto, ovvero la suddivisione in quattro settori.
Anche tale doglianza è quindi infondata, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati;
respinge la domanda risarcitoria;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore della FIGC e del CONI delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore