T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6121/2017 Pubblicato il 24/05/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: Juve Stabia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;

Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 58;

Collegio di Garanzia - Alta Corte della Giustizia Sportiva, Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

nei confronti di

Società OMISSIS  Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luigi Polato, Claudio Solinas e Anna Mattioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio, 61;

Lega Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

OMISSIS  Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Pinto, Michele Di Carlo e Michele Cascione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michelangelo Pinto in Roma, via Ombrone, 12/B;

per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti, con i quali è stato negato alla società ricorrente il c.d. "ripescaggio" in Serie B, in favore del ripescaggio della Società OMISSIS  Calcio; in particolare:

a) della decisione (emanata nel solo dispositivo) dal Collegio di Garanzia - Alta Corte - del CONI in data 12 settembre 2014, di rigetto del ricorso proposto dalla società Juve Stabia per l'annullamento dei provvedimenti emanati dalla FIGC di ripescaggio nella Serie B 2014-2015 della società OMISSIS  Calcio, anziché della società Juve Stabia, nonché per l'accertamento del titolo della società OMISSIS ad ottenere il ripescaggio in Serie B al posto della società OMISSIS  o, in subordine, anche in sovrannumero;

b) del provvedimento emanato dal Consiglio Federale della FIGC in data 29 agosto 2014, di ripescaggio nella Serie B 2014-2015 della società OMISSIS  Calcio, anziché della società Juve Stabia;

nonché di tutti gli atti, presupposti o conseguenti, ad essi comunque connessi;

nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società OMISSIS ad ottenere il ripescaggio in Serie B al posto della Società OMISSIS  o, in subordine, anche in sovrannumero;

nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni della società ricorrente per tutti i danni subiti dal mancato ripescaggio in Serie B 2014-2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI, della FIGC, della società OMISSIS  Calcio e l’intervento del OMISSIS  Calcio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società OMISSIS s.r.l. ha impugnato i provvedimenti per effetto dei quali le è stato negato il c.d. "ripescaggio" in Serie B, in luogo della società OMISSIS  Calcio e, in particolare, la decisione del Collegio di Garanzia - Alta Corte - del CONI del 12 settembre 2014, di rigetto del ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti emanati dalla FIGC di ripescaggio nella Serie B 2014-2015 della società OMISSIS  Calcio, anziché della società OMISSIS, e il provvedimento emanato dal Consiglio Federale della FIGC in data 29 agosto 2014, di ripescaggio nella Serie B 2014-2015 della società OMISSIS  Calcio, anziché della società OMISSIS, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto ad ottenere il ripescaggio in Serie B al posto della Società OMISSIS  o, in subordine, anche in sovrannumero, e il risarcimento dei danni subiti per il mancato ripescaggio in Serie B per l’anno 2014-2015 .

La ricorrente ha esposto di avere partecipato al Campionato di calcio di Serie B anno 2013/2014, retrocedendo sul campo nella serie inferiore (Serie C), e che, in ragione di una "vacanza" di organico creatasi nel Campionato di Serie B (per la mancata ammissione della Società OMISSIS, per carenza dei requisiti tecnici e finanziari previsti dalla normativa federale), la FIGC aveva aperto una procedura per l'integrazione dell’organico della Serie B per la stagione 2014-2015, ovvero per l'individuazione della società che avrebbe dovuto colmare la "vacatio" lasciata dal Siena.

Tale procedura era stata indetta ai sensi della normativa federale e, in particolare, del Comunicato Ufficiale FIGC n. 171/A, che prevedeva una procedura comparativa tra le varie società interessate, sulla base di una serie di criteri predefiniti (posizione nella classifica dell'ultimo Campionato di Serie B o di Serie C, tradizione storico-sportiva, bacino di utenza); all’esito, la FIGC aveva stilato la graduatoria finale delle 32 società candidate, nell'ambito della quale le società risultate tra il primo ed il quinto posto erano state escluse e, quindi, non erano state considerate per il "ripescaggio", in quanto ciascuna di esse si era venuta a trovare (per varie ragioni, determinate dalla carenza dei requisiti tecnici-finanziari, previsti dalla normativa federale) in una situazione di preclusione al "ripescaggio"; la società OMISSIS  Calcio, classificata al sesto posto, non era stata esclusa ed era stata considerata come prima classificata; la Juve Stabia si era classificata all'ottavo posto ed era stata considerata come seconda classificata, vista la esclusione della Cremonese, classificatasi al settimo posto, per carenza dei requisiti.

