T.A.R. LAZIO – SENTENZA N 2441 DEL 2017 Pubblicato il 15/02/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5774 del 2014, proposto da: OMISSIS  S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25; AC OMISSIS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Christian Dionigi e Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25;

contro

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Durante, con domicilio eletto presso in Roma, presso lo studio legale Ferreri, piazza di Pietra 26; LNPA - Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ruggero Stincardini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, largo Messico, 7; FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

nei confronti di

AS Roma S.p.a.;

per l'annullamento

della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del CONI (dec. n. 7/2014, r.g. n. 36/2013), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dalle società ricorrenti contro la FIGC, il CONI nonché la LNPA;

della decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 14 ottobre 2013, con la quale è stata ritenuta la competenza dell’Alta Corte sul ricorso delle società OMISSIS  e AC OMISSIS;

della decisione della Corte di Giustizia Federale del 14 marzo 2013 con la quale è stato respinto il ricorso presentato per l’annullamento della delibera di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Lega di Serie A del 3 dicembre 2012, nonché quest’ultima delibera, relativa ai criteri di assegnazione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto Regolamento della Lega;

e per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti di ottenere la restituzione delle somme prelevate dalla LNP serie A in violazione dell'art. 19.2 dello Statuto - regolamento della LNP serie A e il conseguente risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI, della LNPA e della FIGC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe le società OMISSIS  s.p.a. e AC OMISSIS s.p.a. hanno impugnato la decisione dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del CONI (dec. n. 7/2014, r.g. n. 36/2013), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione dalle stesse proposto contro la FIGC, il CONI nonché la LNPA, la decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 14 ottobre 2013, con la quale è stata ritenuta la competenza dell’Alta Corte sul ricorso delle società OMISSIS  e AC OMISSIS, la decisione della Corte di Giustizia Federale del 14 marzo 2013 con la quale è stato respinto il ricorso presentato per l’annullamento della delibera di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Lega di Serie A del 3 dicembre 2012, nonché quest’ultima delibera, relativa ai criteri di assegnazione del contributo Europa League ai sensi dell’art. 19.2, comma 3, dello Statuto Regolamento della Lega, delibera che ha stabilito che tale contributo fosse posto a carico di tutte le partecipanti alle competizioni sportive della stagione 2011-2012 in maniera egualitaria, per un ammontare pari ad euro 375.000 oltre IVA per ogni singolo club.

Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’accertamento del loro diritto ad ottenere la restituzione delle somme prelevate dalla LNP serie A in violazione dell'art. 19.2 dello Statuto - regolamento della LNP serie A e il conseguente risarcimento dei danni.

A tal fine hanno dedotto di essere retrocesse in serie B alla fine del Campionato di Serie A della stagione 2011/2012 e che, con comunicazione del 23 novembre 2012, erano state convocate all’Assemblea ordinaria della Lega Serie A del 3 dicembre 2012, che avrebbe trattato, ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno, i criteri per l’assegnazione del contributo previsto dall’art. 19.2 comma 3 dello Statuto-Regolamento della Lega (“Contributo Europa League”); l’assemblea aveva deliberato, con il voto contrario della ricorrenti, che tale contributo, ammontante ad euro 7.500.000, sarebbe stato posto a carico di ogni società partecipante alle competizioni della stagione 2011/2012 nella stessa misura, pari a euro 375.000 oltre IVA; le ricorrenti avevano proposto avverso tale delibera reclamo alla Corte di Giustizia Federale della FIGC, che aveva respinto il ricorso; tale decisione era stata impugnata innanzi al TNAS.

Nel frattempo la decisione della Corte di Giustizia Federale e la delibera assembleare della Lega Serie A erano state impugnate innanzi all’Alta Corte di Giustizia sportiva dall’U.S. Città di OMISSIS s.p.a. e il OMISSIS  si era costituito in tale giudizio come convenuto.

Tale ricorso era stato respinto mentre, con decisione del 30 ottobre 2013, il TNAS aveva dichiarato la propria incompetenza in favore dell’Alta Corte di Giustizia sportiva sull’istanza proposta da OMISSIS  e AC OMISSIS.

L’Alta Corte, successivamente adita dalle due società ricorrenti, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, sia sotto il profilo del ne bis in idem, in quanto la medesima questione era stata già sottoposta al suo esame nel procedimento iniziato dal OMISSIS s.p.a., sia perché in tale giudizio il OMISSIS  si era costituito e avrebbe potuto far valere le proprie ragioni, mentre si era limitato a dedurre l’incompetenza del giudice adito, cosicché il termine per impugnare ulteriormente la decisione della Corte di Giustizia Federale, previsto dall’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, era spirato.

Avverso tale pronuncia sono state proposte le seguenti censure:

1.violazione di legge per erronea applicazione del principio del ne bis in idem, non potendo tale preclusione operare a fronte di una decisione di mero rito, quale quella assunta dall’Alta Corte sul ricorso del OMISSIS, e avente ad oggetto domande differenti; il Novara e il OMISSIS, infatti, avevano chiesto che il contributo Europa League non fosse quantificato in misura uguale per tutte le società ma secondo le percentuali previste dal d.lgs. n. 9/2008, mentre il OMISSIS aveva chiesto che il contributo già versato fosse ripartito in parti uguali tra le quattro squadre ammesse alla competizione e non in modo differenziato;

2. violazione di legge per erronea interpretazione dell’istituto della traslatio iudicii, in quanto le ricorrenti avevano riassunto il ricorso proposto innanzi al TNAS, a seguito della declaratoria di incompetenza di quest’ultimo, di tal che non si poteva ritenere consumato il potere di impugnazione, anche tenuto conto che la proposizione delle medesime domande nel giudizio iniziato dal OMISSIS costituiva per le ricorrenti una facoltà e non un obbligo, avendo le stesse proposto autonomo ricorso;

3. violazione di legge per erronea interpretazione delle norme sulla decadenza, che, ai sensi dell’art. 2966 c.c., è impedita dalla presentazione del ricorso avanti ad un giudice incompetente.

Nel merito, con riferimento alla delibera della Lega Serie A impugnata, le ricorrenti hanno esposto che la finalità della ripartizione dei contributi in esame è quella di favorire il mantenimento di un equilibrio competitivo tra i concorrenti del campionato di calcio, che consenta di preservare l’incertezza dei risultati, nell’interesse di tutte le società partecipanti; ciò giustifica l’introduzione di forme di mutualità nei rapporti tra le società calcistiche.

A tale scopo, con la L. 106/2007 e il d.lgs. 9/2008, si è delineato un sistema in cui la titolarità dei diritti audiovisivi spetta al soggetto che organizza la competizione (Lega) e a tutti i partecipanti, tra cui si ripartiscono le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione di tali diritti.

L’art. 25 del d.lgs. 9/2008 prevede le regole di ripartizione dei proventi complessivi, stabilendo che una parte di essi, pari al 40%, deve essere suddivisa in parti uguali, mentre la restante quota va ripartita in base al bacino d’utenza e ai risultati sportivi di ciascuna squadra; per il periodo transitorio le modalità di ripartizione erano stabilite nella misura del 30% in relazione al bacino d’utenza e 30% in relazione al risultato sportivo, e lo stesso criterio è stato recepito dall’art. 19, comma 2, dello Statuto-Regolamento di Lega.

Con riferimento al contributo Europa League, introdotto per garantire un premio alle società qualificatesi alla omonima competizione, in origine l’art. 19.2 comma 3 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A prevedeva il prelievo, dalla somma spettante a ciascuna società neopromossa in serie A, della somma di euro 2.500.000; tale disposizione era stata però annullata dalla pronuncia 21/2012 dell’Alta Corte di Giustizia del CONI, limitatamente alla parte che prevedeva il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse, in quanto ritenuta contraria al sistema di ripartizione dei diritti di trasmissione delle competizioni prefigurato dalla legislazione statale.

Per effetto di tale pronuncia, pertanto, il prelievo Europa League doveva avvenire sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la distribuzione delle risorse provenienti dai diritti radiotelevisivi.

Di contro, la delibera assembleare impugnata aveva previsto che il contributo Europa League fosse posto a carico delle società della Serie A in parti uguali, nella misura complessiva di euro 7.500.000 anziché euro 2.500.000 e, poi, distribuito in quote disomogenee tra le società ammesse alla Europa League.

Avverso tale determinazione le ricorrenti hanno dedotto le seguenti doglianze:

1.violazione dell’art. 19, comma 2, punto 3) dello Statuto-regolamento LNPA, violazione dell’art. 9, comma 2, dello Statuto FIGC, eccesso di potere anche per l’esecuzione della delibera in pendenza dei termini per l’impugnazione della stessa;

2. violazione degli artt. 1, comma 1, 25 e 26 del d.lgs. 9/2008, dell’art. 12, comma 1, dello Statuto FIGC, dell’art. 19, comma 2, parr. 2) e 3) dello Statuto-regolamento Lega Serie A e conseguente violazione del principio di equilibrio competitivo e di equa ripartizione delle risorse;

3. violazione dell’art. 25, comma 2 del d.lgs. 9/2008 per riduzione al di sotto della soglia minima (40%) della quota dei proventi radiotelevisivi da dividere in parti uguali tra le società, con conseguente violazione dell’art. 12, comma 1 dello Statuto FIGC e dell’art. 19, comma 2, parr. 2) e 3) dello Statuto-regolamento LNPA.

Le ricorrenti hanno concluso chiedendo, oltre all’annullamento degli atti impugnati, il risarcimento del danno nella misura corrispondente alle somme indebitamente prelevate nei loro confronti.

Si sono costituiti il CONI, la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, resistendo al ricorso;

la FIGC ha altresì eccepito, nella memoria depositata il 2 dicembre 2016, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo la controversia a rapporti patrimoniali tra società e associazioni dell’ordinamento sportivo, devolute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 280/2003 alla cognizione del giudice ordinario.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.

La materia oggetto di causa, infatti, riguarda diritti soggettivi disponibili di contenuto patrimoniale, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.

Con il ricorso in esame le società OMISSIS  e AC OMISSIS hanno contestato la determinazione, operata dalla LNPA, dei criteri di prelievo del contributo Europa League; la domanda investe, pertanto, un rapporto obbligatorio tra le società di calcio e la relativa Lega (nel caso di specie, la LNPA).

Come già affermato dalla Sezione in caso analogo, tali controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19.8.2003 n. 220, e dell'articolo 133, co. 1, lett. z), c.p.a., il quale ultimo, riprendendo il contenuto degli altri due articoli citati, attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 6899/2016).

Il Contributo Europa League costituisce una obbligazione di diritto privato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria, ed ha per oggetto rapporti patrimoniali tra la società e la LNPA (associazione non riconosciuta di diritto privato).

Nel caso di specie, l'ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo configurata dall'art. 3 D.L. 220/2003 e dall'art. 133 lett. z) c.p.a. è da escludere posto che la giurisdizione amministrativa comprende unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Cass. Civ., S.U. 23.3.2004, n. 5775): ipotesi che non ricorre nella fattispecie, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, concernendo il pagamento di un contributo previsto in forza della normativa interna dell'associazione LNPA.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.

In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, co. 2, c.p.a. e dall'art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell’esito del giudizio, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla giurisdizione del giudice ordinario;

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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