T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8567/2020 Pubblicato il 22/07/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…) , proposto da OMISSIS Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via OMISSIS n. 95;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS 1919 S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.p.A., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., A.C. OMISSIS S.r.l., S.S. OMISSIS S.r.l., OMISSIS 1936 S.p.A., OMISSIS 1898 Fc S.p.A., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.p.A., OMISSIS 1905 S.r.l., A.S. OMISSIS S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del dispositivo distinto al Prot. n. 00481/2020 del 19 giugno 2020 comunicato in data 19 giugno 2020 e delle successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 27, Prot. 00528/2020 del 26 giugno 2020 emessa dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, società sportiva militante nel campionato di Serie B per la stagione 2019/2020, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dalla medesima ricorrente avverso il Comunicato Ufficiale n. 208/A della FIGC, relativo al campionato di Serie B.
La società ricorrente ha precisato che tale comunicato ufficiale era stato impugnato dinanzi agli organi della giustizia sportiva nella parte in cui non aveva chiarito con quale “formato diverso” si sarebbe dovuta completare la stagione sportiva nel caso di ulteriore successiva interruzione della medesima.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, nonostante la FIGC nel precedente comunicato ufficiale nr. 196/A del 20 maggio 2020 avesse deliberato in merito al possibile proseguo delle competizioni professionistiche ipotizzando diversi scenari, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e rimandando ad un successivo comunicato la deliberazione sulle concrete modalità di attuazione, la stessa aveva poi disatteso tali indicazioni nella successiva delibera nr. 208/A. Quest’ultima, infatti, non si era espressa sul punto e pertanto la società ricorrente l’aveva impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport deducendo: violazione delle norme statutarie federali; violazione falsa applicazione del CU n. 196/A per non aver previsto la FIGC le modalità di proseguo del campionato; inadeguatezza dell’algoritmo correttivo elaborato e violazione delle norme internazionali in tema di stabilità finanziaria dei club.
La reiezione del gravame da parte del Collegio di Garanzia ha condotto all’introduzione del presente giudizio, nel quale la ricorrente ha impugnato il dispositivo distinto al Prot. n. 00481/2020 del 19 giugno 2020 comunicato in data 19 giugno 2020 e le successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 27, Prot. 00528/2020 del 26 giugno 2020 emessa dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge – contraddittorietà - illogicità manifesta – irragionevolezza della decisione n. 27 - mancanza di motivazione;
2) eccesso di potere – erronea e falsa applicazione di legge – contraddittorietà;
3) omessa pronuncia – erronea e falsa applicazione di legge.
2. Si sono costituite la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il C.O.N.I., resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse a ricorrere e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
3. All’udienza del 21.07.2020, a seguito di ampia ed approfondita discussione, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
5. Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la decisione in epigrafe nella parte in cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha accorpato la trattazione di più ricorsi presentati tanto da società appartenenti alla Lega Pro, tanto da società appartenenti alla Serie B, emettendo un’unica decisione motivata, con due distinti dispositivi: il n. 480 per le società di Lega Pro e il n. 481 per le società di Serie B.
Tale modus operandi sarebbe risultato lesivo del diritto di difesa, in quanto le doglianze delle singole società ricorrenti erano state accorpate in maniera grossolana e licenziate con motivazioni generiche, senza possibilità di quali di queste ultime fossero riferite alla specifica posizione della ricorrente.
5.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha impugnato la delibera del Collegio di Garanzia dello Sport nella parte in cui la stessa ha attribuito alle decisioni della FIGC natura tecnico-discrezionale, con conseguente vaglio limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi. Sul punto la ricorrente ha eccepito che, in omaggio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, il vaglio del Collegio avrebbe dovuto estendersi quantomeno all’esatta rappresentazione dei fatti ed all’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della correttezza dei criteri applicati; invece, nel caso di specie, il Collegio di Garanzia non aveva spiegato perché la scelta di non disciplinare in anticipo le ipotesi elencate nel precedente comunicato della FIGC fosse da ritenere logica e coerente, alla luce delle contestazioni delle ricorrenti, limitandosi a precisare che, in caso di sospensione del campionato, le competizioni sarebbero state riattivate secondo il “formato diverso” già previsto per la Lega Pro, cioè con la disputa dei play out e dei play off. Tali statuizioni, secondo le prospettazioni della società ricorrente, avrebbero costituito un’illogica ed indebita invasione del potere del Collegio di Garanzia nell’ambito della discrezionalità tecnica e amministrativa delle Leghe.