Di conseguenza, con provvedimento in data 29 agosto 2014, il Consiglio Federale della FIGC aveva disposto il "ripescaggio" nella Serie B 2014-2015 della Società OMISSIS  Calcio.

La OMISSIS aveva quindi proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, per l'annullamento dei provvedimenti emanati dalla FIGC di ripescaggio nella Serie B 2014-2015 della Società OMISSIS  Calcio, deducendo un unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione della normativa federale che prevede il c.d. "divieto di doppio ripescaggio nell'arco di cinque anni" (disposto dal Comunicato Ufficiale n. 171/A, lett. D2), in ragione della esistenza della situazione di fatto oggettiva costituita dal fatto che la società OMISSIS  era stata già "ripescata" in Serie B nella stagione 2012-2013 e, quindi, si trovava nella situazione preclusiva ad ottenere un secondo ripescaggio, con la conseguenza che il relativo posto avrebbe dovuto essere attribuito alla Juve Stabia.

Il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione del 12 settembre 2014, aveva respinto il ricorso proposto dalla Società OMISSIS.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 171/A, lettera D2, che disponeva il c.d. "divieto di doppio ripescaggio nell'arco di cinque anni", violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità della motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, sviamento di potere, per il mancato accertamento della situazione di preclusione sussistente in capo alla Società OMISSIS  Calcio, che aveva già beneficiato di analogo ripescaggio in Serie B per la stagione 2012-2013, e per l’erroneità della motivazione secondo cui la Società OMISSIS  non si sarebbe trovata nella situazione di preclusione prevista dalla normativa federale, in quanto il "ripescaggio" della stessa disposto nell'anno 2012-2013 non sarebbe stato vero e proprio "ripescaggio", ma integrazione dell'organico di tale campionato per "sostituzione" della Società OMISSIS , esclusa dallo stesso per illecito sportivo.

In particolare, il Comunicato n. 171/A, intitolato "ripescaggi Campionati professionistici 2014-2015", "ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2014-2015", aveva deliberato di fissare "i criteri e le procedure di cui all'Allegato A per l'integrazione degli organici dei Campionati professionistici 2014-2015"; tale Allegato A, intitolato "criteri e procedure di ripescaggio nei campionati professionistici 2014-2015", disponeva (pag. 1 dello stesso) che "in caso di vacanza di organico nei Campionati professionistici 2014-2015, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo Campionato, l'integrazione degli organici avverrà con delibera del Consiglio Federale, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte"; alla lett. D2, era previsto il c.d. "divieto di doppio ripescaggio nell'arco di cinque anni", secondo cui: "Le società ripescate una sola volta nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma, salvo quanto si dirà appresso per la eventuale seconda fase di ripescaggio, saranno escluse dalla prima fase di ripescaggio, ove lo stesso comporti la partecipazione alla medesima categoria, in cui sono state ripescate nelle ultime cinque stagioni; tale preclusione ... ".

La società OMISSIS  calcio era stata già "beneficiata", essendo stata già oggetto di "ripescaggio" nella medesima categoria (Serie B) per la stagione 2012-2013, nella quale la stessa era stata individuata per "integrare" l'organico di tale Campionato, a seguito della "vacanza" di organico determinata dall'esclusione della Società OMISSIS  per illecito sportivo, di tal che non avrebbe potuto essere ripescata una seconda volta nei cinque anni successivi.

Si sono costituiti il CONI, la FIGC e il OMISSIS  Calcio resistendo al ricorso; il CONI ha dedotto, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le decisioni del Collegio di Garanzia, come tali emesse da un organo autonomo e indipendente, non potevano essere ascritte alla responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale.

Con decreto cautelare del 19 settembre 2014, confermato con ordinanza cautelare dell’8 ottobre 2014, è stata respinta l’istanza di sospensione della decisione impugnata, avuto riguardo al fatto che il 7 ottobre 2014 era stata pubblicata la decisione dell’Alta Corte di Giustizia, il cui contenuto non era noto al Collegio decidente, e che il Campionato di Serie B era ormai iniziato da tempo.

È intervenuto in giudizio ad adiuvandum il OMISSIS  Calcio, con comparsa depositata il 10 ottobre 2014.

A seguito della pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del CONI la ricorrente ha proposto avverso la stessa motivi aggiunti, deducendo che il Collegio aveva respinto il gravame sulla base di due distinte ragioni, la prima di tipo formale, costituita dalla mancata impugnazione, da parte della Società OMISSIS, nell'anno 2012, del provvedimento con il quale la Società OMISSIS  stata "ripescata" in Serie B, nella parte in cui tale provvedimento non definiva formalmente come "ripescaggio" tale atto; la seconda, sostanziale, costituita dalla asserita mancata violazione della normativa federale da parte della FIGC, stante la non qualificabilità come "ripescaggio" sia del ripescaggio del OMISSIS  del 2012, sia di quello del 2014, e la contestuale qualificazione, da parte del Collegio di Garanzia del CONI, dell'atto di "ripescaggio" del OMISSIS  in Serie B nel 2012 come atto di "integrazione dell'organico".

La ricorrente ha contestato l’illegittimità di tali motivazioni deducendo che nell’anno 2012 non avrebbe potuto impugnare il provvedimento di ripescaggio del OMISSIS , non avendo alcun interesse in merito, e che tale provvedimento concretizzava in effetti un vero e proprio ripescaggio, riportandosi alle argomentazioni già proposte nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale adito, come già affermato dal Consiglio di Stato in precedente analogo a quello in esame.

In particolare con la sentenza della sez. VI, n. 6010 del 14 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 2 del D.L. 220/2003, secondo l’interpretazione resa dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, “prevede tre forme di tutela:

una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;

una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa";

una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Quanto alla terza ipotesi presa in considerazione, va osservato che, secondo la originaria versione del decreto legge n. 220 del 2003, fra le fattispecie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano incluse, tra le altre, le questioni relative alla organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti.

Ebbene, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, la circostanza che, in sede di conversione del decreto legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate fattispecie, induce agevolmente a ritenere che si sia inteso ricondurle nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Invero, la sottrazione dell'originario testo normativo si spiega se si considera che la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica - disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI - non è una situazione certo irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo.

Si tratta di una questione riguardante l'organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà, oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale” (Cons. Stato, sentenza n. 6010/2011, TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 4763/2017).

Alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla controversia in esame, atteso che nella stessa viene in contestazione l'ammissione della società ricorrente al campionato di serie superiore.

Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CONI, che deve essere disattesa in quanto infondata.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, la cui pronuncia è oggetto di giudizio, è istituito in seno al CONI ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’ente, con i poteri di cui all’art. 12 bis.

In tal senso depone, in primo luogo, il fatto che il Collegio di Garanzia è previsto dallo Statuto dell’ente fra gli organi di cui si compone il sistema di giustizia sportiva istituito presso il CONI.

Il Titolo II dello Statuto del CONI, che ne disciplina l’ “Organizzazione centrale”, compOMISSIS  infatti le disposizioni che delineano il sistema di giustizia sportiva (art. 12) e, al vertice di tale sistema, il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12 bis).

Tale ultima disposizione istituisce, al comma 1, “presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”; al comma 7, stabilisce che “Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto”.

Dunque, tale organismo è dotato di autonomia e indipendenza, ma istituito presso il CONI, e i membri del Collegio sono promanazione del Consiglio Nazionale e della Giunta dell’ente.

Infine, a norma dei commi 8 e 9 dell’art. 12 bis citato, “Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti” e, “per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA”.

