T.A.R. LAZIO – SENTENZA N 1207 DEL 2020 Pubblicato il 29/01/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 14624 del 2019, proposto da A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Allavena e Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Valori e Gabriele Nicolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Valori in Roma, viale delle Milizie 106; C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Serie A, Benevento Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione

della decisione n. 87 del 2019, prot. n. 00823/2019, del Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, depositata il 23 ottobre 2019;

in parte qua, del Codice di autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie B e delle relative deliberazioni di approvazione del predetto Codice;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;

con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti

nonché per la condanna

degli enti resistenti al risarcimento dei danni, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Chievo Verona ha impugnato la decisione con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso volto all’annullamento degli atti con cui la Lega di Serie B ha condizionato l’iscrizione della ricorrente al Campionato di Serie B, al pagamento, in favore della Lega stessa, di un importo a titolo di contributo di solidarietà imposto alle squadre retrocesse dal Campionato di Serie A.

La ricorrente ha esposto che con il d. lgs. n. 9 del 2008 (la c.d. Legge Melandri, come successivamente integrata), sono state introdotte specifiche disposizioni volte, tra l’altro, a regolare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi in modo da garantire l’equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di mutualità.

Tale disciplina prevede, tra l’altro, che: a) la Lega e le società calcistiche “sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima” (art. 3); b) le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sono ripartite “previa deduzione delle quote di cui all’articolo 22” tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione sportiva (art. 21); c) a sua volta, l’art. 22 (rubricato Mutualità generale) prevede che la Lega di Serie A destina una quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie, derivanti da tutti i contratti audiovisivi, per il perseguimento delle finalità indicate dal medesimo articolo 22 (sviluppo dei settori giovanili delle società, formazione e utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio); d) la predetta quota del 10% è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione. In particolare, tali fondi sono destinati, tra l’altro, alla Lega di Serie B, nella misura del 6% (art. 22, c. 2).

In sostanza, la Legge Melandri ha stabilito che i proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi spettano alle società calcistiche e alla Lega di A, la quale è tenuta a destinare una parte di tali proventi in favore della Federazione italiana giuoco calcio, la quale, a sua volta, ne destina una quota, pari al 6%, alla Lega di B (quale forma di Mutualità generale).

Con la delibera del 19 novembre 2012, la Lega di Serie A ha introdotto il c.d. “paracadute” per le retrocesse, ossia l’erogazione di determinati importi economici in favore delle società calcistiche che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, sulla base dei criteri stabiliti dalla Lega stessa (tenendo conto, in particolare, degli anni di permanenza consecutiva nel campionato di serie A).

In attuazione di tali parametri, la Lega di Serie A ha stabilito che l’importo del paracadute per il Chievo ammontasse a 25 milioni di euro.

Nel Codice di autoregolamentazione della Lega di Serie B (nella versione di giugno 2019) è invece previsto, tra l’altro, che: a) ogni società che, in virtù della effettiva partecipazione al Campionato di Serie B a seguito di retrocessione dal Campionato di Serie A (“Retrocesse”), abbia titolo per ricevere dalla Lega di A il contributo per la retrocessione o altra erogazione derivante dalla retrocessione dalla Serie A alla Serie B (c.d. “Contributo Paracadute”), sarà obbligata a corrispondere, alla Lega di B, il 20% del corrispettivo totale del contributo paracadute (“Solidarietà Retrocesse”), da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del Contributo Paracadute (Capo I, art. 3.1); b) la predetta quota del 20% (la c.d. Solidarietà Retrocesse) deve essere versata dalle Retrocesse alla Lega entro 90 giorni dall’effettiva erogazione del Contributo Paracadute o di quota dello stesso, proporzionalmente all’importo erogato, e dalla Lega distribuito, in quote uguali, alle società aventi titolo a riceverlo entro i successivi 30 giorni (Capo II, art. 7.1); c) in caso di omesso versamento della Solidarietà Retrocesse da parte della Retrocessa, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, da inviare a mezzo posta elettronica certificata, la Lega tratterrà il relativo importo, da eventuali crediti della Retrocessa o da eventuali importi comunque

dovuti dalla Lega alla Retrocessa, provvedendo alla distribuzione alle aventi diritto entro i successivi 30 giorni (Capo II, art. 7.2.); d) qualora non vi fossero (o fossero insufficienti) i crediti della Retrocessa inadempiente verso la Lega o altri importi dovuti dalla Lega alla predetta, tale debito verso la Lega sarà considerato condizione ostativa ai fini del rilascio alla Retrocessa della Licenza Nazionale per la stagione successiva (Capo II, art. 7.3.).

