T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4138/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. (…), proposto dalla U.S.D. OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Francesco Di Ciommo, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 41 presso lo studio dell’avv. Di Ciommo,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta presso il cui studio in Roma, via Po n. 9 è elettivamente domiciliata,la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta presso il cui studio in Roma, via Po n. 9 è elettivamente domiciliata, nonché
nei confronti di
A.S.D. Giorgione Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della decisione n. 27 del 30 settembre 2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. OMISSIS; della decisione del Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-2014; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o in altro modo esecutivo e/o connesso e/o collegato a detti provvedimenti e comunque lesivo, nonché
per il risarcimento del danno subito per effetto dell’ingiusta esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2013-2014, eventualmente anche in forma specifica, e cioè attraverso l’ammissione, anche in sovrannumero, della U.S.D. OMISSIS al Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2014-2015.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc);
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 aprile 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2013 e depositato il successivo 6 dicembre, la OMISSIS (d’ora in poi, OMISSIS) ha impugnato la decisione n. 27 del 30 settembre 2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la quale è stato respinto il ricorso da essa presentato avverso la statuizione del Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della propria domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-2014. Ha chiesto altresì il risarcimento del danno subito per effetto dell’ingiusta esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2013-2014, eventualmente anche in forma specifica, e cioè attraverso la propria ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2014-2015.
Espone, in fatto, che a seguito della mancata iscrizione, per estinzione della società e rinuncia volontaria, al Campionato di Serie D 2013-2014 della U.S. OMISSIS S.S.D. s.r.l., vincitrice della Coppa Italia nazionale Dilettanti, spettava ad essa OMISSIS l’accesso alla Serie D. In data 11 luglio 2013 ha presentato istanza presso il competente Dipartimento Interregionale della Figc Lega Nazionale Dilettanti per essere iscritta al Campionato di Serie D 2013-2014, corredata dalla documentazione necessaria. Con decisione comunicata con nota del 16 luglio 2013 n. 101.8 il predetto Dipartimento ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza perché pervenuta oltre il termine del 4 luglio 2013, previsto dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013 per le “società non aventi diritto”. Avverso tale decisione ha proposto ricorso all’Alta Corte di Giustizia sportiva, deducendo che erroneamente era stata considerata “società non avente diritto” all’iscrizione al Campionato. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso con decisione n. 27 del 30 settembre 2013.
2. Avverso la predetta decisione n. 27 del 30 settembre 2013 la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione art. 49 delle N.O.I.F. e del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012 – Manifesta illogicità del provvedimento e/o della motivazione – Violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa ex artt. 97 Cost. e 12, l. n. 91 del 1981 ovvero dell’azione amministrativa che la Figc svolge nell’organizzare i Campionati di calcio. Conseguente illegittimità dei provvedimenti gravati per aver essi qualificato l’U.S.D. OMISSIS quale “società non avente diritto” all’ammissione alla Serie D.
Erroneamente la società ricorrente è stata annoverata tra i “non aventi diritto” all’iscrizione al Campionato di Serie D, con conseguente indebito assoggettamento alla procedura e ai termini (presentazione della domanda di ammissione al Campionato il 4 luglio 2013) previsti dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013. Essa ha infatti disputato la finale di coppa Italia Dilettanti contro la U.S. OMISSIS S.S.D. s.r.l., che in effetti ha vinto ma poi ha rinunciato all’iscrizione al Campionato di Serie D, con conseguente passaggio del relativo diritto all’altra società finalista, secondo il disposto dell’art. 5 del C.U. L.N.D. n. 4 dell’1 luglio 2012. Ove essa ricorrente fosse stata correttamente considerata società avente diritto il termine ultimo per presentare la domanda sarebbe scaduto l’11 luglio 2013, con conseguente tempestività della propria istanza, presentata proprio l’11 luglio.
b) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 167 del 21 maggio 2013 – Manifesta illogicità – Violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa ex artt. 97 Cost. e 12, l. n. 91 del 1981 ovvero dell’azione amministrativa che la Figc svolge nell’organizzare i Campionati di calcio. Conseguente illegittimità dei provvedimenti gravati nella parte in cui hanno considerato tardiva la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D.
Illegittimamente l’istanza di iscrizione al Campionato di Serie D è stata considerata tardiva, scadendo il termine di presentazione l’11 luglio 2013.
