T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8987/2018 Pubblicato il 13/08/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Paco D’Onofrio e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama n. 58;

Ministero per i Giovani e lo Sport, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G Pisanelli n. 2;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

della nota 23.4.2008, a firma del Procuratore Federale, con cui il ricorrente è stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale “…. all’epoca dei fatti tesserato -OMISSIS-, con la qualifica di -OMISSIS- e -OMISSIS-, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 CGS per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva, sub paragrafo IV, punto 1), nonché per le condotte di cui al paragrafo V”;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e per la condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno;

- quanto ai I motivi aggiunti, depositati in data 6 ottobre 2008:

della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. del 6 agosto 2008, nella parte in cui al sig. -OMISSIS- è stata inflitta la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e per la condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno;

- quanto ai II motivi aggiunti, depositati in data 18 novembre 2008:

della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite della F.I.G.C. dell’11.9/27.10.2008, nella parte in cui, dichiarando il difetto di giurisdizione degli organi federali della F.I.G.C. nei confronti del sig. -OMISSIS- per essersi dimesso il 16.5.2006, ha peraltro osservato che “…. a tale risultato ermeneutico può giungersi solo ove si tenga nella massima considerazione la persistenza dell’interesse dell’ordinamento sportivo a sottoporre a giudizio disciplinare il tesserato dimissionario, per quei medesimi fatti che non sia stato possibile contestargli in ragione della sua rinuncia al tesseramento”, così ritenendo “… da un lato che l’insussistenza del vincolo di tesseramento comporta, oltre alla mancanza di giurisdizione degli organi di giustizia endo ordinamentali nei confronti dell’ex tesserato, con la conseguente impossibilità di decorso dei termini prescrizionali in relazione all’accertamento dei comportamenti antiregolamentari dallo stesso posti in essere in pendenza di tesseramento, potendo detti termini prescrizionali solo decorrere in costanza di vincolo di tesseramento e di quello, conseguente, di giustizia domestica; dall’altro lato, il fatto che la rinuncia al tesseramento, attuata in data anteriore all’inizio del procedimento disciplinare, dovrà essere valutata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva, nel nuovo giudizio disciplinare da instaurarsi in caso di reiterazione della domanda di tesseramento ed ove accertato che la rinuncia medesima fosse stata strumentalmente formulata al fine di sottrarsi all’originario giudizio disciplinare, quale ulteriore comportamento posto in essere in grave violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

e per la condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., Ministero per i Giovani e lo Sport e C.O.N.I.;

Visti le memorie e i documenti prodotti in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la necessità di esaminare - in via preliminare - l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalle parti resistenti F.I.G.C. e CONI;

Ritenuto che tale eccezione non sia meritevole di positivo riscontro, atteso che – pur nella piena consapevolezza di quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011 e, ancora, della circostanza che, con l’ordinanza n. 10171 dell’11 ottobre 2017, questo Tribunale ha nuovamente rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 al c.d. giudice delle leggi – il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto con la sentenza n. 2472 del 2008, di definizione del ricorso n. 7711 del 2006, proposto – del pari - dal sig. -OMISSIS- dinanzi al TAR del Lazio per l’annullamento della decisione della “Corte Federale Sportiva” in data 25 luglio 2006, di conferma di una sanzione inflittagli, e, pertanto, riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dei rilievi e delle considerazioni in tale sentenza riportati (cfr. all. n. 4 all’atto introduttivo del giudizio) e, primariamente, in ragione dell’efficacia esterna degli atti e dei provvedimenti gravati;

Ritenuto - sempre in via preliminare – che non debba essere, del pari, accolta l’eccezione con cui il CONI ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base dell’impossibilità di imputare ad esso gli atti ed i provvedimenti impugnati, posto che – in distonia, questa volta, con i contenuti della sentenza già emessa in relazione al medesimo ricorrente, in precedenza richiamata – gli atti e i provvedimenti gravati riguardano, in qualche modo, anche il menzionato Ente, inerendo a decisioni rese da organismi che, seppure dotati di propria autonomia, sono nell’ambito dell’attività di esso riconducibili (cfr., tra l’altro, “Nuovo Statuto FIGC”, pubblicato nella “Rivista di diritto ed economia dello Sport”, vol. III, fasc. 1, 2007);

Ritenuto, ancora, che anche l’“istanza di cancellazione” di frasi sconvenienti riportate nel ricorso ex art. 89 c.p.c., depositata dalla F.I.G.C. in data 12 giugno 2008, debba essere respinta, posto che l’utilizzo delle frasi indicate appare – in verità – dettato non da intento dispregiativo, bensì da esigenze difensive;

Rilevato che - così decise le questioni definibili di “carattere generale” – diviene necessario esaminare le singole impugnative proposte;

Ritenuto che – in proposito e, comunque, tenendo conto delle svariate eccezioni sollevate dalle parti resistenti – sussistano validi motivi per affermare che:

- in linea con quanto già rilevato in fase cautelare (cfr. ord. n. 3250 del 27 giugno 2008), l’impugnativa di cui all’atto introduttivo del giudizio, concernente la nota in data 23 aprile 2008 di deferimento del ricorrente “alla Commissione Disciplinare Nazionale”, va dichiarata inammissibile, in quanto diretta a chiedere ed ottenere l’annullamento di un atto endoprocedimentale, privo – in quanto tale – di efficacia lesiva e, quindi, non autonomamente impugnabile;

- in relazione all’azione di annullamento proposta con i primi motivi aggiunti, depositati in data 6 ottobre 2008, va dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. del 6 agosto 2008, mediante di essi gravata, è stata annullata dalla Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, con decisione dell’11.9/27.10.2008;

- per quanto riguarda, ancora, l’impugnativa proposta con i II motivi aggiunti, la disamina delle asserzioni della già indicata decisione della Corte di Giustizia Federale mediante di essi censurate conduce ragionevolmente a convenire con i rilievi formulati dalla F.I.G.C. con la memoria depositata in data 3 luglio 2018 circa l’inidoneità delle stesse asserzioni ad arrecare un effettivo pregiudizio al ricorrente e, quindi, a dichiarare l’impugnativa de qua inammissibile per carenza di interesse;

Rilevato che – tutto ciò detto – permane da valutare la domanda di risarcimento del danno, già formulata con l’atto introduttivo del giudizio e, in seguito, riproposta con i motivi aggiunti;

Ritenuto che, a tali fini, sia possibile soprassedere sulla specifica disamina della legittimità degli atti e dei provvedimenti gravati, come previsto dall’art. 34, comma 3, c.pr.amm., atteso che la domanda de qua è, comunque, infondata in quanto genericamente formulata;

Ritenuto, in conclusione, che:

- l’impugnativa proposta con l’atto introduttivo del giudizio vada dichiarata inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 c.pr.amm.;

- in relazione ai I motivi aggiunti, vada dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, u.c., c.pr.amm.;

- l’impugnativa di cui ai II motivi aggiunti vada dichiarata inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 c.pr.amm.;

- la domanda di risarcimento del danno vada respinta;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5609/2008, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo respinge ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2018 con l’intervento dei Magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere
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