T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2155/2006

 

 

 

 

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 

 

 

PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

 

 

Francesco Corsaro                    Presidente

Angelica dell’Utri                         Componente

Giulia Ferrari                            Componente - Estensore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Canfora e Gianfranco Passalacqua e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno presso il cui studio in Roma, via Panama n. 12, è elettivamente domiciliata,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, è elvamente domiciliato,

la Lega Nazionale Professionisti della Fige - I.N.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Medugno e Cristina Rossello e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Panama n. 12, è elettivamente domiciliata, nonché

nei confronti

del Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Russo e Marco Pastacaldi e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n. 1,

per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ex artt. 34 e 35 D.L.vo n. 80 del 1998 e 3 L. n. 280 del 2003, a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento della FIGC emesso il 1° agosto 2002, con il quale si è rigettato il ricorso presentato dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso l’esclusione della stessa dal campionato di calcio di serie B per l’anno calcistico 2002-2003.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC);

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti della Fige - I.N.P.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio  del 23 marzo 2006 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa  ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

FATTO

1. Con ricorso notificato in date 9, 10 e 12 febbraio 2006 la OMISSIS s.r.l - titolare della maggioranza azionaria della A.C. OMISSIS s.p.a. - chiede l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex artt. 34 e 35 D.L.vo n. 80 del 1998 e 3 L. n. 280 del 2003, a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento della FIGC emesso il 1° agosto 2002, con il quale è stato rigettato il ricorso presentato dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso l’esclusione della stessa dal campionato di calcio di serie B per l’anno calcistico 2002-2003.

2. Illegittimamente, infatti, ad avviso della ricorrente la FIGC non ha riconosciuto la praticabilità di percorsi di risanamento, centrati sulla disponibilità del titolo sportivo, unitamente all’azienda, anche ai fini della salvaguardia dell’integrità patrimoniale della società. nell’interesse dei soci e dei creditori. Erroneamente è stata consentita la nascita di una nuova società, ammessa ai massimi livelli.

Dal provvedimento di esclusione dal campionato di calcio di serie B per l’anno calcistico 2002-2003 è derivato alla ricorrente un danno economico, che deve essere risarcito.

3. Si è costituta in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), che ha premilinarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. Si è costituto in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha premilinarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

5. Si è costituta in giudizio la Lega Nazionale Professionisti della Fige - I.N.P., che ha premilinarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

6. Si è costituto in giudizio il Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., che ha premilinarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

7. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa la ricorrente OMISSIS s.r.l - titolare della maggioranza azionaria della A.C. OMISSIS s.p.a. - chiede l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex artt. 34 e 35 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e 3 L. 17 ottobre 2003 n. 280, a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento della FIGC emesso il 1° agosto 2002, con il quale è stato rigettato il ricorso presentato dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso l’esclusione della stessa dal campionato di calcio di serie B per l’anno calcistico 2002-2003.

2. Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della Lega Nazionale Professionisti della Fige - I.N.P.,  e ciò in quanto nessuno degli atti causativi del danno lamentato (id est, il diniego di ammissione al campionato di serie B per l’anno calcistico 2002-2003, il successivo svincolo dei calciatori, la mancata riammissione al campionato di calcio per la stagione calcistica 2003/2004)  è imputabile al predetto soggetto.

3. Visti gli atti di causa il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Ha chiarito il Consiglio di Stato (VI Sez., con sentenza 22 novembre 2004 n. 7664, pronunciata proprio sul ricorso proposto dall’odierna ricorrente  per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di riammissione della A.C. OMISSIS al campionato di calcio di serie B) che in caso di dichiarazione di fallimento, il socio della società fallita non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della stessa, in quanto l' inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore, discendente dagli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, si traduce nell' inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali quelle cautelari, la cui esperibilità resta pertanto riservata al potere decisionale del solo curatore. Il socio della società fallita può solo chiedere al curatore e all’interno della procedura fallimentare l’assunzione di iniziative da lui ritenute necessarie  nell’interesse della procedura, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fallimentare.

3. A questo profilo di inammissibilità, di carattere assorbente, se ne aggiunge un altro, rappresentato dalla tardiva impugnazione degli atti da cui si fa discendere il danno risarcibile, tutti risalenti al 2002.

Detta tardiva impugnazione  porta a superare il problema della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua, problema sorto a seguito dell’ordinanza n. 1207 del 23 gennaio 2006 - con la quale le Sezioni Unite di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario  nella controversia volta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ma proposta non contestualmente all’impugnazione dell’atto asseritamente illegittimo e causativo del danno stesso - alla quale ha fatto seguito la decisione  dell’Adunanza plenaria n. 2 del 9 febbraio 2006, secondo cui, invece, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su una domanda di risarcimento danni anche se dedotta in via autonoma dopo l’annullamento del provvedimento che li ha causati, e ciò in quanto il nesso tra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’Autorità amministrativa che lo ha posto in essere non ha diversa natura né è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute  (id est, quella di non conformità a legge della misura autoritativa e quella di responsabilità per i danni che ne sono derivati) sono esaminate e risolte uno actu o in separati giudizi.

In ogni caso la tardiva impugnazione dei predetti provvedimenti non sana la violazione del principio della pregiudizialità, sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 4 del 26 marzo 2003. Ha in quella occasione chiarito il Consiglio di Stato che l' accertamento incidenter tantum dell' illegittimità di un provvedimento amministrativo - ai soli fini di un giudizio risarcitorio - non è possibile nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per l' impugnazione dei provvedimenti amministrativi e non è consentita la disapplicazione da parte del giudice di atti di natura non regolamentare. Segue da ciò che l' azione di risarcimento del danno proposta unitamente all' azione di annullamento o in via autonoma è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale accertamento circa l' illegittimità dell' atto, operato dal giudice amministrativo in sede di giudizio di impugnazione

4. Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla OMISSIS s.r.l., previa estromissione dal giudizio della Lega Nazionale Professionisti della Fige - I.N.P.,  lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari del  giudizio, che liquida in € 3.000,00 (€ tremila,00) a favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì  23 marzo 2006, dal

Tribunale amministrativo regionale per il lazio, sezione terza ter

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Francesco Corsaro                    Presidente

Giulia Ferrari                            Componente - Estensore

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it