T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1349/2007

T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1349/2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 

 

 

PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

 

 

Francesco Corsaro                    Presidente

Maria Luisa De Leoni                    Componente

Giulia Ferrari                            Componente - Estensore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. (…), proposto dalla Scuola Calcio OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Todini presso il cui studio in Roma, via Licia  n. 44, è elettivamente domiciliata,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Panama n. 58,

la Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonché

nei confronti

dell’OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leandro Cantamessa e Letizia Mazzarelli, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via Panama n. 12,

per l'annullamento

della decisione della Commissione d’Appello Federale, adottata il 26 aprile 2004, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46/C, relativa al pagamento, da parte della OMISSIS , del premio alla carriera, di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., per il calciatore OMISSIS e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria di non applicabilità nei suoi confronti del protocollo di intesa del 5 giugno 2003 in relazione al calciatore Marco Borriello e,

per la condanna

dell’OMISSIS s.p.a. al pagamento della somma di € 103.291,37, oltre interessi legali dalla data della domanda dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C..

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della OMISSIS s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2007 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 21 maggio 2004, e depositato il successivo 1 marzo,  la Scuola Calcio OMISSIS  impugna la decisione della Commissione d’Appello Federale, adottata il 26 aprile 2004, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46/C, relativa al pagamento in suo favore, da parte della OMISSIS , del premio alla carriera, di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., per il calciatore OMISSIS; chiede la declaratoria di non applicabilità nei suoi confronti  del protocollo di intesa del 5 giugno 2003 in relazione al calciatore OMISSIS  e la condanna dell’OMISSIS s.p.a. al pagamento in suo favore della somma di € 103.291,37, oltre interessi legali dalla data della domanda dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C..

Espone, in fatto, di essere una scuola di calcio del settore giovanile,  iscritta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per il settore attività giovanile e scolastica, e di aver tesserato nelle stagioni calcistiche dal 1994-1995 al 1997-1998 il calciatore OMISSIS, nato a Napoli il 18 giugno 1982. Detto giocatore il 21 giugno 2001 ha sottoscritto con la soc. OMISSIS il contratto da professionista e nello stesso anno è stato convocato nella Nazionale under 21. La soc. OMISSIS non ha provveduto al bonario pagamento alla ricorrente del premio alla carriera, così come previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F.. In considerazione di ciò il 28 gennaio 2003 la ricorrente ha presentato reclamo alla F.I.G.C.  Commissione Vertenze Economiche. Nelle more del giudizio, in data 5 giugno 2003, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore F.I.G.C. per l’attività Giovanile e Scolastica hanno sottoscritto un protocollo di intesa, con il quale le parti si impegnavano a ridurre il compenso di cui all’art. 99 bis  N.O.I.F., dovuto alle società che avevano cresciuto professionalmente i calciatori, da € 103.000,00 ad € 16.000,00. Contestualmente la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore Giovanile della F.I.G.C. si impegnavano a far abbandonare alle proprie associate le controversie pendenti innanzi alla Commissione Vertenze Economiche per il pagamento del premio alla carriera sancito dall’art. 99 bis N.O.I.F.. La ricorrente, che intanto aveva vinto il reclamo presentato alla F.I.G.C. - Commissione Vertenze Economiche, ha proposto appello alla Corte d’Appello Federale affinché, in parziale riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche che aveva ordinato all’OMISSIS s.p.a. di liquidare € 16.000,00, dichiarasse la non vincolatività del protocollo di intesa del 5 giugno 2003 in relazione alla vertenza S.C. OMISSIS  / OMISSIS s.p.a. per il  pagamento, in favore della prima, di € 103.291,37. In data 26 aprile 2004 la Commissione d’Appello Federale ha adottato l’impugnata delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 46/C.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo violazione di legge, eccesso di potere e contrarietà di più atti.  La delibera del 26 aprile 2004 è immotivata, con la conseguenza che non è possibile individuare l’iter logico seguito per respingere l’appello. Inoltre erroneamente è stato ritenuto che l’accordo del 5 giugno 2003 avesse superato le disposizioni dettate dall’art. 99 bis N.O.I.F.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha eccepito la tardività e l’improcedibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