L’analisi di tale disciplina conduce quindi a ritenere, come già affermato da questa Sezione, che il Collegio di Garanzia, per quanto dotato di una posizione di autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, sia comunque incardinato nella struttura del CONI, che ne nomina i componenti, ne disciplina il funzionamento e assicura le dotazioni di uffici e personale a tal fine necessari, con conseguente riconducibilità all’ente in questione degli atti emessi da tale organismo (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenze n. 11146/2016 e n. 4763/2017).

Di conseguenza, la domanda risarcitoria risulta correttamente rivolta anche nei confronti del CONI, attenendo poi al merito della controversia, e non all’individuazione del giusto contraddittore, la questione della fondatezza o meno della stessa.

Deve ancora premettersi che, essendo stato disputato il campionato di Serie B al quale la ricorrente non è stata ammessa con i provvedimenti in questa sede impugnati, l’interesse all’esame delle censure proposte residua unicamente sotto il profilo risarcitorio, anch’esso azionato in questa sede, mentre la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile.

A tal fine si rileva che con il C.U. n. 170/A del 27 maggio 2014 il Consiglio Federale della FIGC ha stabilito che l’organico della Serie B non avrebbe dovuto essere integrato, se non si fosse determinato un organico inferiore a 20 squadre, precisando poi, con il C.U. 171/A, i criteri da seguire per l’eventuale integrazione fino al numero di 20 squadre.

Il Novara Calcio ha impugnato il citato C.U. 170/A in sede sportiva, lamentando l’illegittimità della determinazione di non integrare l’organico e, con l’ordinanza n. 24/2014, il Collegio di Garanzia istituito presso il CONI ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, ordinando alla FIGC di integrare l’organico di Serie B fino a 22 squadre.

Quindi, con la delibera impugnata, la FIGC, evidenziata la necessità di integrare l’organico della Serie B con la ventiduesima squadra, e richiamata l’ordinanza n. 24/2014 del Collegio di Garanzia dello Sport, ha pubblicato il C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014, prevedendo una procedura di integrazione che richiamava i criteri già fissati dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, all’esito della quale è stata ammessa al Campionato di Serie B, secondo la graduatoria redatta nel rispetto dei criteri prestabiliti, la squadra del OMISSIS .

La ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti federali che hanno determinato l’integrazione dell’organico della Serie B per l’anno 2014/2015 con l’ammissione del OMISSIS  Calcio, in luogo della OMISSIS che la seguiva nella graduatoria all’uopo predisposta, e la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il gravame proposto in sede sportiva.

Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la tesi della FIGC, secondo la quale, nell'anno 2012-2013 il OMISSIS  Calcio non sarebbe stato oggetto di "ripescaggio" in senso tecnico, ma avrebbe beneficiato dell'ammissione in Serie B per "sostituzione" della Società OMISSIS , esclusa dal Campionato di Serie B 2012-2013 per illecito sportivo.

Al riguardo la ricorrente ha dedotto che, secondo il linguaggio tecnico "federale" della FIGC, per "ripescaggio" si intende l'azione di "ripescare" una società avente titolo a partecipare ad un Campionato inferiore per riportarla al Campionato superiore, quali che ne siano le ragioni (per integrare vacanze di organico del relativo Campionato, determinatesi a seguito di illecito sportivo oppure a seguito di diniego di Licenza Nazionale per carenza dei requisiti tecnici-finanziari) e le modalità (ovvero ripescaggio per "sostituzione" diretta di una Società esclusa per illecito disciplinare tramite la Società collocatasi alla posizione di classifica immediatamente inferiore nel Campionato precedente oppure a seguito di procedimento aperto per l'individuazione della Società che dovrà sostituire quella esclusa per diniego di Licenza Nazionale).

Ciò si evincerebbe dal fatto che il Comunicato FIGC n. 171/A, sulla cui base è stata regolamentata la procedura, utilizza indifferentemente i termini "ripescaggio" ed "integrazione degli organici", giacché il titolo e l’epigrafe menzionano il ripescaggio ("criteri e procedure di ripescaggio nei campionati professionistici 2014-2015"…"ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2014-2015"), e nel corpo del comunicato vengono fissati "i criteri e le procedure di cui all'Allegato A per l'integrazione degli organici dei Campionati professionistici 2014-2015".

