T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7937/2021 Pubblicato il 05/07/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da U.S. OMISSIS  Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cacciotti, Federica Ferrari, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Aliberti in Roma, via OMISSIS  n. 95;

contro

Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Chiara Faggi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;

per l'annullamento

della decisione prot. n. 00762/17 del 15/09/2017 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI e di tutti gli atti comunque connessi;

con motivi aggiunti presentati il 27/12/2017

della decisione n. 78 Prot. 00852/2017 del 19.10.2017, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 giugno 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 20 settembre 2017 e depositato in pari data, la U.S. OMISSIS  Calcio S.r.l. impugna il dispositivo della decisione n. 762 del 15.9.2017 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport con cui è stata annullata la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 34/CFA del 30.8.2017 con rinvio al Tribunale Federale Nazionale di primo grado della Federazione.

Oggetto della decisione impugnata è il ricorso presentato congiuntamente dal Presidente della FIGC e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 34/CFA del 30.8.2017 che, in accoglimento del ricorso dell’odierna ricorrente, aveva disposto il posizionamento della A.C.R. OMISSIS  all’ultimo posto in classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, nella Stagione Sportiva 2016/2017.

Con il gravato dispositivo il Collegio sovverte l’esito del giudizio a sfavore della ricorrente, annullando la decisione della Corte Federale d’Appello di agosto 2018 e rinviando al Tribunale Federale nazionale di primo grado.

L’interesse della ricorrente, retrocessa in serie D a seguito dei play out, è quello di essere riammessa in Serie C nel campionato 2017/2018 per effetto della estromissione del OMISSIS , sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella stagione 2016/2017 per non avere regolarizzato le garanzie obbligatorie.

Avverso il dispositivo del Collegio di Garanzia del 15 settembre 2017 di cui si è detto, la ricorrente, dopo avere ampiamente argomentato a sostegno della domanda cautelare, formula i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, in quanto il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Presidente Federale ad impugnare le decisioni degli organi di giustizia sportiva federali di cui dovrebbe essere il supremo garante ed atteso che presiede il Consiglio Federale che nomina i componenti degli organi di giustizia sportiva. Ad avviso della ricorrente anche la Lega Pro difettava di legittimazione ad impugnare una decisione non emessa nei suoi confronti;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 CGS CONI, travisamento dei fatti in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che, in base alle citate disposizioni, l’unico contraddittore della US OMISSIS  era l’ OMISSIS , con conseguente correttezza della pronuncia del CFA in punto di contraddittorio;

3) violazione e falsa applicazione di legge; ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti con riguardo al ne bis in idem, in quanto l’OMISSIS  era stata giudicata per fatti diversi da quelli per i quali è stato proposto il ricorso della US OMISSIS , ovvero, non per il ritardo nella sostituzione della fidejussione, bensì per averne omesso il deposito.

Il 21 settembre 2017 si è costituita la Lega Pro con una memoria con cui resiste alla istanza cautelare ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto non risulterebbero esauriti i gradi di giustizia sportiva avendo il Collegio di Garanzia annullato la decisione della Corte Federale di Appello con rimessione del giudizio davanti al Tribunale Federale per difetto di contraddittorio.

La Lega Pro eccepisce altresì il difetto di contraddittorio per omessa notifica all’ OMISSIS  e alle altre società potenzialmente incise dalla eventuale riammissione dell’odierna ricorrente al campionato di Lega Pro.

In pari data si è costituita anche la FIGC che eccepisce la mancata pubblicazione della motivazione della decisione impugnata e la perdurante pendenza del procedimento avanti agli organi della giustizia sportiva.

Il 26 settembre 2017 il Coni si è costituito con atto di rito seguito da una memoria, depositata il 28 settembre, con cui eccepisce la mancata conclusione del procedimento avanti agli organi di giustizia sportiva, oltre al mancato deposito delle motivazioni della decisione impugnata, nonché il difetto di giurisdizione in quanto risulta impugnata una sanzione disciplinare ed il difetto di legittimazione passiva del CONI.

Il 29 settembre 2017 la Figc deposita memoria con cui eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, venendo in evidenza decisioni su procedimenti disciplinari, nonché l’inammissibilità sotto il profilo della mancanza del presupposto per la formazione di un atto suscettibile di sindacato giurisdizionale, non essendo stato ancora depositato l’atto contenente l’apparato motivazionale della decisione del Collegio di Garanzia.

In pari data ha depositato memoria anche la Lega Pro la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, per difetto del contraddittorio e resiste nel merito.

Il 30 settembre 2017 la OMISSIS , con memoria, insiste sulla fondatezza dell’istanza cautelare e replica alle eccezioni di controparte.

Con ordinanza n. 5157 del 4 ottobre 2017 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Il 23 dicembre 2017 la ricorrente deposita atto di costituzione dell’avv. Federica Ferrari in aggiunta ai difensori già costituiti.

Il 27 dicembre 2017 la OMISSIS  deposita motivi aggiunti avverso la decisione n. 78 del 19 ottobre 2017 del Collegio di Garanzia, intervenuta nelle more, in relazione al dispositivo impugnato con il ricorso principale.