Pertanto, secondo la ricorrente il citato Codice di autoregolamentazione ha previsto, in difformità da quanto stabilito dalla Legge Melandri, che le società calcistiche – provenienti dal campionato di Serie A – siano tenute a versare alla Lega una parte del c.d. paracadute (garantito della predetta Lega di A), pena il mancato rilascio della licenza all’iscrizione al successivo campionato di serie B.

A seguito dell’ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020, il Chievo ha impugnato, dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (con ricorso r.g. n. 71 del 2019), il Codice di autoregolamentazione della Lega, nella parte in cui ha imposto il versamento di una quota del paracadute ai fini dell’iscrizione al campionato.

Con decisione n. 87 del 2019, il Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso, affermando che tale contributo costituisce una particolare forma di solidarietà interna che, insieme alle altre forme solidaristiche previste al capo I del Codice di Autoregolamentazione, “mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B” e non si pone in contrasto con il decreto Melandri, il quale non escluderebbe la presenza di altri meccanismi di solidarietà interna “stabiliti dagli associati ad una Lega” .

La ricorrente ha dedotto, preliminarmente, che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 3 del d. l. n. 220 del 2003, in quanto rientrante tra “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, poiché secondo il regolamento impugnato il versamento del contributo in questione condiziona anche la partecipazione al campionato di calcio.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. nullità della decisione n. 87 del 2019 del Collegio di Garanzia del CONI e degli artt. 3, capo II e 7 del capo III del Codice di Autoregolamentazione per difetto di attribuzione e carenza di potere, violazione del principio di legalità, violazione del d.lgs. n. 242 del 1999, abuso e sviamento di potere, in quanto né la normativa primaria né la disciplina regolamentare attribuivano alla Lega la facoltà di introdurre meccanismi impositivi e/o contributivi che possano condizionare la partecipazione alla manifestazione;

2. violazione degli artt. 3, 21 e 23 del d.lgs. n. 9 del 2008, violazione delle regole e dei principi in materia di mutualità tra leghe, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il meccanismo illegittimamente introdotto dalla Lega contrasterebbe innanzitutto con le prescrizioni relative alla titolarità dei diritti televisivi e con le regole sulla ripartizione delle risorse, dal momento che, ai sensi dei richiamati articoli 3 e 21 della Legge Melandri, i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi sono liberamente ripartiti dalle società di Serie A (al netto della quota destinata anche alla Serie B); la Lega di Serie B avrebbe quindi alterato le predette regole, ‘autoassegnandosi’ una parte di tali proventi che invece dovevano essere autonomamente distribuiti tra le società di Serie A;

3. violazione dei principi nazionali ed europei di certezza del diritto e legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, giacché la retrocessione dalla A alla B comporta gravi perdite, che vengono appunto mitigate esclusivamente grazie al paracadute istituito dalla Lega di A, sulla cui percezione la ricorrente aveva riposto affidamento programmando anche ingenti investimenti per l’acquisto di calciatori;

4. violazione del divieto di abuso del diritto, violazione dell’art. 17 Cedu, abuso del principio maggioritario, in quanto la pretesa del contributo in questione avrebbe avvantaggiato alcuni membri dell’associazione-lega a scapito degli altri;

5. in via subordinata: violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione del principio di proporzionalità, in ragione del confronto con le previsioni della Legge Melandri in tema di mutualità, in cui – come visto – è stabilito che la quota dei proventi, derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, da destinare alla Lega di Serie B è pari soltanto al 6% dell’ammontare complessivo;

6. in via ulteriormente subordinata: violazione degli art. 823, c. 2, n. 7 e 829 c.p.c., nullità della decisione n. 87 del 2019 del Collegio di Garanzia dello sport, che, ove qualificata come lodo arbitrale, difetterebbe di alcuni elementi essenziali previsti dall’art. 823, c. 2, n. 7) c.p.c..

Si sono costituiti il CONI e la Lega B, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019, previo rituale avviso alle parti della possibilità di decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.