Allo stesso modo, secondo la ricorrente, nell'anno 2012-2013, a seguito della esclusione della Società OMISSIS  dal Campionato di Serie B 2011-2012 per illecito sportivo, l'organico del Campionato di Serie B 2012-2013 si era venuto a trovare composto di sole 21 squadre, e la FIGC aveva disposto l'integrazione di tale organico per riportarlo a 22 squadre, ripescando il OMISSIS , tanto che lo stesso Comunicato pubblicato sul sito della FIGC in data 23 agosto 2012, era intitolato "Il OMISSIS  ripescato in serie B, il OMISSIS  riparte dalla Lega Pro".

Tale assunto si palesa infondato.

In primo luogo si rileva, al riguardo, che la fissazione dei criteri per l’avanzamento e la sostituzione delle squadre dei vari gironi rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa della Federazione, il cui sindacato in questa sede risulta circoscritto alle ipotesi di vizi logici ed irragionevolezza.

In secondo luogo, la ricorrente ha sostanzialmente lamentato che nella fattispecie non si sia fatta applicazione della causa di esclusione prevista dal C.U. della FIGC n. 56/A del 2014, secondo il quale “le società ripescate una sola volta nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato saranno computate ai fini della classifica finale: ma, fatto salvo [quanto prescritto] in appresso per la eventuale seconda fase di ripescaggio, saranno escluse dalla prima fase di ripescaggio, ove lo stesso comporti la partecipazione al Campionato della medesima categoria, in cui sono state ripescate nelle ultime cinque stagioni” (D 2).

Come evidenziato nella decisione del Collegio di Garanzia qui impugnata, la vicenda verificatasi nella s.s. 2012/2013, quando la società OMISSIS  venne chiamata a sostituire nell'organico del campionato di Serie 13 il OMISSIS , escluso dalla competizione per illecito sportivo, non è qualificabile come ripescaggio né assimilabile, sotto tale profilo, alla procedura instaurata nel 2014.

L'ammissione del OMISSIS  al campionato di Serie B s.s. 2012/2013 è stata disposta infatti - come evidenziato dal Collegio di Garanzia - per scorrimento della graduatoria e conseguente sostituzione della squadra collocata in posizione deteriore rispetto a quella esclusa, mentre non è stata indetta, in quel caso, alcuna procedura selettiva basata sulla valutazione ponderale di una peculiarità di fattori, come avvenuto nella presente ipotesi.

In quell’occasione, infatti, il OMISSIS  era stato escluso dal campionato per effetto della sanzione disciplinare irrogatagli dagli organi della giustizia sportiva e non per carenza dei requisiti di ammissione, con conseguente scorrimento della classifica del campionato appena conclusosi.

Pertanto, nemmeno può invocarsi, a sostegno della tesi della ricorrente, l’interpretazione teleologica della clausola escludente, ovvero la finalità di evitare che per due volte in un arco di tempo limitato l’ammissione al Campionato sia disposta sulla base di criteri diversi dal merito sportivo, in quanto in quel caso, come visto, l’ammissione del OMISSIS  Calcio alla Serie B è avvenuta a seguito di uno scorrimento della graduatoria determinato dall’esclusione della squadra posta in posizione superiore, seguendo l’ordine risultante dal punteggio del campionato concluso.

Infine, non può assumere rilievo, in tal senso, la denominazione utilizzata nel comunicato pubblicato all’epoca sul sito della FIGC, trattandosi di atto di contenuto non provvedimentale e destinato alla divulgazione delle notizie in ambito sportivo, nell’ambito del quale la parola ben può essere stata utilizzata in senso atecnico al fine di una generalizzata comprensione del contenuto essenziale della notizia.

Di conseguenza, la ragione sostanziale posta a fondamento del provvedimento federale e della decisione dell’organo di vertice della giustizia sportiva risulta corretta e immune dai vizi denunciati.

In conclusione la domanda risarcitoria va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre nei confronti del OMISSIS  Calcio ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese con le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati;

respinge la domanda risarcitoria;

condanna la ricorrente alla rifusione in favore della FIGC, del CONI e del OMISSIS  Calcio delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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