T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8110/2020 Pubblicato il 15/07/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da A.Z. OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F. Tortorella in Roma, Piazza Alessandria 24;
contro
C.O.N.I Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonanni, Claudia Pasquini, Manuel Sandoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Bonanni in Firenze, via Duca D'Aosta 12;
nei confronti
OMISSIS Club 1913 S.p.A., OMISSIS 1919 S.r.l., F.C. OMISSIS S.r.l., OMISSIS 1906 S.r.l., OMISSIS Calcio 1968 S.r.l., A.S. OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS 1905 S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS 1909 S.r.l., OMISSIS Calcio S.r.l., OMISSIS Club S.r.l. non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Prot. n. 00480/2020 del 19 giugno 2020 nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC dell'08 giugno 2020 e pubblicata in pari data con il Comunicato Ufficiale n. 209/A nella parte relativa allo svolgimento dei play out ed al connesso obbligo di partecipazione da parte dalla AZ OMISSIS ;
con motivi aggiunti presentati il 3/7/2020:
della decisione del Collegio Garanzia CONI n. 480/2020
e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, come specificato nel verbale;
Vista la delibera del Consiglio Federale dell’8 giugno 2020, di cui al C.U. n. 209/A, adottata ai sensi dell’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, con la quale è stata disposta la prosecuzione delle competizioni per la stagione 2019/2020 organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico Calcio (“Lega Pro”) - sospese con precedenti delibere fino al 14 giugno 2020 - mediante svolgimento dei Play Off e Play Out tra le squadre individuate secondo la classifica di ciascun girone come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato, con l’utilizzo dei criteri correttivi di cui all’allegato 1 del predetto comunicato ufficiale, fissando contestualmente la disputa della finale della Coppa Italia Serie C con gara singola il 27 giugno 2020;
Vista la decisione, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Prot. n. 00480/2020 del 19 giugno 2020, contenente il dispositivo di reiezione dei ricorsi avverso la predetta delibera del Consiglio Federale dell’8 giugno 2020, di cui al C.U. n. 209/A e le motivazioni della decisione successivamente depositate;
Visto il ricorso con il quale la società A.Z. OMISSIS S.r.l. - collocata al quint’ultimo posto della classifica nel girone C del campionato Lega Pro al 10 marzo 2020, data in cui le competizioni sono state sospese, con 14 punti di vantaggio sulla penultima classificata - impugna la delibera della FIGC di cui al CU 209/A nella parte in cui dichiara la retrocessione diretta della società Rimini Football Club S.r.l., e la decisione prot. n. 00480/2020 del 19 giugno 2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., con cui veniva respinto il ricorso proposto dalla odierna ricorrente, la quale censurava la mancata applicazione dell’art. 49 NOIF nella parte in cui consente alla quint’ultima classificata di non giocare i play out ove abbia una differenza di oltre 8 punti dalla penultima classificata;
Vista la memoria di costituzione depositata il 26 giugno 2020 con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiede la reiezione del ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
Visti i motivi aggiunti, depositati il 3 luglio 2020 dalla A.Z. OMISSIS , con i quali la ricorrente impugna le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia, depositate il 26 giugno 2020, affermando che l’esito delle partite di play out disputate nei giorni 27 e 30 giugno 2020 non hanno fatto venire meno l’interesse a una decisione nel merito;
Considerato che - in disparte la mancata impugnativa della delibera 196/A, con la quale la Federazione disponeva di respingere la richiesta di definitiva sospensione di tutte le competizioni ufficiali di Serie di C e di riavviarle portandole a conclusione anche con un formato diverso ove non fosse possibile concluderle con il formato ordinario - il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati;
Rilevato che l’infondatezza del gravame esime il Collegio dallo scrutinio della eccezione di sopravvenuta carenza di interesse proposta dalla FIGC;
che non appare affetta dai vizi sindacabili in questa sede, di manifesta illogicità, travisamento o difetto di istruttoria, la decisione di fare giocare i play out anche alla quint’ultima classificata a prescindere dal distacco punti con la penultima, trattandosi di play out da disputarsi a campionato sospeso con otto partite non giocate;
che l’esortazione della UEFA del 23/24 aprile 2020 era nel senso di consentire la qualificazione in base al merito sportivo, invito coerente con la scelta di disputare incontri di play out compatibili con i limiti determinati dai tempi ristretti a disposizione, anche alla luce delle problematiche derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria e dagli oneri imposti dai protocolli di prevenzione;
che nella specie il numero delle partite di campionato giocate, a causa della emergenza sanitaria, è risultato ridotto di circa un terzo e, alla data in cui sono state sospese le competizioni, nessuna squadra era matematicamente promossa o retrocessa;