4. Si è costituita in giudizio la OMISSIS s.p.a., che ha eccepito la tardività e l’improcedibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

5. La Lega Nazionale Professionisti non si è costituita in giudizio.

6. La Lega Nazionale Dilettanti non si è costituita in giudizio.

7. All’udienza dell’1 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per tardività del suo deposito.

Ed invero, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, alle controversie proposte in materia sportiva e rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si applica la disciplina dettata dall’art. 23 bis L.  6 dicembre 1971 n. 1034 (Cons.Stato, VI Sez., 9 febbraio 2006 n. 527).

Detta norma, che riduce alla metà tutti i termini relativi ai giudizi di merito nelle materie contemplate dal primo comma dello stesso articolo, salvo quelli per la proposizione del ricorso, enuclea un regime speciale, riservato ai giudizi relativi a materie tassativamente individuate, che si caratterizza, secondo quanto disposto dal secondo comma, nella dimidiazione di tutti i termini processuali, ad eccezione di quelli per la proposizione del ricorso. L’art. 23 bis sottrae, dunque, solamente la proposizione del ricorso (id est,  la notificazione dell’atto introduttivo) al regime della riduzione alla metà dei termini processuali, che opera, al contrario, per il suo deposito (Cons. Stato, Ap., 31 maggio 2002 n. 5; V Sez., 23 maggio 2006 n. 3043;  IV Sez., 7 giugno 2004 n. 3541; V Sez., 6 ottobre 2003 n. 5897; V Sez., 18 settembre 2003 n. 5326; 28 agosto 2001 n. 4562; T.A.R. Lazio, III Sez., 4 dicembre 2004, n. 14825; I Sez., 8 ottobre 2004  n. 10490; T.A.R. Catanzaro 30 luglio 2004 n. 1739; T.A.R. Bari, I Sez., 9 giugno 2004 n. 2480; T.A.R. Toscana, III Sez., 19 maggio 2004 n. 1452; T.A.R. Lazio, III Sez., 3 febbraio 2004 n. 983; I Sez., 28 gennaio 2004 n. 823; T.A.R. Catanzaro, II Sez., 9 dicembre 2003 n. 3449; T.A.R. Veneto, I Sez., 12 novembre 2003 n. 5679 ).

Né può fare indurre in equivoco il testo della norma che esclude dalla dimidiazione dei termini quelli relativi alla “proposizione del ricorso”. Ed invero, nel processo amministrativo la proposizione del ricorso assolve alla medesima funzione introduttiva del giudizio che nel processo civile è assegnata alla citazione, essendo entrambi atti con i quali si determina la c.d. provocatio ad litem.  Prova della correttezza di questa conclusione è nell’ordinanza della Corte costituzionale  n. 382 del 7 ottobre 2005, secondo la quale la controversia deve ritenersi proposta  con la notifica del ricorso, assumendo il deposito dello stesso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità.

Il ricorso dunque, depositato solo il 15 luglio 2004 (giovedì), è tardivo, e ciò anche aderendo alla tesi (Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2006 n. 9365; V Sez., 21 giugno 2006 n. 3795) che, in caso di notifica del ricorso  a mezzo posta,  fa decorrere il dies a quo del termine per il deposito dal momento del perfezionamento della notifica non per il notificante ma  per il destinatario (nella specie, martedì  29 giugno 2004).

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Scuola Calcio OMISSIS , lo dichiara inammissibile per tardivo deposito.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì  1 febbraio 2007, dal

Tribunale amministrativo regionale per il lazio, sezione terza ter

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Francesco Corsaro                    Presidente

Giulia Ferrari                            Componente - Estensore

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