Con i suddetti motivi la ricorrente:

1) contesta il mancato scrutinio da parte del Collegio di Garanzia delle eccezioni proposte dalla ricorrente in ordine alla asserita incapacità del Presidente Federale di impugnare il provvedimento della Corte Federale d’Appello ed al difetto di legittimazione della Lega Pro;

2) contesta la necessità di una norma specifica per sanzionare il club siciliano con una diversa ed ulteriore sanzione rispetto a quella irrogata;

3) afferma che la salvezza della OMISSIS  con il posizionamento all’ultimo posto del OMISSIS  sarebbe avvenuta “secondo un meccanismo automatico stabilito dalle norme sportive (CU 425/A cfr. doc. 24, pag. 5 fascicolo ricorso), senza che ciò abbia comportato alcun superamento dei limiti decisionali che competevano alla Corte Federale d’Appello”;

4) insiste sulla circostanza che la Federazione e la Lega Pro fossero estranei al giudizio avente ad oggetto solo la sanzione della squadra messinese.

La ricorrente conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna di FIGC e CONI al risarcimento dei danni.

Il 15 gennaio 2020 la FIGC deposita la decisione n. 76 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport il 28 novembre 2018 con cui si concludono i procedimenti avanti alla giustizia sportiva avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con il C.U. n. 123/CFA e, in forma integrale, con G.U. 020/CFA del 20 agosto 2018, con la quale l'ACR OMISSIS  veniva ricollocata all'ultimo posto del Campionato di V Divisione, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.

Il 6 febbraio 2020 il CONI deposita memoria con cui insiste nelle proprie eccezioni e difese e rappresenta che avverso la decisione del Collegio di Garanzia con cui è stato definito il giudizio la ricorrente ha proposto separato ricorso rubricato con il n. rg. 1255/19.

Seguono le memorie e relative repliche della ricorrente, della FIGC e della Lega Calcio.

Il 24 febbraio 2020 la ricorrente chiede il rinvio dell’udienza fissata per il giorno successivo per ragioni derivanti dall’evento pandemico che impedirebbe ai difensori di parteciparvi.

Il 19 maggio 2021 il CONI ha depositato una memoria con cui insiste nell’eccepire l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e nell’infondatezza del gravame.

Il 21 maggio 2021 deposita una memoria anche la FIGC e il 21 maggio 2021 la Lega Italiana entrambe resistendo nel merito delle doglianze.

Il 27 maggio 2021 la OMISSIS  replica alle avversarie memorie.

Seguono le richieste di discussione del ricorso da remoto da parte della ricorrente e della FIGC.

La Lega chiede il passaggio in decisione sulla base degli scritti.

All’udienza del 7 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, non essendo stati esauriti con la decisione impugnata tutti i gradi della giustizia sportiva.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Coni, formulato da quest’ultimo, in quanto sarebbe legittimato in proprio il Collegio di garanzia dello Sport.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza condivisa dal Tribunale ha affermato che quest’organo non ha personalità giuridica autonoma e distinta da quella del C.O.N.I. ed emette atti a natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la legittimazione processuale va riconosciuta in capo al C.O.N.I. (CdS 7165/2018).

Il Collegio di garanzia dello sport risulta essere un organo appartenente all’ente pubblico Coni, in ragione di quanto disposto nello Statuto di quest’ultimo (atteso che l’art. 12, con cui viene definito nel suo complesso il sistema di giustizia sportiva – al cui vertice è posto il predetto Collegio di garanzia, ex art. 12-bis – è parte integrante del Titolo II, che ne disciplina l’organizzazione interna).

Ora, atteso che le decisioni adottate da parte del Collegio di garanzia dello sport incidono sull’oggetto della controversia, potendo modificare – in funzione nomofilattica – i provvedimenti sanzionatori adottati da parte delle singole Federazioni sportive, ai sensi dell’art. 12-bis comma 3 dello Statuto del Coni, sono proprio dette decisioni a dover essere contestate, se del caso, avanti al giudice amministrativo, con conseguente legittimazione passiva del Coni (v. anche CdS V 5046/2018).

L’eccezione va quindi respinta.

Ciò premesso il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili come eccepito dalle controinteressate.

L’art. 3 del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, pone, come condizione di procedibilità per poter adire il Giudice statale, nella specie il Giudice amministrativo, il previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva.

La decisione n. 78/2017, impugnata con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, è una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport non definitiva, in quanto non conclude il procedimento, avendo annullato con rinvio al Tribunale Federale la decisione della Corte Federale d’Appello.

Il giudizio si è infatti concluso con una successiva decisione, la n. 76/2018, impugnata con separato ricorso iscritto al numero di rg. 1255/2019.

Per quanto osservato, non risultando esauriti i gradi della giurisdizione sportiva, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili.

L’inammissibilità del gravame per violazione della pregiudiziale sportiva preclude la valutazione anche della domanda risarcitoria che presuppone pur sempre un provvedimento definitivo dalla cui illegittimità discenderebbero i danni lamentati (Cons. Stato, VI, Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302; 24 settembre 2012, n. 5065; 27 novembre 2012, n. 5998; 31 maggio 2013, n. 3002, che richiama Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; Cons. Stato, VI, 20 giugno 2013, n. 3368).

Non è poi applicabile al procedimento sportivo la massima della Cassazione Civile 25774 del 2015 evocata dalla ricorrente, in quanto il procedimento di cui qui si tratta, quello avanti agli organi della giustizia sportiva, ha natura giustiziale e non giurisdizionale, e il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 3 d.l. n. 220 del 2003, che contempla la c.d. “pregiudiziale sportiva”, nel prevedere che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. rimedi interni), ha certamente riguardo all’esaurimento del procedimento giustiziale, atteso che solo con la decisione finale, che nel caso di specie è intervenuta a seguito dell’annullamento con rinvio qui gravato, l’interessato può adire il giudice amministrativo.

Fino a quel momento manca un pronunciamento integrale impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Tutto ciò premesso il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria vanno dichiarati inammissibili.

Sussistono tuttavia sufficienti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

 

 

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