3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza. La Figc ha altresì dedotto l’erroneità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni n. 27 del 30 settembre 2013 nella parte in cui non ha respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. OMISSIS anche per un ulteriore profilo, e cioè per non avere, il sodalizio sportivo, allegato alla domanda di riconoscimento del titolo sportivo, pervenuta al Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti l’11 luglio 2013, anche la richiesta di iscrizione al campionato di Serie D.
4. Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza. Ha altresì dedotto l’erroneità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni n. 27 del 30 settembre 2013 nella parte in cui non ha respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. OMISSIS anche per un ulteriore profilo, e cioè per non avere, il sodalizio sportivo, allegato alla domanda di riconoscimento del titolo sportivo, pervenuta al Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti l’11 luglio 2013, anche la richiesta di iscrizione al campionato di Sere D.
5. La A.S.D. Giorgione Calcio non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza del 9 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nel costituirsi in giudizio sia la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) che la Lega Nazionale Dilettanti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato all’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di tale eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.
La società U.S.D. OMISSIS (d’ora in poi, OMISSIS) ha impugnato la decisione n. 27 del 30 settembre 2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la quale è stato respinto il ricorso da essa presentato avverso la statuizione del Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013. Detta determinazione aveva dichiarato irricevibile l’istanza di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-2014 sull’assunto che il termine, previsto dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013, entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere presentata, scadeva il 4 luglio 2014, dovendo la società essere considerata “non avente diritto” all’iscrizione al Campionato di Serie D.
L’esatto contenuto del diniego di iscrizione assume particolare rilevanza, atteso che nella memoria di costituzione della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti si afferma (pag. 7) che, in ogni caso, la società OMISSIS non avrebbe potuto essere iscritta al Campionato di Serie D perché “non ha mai presentato alla L.N.D. alcuna domanda di iscrizione al Campionato quale avente diritto nei termini .... di cui al C.U. n. 168”, e ciò sul rilievo che all’istanza pervenuta l’11 luglio 2013, con la quale in effetti è richiesto il titolo sportivo per accedere al Campionato Dilettanti, non sarebbe mai stata allegata la domanda di iscrizione. Sotto questo profilo le parti resistenti hanno chiesto al Collegio “di accertare tale circostanza … in riforma della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva impugnata, sotto forma di impugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del ricorso avversario”.
Rileva sul punto il Collegio che, come si è detto, il Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, nel negare l’iscrizione della società OMISSIS al Campionato di Serie D, ha fatto esclusivo riferimento alla tardività dell’istanza. E’ quindi di immediata evidenza che la Federazione e la Lega, con i rilievi esposti nella memoria di costituzione, hanno introdotto un motivo nuovo di esclusione di cui non è cenno non solo nel provvedimento oggetto di impugnazione ma neanche nella decisione del giudice sportivo.
Ma c’è di più. Le parti resistenti hanno espressamente chiarito che il rilievo sollevato deve essere inteso come proposto sotto forma di impugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del ricorso avversario. Correttamente dunque, chiedendo la riforma della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni n. 27 del 30 settembre 2013 nella parte in cui non ha respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. OMISSIS anche per tale ulteriore profilo, hanno inteso utilizzare l’unico strumento processuale messo a disposizione, per questa specifica ipotesi, dall’ordinamento, id est il ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a..
Erroneamente però non hanno notificato, ai sensi del comma 2 del citato art. 42, tale ricorso incidentale condizionato al ricorrente principale. Lo stesso dunque è inammissibile, come comunicato alle parti e scritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
2. Passando al merito, entrambi i motivi di ricorso sono volti a dimostrare l’erroneità del presupposto sul quale il Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti ha fondato la propria decisione, dovendo invece la società essere considerata “avente diritto” all’iscrizione, con la conseguenza che si sarebbe dovuto applicare il termine dell’11 luglio 2013, previsto dal C.U. n. 168 del 21 maggio 2013, rispetto al quale la domanda di iscrizione è tempestiva. In ogni caso la stessa società aveva presentato una prima istanza già il 4 luglio 2013.
