T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6811/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla OMISSIS  Fc Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Pierluigi Giammaria, Paolo Rodella, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Michel Martone, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Michel Martone in Roma, via della Conciliazione, 44; Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Alta Corte di Giustizia Sportiva Presso il Coni, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Torino Football Club Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Massimo Ranieri in Roma, via Tre Orologi, 10/E;

per l'annullamento

della decisione dell'Alta Corte di Giustizia presso il CONI n. 13 del 29.05.14 che ha respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione di secondo grado delle licenze UEFA del 19.05.14 recante la conferma del diniego della licenza UEFA per la stagione sportiva 2014/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc e della Soc Torino Football Club Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Ritenuta fondata, relativamente all’azione annullatoria, l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che, al di là dell’Autorità che ha adottato i provvedimenti impugnati, con il ricorso proposto la società OMISSIS  F.C. s.p.a. mira ad ottenere la Licenza Uefa e dunque a partecipare a competizioni calcistiche sopranazionali;

Visto il punto L.01 A del “Manuale Licenza Uefa Figc”, secondo cui la società richiedente la Licenza si impegna “a riconoscere la competenza esclusiva del Tas di Losanna, ai sensi dello Statuto della Uefa e degli Organi di giustizia sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto della Figc”;

Considerato che dalla documentazione versata in atti dalla Figc risulta che in effetti la società OMISSIS  F.C. s.p.a. ha già adito il Tas di Losanna, sottoscrivendo un atto di accettazione della competenza esclusiva di tale organo;

Ritenuta invece la giurisdizione di questo giudice in ordine all’azione risarcitoria, sostanzialmente rivolta avverso la Figc, che con il documento “Tempistica degli adempimenti” avrebbe tratto in errore la società OMISSIS ;

Ritenuto, non essendo l’azione risarcitoria suscettibile di positiva valutazione, di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle controparti costituite e, in particolare, da quella, di indubbio peso, di aver proposto dinanzi a questo giudice una censura non dedotta dinanzi all’Alta Corte (in violazione del principio della pregiudiziale sportiva), ripOMISSIS ndo e sviluppando nell’atto introduttivo del giudizio una argomentazione della decisione della stessa Alta Corte che, pur non rispondendo a specifica censura sollevatagli in tal senso, ha rilevato una “evidente contraddittorietà” tra il documento “Tempistica degli adempimenti” ed il Manuale;

Considerato che oggetto del contendere è la decisione dell’Alta Corte di giustizia presso il Coni del 29 maggio 2014, che aveva respinto il ricorso proposto dal OMISSIS  F.C. s.p.a. avverso la decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze Uefa del 19 maggio 2014, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla stessa società avverso il diniego di Licenza Uefa per la stagione sportiva 2014-2015, deliberato dalla Commissione di primo grado;

Considerato che la società ricorrente si è classificata, all’esito del Campionato di calcio 2013-2014, al sesto posto e che il diniego di Licenza Uefa, Licenza necessaria per partecipare all’Europa League per la stagione 2014-2015, è stato opposto per un asserito debito insoluto per ritenute Irpef su pagamenti effettuati a calciatori dipendenti a titolo di acconto su incentivi all’esodo di circa € 320.000,00;

Considerato che il ricorso (e, per esso, l’azione risarcitoria), nei motivi in cui si articola, è interamente fondato sul rapporto tra il “Manuale Licenza Uefa Figc” – che, utilizzando il termine “entro e non oltre” il successivo 31 marzo 2014, ne lascia chiaramente intendere la natura perentoria – e la “Comunicazione Ufficio Licenze Uefa tempistica processo rilascio licenze Uefa per la stagione sportiva 2014-2015”, che invece utilizza il termine “entro il 31 marzo 2014”, attribuendogli dunque, ad avviso di parte ricorrente, natura ordinatoria, come sarebbe evincibile anche dalla contrapposizione con i casi in cui precisa che l’adempimento deve avvenire “entro e non oltre” un certo termine;

Considerato quindi che parte ricorrente finisce per censurare, dell’intera decisione dell’Alta Corte, solo l’inciso contenuto nel punto 3b, relativo alla natura del termine, non rispettato, del 31 marzo 2014, previsto sia dal “Manuale Licenza Uefa Figc” che dalla “Comunicazione Ufficio Licenze Uefa tempistica processo rilascio licenze Uefa” per la stagione sportiva 2014-2015 per dimostrare l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali;

