T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 29961/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 6958 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Ac OMISSIS  Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Taglieri, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Taglieri in Roma, viale Liegi, 44;

contro

Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Lega Nazionale Professionisti di Serie A e di Serie B, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Berruti, Luca Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Berruti in Roma, via A. Bertoloni, 29; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;

nei confronti di

Us OMISSIS Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Urso, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, c.so Trieste, 88;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti relativi all'esclusione della A.C. OMISSIS  spa dal campionato di calcio 2010/2011 - risarcimento danni - (23 bis).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Lega Nazionale Professionisti di Serie A e di Serie B e di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Soc Us OMISSIS Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’atto di motivi aggiunti, depositato il 31 luglio 2010;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dal CONI, stante l’infondatezza del ricorso;

Considerato che la ricorrente ha affermato di non aver presentato la fidejussione (pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio) e che “avendo in larga parte risolto la problematica inerente l’assenza di liquidità, provvederà a breve al deposito della garanzia richiesta” (pag. 9 dell’atto introduttivo del giudizio);

Considerato, in punto di fatto, che per stessa ammissione della ricorrente: a) la fidejussione non solo non è stata presentata nel termine prefissato dalla F.I.G.C. ma neanche successivamente; b) la problematica inerente la mancanza di liquidità non è stata, ad oggi, ancora “completamente” risolta;

Considerato, questa volta in diritto, che la ricorrente, non avendo ancora presentato la fidejussione, non è legittimata a censurare la natura perentoria attribuita al termine assegnato dalla F.I.G.C. per depositare la fidejussione, motivo che può essere proposto solo da chi l’ha prodotta, seppure in ritardo;

Considerato, altresì, che pur volendo aderire alla tesi di parte ricorrente – tutta da verificare, alla luce del doppio termine concesso dalla F.I.G.C., di cui solo il primo (30 giugno 2010) avrebbe potuto non essere rispettato con conseguente penalizzazione di punti in classifica – secondo cui l’inosservanza del termine per assolvere agli adempimenti prescritti dal C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 non darebbe luogo alla mancata ammissione al campionato ma alla penalizzazione di punti in classifica, il presupposto sarebbe comunque che tali prescrizioni siano state, seppure tardivamente, assolte, circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame;

Considerato, quanto alla perentorietà dei termini, che il C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 prevede un doppio termine, di cui il primo (30 giugno 2010) per presentare la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti per l’iscrizione al Campionato di Serie B e il secondo (10 luglio 2010) concesso alle società che non sono state in grado di rispettare il primo termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti;

Considerato che la presenza di un doppio termine rende evidente, sul piano logico prima ancora che giuridico, che ordinatorio è solo il termine del 30 giugno 2010 mentre la prefissione di una seconda data ha senso solo se a questa si attribuisce natura perentoria;

Ritenuto inammissibile, in applicazione del principio della pregiudiziale sportiva, il motivo con il quale si deduce l’esiguità del termine previsto dal C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 per produrre la fidejussione (dal 25 maggio 2010 al 30 giugno 2010, prorogabile con la penalizzazione della decurtazione di punti al 15 luglio 2010), non essendo stato dedotto anche dinanzi agli organi di giustizia sportiva (Tar Lazio, sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645);

Considerato, tra le altre cose, che, come risulta dallo stesso atto introduttivo del giudizio, ad oggi non risulta ancora depositata la fidejussione e neppure comprovato l’adempimento agli obblighi contributivi, con riferimento ai quali la ricorrente si limita ad affermare di avere in corso trattative con l’istituto previdenziale;

Considerato che al fine del decidere non è assecondabile la tesi della ricorrente secondo cui F.I.G.C., per il recupero delle somme che assume esserle dovute, avrebbe potuto agire in compensazione con quelle, ingenti e superiori, di cui è debitrice nei confronti di essa ricorrente, atteso che secondo pacifici principi di diritto la compensazione postula che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile, presupposti della cui esistenza la ricorrente non ha offerto alcuna prova, essendo detto credito solo dichiarato;

Ritenuto che l’impugnata esclusione si fonda su una pluralità di motivi, con conseguente applicazione del principio, costante nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui ove un provvedimento amministrativo sia sorretto da più profili motivazionali, ciascuno dei quali idoneo, da solo, a giustificarne la validità, l'infondatezza delle censure mosse nei confronti di uno dei profili motivazionali rende inammissibili per carenza di interesse le censure residue, giacché l'eventuale loro fondatezza non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del gravame e l'annullamento del provvedimento impugnato (Tar Lazio, sez. II, 14 maggio 2008 n. 4127);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto ma che, quanto alle spese di giudizio, possa disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it