Quanto al primo profilo, la norma che rileva ai fini del decidere è l’art. 49 delle Noif, richiamato (rectius, riprodotto) dall’art. 5, sesto comma, del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012. La stessa prevede che, ove la squadra di Eccellenza - che ha vinto la Coppa Italia Dilettanti 2012-2013, in tal modo acquistando il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2013-2014 - abbia acquisito anche per meriti sportivi il diritto a partecipare al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso deve intendersi riservato all’altra squadra finalista di Coppia Italia, purchè anch’essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Tale norma non è stata ritenuta dal Dipartimento Interregionale della Figc applicabile al caso di specie, avendo esso circoscritto l’ipotesi di sostituzione al solo caso in cui la squadra di Eccellenza, che ha vinto la Coppa Italia Dilettanti, abbia anche acquisito, per meriti sportivi, il diritto a giocare in Serie D. Nel caso in esame, invece, tale squadra (la U.S. OMISSIS S.S.D. s.r.l.) aveva rinunciato a partecipare al Campionato di Serie D. Dal canto suo l’OMISSIS invoca l’applicazione dell’art. 49 delle Noif in via estensiva, pena la sua illegittimità.
La tesi difensiva della ricorrente non è suscettibile di positiva valutazione.
Giova premettere che la possibilità, prevista dall’art. 49 delle Noif, di partecipare al Campionato di Serie D per chi non ha acquisito per meriti sportivi il diritto a parteciparvi, ma vi accede grazie alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti – e sempre che abbia partecipato al Campionato di Eccellenza e da questo non sia stata retrocessa al Campionato di categoria inferiore – ha carattere eccezionale, essendo la regola, appunto, quella dell’ammissione per soli titoli sportivi. In quanto norma di carattere eccezionale non è estensibile in via analogica ad ipotesi dalla stessa non espressamente previste. E ciò non solo perché è principio generale quello secondo cui la norma di carattere eccezionale è soggetta a rigorosa interpretazione, non passibile di interpretazione analogica e inapplicabile in carenza dei presupposti in essa indicati, ma anche perché una diversa conclusione rischierebbe di violare il principio della par condicio, essendo labile e rimesso al soggetto che di volta in volta deve applicare tale norma il confine tra un’interpretazione estensiva ammissibile ed una esclusa.
Ricorda ancora il Collegio che le disposizioni endofedererali dettate in relazione all’iscrizione ai Campionati – espressione della discrezionalità tecnica di cui gode l’ordinamento sportivo – richiedono un puntuale rispetto sia da parte degli organi della Federazione e della Lega che da parte dei sodalizi sportivi, e questo perché, dati i posti contingentati previsti per ciascun Campionato, la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società, in spregio del principio della par condicio.
3. Non essendo dunque possibile dare alla norma un contenuto diverso ed ulteriore rispetto a quello che il Legislatore sportivo ha inteso, potrebbe dubitarsi dell’illegittimità ed illogicità della stessa nella parte in cui ha limitato la sua portata di favore solo ai casi espressamente previsti.
Nel corso dell’atto introduttivo del giudizio (pag. 14) la ricorrente ha censurato, in via gradata, la legittimità dell’art. 49 delle Noif ove dello stesso non possa darsi l’interpretazione estensiva che ha suggerito.
Preliminarmente il Collegio chiarisce che non assume rilievo, ai fini dell’ammissibilità di tale impugnativa, la circostanza che l’art. 49 delle Noif non compaia, nell’epigrafe del ricorso, tra gli atti impugnati di cui è chiesto l’annullamento. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue conclusioni. Occorre infatti far riferimento a criteri sostanziali e non a mere prospettazioni formali, ricercando l’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile, ancorché l’atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo (Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2014, n. 101; Tar Lazio, sez. II, 10 marzo 2008, n. 2165). Nell’esercizio del potere d’interpretazione e di qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, sicché anche un’errata deduzione di una causa petendi non preclude al giudice la corretta qualificazione del danno e la sua liquidazione, iuxta alligata et probata (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2012, n. 6161).
Rileva peraltro il Collegio che tale impugnativa, pur se ammissibile, è però improcedibile, come comunicato alle parti e scritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non essendo stato l’art. 49 delle Noif gravato prima dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, come espressamente dalla stessa affermato nella decisione impugnata (pag. 7: il “complesso delle prescrizioni normative non oggetto – si noti – di alcuna impugnativa, ma solo di pretesa di interpretazione estensiva o adeguatrice”). Ciò in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva (Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258).
E’ noto che, ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).
La ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo la norma delle Noif che preclude, ove non interpretata nel senso dalla stessa società prospettato, l’iscrizione al Campionato Dilettanti in qualità di “società avente diritto”. Non sono stati infatti esauriti, su questa questione, tutti i gradi della giustizia sportiva, mancando una pronuncia dell’Alta Corte. A questa la Audace OMISSIS avrebbe dovuto rivolgersi, in occasione dell’impugnazione della decisione del Dipartimento Interregionale Dilettanti comunicata il 16 luglio 2013, chiedendo l’annullamento dell’art. 49 delle Noif.
A tale rilievo se ne aggiunge un secondo di non minore portata.
L’art. 5, sesto comma, del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012 contiene una disposizione del tutto identica a quella dell’art. 49 delle Noif, con la conseguenza che, seppure il Collegio avesse annullato, perché correttamente impugnato e perché illegittimo, il citato art. 49 delle Noif, sarebbe rimasto intangibile – perché non impugnato né dinanzi all’Alta Corte né dinanzi a questo Tribunale – la previsione del C.U. n. 4 del 2012, ostativa all’invocata iscrizione.
Il primo motivo deve quindi essere respinto non potendo accedersi all’interpretazione estensiva degli artt. 49 delle Noif e 5, sesto comma, del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012 prospettata dalla società ricorrente e non potendo il Collegio verificare la legittimità di dette norme nella parte in cui non estendono l’ipotesi di sostituzione anche al caso in cui la squadra di Eccellenza, che ha vinto la Coppa Italia Dilettanti, abbia poi rinunciato all’iscrizione al Campionato di Serie D.
4. Con il secondo motivo l’ OMISSIS afferma che a tutto voler concedere, ove quindi si volesse considerare tardiva l’istanza pervenuta l’11 luglio 2013, parimenti avrebbe diritto al’iscrizione non essendo stata valutata la precedente domanda presentata, nella dichiarata qualità di “società non avente diritto”, il 4 luglio 2013 e quindi certamente entro i termini previsti dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013.
Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione.
Tale istanza, come risulta dalla memoria depositata dalle parti resistenti, non è stata valutata perché non accompagnata da tutta la documentazione prevista dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013, il quale ha espressamente chiarito che sono considerati validi esclusivamente i documenti pervenuti ovvero depositati entro il 4 luglio 2013. Né la società OMISSIS potrebbe pretendere di utilizzare la domanda tempestiva inoltrata il 4 luglio 2013 per avallare la propria richiesta di ammissione riproposta il successivo 11 luglio 2013, in relazione al quale l’unico motivo ostativo all’accoglimento sarebbe stato individuato nella tardività della richiesta e non nella carenza di requisiti. In altri termini, non può essere seguita la pretesa di considerare la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D presentata quale società non avente diritto, questa si tempestivamente, il 4 luglio 2013, desumendo il possesso, da parte del sodalizio sportivo, di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni endofederali perché non espressamente esclusi - in occasione del vaglio della successiva istanza dell’11 luglio 2013, presentata questa volta quale “società avente diritto” - da parte del Dipartimento Interregionale, il quale peraltro non ha proprio proceduto all’esame dell’istanza avendone riscontrato la tardività.
Aggiungasi che, come affermato dalla Lega e dalla Federazione senza essere in ciò smentite in punto di fatto, ove anche l’istanza del 4 luglio 2013 fosse stata presentata in conformità a quanto previsto dal C.U. n. 167 del 2013, la stessa non avrebbe potuto essere accolta avendo la Lega Nazionale Dilettanti ammesso al Campionato di Serie D solo le quadre che avevano partecipato agli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza o che erano state retrocesse dalla Serie D all’esito dei play-out, e quindi tutte società che occupavano una posizione potiore rispetto all’ OMISSIS, che aveva chiuso il Campionato al quarto posto.
5. Il ricorso, nella parte annullatoria, deve quindi essere respinto.
L’infondatezza nel merito del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno atteso che l'illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto; la reiezione della parte impugnatoria del gravame impedisce infatti che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85; id., sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4628; id., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176).
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in considerazione della complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto, unitamente alla memoria di costituzione, dalla Figc e dalla Lega Nazionale Dilettanti, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014