Considerato che l’azione risarcitoria non appare suscettibile di positiva valutazione atteso che, come precisato dallo stesso Manuale Licenza Uefa Figc – che tutti i sodalizi che intendono ottenere la Licenza Uefa hanno l’obbligo di conoscere – le disposizioni relative alle condizioni di ammissione alla Licenza Uefa, dallo stesso dettate, prevalgono su eventuali disposizioni nazionali differenti;

Considerato che, come correttamente evidenziato dall’Alta Corte di giustizia, tale natura appare evincibile altresì dalla piattaforma extranet predisposta dalla Figc, utilizzata dalle società interessate ad ottenere la Licenza Uefa, nella quale i termini aventi natura perentoria erano stati contrassegnati dal colore rosso, per distinguerli da quelli di carattere ordinario di colore azzurro;

Considerato che nella predetta piattaforma il termine del 31 marzo 2014 di cui è causa era stato contrassegnato con il colore rosso;

Considerato in ogni caso che, ove anche dovesse accedersi alla tesi, di parte ricorrente, di un asserito contrasto tra la norma contenuta nel Manuale e l’istruzione interna, che devono entrambe essere conosciute dalle società che intendono ottenere la Licenza Uefa, la società OMISSIS  avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla Figc e non certamente ritenere prevalente l’istruzione interna sulla disciplina normativa sovranazionale dettata dall’Uefa;

Ritenuto altresì che l’impostazione delle difese della società OMISSIS  dinanzi alle Commissioni di primo e di secondo grado delle Licenze Uefa, e poi dinanzi all’Alta Corte, è stata interamente volta a dimostrare da un lato l’erronea rappresentazione della natura dei pagamenti effettuati ad alcuni giocatori con i c.d. cedolini, come incentivi all’esodo o premi (in quanto tali assoggettati a ritenuta fiscale), mentre si sarebbe trattato di “prestito finanziario” (non assoggettabile a ritenuta fiscale) e, dall’altro, la natura ordinatoria e non perentoria del termine del 31 marzo 2014 contenuta nel “Manuale Licenza Uefa Figc”;

Considerato che tale circostanza attesta come in effetti non sia assecondabile l’assunto, su cui poggia invece l’intero tessuto argomentativo del ricorso proposto dinanzi a questo giudice, secondo cui la società sarebbe stata tratta in errore dalla diversa formulazione letterale del termine del 31 marzo contenuta nel “Manuale Licenza Uefa Figc” – che utilizza il termine “entro e non oltre” il successivo 31 marzo – e nella “Comunicazione Ufficio Licenze Uefa tempistica processo rilascio licenze Uefa per la stagione sportiva 2014-2015”, che invece utilizza i termine “entro il 31 marzo 2014”;

Considerato in ogni caso, per tutto quanto sopra esposto, che non è utilmente invocabile l’istituto dell’errore scusabile, anche in considerazione della circostanza che l’ammissione della ricorrente in una competizione a numero chiuso lederebbe la posizione di altro sodalizio calcistico (il Torino Football Club p.a.), che si è attenuto invece scrupolosamente alle disposizioni dettate sia dal “Manuale Licenza Uefa Figc” che dalla “Comunicazione Ufficio Licenze Uefa tempistica processo rilascio licenze Uefa”;

Ritenuto dunque che alcuna violazione dei principi sanciti dalla Cedu è stata perpretrata;

Considerato, infine, che ove pure si potesse prescindere dai rilievi sopra esposti, di carattere assorbente, la ricorrente non avrebbe potuto comunque ottenere la Licenza Uefa perché – come affermato dalle controparti senza essere smentite dalla società OMISSIS – non ha rispettato l’ulteriore termine perentorio del 30 aprile 2014 per il deposito della documentazione integrativa, prodotta invece solo il successivo 16 maggio 2014;

Ritenuto che la reiezione dei motivi di ricorso comporta la reiezione della domanda risarcitoria e ciò in quanto l’illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno, con la conseguenza che l'infondatezza della domanda di annullamento determina inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85; id., sez. V, 5 luglio 2012, n. 3941);

Ritenuto pertanto che il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte respinto ma che le spese di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda contenziosa, possono essere interamente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

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