T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4020/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:Federsupporter, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, Via Flaminia, 79;

contro

FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, Via Panama, 58;

nei confronti di

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Michele Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G.G. Belli, 27;

per l'annullamento

- del rigetto della istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio e di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna il diniego alla istanza di accesso avanzata in data 8 ottobre 2015, con la quale si richiedevano le determinazioni della FIGC in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1857/2015.

In particolare, la ricorrente deduce che con sentenza n. 1857/2015 la Suprema Corte ha disposto la condanna di alcuni tesserati FIGC, al risarcimento nei confronti – tra gli altri Enti – della FIGC per i danni ad essa arrecati a seguito della commissione di reati di frode sportiva, ancorché dichiarati estinti per prescrizione.

Alla luce di quanto disposto in sentenza, in data 8 ottobre 2015 la odierna ricorrente ha inviato una istanza di accesso alla FIGC proprio al fine di “conoscere le determinazioni adottate dalla FIGC” in relazione alla sentenza in oggetto.

In data 21 ottobre 2015 la FIGC ha inviato alla ricorrente il diniego di accesso agli atti poiché non vi sarebbe un interesse qualificato, né la legittimazione della ricorrente a conoscere le azioni che la FIGC valuterà di intrapOMISSIS re a seguito della suddetta pronuncia giurisdizionale.

In seguito alla ricezione del diniego alla istanza di accesso la ricorrente ha inviato in data 27 ottobre 2015 una lettera di risposta alla FIGC, al fine di evidenziare ulteriormente il proprio interesse attuale, diretto e concreto, ma la FIGC non ha adottato alcun ulteriore provvedimento.

Deduce la ricorrente la illegittimità del diniego e chiede la condanna della FIGC alla ostensione della richiesta documentazione.

Si sono costituiti in giudizio sia la FIGC che il dott. OMISSIS, deducendo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla camera di consiglio del 15 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le censure di inammissibilità del ricorso avanzate dalla parte resistente e dal controinteressato, in considerazione della infondatezza del ricorso nel merito.

Osserva il Collegio, infatti, come la risposta negativa della FIGC alla richiesta di ostensione trovi il suo presupposto fondante nella insussistenza, al momento della domanda, di alcun atto amministrativo ostensibile, in considerazione della assenza di alcuna determinazione conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione.

Sotto tale profilo, dunque, il rigetto della istanza di accesso agli atti appare pienamente legittimo mentre – sotto altro profilo – risulterebbe comunque inammissibile la diversa istanza volta a censurare la mancata adozione di atti che la ricorrente considera dovuti, e ciò in considerazione della natura del diritto di accesso volto alla conoscenza di atti già formati e non già alla elaborazione e formazione di nuovi documenti (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3267 “È inammissibile l'istanza con la quale si chiede all'Amministrazione non l'ostensione di atti già esistenti in rerum natura, ma un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, che non può essere pretesa in sede di accesso; ne deriva che tale pretesa non può essere invocata allorché lo stesso interessato non chiede l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intende provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa”).

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2016

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