5.2. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto:
a) la lesione delle norme che regolano la formazione della volontà degli organi associativi da parte della FIGC, con violazione del principio democratico e di quello del contraddittorio, in quanto le società aderenti alla Lega di Serie B non erano state messe nelle condizioni di esercitare i propri diritti, rappresentando le loro posizioni in seno all’assemblea, con riferimento all’esito della competizione in caso di nuova interruzione;
b) la mancata considerazione, da parte della medesima federazione, dei valori sportivi di ciascun club - come l’indice di redditività dei gol segnati nel girone, o la differenza tra i gol fatti ed i gol subiti da ciascun club nelle gare valide disputate - per stabilire gli esiti delle competizioni, ivi comprese promozioni e retrocessioni, qualora le stesse fossero state nuovamente sospese in via definitiva;
c) l’omessa considerazione di quanto dedotto in merito alle norme internazionali ed alla stabilità finanziaria dei club dalla circolare del 23/24 aprile 2020 UEFA, che aveva disposto di salvaguardare la suddetta stabilità finanziaria nella ripresa e nella definizione dei campionati sospesi.
6. Sono inammissibili per carenza di interesse a ricorrere il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso lettera b).
Sono infondati i motivi sub. 3) lettere a) e c).
7. Sull’inammissibilità del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso lettera b).
In virtù del principio generale codificato dall'art. 100 c.p.c., senz’altro applicabile anche al processo amministrativo, al fine di azionare una pretesa in giudizio occorre avere un interesse, concreto, diretto ed attuale, rapportabile all'incidenza effettiva - e non meramente ipotetica - di un atto nella sfera giuridica di chi agisce (cfr. fra le tante Cons. Stato, VI, 8 aprile 2011, n. 2184; IV, 7 giugno 2012, n. 3365).
L’interesse ad agire - interesse a ricorrere nel processo amministrativo - è un presupposto processuale e si sostanzia in un bisogno di tutela giurisdizionale, necessaria per ottenere un risultato utile e giuridicamente rilevante rispetto ad una temuta lesione o ad un concreto pregiudizio di una situazione giuridica soggettiva. L’interesse a ricorrere, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere al momento della decisione sulla domanda.
In buona sostanza, per poter accedere alla tutela giurisdizionale, al ricorrente viene richiesto quantomeno di allegare che, in assenza dell’intervento del giudice, subirebbe un danno che deve obbligatoriamente avere un carattere attuale, poiché solo in questo caso il pregiudizio può trascendere il piano della mera prospettazione soggettiva ed assurgere a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo correlativamente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione solo accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. sent. nr. 4444/1995).
In altri termini, l'interesse a ricorrere deve essere, oltre che personale e diretto, anche attuale e concreto, ossia deve essere tale che in caso di accoglimento del gravame il ricorrente consegua il vantaggio di veder rimosso il pregiudizio concreto ed immediato che gli deriva dal provvedimento amministrativo (cfr. Cons. giust. Sic., 3-6-1987, n. 156), non ravvisandosi tale situazione in coloro i quali possono astrattamente subire tale lesione da comportamenti successivi ed incerti, ricollegabili solo in via ipotetica agli atti amministrativi già posti in essere (cfr. Cons. Stato, VI, 21-10-1996, n. 1373).
Di conseguenza, l'individuazione dell'interesse sostanziale all'impugnazione va effettuata in relazione al bene della vita cui il ricorrente aspira e non anche alla generica pretesa al rispetto di norme procedimentali avulsa dalla prospettazione di vizi dell'atto incidenti nella sfera giuridica del ricorrente (cfr. Cons. Stato, V, 27-7-1989, n. 456).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre avuto il merito di precisare che, anche nelle azioni di mero accertamento, l’interesse ad agire assume il carattere dell’attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell’azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato (Cass. sent. nr. 8210/1999;).
Nel caso di specie - e per quello che è dato capire dalla formulazione del ricorso - l’interesse ad agire della ricorrente si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza relativa alla mancata predeterminazione, da parte della FIGC nella delibera 208/A, dei criteri e delle modalità con cui il campionato di serie B si sarebbe dovuto concludere nel caso in cui, dopo la riattivazione dello stesso – avvenuta in data 20 giugno 2020 – l’emergenza epidemiologica avesse determinato una nuova sospensione.
La ricorrente ha dunque censurato il provvedimento emanato dalla federazione resistente (e la successiva decisione del Collegio di Garanzia) nella parte in cui non sono state predeterminate le modalità di svolgimento e di conclusione della competizione in caso di nuova sospensione (segnatamente la retrocessione diretta, ovvero la possibilità di guadagnarsi la salvezza sul campo), ma non ha chiarito come e con quali conseguenze giuridicamente apprezzabili tale (asserita) mancata predeterminazione abbia inciso attualmente sulla sua sfera giuridica, in maniera tale per cui solo l’intervento del giudice avrebbe potuto ripristinarla.
