T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8111/2020 Pubblicato il 15/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2020, proposto da Fc Rieti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Schiliro', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 210;

contro

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazzale delle Belle Arti, 6;

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17; Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonanni, Claudia Pasquini, Manuel Sandoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Bonanni in Firenze, via Duca d'Aosta, 12;

nei confronti

OMISSIS 1913 s.p.a., OMISSIS Calcio 1919 s.r.l., FC OMISSIS s.r.l., OMISSIS  1906 s.r.l., OMISSIS  Calcio 1968 S.r.l., A.S. OMISSIS  S.r.l., OMISSIS S.r.l., AZ OMISSIS  S.r.l., OMISSIS 1905 s.r.l., Associazione Sportiva OMISSIS s.r.l., A.C. OMISSIS Calcio S.r.l., OMISSIS Football Club S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della decisione n. 27/2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, in particolare del Comunicato Ufficiale n. 209/A del 8.6.2020 della F.I.G.C. con il quale il Presidente Dott. Gabriele Gravina, nell’ambito dei poteri assunti in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, deliberava la retrocessione della F.C. OMISSIS S.r.l. e l’ammissione ai play out della OMISSIS  Calcio 1968 Srl, AS OMISSIS  Srl, OMISSIS Srl e AZ OMISSIS  Srl.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Lega Italiana Calcio Professionistico e di Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che la società OMISSIS Calcio, risultando ultima classificata nella graduatoria del girone C della serie C, attraverso l’impugnazione della delibera della F.I.G.C dell’8 giugno 2020 (confermata dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. con dispositivo del 19 giugno e motivazione pubblicata in data 26 giugno) chiede, in estrema sintesi, di essere ammessa a svolgere i play out per evitare la retrocessione nella serie inferiore (serie D), disposta in via automatica con la predetta delibera;

b) che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti contengono censure con cui la società ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere, nella prospettiva di una manifesta irragionevolezza ed illogicità della scelta della F.I.G.C. di ammettere ai play out le sole squadre classificate tra il quintultimo ed il penultimo posto di ogni girone e di far retrocedere in via automatica nella serie inferiore le ultime classificate (come il Rieti Calcio);

c) che, tuttavia, pur non potendosi escludere che le soluzioni (c.d. “format”) adottabili dalla Federazione avrebbero potuto anche essere diverse, ritiene il Collegio che la prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C., in applicazione comunque dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunga quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo;

d) che infatti nel caso di specie occorre tenere conto di tre fattori determinanti:

- il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza;

- il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che detta azione non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale;

- il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti;

e) che in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.

Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.p. n. 3 del 1993);

f) che ciò vale a maggior ragione in questa sede, nella quale viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, con i connessi meccanismi di rappresentanza istituzionale;

g) che quindi nella specie il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”;

h) che sul piano dei meccanismi istituzionali di rappresentanza occorre tenere conto dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale ha visto coinvolto anche il rappresentante della Lega Pro per giungere ad una soluzione che rappresentasse una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della U.E.F.A.;

i) che, in altri termini, la scelta operata dalla F.I.G.C. con la delibera impugnata rappresenta l’esito di un percorso che è possibile definire di carattere “procedimentale” - nel senso cioè che ha consentito la partecipazione piena di tutti gli operatori del settore interessato - e che ha trovato il punto di sintesi nella riunione dell’8 giugno 2020 del Consiglio Federale, nella quale, tra l’altro, il rappresentante della Lega Pro (circostanza riportata nella memoria della F.I.G.C e non smentita) ha espresso il proprio voto favorevole alla soluzione qui contestata;

l) che comunque una diversa valutazione del giudice amministrativo, che portasse all’accoglimento della richiesta della società ricorrente di essere ammessa ai play out, seppure possibile in astratto, finirebbe con l’entrare nel merito delle scelte effettuate dalla Federazione, posto che una tale formula (play out a cinque squadre) avrebbe, ad esempio, potuto portare ad organizzare una formula con più partite di quelle ipotizzate con la delibera impugnata, con ciò facendo - tra l’altro - aumentare i rischi connessi all’emergenza sanitaria nota a tutti (di carattere oltremodo eccezionale) e, allo stesso tempo, i costi da dover sostenere per rispettare i rigidi protocolli sanitari per prevenire la diffusione del Covid-19;

m) che è quindi condivisibile, in ultima analisi, la scelta operata dal Collegio di Garanzia nel senso di valutare il contenuto della delibera impugnata nel suo insieme in quanto, oltre a ragioni condivisibili di economia processuale, in questo modo è stato possibile apprezzare al meglio la ragionevolezza delle decisioni assunte dalla Federazione resistente, le quali hanno molteplici implicazioni all’interno del singolo campionato e diverse interrelazioni con le graduatorie degli altri campionati (immediatamente superiori e inferiori);

n) che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi motivi aggiunti possono essere respinti;

o) che l’esito del giudizio, come sopra riportato, consente di prescindere dalle eccezioni di rito e in particolare dall’eccezione sollevata dal C.O.N.I. nel corso dell’odierna udienza in ordine alla mancata ricezione della notifica dei motivi aggiunti da parte della società ricorrente, non ha motivo di essere sollevata posto che la società ricorrente ha proposto il solo ricorso introduttivo, con cui ha impugnato la decisione n. 27/2020 del Collegio di Garanzia del Coni pubblicata in data 26 giugno 2020;

p) che le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere

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