che la decisione del Consiglio Federale costituiva esercizio del potere di derogare alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, conferito dall’art. 218 d.l. 34/2020, e che la stessa doveva contemperare l’impossibilità di bloccare le retrocessioni, i profili sanitari e il merito sportivo, evitando di incidere sulla stagione successiva con un significativo aumento dell’organico;
che muovendosi in tale ottica il Collegio di Garanzia, con affermazione non censurabile sotto nessuno dei profili sindacabili in questa sede, ha ritenuto non irragionevole la scelta di adottare un formato diverso in quanto, in tal modo, si sarebbe mantenuto l’impianto generale delle retrocessioni, non incidendosi su situazioni consolidate;
che alla data di sospensione del Campionato neanche i 14 punti di differenza con la penultima classificata, ove il campionato avesse avuto uno svolgimento regolare con la disputa di tutte le restanti partite, avrebbero garantito matematicamente alla ricorrente di evitare la retrocessione, con ciò escludendosi la sussistenza di un legittimo affidamento;
che il Collegio di Garanzia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, correttamente contempla tutti i ricorsi e significativamente segnala che “la presunta irragionevolezza venga sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuale che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”;
che l’argomento si attaglia alla posizione della ricorrente, la cui opzione ottimale si scontra con l’interesse di altre squadre in zona retrocessione, la cui legittima aspettativa consiste nel recuperare quel punteggio che l’anticipata sospensione del Campionato ha frustrato;
che se è vero che il Collegio di Garanzia, come lamenta parte ricorrente, non ha indicato espressamente la censura formulata dalla ricorrente, relativa alla ritenuta violazione dell’art. 49 NOIF, nella parte in cui la norma federale garantisce la salvezza alla quint’ultima classificata, in caso di distacco dalla penultima di almeno 8 punti escludendola dai play-out, esso ha, nondimeno, argomentato in ordine alla infondatezza del rilievo nell’evidenziare, non illogicamente, che “i provvedimenti adottati dalla Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi consolidate, bensì su posizioni che, di converso, potevano definirsi fluttuanti ed instabili, poiché fondate sulla mera probabilità di mantenere quella collocazione in classifica al termine della stagione, come pure di poterla migliorare o anche peggiorare”, e valorizzando l’esigenza di adottare soluzioni che garantissero la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio adottando il merito sportivo come “principio guida indefettibile”;
che la scelta, qui censurata, di derogare all’applicazione dell’art. 49 NOIF nella parte sopra richiamata trova, pertanto, la sua motivazione nell’esigenza di dare anche alla penultima classificata una chance di salvezza, atteso che al riavvio del campionato tutte le squadre avevano giocato solo due terzi delle partite previste, così salvaguardando il merito sul campo come, peraltro, auspicato dalla Circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020, sebbene nella opzione intermedia del cd “formato diverso”;
che, con argomenti che si attagliano ai motivi di ricorso, il Collegio di Garanzia ha ricordato i limiti del sindacato (macroscopica erroneità, manifesta irragionevolezza ed illogicità) sulle scelte discrezionali della Federazione ed ha ritenuto non irragionevole l’utilizzo del potere derogatorio attribuitole, che è stato esercitato bilanciando i risultati conseguiti sul campo con le esigenze di salute pubblica e nel solco delle linee di indirizzo della UEFA, così mantenendo l’impianto generale delle promozioni/retrocessioni;
che anche la scelta di riunire i ricorsi ha consentito al giudice sportivo di valutare in modo più esauriente la congruità delle decisioni contestate, avendo presente la pluralità di attori coinvolti e l’impatto delle varie posizioni sul campionato nel suo complesso;
- che in particolare “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.
Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.p. n. 3 del 1993);
che ciò vale a maggior ragione in questa sede, nella quale viene in rilievo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo (riaffermato, da ultimo, dalla sentenza n. 160/2019 della Corte Costituzionale), con i connessi meccanismi di rappresentanza istituzionale;
- che quindi nella specie il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità, non ravvisabili nella decisione della FIGC per quanto osservato dal Collegio di Garanzia e tenuto conto anche dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale ha visto coinvolto anche il rappresentante della Lega Pro per giungere ad una soluzione che rappresentasse una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della UEFA;
che le argomentazioni del Collegio di Garanzia non appaiono al Collegio inficiate dai vizi rilevanti in questa sede, atteso che non vi è dubbio che il formato del Campionato sia da qualificarsi “breve”, ove si sia optato di non disputare tutte le partite restanti;
che, alla luce di quanto osservato, la decisione del Collegio di Garanzia e, per l’effetto, anche la delibera del Consiglio Federale, risultano scevre dalle dedotte censure e, per l’effetto, vanno respinti il ricorso e i motivi aggiunti;
che l’accertata assenza di illegittimità degli atti impugnati determina l’infondatezza anche della domanda risarcitoria per carenza del requisito dell’ingiustizia del danno formulata in calce al ricorso principale;
che la novità della vicenda sub judice giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario