T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8803/2020 Pubblicato il 27/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da A.C. OMISSIS  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso il suo studio in Nardò, via Bovio n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bianco, Paolo Gaballo e Carlo Mormando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Nardò, via Bovio n. 2;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto…L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto..

Collegio di Garanzia per Lo Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale non costituito in giudizio;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto…;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto….;

per l'annullamento

- della decisione n. 28/2020, depositata il 1.7.2020, con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – ha respinto il ricorso R.G. n. 43/2020 presentato il 17.6.2020 dall'A.C. OMISSIS  s.r.l. avverso la delibera emanata dal Consiglio Federale F.I.G.C. nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del D.L. n. 34 del 19.5.2020, in occasione della riunione dell'8.6.2020, e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10.6.2020, avente ad oggetto “modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti campionati organizzati dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D … omissis ...”, nella parte in cui prevede che “… omissis ... 2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi” e che “… omissis ... 9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra”;

- del dispositivo del suddetto Collegio prot. n. 00515/2020 datato 23.6.2020;

- della delibera Consiglio Federale F.I.G.C. del 8.6.2020 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10.6.2020;

e dei seguenti atti successivi alla proposizione del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport n. 43/2020:

- delibera della Lega Nazionale Dilettanti del 18.6.2020 di cui al Comunicato Ufficiale n. 324, che ha dettato i principi per la definizione degli esiti dei campionati di L.N.D. 2019/2020;

- delibera della F.I.G.C. – L.N.D. di cui al comunicato Ufficiale n. 113 del 19.6.2020, che ha formalizzato la graduatoria definitiva del campionato di serie D, con la classifica c.d. avulsa, che ha determinato la retrocessione dell'A.C. OMISSIS ;

- delibera F.I.G.C. - L.N.D. di cui al Comunicato Ufficiale n. 118 del 30.6.2020 contenente la classifica finale della serie D, nonché la stessa graduatoria definitiva;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o successivo.

nonché per il risarcimento

di tutti i danni conseguente ai suddetti provvedimenti, in corso di quantificazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti e di C.O.N.I.;

Visto l’intervento ad adiuvandum del Comune di Nardò;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2020 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è una società sportiva associata alla Lega Nazionale Dilettanti ed ammessa per il campionato relativo all’anno 2019/2020 alla Divisione interregionale, girone H, composto da un insieme di 18 squadre.

Il Campionato organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti è il quarto livello del campionato italiano di calcio (dopo Serie A, Serie B e Lega PRO), nonché il primo a carattere dilettantistico.

Il Regolamento per la stagione 2019/2020, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 23.12.2019, ha previsto, per ogni girone, 4 retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le due squadre classificate agli ultimi due posti retrocedono direttamente, quelle di cui dalla 13° alla 16° posizione competono per la permanenza mediante i c.d. play-out.

Il sistema previsto nel predetto Regolamento contempla anche le ipotesi di spareggio per le possibili fattispecie di società classificate nelle medesime posizioni. La disputa dei play out sarebbe dovuta avvenire al termine del campionato di competenza, che prevede un girone di andata e uno di ritorno; ad esso avrebbero potuto partecipare le società classificate dalla 13° alla 16° posizione della classifica al termine del campionato.

In data 6.3.2020 a causa dell’emergenza Coronavirus sono stati sospesi tutti i campionati di calcio tra cui anche quello della serie D mediante il C.U. n. 112 del Dipartimento Interregionale che ha recepito il C.U. n. 273 della LND.

L’emergenza sanitaria connessa al COVID19 ha imposto l’interruzione di tutte le attività sportive mediante l’adozione dell’art. 218 del D.L. n. 34 del 19.5.2020.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20.5.2020, il Consiglio Federale, organo normativo e di indirizzo generale della F.I.G.C. (cfr. art. 27 Statuto F.I.G.C.), ha statuito di “interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020”, nonché di “rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi con il presente provvedimento”.

