T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1766/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla OMISSIS Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, domiciliato in Roma, Studio Bdl via Bocca di Leone, 78;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tobia, presso il cui studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11, è elettivamente domiciliato; Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc, rappresentata e difesaa dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, 58, presso lo studio dell’avv. Medugno;
Alta Corte di Giustizia Sportiva c/o Coni, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Lega Nazionale Professionisti Serie A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierpaolo Salvatore Pugliano e Ruggero Stincardini, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, l.go Messico, 7, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, OMISSIS Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25;
per l'annullamento
decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni del 2 dicembre 2013 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento delle norme dell'ordinamento sportivo del Coni e della Figc nei limiti in cui riconoscono la natura arbitrale e non amministrativa del Tnas e per il riconoscimento del diritto di ricevere il contributo di cui all'art 19.2 dello Statuto-regolamento della Serie A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc e di Lega Nazionale Professionisti Serie A e di Soc OMISSIS Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato che oggetto del gravame è sia la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni del 2 dicembre 2013 che la decisione del Tnas dell’1 luglio 2013;
Ritenuto che appare corretta la decisione dell’Alta Corte relativamente alla tardività del ricorso dinanzi ad essa proposto;
Considerato infatti che dinanzi all’Alta Corte di Giustizia erano state impugnate le norme dell’Ordinamento sportivo del Coni e della F.I.G.C. che prevedono l’impugnazione del lodo del Tnas dinanzi alla Corte di appello e non dinanzi al giudice amministrativo, attribuendo a tale decisione natura di lodo e non di provvedimento amministrativo;
Considerato che l’interesse ad impugnare siffatte norme è sorto per la OMISSIS all’esito, ad essa sfavorevole, della decisione pendente dinanzi al Tnas, che era stato adito avverso il diniego di erogazione del contributo previsto dall’art 19.2 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (c.d. paracadute);
Considerato infatti che l’interesse dichiarato dalla OMISSIS , anche nella parte “in fatto” del ricorso dinanzi all’Alta Corte, è di impugnare il lodo del Tnas dinanzi al giudice amministrativo e per poter fare ciò è per essa necessario che siano espunte dall’ordinamento interno alla giustizia sportiva le norme che individuano quale giudice statale competente la Corte di appello;
Considerato che il dispositivo del lodo del Tnas è stato pubblicato il 31 maggio 2013 mentre la motivazione integrale è stata depositata l’1 luglio 2013 (pubblicata sul sito istituzionale e immediatamente comunicato alla ricorrente), con la conseguenza che il ricorso proposto dinanzi all’Alta Corte di Giustizia il 10 ottobre 2013 appare tardivo;
Considerato infatti che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva il ricorso ad essa deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato;
Considerato che, con riferimento alla fattispecie all’esame dell’Alta Corte (e ora di questo Collegio) - nel quale in effetti non sono impugnati provvedimenti ma norme dell’Ordinamento della giustizia sportiva, divenute lesive degli interessi della società OMISSIS solo per effetto del lodo del Tnas ad essa sfavorevole - tale termine, previsto dell’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, non può che decorrere dalla data di conoscenza di detto lodo;
Considerato che la legittimità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia consente a questo giudice di prescindere dal verificare la tempestività del ricorso dinanzi ad esso proposto, e cioè se doveva attendersi, per adire il Tar, l’esito del giudizio dinanzi all’Alta Corte o impugnare immediatamente il lodo Tnas, salvo poi chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa, pregiudiziale, dinanzi all’Alta Corte;
Considerato che, accertata la legittimità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia e rimaste quindi intangibili le norme dell’Ordinamento sportivo del Coni e della F.I.G.C. che prevedono l’impugnazione del lodo del Tnas dinanzi alla Corte di appello, il ricorso proposto dinanzi a questo giudice, nella parte rivolta avverso il lodo del Tnas, è inammissibile per difetto di giurisdizione, per essere il giudice competente la Corte di appello di Roma (Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258);
Ritenuto pertanto che il ricorso in parte deve essere respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito ma che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa in considerazione della complessità della vicenda contenziosa
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014