La materia oggetto di causa, infatti, riguarda diritti soggettivi disponibili di contenuto patrimoniale, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.

La ricorrente ha contestato, in particolare, la previsione del Codice di Autoregolamentazione della Lega B che ha disciplinato il c.d. “contributo di solidarietà retrocesse”, ovvero l’importo che le società già associate alla Lega A, per avere disputato per una o più stagioni l’omologo campionato di calcio professionistico, in caso di retrocessione, ed a condizione che si iscrivano al campionato di Serie B ed alla Lega B, sono tenute a versare a quest’ultima, che le ripartisce tra tutte le proprie associate, in misura pari al 20% di quanto percepito dalla Lega di Serie A a titolo di “paracadute” a seguito della retrocessione in Serie B (a sua volta derivante dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi del campionato di Serie A, e ripartita dalla Lega di Serie A in favore delle società retrocesse).

Al riguardo deve osservarsi che la questione afferente la spettanza o meno del contributo rientra nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

Come già affermato dalla Sezione in analoghi casi, tali controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19.8.2003 n. 220, e dell'articolo 133, co. 1, lett. z), c.p.a., il quale ultimo, riprendendo il contenuto degli altri due articoli citati, attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (TAR Lazio, sez. I ter, sentenze nn. 11239 e 2441/2017, 6899/2016, quest’ultima confermata in grado di appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4910/2016, a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza delle SS.UU. n. 23551/2019).

Il contributo in questione costituisce infatti una obbligazione di diritto privato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria, ed ha per oggetto rapporti patrimoniali tra la società e la Lega Professionisti (associazione non riconosciuta di diritto privato).

Inoltre, come già rilevato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 4910/2016, concernente analogo contributo (il “contributo promozione”) dovuto alle società della Lega B, il cui pagamento era del pari previsto come condizione per l’ammissione al campionato, la controversia in esame non è annoverabile tra quelle relative all’ammissione ai campionati, la cui cognizione è attribuita alla giurisdizione esclusiva del TAR.

Nella presente fattispecie, infatti, la società ricorrente è regolarmente iscritta e partecipante al Campionato di Serie B, di tal che il diniego di ammissione al campionato non viene in alcun modo in rilievo nel presente giudizio, mentre un eventuale futuro diniego di iscrizione, per il caso in cui a seguito del meccanismo di compensazione crediti/debiti tra società partecipanti e Lega previsto dal Regolamento non fosse assicurato il pagamento del contributo, si presenta come una circostanza meramente ipotetica, non idonea a influire sulla posizione giuridica vantata.

E ciò tanto più se si considera che, qualora il ricorso dovesse intendersi diretto contro l’eventuale futuro diniego, il gravame sarebbe inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale alla decisione.

Nel caso di specie, inoltre, è da escludere la ricorrenza dell'ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo configurata dall'art. 3 del d.l. 220/2003 e dall'art. 133 lett. z) c.p.a., posto che la giurisdizione amministrativa comprende unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Cass. Civ., S.U. 23.3.2004, n. 5775): ipotesi che non ricorre nella fattispecie, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, concernendo il pagamento di un contributo previsto in forza della normativa interna dell'associazione LNP, associazione di natura privatistica, tanto che il Codice di Autoregolamentazione anch’esso gravato è stato approvato con delibera assembleare.

Ed infatti quello dell’imposizione di obblighi patrimoniali ai propri associati è un fenomeno tipico degli enti collettivi di natura privatistica, che depone anch’esso per la natura non pubblicistica dell’obbligazione e della presente controversia.

Né rileva, al riguardo, la deduzione secondo cui la declinatoria della giurisdizione amministrativa comporterebbe una deminutio della tutela esercitabile dalla ricorrente, a fronte di una decisione del Collegio di Garanzia qualificabile come di natura arbitrale, in quanto il fatto che il Collegio abbia deciso ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva (nel merito in unico grado), in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC, non impedisce certo l’impugnazione della pronuncia innanzi all’autorità giudiziaria competente, né può comportare uno spostamento della giurisdizione, da determinarsi comunque avuto riguardo alla natura della posizione sostanziale fatta valere.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.

In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, co. 2, c.p.a., la causa potrà essere riproposta innanzi al giudice ordinario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell’esito del giudizio, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla giurisdizione del giudice ordinario;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

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