Sul punto il Collegio rileva che:
- la competizione sportiva è stata regolarmente riattivata in data 20 giugno 2020 e risulta, allo stato attuale, in corso di svolgimento: pertanto, dovendosi l’interesse al ricorso valutare al momento della decisione sulla domanda, ne consegue che l’interesse della ricorrente non è attuale;
-la delibera impugnata stabilisce chiaramente che le modalità di definizione del campionato in caso di nuova sospensione consisteranno in un formato diverso, che verrà definito nel caso in cui l’evento futuro ed in certo dedotto in condizione (nuova sospensione causa COVID-19) si dovesse verificare, di talché la formulazione della previsione appare avere proprio il senso di lasciare aperta la strada a modalità di conclusione non determinabili a priori, ma legate alle concrete modalità di verificazione della denegata condizione che, allo stato, non si è verificata;
- in ogni caso la formula “formato diverso” appare determinabile, avendo la federazione chiaramente indicato che tale formato dovrà consistere in brevi play-off e play-out, plausibilmente non specificati in ragione dell’imprevedibilità non solo dell’evento dedotto in condizione, ma anche delle sue (eventuali) modalità di verificazione.
Ciò posto, deve concludersi che le censure relative al difetto di pronuncia della decisione del Collegio di Garanzia (primo motivo di ricorso), ovvero alla natura discrezionale e limitatamente sindacabile delle valutazioni della FIGC (secondo motivo di ricorso), non sono ammissibili, in quanto la ricorrente non ha spiegato, com’era suo preciso onere, quale lesione attuale alla sua sfera giuridica si sia determinata in conseguenza della mancata prefigurazione dello scenario in caso di nuova sospensione del campionato, quale ne siano le conseguenze giuridicamente apprezzabili e come l’intervento giurisdizionale potrebbe ripristinare il torto subito.
Come chiarito, la delibera impugnata dinanzi agli organi della giustizia sportiva prefigura una situazione futura ed incerta, condizionando l’esercizio concreto del potere discrezionale degli organi preposti al verificarsi di un evento non predeterminabile non solo nel suo verificarsi, ma anche nella sue concrete modalità attuative: ma ciò non può esonerare la ricorrente dall’indicare un pregiudizio attuale, eventualmente anche sotto forma di rischio temuto, che derivi in via immediata da tale scelta organizzativa e che sia già sorto in capo all’interessato.
Per le stesse ragioni anche il terzo motivo di ricorso alla lettera “b” è inammissibile, in quanto il difetto di considerazione dei valori sportivi di ciascun club - nell’eventualità che il campionato, una volta riattivato, venisse definitivamente concluso a causa dell’emergenza COVID 19 - si risolve in una censura fine a sé stessa, non avendo la ricorrente spiegato come l’eventuale considerazione di criteri quali l’indice di redditività dei gol segnati nel girone, o la differenza tra i gol fatti ed i gol subiti da ciascun club nelle gare valide disputate, avrebbe potuto condurre a un risultato utile per il OMISSIS Calcio a discapito di altra squadra concorrente in classifica; ciò senza contare che tali considerazioni o valutazioni dovrebbero presupporre una classifica cristallizzata ad una determinata data, che al momento non esiste in ragione del fatto che il campionato è in corso di svolgimento e che la classifica, per tale ragione, non può che essere variabile e provvisoria.
Deve dunque concludersi che tutti i motivi di censura sopra esaminati sono inammissibili in quanto palesemente carenti dell’interesse a ricorrere.
Sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo, se la ricorrente non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante. In altri termini, non risulta sufficiente l'astratta possibilità di impugnare una delibera per sostanziare in concreto l'interesse della società ricorrente, che deve risultare portatrice - nello specifico - di un'utilità ricavabile dall'annullamento dell’atto impugnato. Infatti, in mancanza di deduzioni specifiche in ordine all'interesse ad agire, la domanda giudiziaria proposta innanzi al giudice amministrativo si traduce in una mera e inammissibile richiesta di ripristino della legalità violata, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e costituzionale ha attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha spiegato, in ultima analisi, i meccanismi in forza dei quali, dall'annullamento del C.U. nr. 208/A della FIGC e della decisione del Collegio di Garanzia, potrebbero derivare effetti favorevoli per la propria sfera giuridica, limitandosi genericamente a denunciare profili di illegittimità delle stesse.
Ne deriva l’inammissibilità dei motivi sopra richiamati.
