T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7397/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Codacons, Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e Multiproprieta' Onlus, Associazione Federsupporter, Giovanni Pignoloni, rappresentati e difesi dagli avv. Gianluca Di Ascenzo, Gino Giuliano, Giuliano Leuzzi, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, Via Panama, 58;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso Gianfranco Tobia in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

 Ministero per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Cesena Calcio;

per l'annullamento

degli atti di estremi ignoti con cui la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio ha omesso di estendere il proprio controllo nei confronti delle società e dei tesserati, nonché degli atti di estremi ignoti con cui sono stati predisposti i modelli organizzativi e le procedure, risultati, di fatto, inidonei a prevenire il rischio di reati, con particolare riferimento al mancato controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali; della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 27/2012, prot. 00455; della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sez. Unite, 20 agosto 2012, pubblicata in data 22 agosto 2012; della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, resa nota nel comunicato ufficiale n. 101/CDN (2011/2012), pubblicata in data 18 giugno 2012; dell'ordinanza n. 1 della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, resa in data 31 maggio 2012, in relazione al Deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 maggio 2012; nonché, per la condanna della FIGC al risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della FICG, del CONI e del Ministero per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TGAR del Lazio chiedendo l’annullamento degli atti di estremi ignoti con cui la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio ha omesso di estendere il proprio controllo nei confronti delle società e dei tesserati, nonché degli atti di estremi ignoti con cui sono stati predisposti i modelli organizzativi e le procedure, risultati, di fatto, inidonei a prevenire il rischio di reati, con particolare riferimento al mancato controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali; della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 27/2012, prot. 00455; della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sez. Unite, 20 agosto 2012, pubblicata in data 22 agosto 2012; della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, resa nota nel comunicato ufficiale n. 101/CDN (2011/2012), pubblicata in data 18 giugno 2012; dell'ordinanza n. 1 della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, resa in data 31 maggio 2012, in relazione al Deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 maggio 2012; nonché, per la condanna della FIGC al risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010.

Avverso gli atti impugnati la parte ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Inoltre, ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell'art. 30 dello Statuto FIGC.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI ed il Ministero per gli affari regionali il turismo e lo sport, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’inammisisbilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, le parti resistenti hanno prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del loro operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il Collegio, preliminarmente, accoglie l’eccezione di inammissibilità dle ricorso per difetto di giurisdizione avanzata dalla FIGC.

In fatto, va rilevato che, a seguito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, aventi ad oggetto il cd. calcio scommesse, nel 2011 sono stati emessi alcuni provvedimenti di custodia cautelare e, quindi, la FIGC ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti tesserati coinvolti.

Le Associazioni ricorrenti hanno ritenuto di essere legittimate a partecipare ai suddetti procedimenti disciplinari federali, formulando istanze di intervento che, però, sono state dichiarate inammissibili.

In particolare, nell'estate del 2012 il CODACONS e l’Associazione Federsupporter presentavano separate istanze di ammissione nel procedimento disciplinare pendente dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC attivatosi in seguito al deferimento della Procura Federale della FIGC dell'8 maggio 2012; la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, con ordinanza n. 1 del 31 maggio 2012 (cfr. C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012), non ammetteva al dibattimento il CODACONS e la Associazione Federsupporter.

Il CODACONS e l’Associazione Federsupporter impugnavano i provvedimenti indicati dinanzi alla Corte di Giustizia Federale della FIGC, chiedendo la sospensione del procedimento e l'astensione dei membri della predetta Corte.

Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale della FIGC con ordinanza del 3 luglio 2012 (cfr. C.U. n. 1/CGF) rigettava le istanze di sospensione del procedimento e di astensione dei Componenti della Corte di Giustizia Federale, dichiarando inammissibili i ricorsi e tutte le richieste formulate.

Il CODACONS e la Associazione Federsupporter presentavano istanze di ammissione anche nel procedimento disciplinare pendente dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC attivato a seguito del deferimento della Procura Federale della FIGC del 25 luglio 2012.

La Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, con ordinanza n. 1 del 1 agosto 2012, non ammetteva al dibattimento il CODACONS e l’Associazione Federsupporter, le quali impugnavano tale provvedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale della FIGC, le cui Sezioni Unite, con ordinanza n. 1 del 22 agosto 2012 (cfr. C.U. n. 27/CGF) dichiarava inammissibile il ricorso della Associazione Federsupporter e con ordinanza n. 2 del 22 agosto 2012 (cfr. C.U. n. 27/CGF) dichiarava inammissibile il ricorso del CODACONS.

Contro tali atti è stato presentato ricorso dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, la quale, con decisione n. 27 del 17 dicembre 2012, dichiarava inammissibile il ricorso, ribadendo la carenza di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti, ritenute estranee all'ordinamento sportivo.

Quindi, con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio notificato in data 18 aprile 2013. il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, l'Associazione Utenti Servizi Turistici, Sportivi e della Multiproprietà onlus, l'Associazione Federsupporter, e Giovanni Pignoloni, hanno avanzato le domande di annullamento e di risarcimento del danno indicate in epigrafe.

Ciò premesso, preliminarmente, il Collegio ritiemne fondata e accolgie l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalle parti resitenti.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 2 della legge n. 280/2003 (rubricato 'Autonomia dell'ordinamento sportivo’) stabilisce che "in applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regoiamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, considerando – come correttamente rilevato dalle parti resistenti – sia l'oggetto dei procedimenti pendenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (e, cioè, “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive"), che le doglianze dei ricorrenti in relazione alle norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano i procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia sportiva ("l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.”).

In sostanza, il contenzioso in questione rientra nell’ambito delle controversie riservate all’autonomia dell'ordinamento sportivo e, quindi, è da ritenersi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo che l’art. 133, co. 1, lett. z) del d.lgs. n. 104/2010 limita alle “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.”.

La questione di illegittimità costituzionale del citato articolo 30 dello Statuto della FIGC, riuslta inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 134 Cost., il giudizio di costituzionalità può avere ad oggetto solo leggi ed atti aventi forza di legge e, quindi, non lo Statuto di una Federazione Sportiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, co. 2, c.p.a. e dall’art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi 1.500,00 (millecinquecento/00) euro ciascuno;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2016

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