Con la successiva delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10.6.2020 (impugnata, ai sensi del citato art. 218, comma 2, che ha dettato la disciplina processuale speciale per i contenziosi in esame, con ricorso dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport del CONI, concluso con la decisione n. 28/2020 oggetto della presente impugnativa), il Consiglio Federale F.I.G.C. ha previsto, nell’esercizio dei poteri attribuiti dal menzionato art. 218, che per il “Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi”.

Al momento dell’interruzione definitiva delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, disposta con Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20.5.2020, l’A.C. OMISSIS S.r.l. occupava, con un punteggio pari a 27, il 14° posto in classifica, insieme alle squadre di OMISSIS  1910 e OMISSIS , mentre gli ultimi due posti (17° e 18°) erano occupati da OMISSIS e OMISSIS 1921.

Secondo le linee dettate dalla delibera n. 214/2020, la ricorrente è stata retrocessa.

Pertanto l’A.C. ha impugnato la suddetta delibera dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che ha respinto tutti i ricorsi, ritenendo legittima e ragionevole la determinazione della Federazione di far retrocedere dalla Cat. D le squadre classificate alle ultime quattro posizioni di ciascun girone.

Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) Difetto e carenza di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità. Disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 34/2020. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

Con riferimento ai campionati sportivi, l’art. 218 del D.L. 34/2020 ha attribuito alla F.I.G.C. il potere di derogare alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo limitatamente all’assunzione di provvedimenti relativi all’annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021.

L’art. 216, recante disposizioni in tema di impianti sportivi, prevede, tra l’altro, che “le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati”.

Il successivo art. 217 stabilisce la costituzione di un “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.

La normativa sarebbe volta a tutelare gli interessi di natura sociale, economico-finanziaria, fra cui quelli per cui è causa, travolti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID19.

Il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la delibera impugnata sia legittima perché il potere esercitato dalla federazione è di natura prettamente tecnica e, quindi, sindacabile unicamente se “manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi”.

Seguendo tali linee, il Collegio avrebbe affermato la ragionevolezza della determinazione, perché adottata “secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica”.

La federazione, tuttavia, non avrebbe indicato alcuna motivazione nella propria deliberazione di cui al C.U. n. 214 essendosi limitata a stabilire che, in deroga alle norme vigenti, le squadre che, al momento della interruzione del campionato, sono classificate nelle ultime quattro posizioni retrocedono d’ufficio, senza spiegare la ragione di tale scelta. Non si sarebbe soffermata sulle opzioni ed alternative possibili, né in merito alle alternative ipotizzabili, nulla sulla ponderazione degli interessi in gioco. Né varrebbe il riferimento al merito sportivo.

La delibera n. 214/2020 sarebbe carente di motivazione e allo stesso modo sarebbe viziata la decisione n. 28 del Collegio di Garanzia dello Sport che, partendo dal presupposto che la facoltà attribuita alle Federazioni sportive dall’art. 218 D.L. n. 34/2020 sia di natura tecnica e che, in quanto tale, questa sia sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o abnormità, non avrebbe verificato l’assenza di motivazione e per l’illegittimità della scelta secondo i parametri della discrezionalità amministrativa.

La Federazione Italiana Gioco Calcio non avrebbe preso in considerazione la possibilità – come fatto per altre categorie – di posticipare il termine finale della stagione sportiva oltre la data del 30 giugno, ma ha decretato la retrocessione d’ufficio delle ultime quattro squadre di ogni girone del Campionato Nazionale Serie D, in contraddizione con le stesse premesse della delibera secondo cui: “le attività calcistiche dilettantistiche (…) hanno patito e stanno patendo maggiormente le conseguenze dell’epidemia COVID-19”.

Il Consiglio Federale F.I.G.C., su proposta della L.N.D., statuendo che per il Campionato di Serie D si darà luogo a 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi avrebbe violato il vincolo funzionale imposto dall’art. 218 del d.l. n. 34/2020, determinando una disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La ricorrente, al momento della interruzione del campionato, occupava la 14° posizione nella classifica del Girone H della Serie D, a 27 punti, con OMISSIS  1910 e OMISSIS .

Nonostante il medesimo risultato conseguito sul campo dalle tre squadre (invocato dalla FIGC quale criterio di “merito sportivo” che avrebbe guidato la scelta di cui alla delibera n. 214), la ricorrente è retrocessa nella categoria “Eccellenza”, a seguito della successiva delibera della FIGC – LND di cui al comunicato Ufficiale n. 113 del 19.6.2019, che ha formalizzato la graduatoria definitiva del campionato di serie D, con la classifica c.d. avulsa, che ha decretato la retrocessione dell’A.C. OMISSIS ;

2) Erroneità per difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irrazionalità. Violazione dei principi di proporzionalità e corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia con riferimento alla illegittimità della delibera del consiglio federale pubblicata sul comunicato n. 214/A del 10.6.2020, nella parte in cui ha disposto l’esito finale del campionato nazionale serie D – girone H- in difformità ed in contrasto con il c.d. principio del “merito sportivo”. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sproporzionalità.

La decisione n. 28 del Collegio di Garanzia dello Sport sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la Federazione abbia (con la delibera n. 214/A) ben bilanciato la tenuta complessiva del sistema sportivo con il diritto alla salute.

Tali criteri riportati nella decisione del Collegio di Garanzia non sarebbero invece riportati nella delibera F.I.G.C. di cui al C.U. n. 214/A che avrebbe solo affermato che la decisione era stata assunta per garantire il merito sportivo.

La decisione n. 28 del Collegio si baserebbe per lo più sui motivi di ricorso della USD OMISSIS , senza alcun riferimento a quelli dedotti dalla ricorrente.

Né la decisione si sarebbe espressa sul merito della decisione assunta dalla FIGC di far retrocedere d’ufficio le ultime quattro classificate di ciascun girone della serie D.

Il predetto provvedimento federale, pur avendo inteso disporre in ordine alla definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 (anche con riferimento al Campionato Nazionale di Serie D) valorizzando il criterio del c.d. “merito sportivo” (enunciato in seno alla precedente delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20 maggio 2020), tuttavia, lo avrebbe svilito sotto il profilo concettuale e applicativo.

La determinazione assunta dal Consiglio Federale con cui, a seguito della definitiva interruzione del Campionato Nazionale Serie D e della cristallizzazione della relativa classifica alla 26° giornata (9° giornata di ritorno), è stata decretata la retrocessione d’ufficio delle ultime 4 (quattro) società sportive, violerebbe il principio del merito sportivo quale esigenza che la squadra conquisti la vittoria sul campo e non mediante la scelta delle federazioni.

D’altro canto, il posizionamento al quattordicesimo posto in classifica del Campionato Nazionale di Serie D - Girone H, conseguito e cristallizzatosi in concomitanza con la sua interruzione definitiva, sarebbe stato tale da garantire alla ricorrente la partecipazione alla fase play out.

Il Regolamento domestico di settore che disciplina la fase play out, con riferimento al Campionato Nazionale di Serie D -Girone H-, prevede(va) la disputa di scontri diretti, in gare di sola andata, in casa della squadra meglio piazzata secondo il seguente schema: 13° squadra contro 16° squadra e 14° squadra contro 15° squadra; per cui se si fosse disputata la fase play out l’A.C. OMISSIS  S.r.l. avrebbe avuto la possibilità di contendersi la permanenza in Serie D.

La decisione del Collegio di garanzia n. 27 sarebbe anche contraddittoria rispetto a quella n. 28. Nella decisione n. 28 (pag.20) il collegio rimanda ai principi generali indicati nella Decisione n. 27/2020 nella quale si precisa che il principio del “merito sportivo” trascende il mero risultato agonistico e involge non solo la prestazione sportiva nel suo complesso, ma anche il comportamento tenuto dai partecipanti durante il dispiegarsi dell’intera competizione, che deve essere improntato al rispetto dei principi della lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4 CGS FIGC).

Mentre con la Decisione n. 27/2020 il Collegio sancisce che il merito sportivo trascende il mero risultato agonistico, con la Decisione n. 28/2020 – oggetto di impugnazione – ritiene, invece, che la scelta della Federazione di far retrocedere le ultime quattro squadre di ogni girone di Serie D sia – oltre che logica e ragionevole – rispettosa del merito sportivo alla luce della posizione in classifica al momento della cristallizzazione della stessa.

Il Collegio di Garanzia ritiene, poi, che “a riprova della non manifesta irragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi che la violazione di tali parametri viene, invece, sostenuta in ciascun ricorso secondo criteri soggettivi relativi a ciascuna posizione delle parti, in aperto contrasto con quella delle altre” (pag. 21 della n. 28/2020); tuttavia sarebbe evidente che ogni società può esprimere solo l’interesse relativo alla propria posizione, anche al fine di cristallizzare il proprio interesse ad agire.

L’A.C. OMISSIS  S.r.l. avrebbe subito un grave pregiudizio sotto il profilo sportivo, economico-finanziario e sociale.

L’organizzazione e la gestione del Settore Giovanile risulterebbero compromesse in caso di retrocessione dell’A.C. OMISSIS  S.r.l. nel Campionato Regionale di Eccellenza.

La delibera federale non sarebbe proporzionata alle finalità da conseguire, non avendo opportunamente vagliato gli interessi primari dell’A.C. OMISSIS  S.r.l., di natura sportiva e non solo, che con essa avrebbero potuto confliggere, nonché tutte le circostanze di fatto rappresentate.

La delibera federale avrebbe dovuto rispettare la regola del mezzo più mite, ovvero l’obbligo per la F.I.G.C. di confrontare le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento.

Con la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’interruzione del Campionato di Serie D, l’A.C. OMISSIS  s.r.l. avrebbe il titolo per poter disputare i playout e non per essere retrocessa direttamente in Eccellenza, in ragione proprio del merito sportivo, invocato nella delibera FIGC di cui al CU n. 214/2020, ma di cui la Federazione non avrebbe fatto applicazione, decretando la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate; mentre le squadre posizionate dal n. 13 al n. 16 della graduatoria, secondo il principio del merito sportivo, avrebbero dovuto concorrere per la permanenza in serie D, disputando i play out.

All’udienza del 26 luglio 2020, dopo ampia discussione tra le parti svolta in collegamento da remoto mediante videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare è possibile disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in sede di discussione dalla difesa della FIGC per omessa notifica del ricorso alle altre squadre partecipanti al girone nonché ad altre dei campionati inferiori, che potrebbero essere compromesse da un eventuale accoglimento del ricorso in esame, in quanto l’impugnazione è comunque infondata nel merito.

Con il primo mezzo l’A.C. OMISSIS , dopo avere richiamato l’art. 218 del d.l. n. 34/2020, propone una interpretazione in chiave teleologica della disciplina riconducibile alle previsioni degli artt. 216 (recante “Disposizioni in materia di impianti sportivi”) e 217 (istitutivo del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”) del medesimo decreto legge.

In particolare, la ricorrente attribuisce al potere derogatorio conferito alle Federazioni dall’art. 216, le ulteriori implicite finalità di promozione e rilancio economico sottese agli artt. 216 e 217.

La tesi non convince.

L’art. 218 del D.L. citato, che ha introdotto “disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, “in considerazione della eccezionale situazione determinatasi a seguito della emergenza epidemiologica da COVID 19”, ha previsto l’adozione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali “anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo… (di) provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”.

La finalità perseguita dalla norma, quindi, non può che essere quella di attribuire alle Federazioni poteri di regolazione straordinari, giustificati dalla eccezionalità della grave situazione epidemiologica, idonei a consentire la definizione degli incontri della stagione in corso (con la conseguente successiva compilazione delle classifiche finali ed individuazione delle squadre promosse e retrocesse) nonché la individuazione delle squadre partecipanti ai campionati per la stagione sportiva 2020/2021 e la conseguente tempestiva predisposizione dei relativi calendari degli incontri.

L’art. 218 si occupa, quindi, di un profilo organizzativo nei termini sopra descritti, che è diverso da quello preso in considerazione dal combinato disposto degli artt. 216 e 217, riguardante le misure di sostegno economico.

Ne consegue che non può ritenersi sussistente il “vincolo funzionale” invocato dalla ricorrente.

In altri termini, non sussiste il vizio di eccesso di potere per sviamento della funzione, in quanto l’art. 218 non è preordinato al perseguimento del rilancio economico delle società calcistiche e, quindi, la conservazione della categoria di appartenenza, a prescindere dalla posizione raggiunta in classifica.

Né è condivisibile l’assunto secondo cui “il risultato conseguito sul campo dalle tre squadre” (OMISSIS , OMISSIS  e OMISSIS ) sarebbe lo stesso, perché avevano ottenuto lo stesso numero di punti, in quanto – come eccepito dalla FIGC – in base al criterio della classifica avulsa (applicabile nei casi di ex aequo) la ricorrente si trova in posizione inferiore rispetto alle altre due società.

Quanto all’ulteriore censura secondo cui il Consiglio Federale non avrebbe applicato correttamente il criterio del “merito sportivo”, richiamando i recenti precedenti di questa Sezione (Sentenze n. 8111 e 8112/2020), si osserva che “pur non potendosi escludere che gli eventuali “format” adottabili avrebbero potuto anche essere diverse “la prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C., in applicazione comunque dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunga quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo”.

Nel vicenda in esame occorre tenere conto di tre fattori determinanti: “il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza; il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (…); “il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti”.

Pertanto, in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte, ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.

Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del Giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.p. n. 3 del 1993)” e ciò vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.

In particolare, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”.

I “profili di contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità” denunciati dal OMISSIS  si basano, quindi, su una propria interpretazione del concetto di merito sportivo, che - pur comprensibile - è comunque espressione di un interesse di parte e come tale non idonea - in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà - a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali ai quali l’ordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale.

Peraltro a questo Giudice è preclusa ogni valutazione che, in un settore come quello in esame, possa – in assenza di concreti elementi – giungere a sostituire le proprie valutazioni a quelle delle federazioni sportive. Una diversa valutazione del giudice amministrativo, che portasse all’accoglimento delle richieste della società ricorrente di svolgere i play out, seppure possibile in astratto, finirebbe con l’entrare nel merito delle scelte effettuate dalla Federazione e per incidere sull’equilibrio complessivo del sistema.

Non senza considerare che altre società di calcio dilettanti (in altri ricorsi connessi a quello in esame) hanno proposto soluzioni diverse e tra loro incompatibili quali: il blocco delle retrocessioni, la disputa dei play-out (come la ricorrente), l’allargamento della platea delle squadre partecipanti al campionato di serie D con la creazione di un girone suppletivo…-.

Non sussiste nemmeno la dedotta contraddittorietà fra le decisioni nn. 27 e 28 del Collegio di Garanzia, in quanto le situazioni esaminate appaiono diverse: il primo caso aveva ad oggetto il campionato professionistico di serie C, che è stato riavviato con una diversa modalità (prevedendo forme di play off/out); mentre il secondo giudizio verteva sul campionato nazionale dilettanti che è stato interrotto in via definitiva, per impossibilità di garantire il rispetto dei protocolli sanitari da parte delle società, precludendo la disputa dei play out, con conseguente applicazione del criterio della cristallizzazione dei risultati conseguiti sul campo sino alla data di cessazione dell’attività agonistica.

Per le suddette considerazioni, pur esprimendo apprezzamento per le meritorie e virtuose attività sociali e promozionali svolte dalla società calcistica salentina (esposte nel ricorso), che riguardano lo svolgimento di attività di sostegno sociale e avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva, le stesse tuttavia non possono indurre ad una conclusione diversa dalla reiezione della impugnazione.

Il merito sportivo, infatti, nel quadro delineato dall’ordinamento vigente non può prescindere dalla posizione in classifica alla data di interruzione dell’attività.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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