T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8807/2020 Pubblicato il 27/07/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (...), proposto da U.S.D. OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giotti e Francesco Rondini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Via XXV Aprile, 42 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI);

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2 ;

L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto press il suo Studio in Napoli, all’Isola G8 del Centro Direzionale;

nei confronti

G.S.D. OMISSIS, A.C. OMISSIS A.S.D.;

per l'annullamento

della Decisione n. 28 Anno 2020 del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. a Sezioni Unite notificata a mezzo pec in data 01.07.2020 con la quale è stato respinto il ricorso avverso la delibera assunta dalla F.I.G.C. e pubblicata sul C.U. n. 214/A del 10.06.2020 e della nota della L.N.D. prot n. 0008102-U del 04.06.2020 richiamata nel predetto comunicato ufficiale e conosciuta con la pubblicazione del medesimo comunicato ufficiale nella parte in cui al punto 9 è stato deliberato di compilare le classifiche tenuto conto della situazione maturata al momento della definitiva interruzione delle competizioni tenuto altresì conto del numero di gare disputate da ogni squadra,

nonché avverso la delibera assunta dalla L.n.d. pubblicata sul C.U. n. 324 del 18.06.2020 nella parte in cui stabilisce che per le promozioni e retrocessioni nel caso si verifichi parità di punti di gare disputate prima dell'interruzione definitiva dei campionati si applica la classifica avulsa di cui all'art. 51 N.O.I.F. compreso il criterio degli scontri diretti anche se la disputa degli stessi risulta incompleta, e del C.U. Dipartimento Interregionale n. 113 del 19.06.2020 nella parte in cui dichiara retrocessa la U.S.D. OMISSIS  per la peggior classifica avulsa rispetto alle Società G.S.D. OMISSIS e A.C. OMISSIS A.SD., nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguenti alle predette delibere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del C.O.N.I. e della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2020 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La U.S.D. OMISSIS  è una società di calcio affiliata alla F.I.G.C. che nella stagione sportiva 2019/2020 ha partecipato al campionato dilettantistico di Serie D Girone A organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti ed al momento della definitiva sospensione delle competizioni deliberata dalla F.I.G.C. con il C.U. N. 197/A del 20 maggio 2020 occupava la quart’ultima posizione in classifica come da C.U. Dipartimento Interregionale N. 105 del 28/02/2020.

La F.I.G.C. con la predetta delibera del 20 maggio ha rinviato a un’altra successiva deliberaione l’adozione dei provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), che sono stati disposti dalla citata Federazione sportiva nel C.U. N. 214/A del 10 giugno 2020, con il quale è stato previsto al punto 2 della delibera di provvedere ad 1 promozione ed a 4 retrocessioni per ciascun girone della Serie D, oltre a delegare alla L.N.D. (cfr. punto 9 delibera) la compilazione delle classifiche ed la determinazione delle società retrocesse per ogni campionato, con la raccomandazione di tener conto del numero delle gare disputate da ogni squadra.

La U.S.D. OMISSIS  ha impugnato, ai sensi dell’art. 218 c. 2 D.L. n. 34/2020, la delibera del 10 giugno della F.I.G.C., la nota della L.N.D. richiamata nei punti 2 e 9, con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. depositato in data 17 giugno 2020.

La L.N.D. ha emanato, l’ottavo giorno successivo alla pubblicazione della delibera della F.I.G.C. del 10 giugno, le linee guida per la compilazione finale delle classifiche con il C.U. n. 324 del 18 giugno 2020, disponendo che, in caso di parità di punti e gare tra più società, per stabilire le promozioni e retrocessioni si sarebbe fatto riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), che avrebbe dovuto essere applicato anche qualora nel “mini-campionato” tra le squadre interessate alla classifica avulsa la disputa degli incontri tra le stesse fosse risultata incompleta.

Il 19 giugno il Dipartimento Interregionale della L.N.D., sulla base delle linee guida fornite nella delibera L.N.D., ha redatto le classifiche finali dei 9 gironi della Serie D con il C.U. N. 113 del 19/06/2020. Nel Girone A, nel quale militava la U.S.D. OMISSIS , è stata applicata la classifica avulsa tra la ricorrente e le società (giunte a parità di punti e di gare) G.S.D. OMISSIS ed A.S.D. Associazione OMISSIS, ed è stata decretata la retrocessione della ricorrente perché ultima nella classifica avulsa dove la G.S.D. OMISSIS ed il A.S.D. Associazione OMISSIS avevano disputato 4 gare e la U.S.D. OMISSIS  solo 2 gare.

