T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 912/2017 Pubblicato il 19/01/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS  Calcio 1926 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Rocco e Vincenza Gentilcore, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Panama 58; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2; Lega Italiana Calcio Professionistico, non costituita in giudizio; Collegio di Garanzia dello Sporto presso il Coni, non costituito in giudizio; Co.vi.soc. Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.S.D. Serpentara Bellegraolevan, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Tuccini, Andrea Accardo, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Tuccini in Roma, via G. Bazzoni, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- della decisione n. 31 del 28.07.216, depositata in data 1.08.2016, con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha respinto il ricorso, ex art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, proposto dalla OMISSIS Calcio 1926 S.r.l. avverso il provvedimento del Consiglio Federale FIGC del 19.07.2016 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2016-2017);

- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 00367/2016 del 28.07.2016 di comunicazione del dispositivo della decisione sub lett. a);

- del provvedimento del Consiglio Federale FIGC del 19.07.2016, pubblicato in pari data a mezzo comunicato ufficiale della FIGC n. 16/A, con il quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il parere Co.Vi.So.C. e, per l'effetto, è stata negato il rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente non amissione della ricorrente al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017);

- ove e per quanto occorra, del comunicato della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 27/L del 20.07.2016;

- del parere negativo reso dalla Co.Vi.So.C. (prot. n. 10028.04/GC/cc del 18.07.2016) sul ricorso della OMISSIS  Calcio S.r.l.;

- del provvedimento prot. n. 9754.04/GC/ar del 12.07.2016, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economici - finanziari", per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato professionistico 2016/ 2017;

- ove occorra di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;

- ove occorra del Comunicato Ufficiale FIGC n. 368/2016, con particolare riferimento al Titolo IV rubricato "Ricorsi" se inteso a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, oltre il termine del 15.07.2016;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento,

in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a.,

del diritto della società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017 ed alla conseguente ammissione al Campionato di Divisione Unica Lega Pro - Stagione Sportiva 2016/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza cautelare 31 agosto 2016, n. 4891, il collegio, ad un primo sommario esame, ha reputato dimostrata, da parte della OMISSIS  Calcio 1926 s.r.l., la pendenza di una lite temeraria dinanzi al giudice tributario, ed ha pertanto concesso la misura cautelar richiesta ammettendo, con riserva, la società ricorrente al Campionato di Lega Pro 2016/2016;

Rilevato che, conseguentemente, la FIGC ha ammesso la OMISSIS  Calcio 1926 s.r.l. al suddetto campionato, senza riserva, concedendole altresì termine fino al 7 settembre 2016 “per effettuazione di acquisizioni e cessioni calciatori non provenienti da Federazione estera” (Comunicato Ufficiale n. 57/A del 31 agosto 2016);

Ritenuto che l’ammissione al Campionato Divisione Unica Lega Pro 2016/2017 in via definitiva, come emerge dal comunicato n. 57/A, e il regolare svolgimento del campionato in corso della OMISSIS  Calcio, come affermato dalla F.I.G.C e dal CONI e dalla stessa parte ricorrente in udienza, determinano la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

Ritenuto, stante la peculiarità della questione trattata, di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

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