T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13392/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Soc Nuova OMISSIS  Calcio Srl Ssd, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Stalteri ed Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Arno, 6;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Panama, 58; Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G Pisanelli, 2;

Lega Italiana Calcio Professionistico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G. Pisanelli, 40;

nei confronti di

Soc Società Sportiva OMISSIS Srl;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Federale FIGC del 19.07.2012 recante concessione alla società S.C. OMISSIS s.r.l. della licenza nazionale 2012/2013 con conseguente ammissione della stessa al campionato di II divisione stagione sportiva 2012/2013 - ammissione della ricorrente al campionato di lega pro - risarcimento danni (art. 119 c.p.a.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Lega Italiana Calcio Professionistico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Nuova OMISSIS  Calcio ha impugnato il C.U. n. 21/A del 19 luglio 2012 con il quale il Consiglio Federale ha concesso alla società Vallée d’Aoste la licenza nazionale per l’ammissione al campionato di II Divisione s.s. 2012/2013 oltre alla decisione con la quale l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha respinto il reclamo proposto avverso la suddetta delibera federale.

Deduce la ricorrente di essersi classificata nella stagione 2011/2012 seconda nel campionato nazionale dilettanti (Serie D, Girone 1) e di avere disputato i Play Off nazionali vincendoli.

Nell’aprile 2012 la Lega Calcio Professionistico convocava le società interessate al passaggio al settore professionistico fornendo informativa sugli incombenti necessari per ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza ed a seguito di tale incontro inviava comunicazione di conferma della volontà di essere tenuta in considerazione ai fini della iscrizione a detto campionato.

Successivamente la FIGC, con la Comunicazione Ufficiale n. 146/A indicava i requisiti economico-finanziari che le società dilettantistiche vincitrici dei rispettivi campionati avrebbero dovuto conseguire entro il 30 giugno 2012 per ottenere la licenza nazionale a partecipare al Campionato di seconda divisione.

Ricorda la ricorrente che la S.C. OMISSIS, vincitrice del proprio girone non dimostrava nel termine prescritto il possesso dei requisiti richiesti sicchè la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali ne dichiaravano l’inidoneità a partecipare al Campionato di Seconda Divisione per omesso deposito della prescritta fideiussione bancaria e per indisponibilità di un impianto sportivo nella Regione – decisione impugnata dalla S.C. Vallee D’Aoste – di tal che la ricorrente reiterava la richiesta di sostituire la predetta società ai sensi dell’art. 49 delle NOIF che prevede – nel caso di mancato possesso da parte delle società aventi titolo all’ammissione al campionato di 2^ Divisione dei requisiti prescritti – la segnalazione in sostituzione da parte della lega Nazionale Dilettanti di altre società nel campionato nazionale, con preferenza per la vincente della finale dei Play Off.

Peraltro, la FIGC accoglieva il ricorso della S.C. OMISSIS; da qui la deliberata iscrizione al campionato di Seconda Divisione della S.C. OMISSIS e la non ammissione al detto campionato della ricorrente la quale presentava ricorso dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI per ottenere l’annullamento dell’ammissione al Campionato di II Divisione di Lega Pro della S.C. OMISSIS. Ricorso che veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse sostanziale e processuale.

Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti in giudizio il CONI, la FIGC e la Lega Calcio Pro, deducendo in via preliminare la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla udienza del 17 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio come il Comunicato Ufficiale n. 147/A del 7 maggio 2012 – peraltro rimasto in oppugnato in sede sportiva – stabiliva che nel caso di vacanze determinatesi all’esito della procedura di ammissione ai campionati di I e II Divisione s.s. 2012/2013, non si sarebbe proceduto all’integrazione degli organici – né mediante sostituzione ex art. 49 NOIF, né tramite i ripescaggi di cui al Comunicato Ufficiale n. 174/A, salvo che il numero delle società iscritte fosse risultato inferiore alle 60 unità.

Come risulta dalla documentazione depositata in atti, tuttavia, all’esito della procedura di rilascio delle licenze nazionali, risultano ammesse n. 69 squadre e, quindi, la ricorrente non avrebbe comunque potuto conseguire alcun vantaggio dalla esclusione della controinteressata dal campionato di competenza dal momento che, essendo il numero delle squadre ammesse superiore a 60, le sarebbe in ogni caso stata preclusa la strada della integrazione dell’organico.

L’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della assenza dei presupposti, in capo alla ricorrente, di ottenere il passaggio di categoria e l’ammissione al Campionato di Lega Pro, determina la infondatezza della domanda di risarcimento del danno.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è inammissibile mentre deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2015

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