T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2277/2021 Pubblicato il 24/02/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Ceci, Marcello Clarich, Mattia Grassani, Giuseppe Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI assunta in data 10 agosto 2018 prot. n. 00542/18 e delle successive motivazioni di cui alla decisione n. 56 dello stesso Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 10 settembre 2018 prot. 670/2018;

- ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento, preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, anche allo stato non conosciuto e di ogni altro atto menzionato negli atti impugnati o anche non menzionato ma ad essi in qualunque modo connesso, ivi incluse le decisioni della Corte Sportiva di Appello pubblicate con i comunicati ufficiali n. 168/CSA del 26 giugno 2018, n. 172/CSA del 27 giugno 2018 n. 1/CSA del 5 luglio 2018 e n. 2/CSA del 6 luglio 2018;

e in ogni caso per l'accertamento del diritto del ricorrente-OMISSIS-a partecipare al Campionato di Serie A in corso in condizioni di piena parità rispetto alle altre squadre in competizione e con esclusione di ulteriori sanzioni oltre a quella grave (squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse) già irrogata e irreversibilmente scontata, che avrebbero l'effetto di pregiudicare la partecipazione del ricorrente al Campionato di Serie A;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 22\3\2019 :

per l'annullamento

- della decisione n. 17/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI depositata il 4 marzo 2019, prot. n. 00146/2019 e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi inclusa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI assunta in data 18 gennaio 2019 prot. n. 00052/19;

e in ogni caso per l'accertamento

del diritto del ricorrente-OMISSIS-a partecipare al Campionato di Serie A in corso in condizioni di piena parità rispetto alle altre squadre in competizione e con esclusione di ulteriori sanzioni oltre a quella grave (squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse) già irrogata e irreversibilmente scontata, oltre all'ammenda, che avrebbero l'effetto di pregiudicare la partecipazione del ricorrente al Campionato di Serie A;

nel ricorso per l'annullamento

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI assunta in data 10 agosto 2018 prot. n. 00542/18 e delle successive motivazioni di cui alla decisione n. 56 dello stesso Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 10 settembre 2018 prot. 670/2018;

- ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento, preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, anche allo stato non conosciuto e di ogni altro atto menzionato negli atti impugnati o anche non menzionato ma ad essi in qualunque modo connesso, ivi incluse le decisioni della Corte Sportiva di Appello pubblicate con i comunicati ufficiali n. 168/CSA del 26 giugno 2018, n. 172/CSA del 27 giugno 2018 n. 1/CSA del 5 luglio 2018 e n. 2/CSA del 6 luglio 2018;

e in ogni caso per l'accertamento

del diritto del ricorrente-OMISSIS-a partecipare al Campionato di Serie A in corso in condizioni di piena parità rispetto alle altre squadre in competizione e con esclusione di ulteriori sanzioni oltre a quelle già irrogate, che avrebbero l'effetto di pregiudicare la partecipazione del ricorrente al Campionato di Serie A.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. e della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

                                                FATTO e DIRITTO

Il-OMISSIS-ha introdotto il presente giudizio, formulando le domande in oggetto.

Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C..

Con atto depositato in data 14.01.2020 la F.I.G.C. ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione IV, n. 112/2019, con cui è stato dichiarato il fallimento della -OMISSIS- odierna controinteressata.

Con ordinanza pubblicata in data 29/04/2020 il Collegio ha dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm., 299 e ss. c.p.c. e 43 comma 3 L.F., a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo.

A seguito di tale ordinanza nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio di tre mesi dal verificarsi dell’evento interruttivo, né successivamente.

Non rimane pertanto al Collegio che pOMISSIS re atto dell’avvenuta estinzione del giudizio.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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