Le predette delibere del 18 e 19 giugno sono state impugnate dalla U.S.D. OMISSIS  dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. con ricorso depositato in data 19 giugno 2020 e richiesta di riunione al precedente ricorso.

All’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del 23.6.2020 i suddetti ricorsi sono stati riuniti e respinti. Di conseguenza è stata confermata la retrocessione della ricorrente nel campionato regionale dilettantistico di Eccellenza, come da Decisone n. 28 Anno 2020 del 1 luglio 2020 notificata in pari data.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza ed evidente contraddittorietà della motivazione – disparità di trattamento – evidente abnormità in relazione alla mancata applicazione al campionato nazionale di Serie D del “coefficiente correttivo” per la definizione delle classifiche finali del campionato nazionale dilettanti di Serie D adottato dalla F.I.G.C. per tutte le altre competizioni nazionali sia professionistiche che dilettantistiche.

La F.I.G.C., competetene in base alla disposizione statutaria di cui all’art. 27 comma 3 lett. d) e ai sensi dell’art. 218 comma 1 D.L. n. 34/2020, avrebbe agito in modo incoerente.

La F.I.G.C. ha assunto le prime delibere sulle modalità di definizione delle competizioni professionistiche in data 8 giugno 2020 con la pubblicazione dei C.U. N. 207/A, 208/A e 209/A riferiti rispettivamente alle modalità di definizione dei campionati di Serie A, B e C.

Con le citate delibere la F.I.G.C. ha stabilito che, nel caso in cui non fosse possibile concludere i campionati, le classifiche finali avrebbero dovuto essere stilate con la cristallizzazione delle stesse alla data di sospensione del campionato e con “l’utilizzo dei criteri correttivi di cui all’allegato 1”.

La U.S.D. OMISSIS  deduce l’illegittimità della mancata applicazione del suddetto “criterio correttivo” al campionato nazionale di Serie D, perché - in caso di applicazione - la ricorrente sarebbe passata dalla quart’ultima posizione alla sest’ultima posizione e non sarebbe stata retrocessa, producendo in giudizio la classifica finale del Girone A della Serie D cristallizzata alla definitiva sospensione del campionato con l’applicazione del criterio correttivo come elaborato ed approvato dalla F.I.G.C.

Tale classifica non sarebbe stata contestata dalle difese della F.I.G.C. e della L.N.D. nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport con la conseguenza che sarebbe da ritenersi provato che, in caso di applicazione del suddetto criterio correttivo al campionato nazionale di Serie D, la U.S.D. OMISSIS  non sarebbe stata retrocessa.

La FIGC avrebbe irragionevolmente e illogicamente distinto tra i campionati dilettantistici e professionistici come di seguito verrà argomentato, recependo e applicando la circolare UEFA n. 24/2020 recante le linee guida per la definizione delle competizioni basate sul “merito sportivo” solo ai campionati professionistici e non ai campionati dilettantistici per il diverso contesto di riferimento.

L’iter seguito dalla F.I.G.C. sarebbe incoerente, posto che la Federazione con il C.U. N. 225/A del 16 giugno 2020 ha prima deliberato la interruzione dei campionati di calcio femminile, rinviando ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni (come per i campionati dilettantistici maschili) ed ha poi deliberato tali criteri con la pubblicazione in data 26 giugno 2020 dei C.U. N. 231/A e N. 232/A, nei quali ha ritenuto “di doversi determinare in osservanza ai principi enunciati dalla UEFA nella riportata circolare del 24 aprile 2020 con particolare riguardo al criterio del merito sportivo” e per questo ha stabilito di cristallizzare la classifica con applicazione di coefficienti correttivi esattamente come deliberato per i campionati professionistici maschili.

In base all’art. 94 quinquies, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., le calciatrici sono dilettanti e partecipano a campionati sia nazionali che territoriali dilettantistici e/o non professionistici.

Quanto deliberato dalla F.I.G.C. per le calciatrici non sarebbe coerente quanto deliberato dalla Federazione per i campionati non professionistici, con evidente contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità delle scelte effettuate per i campionati nazionali dilettantistici maschili, essendo la Federazione giunta a determinazioni diverse in un contesto identico.

Né a giustificazione di tali scelte potrebbe essere invocato il diverso contesto organizzativo e deliberativo perché - come ribadito anche dalla L.N.D. - il potere di deliberare sull’ordinamento di tutti i campionati spetta alla F.I.G.C., la quale ha adottato criteri irragionevoli, abnormi e illogici nei confronti del solo campionato nazionale dilettanti.

La U.S.D. OMISSIS  non avrebbe chiesto l’adozione di un criterio alternativo a quello scelto dalla F.I.G.C. perché funzionale alle proprie esigenze, ma un criterio che la F.I.G.C. ha invece ritenuto funzionale per tutte le squadre di professioniste e dilettanti.

La situazione “imprevista ed imprevedibile” (citata dal Collegio di Garanzia dello Sport) che ha dovuto affrontare la F.I.G.C. avrebbe riguardato sia i dilettanti che i professionisti, i calciatori come le calciatrici: pertanto, in tale contesto, l’applicazione del “merito sportivo” avrebbe dovuto essere unica ed uniforme, anche nei confronti di chi è stato valutato senza l’applicazione di un criterio correttivo (elaborato per proiettare la classifica cristallizzata alla sospensione alla prevedibile classifica finale e riequilibrare così le differenze tra gare giocate in casa ed in trasferta e punti conseguiti in casa ed in trasferta, e con l’applicazione di una classifica avulsa dove aveva giocato la metà delle gare rispetto alle altre squadre, come la U.S.D. OMISSIS ).

2) Illegittimità della Decisione impugnata per eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza – disparità di trattamento – evidente abnormità ed eccesso di delega da parte della L.N.D. nell’applicare la classifica avulsa in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 51 N.O.I.F. – omessa totale motivazione in ordine al ricorso radicato in data 19 giugno 2020.

La U.S.D. OMISSIS  ha presentato al Collegio di Garanzia dello Sport due ricorsi poi riuniti, ma nella motivazione della Decisione impugnata sarebbero stati evidenziati solo i motivi esposti nel primo ricorso, senza alcuna motivazione sulle autonome eccezioni sollevate dalla U.S.D. OMISSIS  nel secondo ricorso.

L’art. 3, comma 1, lett. g) ed h) dello Statuto della FIGC attribuisce alla Federazione, e non alle Leghe, il potere di determinare l’ordinamento dei campionati ed i requisiti di promozione e retrocessione.

Anche ai sensi del già richiamato art. 27, comma, 3 lett. d) Statuto Federale l’unico organo che ha il potere di deliberare sull’ordinamento dei campionati sarebbe il Consiglio Federale.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento L.N.D. tale Lega “gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.”.

Pertanto la L.N.D. e le altre Leghe nel rispetto altresì dei principi stabiliti dall’art. 9 e 10 Statuto F.I.G.C. hanno piena autonomia organizzativa e regolamentare nei limiti stabiliti dalla F.I.G.C.

Anche nel regime derogatorio di cui al comma 1 dell’art. 218 D.L. n. 34/2020 i poteri di derogare alle norme federali interne sono stati attribuiti alle federazioni sportive nazionali e, quindi, solo alla F.I.G.C.-.

Nel caso di specie la F.I.G.C. con il C.U. N. 214/A del 10 giugno 2020 ha delegato la L.N.D.: “alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra”.

In base alla suddetta delega la L.N.D. avrebbe dovuto compilare le classifiche tenendo conto della situazione di classifica maturata al momento della interruzione definitiva del campionato, ma avrebbe dovuto anche, nel redigere la classifica finale, “tener conto del numero delle gare disputate da ogni squadra”. Tuttavia nessuna delega sarebbe stata conferita alla L.N.D. per applicare l’art. 51 N.O.I.F. (“classifica avulsa”) in maniera non conforme al testo della norma approvato dalla F.I.G.C., perché solo questa avrebbe avuto il potere di derogare a tale norma, elaborando una particolare classifica avulsa nei campionati dove ha applicato il criterio correttivo come risulta dall’Allegato 1 a tutti i comunicati ufficiali sopra citati.

In relazione all’art. 51 N.O.I.F., atteso che nessuna norma prevedeva la possibile interruzione anticipata delle competizioni per tutte le squadre, deve ritenersi che il Legislatore sportivo abbia inteso il “termine dei campionati” come riferibile alla sola ipotesi in cui le squadre avessero disputato tutte le partite del torneo.

La L.N.D. con il C.U. N. 324 del 18 giugno 2020, in cui ha deliberato di far riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”) “tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta”, avrebbe agito al di fuori delle proprie attribuzioni, posto che solo la F.I.G.C. avrebbe potuto derogare alle norme federali.

I CC.UU. n. 207/A, 208/A e 209/A dell’8 giugno 2020 e dai CC.UU. N. 231/A e 232/A del 26 giugno 2020 recherebbero un “Allegato 1” contenente il criterio correttivo sopra descritto e una “classifica avulsa”, da utilizzare in caso di ulteriore parità, redatta con criteri in parte derogatori rispetto al testo dell’art. 51 N.O.I.F., nell’esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dalla F.I.G.C. dall’art. 218 c. 1 D.L. 34/2020, ove si stabilisce che il criterio dei punti conseguiti negli scontri diretti (il primo), applicato dalla L.N.D. nel C.U. N. 324 del 18 giugno 2020, vale “solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi”.

La L.N.D. avrebbe emanato atti regolamentari di rango inferiore non conformi rispetto a quelli di rango superiore emanati dalla F.I.G.C., con conseguente illegittimità del provvedimento del Dipartimento Interregionale – L.N.D. con il quale, in attuazione delle linee guida è stata stilata la classifica finale del Girone A Serie D, con la conseguente retrocessione della ricorrente.

All’udienza del 26 luglio 2020, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo la OMISSIS denuncia la incoerenza della scelta della F.I.G.C., che avrebbe utilizzato criteri diversi per definire le modalità di conclusione del campionato di Serie D rispetto ai campionati professionistici.

Quanto alla soluzione in concreto adottata, che pregiudica la OMISSIS , il collegio, richiamando i recenti precedenti di questa Sezione (Sentenze n. 8111 e 8112/2020), osserva che la “prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C.” tenuto conto dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunge “quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo”.

Nel vicenda in esame occorre tenere conto di tre fattori determinanti: “il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza; il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che detta azione non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale; “il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti”.

Pertanto applicando i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 1993, il sindacato del GA “deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza”; il che vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, con i connessi meccanismi di rappresentanza istituzionale, che ha consentito la partecipazione piena di tutti gli operatori del settore interessato al procedimento culminato con l’adozione del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, quanto alla contestata incoerenza della determinazione rispetto a quanto deliberato per i campionati dei professionisti e per il campionato femminile, coglie nel segno la tesi difensiva della FIGC ove osserva la “non omologabilità dei diversi contesti di riferimento, che Lega e Federazione hanno ritenuto di disciplinare in modo parzialmente differente”.

La deduzione della ricorrente, secondo il quale la Federazione avrebbe dovuto applicare il medesimo coefficiente correttivo anche per le competizioni organizzate dalla LND, mentre ha optato -su proposta della Lega di riferimento- per la soluzione della mera posizione di classifica alla data della interruzione (ponderata dal numero delle partite disputate), non tiene conto del fatto che la circolare UEFA n. 24/2020 recepita dalla FIGC in relazione ai campionati professionistici, non avrebbe potuto essere applicata ai campionati per dilettanti (maschili e femminili) organizzati dalla LND.

In ogni caso la declinazione del concetto di merito sportivo è compatibile con la soluzione adottata dalla FIGC per il campionato dilettanti, posto che dalla disciplina emergenziale non si evince in alcun modo che debbano essere indistintamente applicati gli stessi criteri per tutti i campionati nazionali, o meglio che il criterio del merito sportivo debba essere applicato con le stesse modalità per tutti i campionati professionisti e dilettanti.

A tal riguardo si osserva che la partecipazione al campionato dilettanti di un numero di squadre e, conseguentemente di sportivi, che è ben maggiore rispetto a quello del campionato professionisti (si pensi che il campionato di serie D prevede 9 gironi, ciascuno dei quali con 18 squadre, per un numero complessivo di sodalizi sportivi superiore a 160) giustifica una soluzione di maggiore rigore come quella adottata dal FIGC, volta a garantire la immediata cessazione delle attività sportive senza alcun rinvio.

Del resto la prosecuzione del campionato dilettanti (in analogia a quanto accade per le maggiori serie del campionato di calcio italiano) avrebbe esposto le società calcistiche - come la ricorrente - a notevoli impegni di spesa volti a soddisfare i protocolli sanitari necessari per la prosecuzione degli incontri di calcio (come avviene per la serie A e per la serie B): il che appare incompatibile con la dimensione e la natura delle società calcistiche dilettantistiche; o meglio avrebbe esposto le medesime società a gravi squilibri finanziari non affrontabili da tutte le squadre in posizione di parità, incidendo in tal modo sul criterio del cd. “merito sportivo”.

Pertanto - nei limiti del sindacato concesso a questo Giudice in materia - non risulta censurabile la soluzione adottata dalla Federazione, che ha declinato il merito sportivo in modo diverso tenendo conto dei diversi contesti di riferimento (professionistici e dilettanti).

In senso contrario non vale la circostanza che la serie A e B femminili non siano ancora di tipo professionistico perché - come esattamente eccepito dalla FIGC - tali campionati non sono organizzati dalla LND, ma dalla Divisione calcio femminile incardinata nella stessa Federazione. Non senza considerare che il numero delle squadre partecipanti al campionato di calcio femminile si serie A e serie B (che costituiscono peraltro l’apice dei campionati di calcio femminili) e, conseguentemente, delle giocatrici, è verosimilmente assai inferiore rispetto al numero dei calciatori coinvolti nel campionato organizzato dalla LND; il che evidenzia ulteriormente la differenza tra le due situazioni e la legittimità di soluzioni diverse.

Con il secondo motivo la OMISSIS  denuncia la erronea applicazione dell’art. 51 NOIF perché la LND, in assenza di delega della Federazione, non avrebbe avuto il potere di “applicare l’art. 51 NOIF (classifica avulsa) in maniera non conforme al testo della norma approvato dalla FIGC”.

La censura non merita adesione.

La Lega ha agito rimanendo nel perimetro tracciato dalla delega contenuta nel CU n. 214/A della FIGC, in quanto ha applicato le regole predeterminate per dirimere i casi di parità per le ipotesi ordinarie.

Attesa la scelta della Federazione di cristallizzare le posizioni alla data della sospensione/interruzione del campionato, tenuto conto del numero delle partite giocate, la LND non avrebbe potuto che applicare le regole di cui all’art. 51 NOIF in tema di parità di punteggi, tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri: “- dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri”.

Né sussiste alcun eccesso di delega perché la Lega ha agito in conformità a quanto disposto dal CU n. 214/A della FIGC, che teneva conto della eccezionalità della situazione e - a monte - dell’art. 218 del D.L. n. 34/2020.

Il risultato stabilito dalla Lega - di fatto - risulta conforme ai predetti criteri federali (NOIF), applicati secondo l’ordine risultante indicato nella norma.

Pertanto, sebbene la ricorrente non abbia disputato tutti gli sconti diretti con le società prossime alla propria posizione, la stessa resterebbe, comunque, classificata al quart’ultimo posto e, dunque, in posizione non utile alla permanenza in Serie D come eccepito dalla FIGC.

Infatti, sulla base di quanto osservato in precedenza, ove non potesse applicarsi il criterio degli scontri diretti perché la OMISSIS  non ha disputato tutti gli incontri diretti rispetto alle altre due contendenti (Ghivizzano e Bra) occorrerebbe applicare comunque il criterio residuale rispetto a quello degli scontri diretti, della differenza reti con riferimento all’intero campionato: criterio che l’art. 51 NOIF indica come successivo a quello degli scontri diretti anche per i professionisti (cfr. allegato 1 ai CU n. 207, 208 e 209 invocato dalla ricorrente).

Ne consegue che la censura risulta comunque inammissibile per difetto di interesse (connesso al mancato superamento della prova di resistenza), non potendo la ricorrente ottenere alcun vantaggio dall’accoglimento della propria censura.

Quanto, poi, all’assunto secondo cui il criterio della differenza reti si sarebbe potuto applicare solo a seguito di parità perdurante anche dopo gli scontri diretti, appare condivisibile l’osservazione della FIGC secondo cui l’eccezionalità della situazione non avrebbe comunque consentito di far svolgere tutte le gare previste. Ne consegue quindi - alla luce di quanto previsto dall’art. 51 delle NOIF- che nella vicenda in esame si sarebbe dovuto far riferimento al primo criterio degli scontri diretti, a prescindere dalla circostanza che si siano svolti tutti, ovvero in alternativa si sarebbe dovuto applicare, per scorrimento, il criterio successivo della differenza reti, per cui il risultato non sarebbe stato diverso.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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