8. Sull’infondatezza dei motivi sub. 3 lettere a) e c).
Con tali profili di censura la ricorrente ha dedotto la lesione delle norme che regolano la formazione della volontà degli organi associativi da parte della FIGC, del principio democratico e di quello del contraddittorio, paventando un rischio per la stabilità finanziaria di tutti i club di serie B di piccole dimensioni (come il OMISSIS ): stabilità finanziaria che la stessa UEFA aveva indicato come bene di primaria importanza e come criterio guida nelle scelte delle federazioni in relazione alla ripresa e conclusione dei campionati, in ragione dei rilevanti costi connessi con lo svolgimento delle competizioni.
A sostegno delle proprie deduzioni la ricorrente ha elencato una serie di costi di gestione legati con la ripresa della competizione (stipendi, visite sanitarie, mancati guadagni connessi con il divieto di accesso del pubblico agli stadi etc.).
Ebbene, quanto alle doglianze afferenti alla violazione delle garanzie partecipative e democratiche da parte della FIGC, deve innanzitutto rilevarsi che la ricorrente non ha chiarito quali elementi essa avrebbe utilmente rappresentato, laddove la federazione avesse interpellato le società aderenti alla Lega di Serie B in seno all’assemblea, con riferimento all’esito della competizione in caso di nuova interruzione.
In disparte tale preliminare considerazione, deve ulteriormente rilevarsi che la censura è infondata sotto un duplice aspetto.
In primis, deve rilevarsi che Il Decreto Legge 19 maggio2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 218, a sua volta rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici” dispone che:
“1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.”
Trattasi di norma eccezionale, che attribuisce alle federazioni sportive poteri di regolazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, relativi, tra l’altro, alla prosecuzione ed alla conclusione delle competizioni.
Non può pertanto condividersi che la scelta di tale criterio violi il principio di democraticità o del contraddittorio, in quanto la norma di legge sopra citata attribuisce, del tutto condivisibilmente, poteri eccezionali alle federazioni, anche in deroga alle disposizioni dell’ordinamento sportivo, in ragione dell’urgenza e della gravità della situazione epidemiologica legata al COVID-19.
In secondo luogo, deve rilevarsi che la delibera impugnata risulta adottata dal Consiglio Federale all'unanimità dei suoi componenti e con il voto favorevole del Presidente della Lega di Serie B, la quale non ha espresso il proprio voto sulle possibili soluzioni da adottare, negli scenari ipotetici elencati dalla FIGC, in quanto tali scenari, proprio in quanto ipotetici, sono stati solo preventivati nei loro tratti essenziali, come chiarito in precedenza.
Sul punto è utile richiamare quanto già statuito da questo Collegio con la sentenza nr. 8112/2010, che ha precisato come, sul piano dei meccanismi istituzionali di rappresentanza, occorra tenere conto dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale nel caso di specie ha visto coinvolto anche il rappresentante della Lega di Serie B per giungere ad una soluzione che rappresentasse una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della U.E.F.A.; pertanto, la scelta operata dalla F.I.G.C. con la delibera impugnata rappresenta l’esito di un percorso che è possibile definire di carattere “procedimentale” - nel senso cioè che ha consentito la partecipazione piena di tutti gli operatori del settore interessato.
Infine, è infondata la censura avente ad oggetto la violazione del criterio della stabilità finanziaria, che la stessa UEFA aveva indicato come bene di primaria importanza e come principio guida nelle scelte delle federazioni in relazione alla ripresa e conclusione dei campionati, in ragione dei rilevanti costi connessi con lo svolgimento delle competizioni.
Innanzitutto, rileva il Collegio che allo stato attuale, il campionato è in corso di svolgimento (e di conclusione) e che, pertanto, deve ritenersi che la società ricorrente stia sopportando i costi indicati in ricorso e connessi con lo svolgimento della competizione.
Ciò posto, la ricorrente non ha chiarito come ed in che misura tali costi siano stati (o potrebbero essere) aggravati dalla decisione della FIGC di non determinare, fin da ora, le specifiche modalità di svolgimento del formato diverso di conclusione del campionato, né ha chiarito secondo quale principio gli eventuali costi connessi con la disputa di tale formato diverso (comunque individuato in brevi play - off e play – out dalla federazione resistente), potrebbero essere superiori a quelli necessari a portare a termine il campionato secondo le modalità attualmente in corso di svolgimento. Queste ultime prevedono la disputa delle gare secondo turni ravvicinati, che comportano all’evidenza lo svolgimento di un numero di gare superiore rispetto a quello che residuerebbe da un’eventuale nuova sospensione del campionato, con disputa di brevi play-off e play-out.
Per tali ragioni i due motivi sopra esaminati sono infondati.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo rigetta in quanto infondato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti resistenti, costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21.07.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. con l'intervento dei magistrati
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore