T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3536 DEL 2017 Pubblicato il 15/03/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15890 del 2015, proposto da: OMISSIS e Società Vigor Lamezia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Arturo Cancrini, Giancarlo Pittelli e Nicola Maione, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini & Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura Federale della F.I.G.C., la Procura Generale dello Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 58;

nei confronti di

Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), Dipartimento Interregionale presso Lega Nazionale Dilettanti, Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), FC Forlì S.r.l., San Marino Calcio S.r.l., Aurora OMISSIS  1919 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e OMISSIS, non costituiti in giudizio; A.C.R. Messina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Villari, Alessio Robberto e Ferdinando Amata, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia, 189; OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianfrancesco Fidone ed Anna Falcone, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale G. Mazzini, 55 Int. B4;

sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2016, proposto da: OMISSISe Società Vigor Lamezia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Arturo Cancrini, Giancarlo Pittelli e Nicola Maione, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini & Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura Federale della F.I.G.C., la Procura Generale dello Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 58;

nei confronti di

Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), Dipartimento Interregionale presso Lega Nazionale Dilettanti, Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), FC Forlì S.r.l., San Marino Calcio S.r.l., Aurora OMISSIS  1919 S.r.l., A.C.R. Messina S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, OMISSIS e OMISSIS, non costituiti in giudizio;

quanto al ricorso n. 15890 del 2015, per l’annullamento

della decisione 61/2015 del 3.12.2015, con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati i ricorsi concernenti i giudizi RRGG 63/2015, 65/2015, 66/2015 e 78/2015 proposti dalla Società Vigor Lamezia S.r.l. e dai Signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

quanto al ricorso n. 4375 del 2016:

per il risarcimento dei danni derivanti dalla decisione 61/2015 del 3.12.2015, con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati i ricorsi concernenti i giudizi RRGG 63/2015, 65/2015, 66/2015 e 78/2015 proposti dalla Società Vigor Lamezia e dai Signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Giuoco Calcio -F.I.G.C.-, dell’A.C.R. Messina S.r.l. e di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il presente ricorso è stato proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. e dal Sig. OMISSIS, presidente e legale rappresentante della predetta Società sportiva.

A seguito dell’inchiesta denominata “Dirty soccer” avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento in data 30.7.2015 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale il Sig. OMISSIS, il Sig. OMISSIS ed il Sig. OMISSIS, a titolo di illecito sportivo ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., “per avere ... in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell[e] gar[e] suddett[e], prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato”, ed ha altresì deferito la Società Vigor Lamezia S.r.l., “a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante OMISSIS” e, “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestali a OMISSIS e OMISSIS”.

Con comunicato ufficiale del 20.8.2015, il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, in relazione alle partite Vigor Lamezia - Paganese del 12.4.2015 e Barletta-Vigor Lamezia del 19.4.2015, ha condannato OMISSIS, nella sua vista qualità di presidente e legale rappresentante della Vigor Lamezia S.r.l., per omessa denuncia, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, all’inibizione per mesi 9 ed all’ammenda di € 40.000,00, e detta Società sportiva, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, commi 1 e 2, per condotte, rispettivamente, del legale rappresentante e del direttore sportivo, a 5 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016, ed all’ammenda di € 25.000,00.

Tale decisione è stata appellata e la Corte Federale d’Appello, con decisione del 29.8.2015, l’ha confermata, quanto alla partita Barletta-Vigor Lamezia, mentre, relativamente all’incontro Vigor Lamezia-Paganese, ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Procura federale e dall’A.C.R. Messina, irrogando, per quanto qui d’interesse, al Sig. OMISSIS le sanzioni per illecito sportivo e per omessa denuncia, ex art. 7, commi 1, 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, e condannandolo conseguentemente all’inibizione per anni 5 e mesi 6 ed all’ammenda di € 80.000,00, mentre nei confronti della Vigor Lamezia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al presidente munito dei poteri di rappresentanza ed al direttore sportivo, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato per la stagione sportiva 2014/2015, con l’assegnazione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016, e l’ammenda di € 30.000,00.

Il Collegio di Garanzia a sezioni unite, con decisione del 3.12.2015, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli odierni istanti, nonché dai Signori OMISSIS e OMISSIS avverso la citata decisione della Corte Federale d’Appello del 28.8.2015, nella parte in cui essi erano diretti ad un sostanziale riesame delle risultanze probatorie disponibili, mentre l’ha respinti quanto all’entità della sanzione irrogata.

Col ricorso n. 14890/2015, il Sig. OMISSIS e la Vigor Lamezia hanno impugnato la su richiamata decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I..

I vizi denunciati sono i seguenti:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti – illogicità e carenza della motivazione relativamente alla rilevata inammissibilità dei ricorsi.

Al riguardo si richiamano i motivi dedotti da entrambi gli odierni ricorrenti dinanzi al richiamato organo di giustizia sportiva di ultima istanza, che si sostanziano nella violazione dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nel travisamento del fatto, con conseguente violazione dei principi di valutazione della prova, nonché nell’apoditticità della motivazione, nella violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva applicate – art. 7, comma 2, e 4, comma 1, in materia di responsabilità diretta, e art. 7, comma 2, e 4, comma 2, in tema di responsabilità oggettiva -, imputate alla Vigor Lamezia, e nel difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo ad ambedue le partite in questione.

Si contesta che, a fronte di tutti i citati motivi di gravame proposti e delle relative argomentazioni, il Collegio di Garanzia presso il C.O.N.I. si sarebbe limitato apoditticamente a ritenere i ricorsi inammissibili, senza evidenziare le ragioni ed i passaggi che li renderebbero tali.

Si sostiene al riguardo che le prove sarebbero state portate alla sua attenzione unicamente per suffragare vizi di legittimità nei limiti indicati nei ricorsi stessi.

2) Illogicità e carenza della motivazione relativamente alla rilevata infondatezza dei ricorsi.

La decisione del Collegio di Garanzia sarebbe contraddittoria, atteso che, da una parte, ha rigettato i ricorsi proposti (compreso quello degli odierni istanti), ritenendoli inammissibili in un giudizio “di legittimità”, dall’altra, tuttavia, sarebbe entrata nel merito degli stessi, concludendo per la loro infondatezza.

Si sono costituiti in giudizio i resistenti Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. - e Federazione Italiana Giuoco Calcio -F.I.G.C.- e la controinteressata A.C.R. Messina, confutando le doglianze di parte ricorrente, nonché il cointeressato OMISSIS, direttore sportivo della ricorrente Vigor Lamezia S.r.l., condividendo le censure proposte in ricorso.

Il C.O.N.I. e la F.I.G.C. hanno preliminarmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito.

Successivamente è stato proposto dai medesimi ricorrenti il ricorso n. 4375/2016 per chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 61/2015 del 3.12.2015, impugnata col ricorso n. 15890/2015.

Sono stati ivi riprodotti i motivi di censura già dedotti con quest’ultimo gravame.

Con specifico riferimento al danno, la Vigor Lamezia ha chiesto il risarcimento di quello da perdita di chance connesso alla retrocessione dalla Lega Pro Divisione Unica con assegnazione al Campionato alla categoria inferiore, indicando le singole voci di danno e gli importi presunti.

Inoltre è stato chiesto il risarcimento del danno di immagine subito sia dalla suindicata Società sportiva sia dal Sig. OMISSIS.

Anche nel giudizio introdotto dal ricorso n. 4375/2016 si sono costituiti il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. - e la Federazione Italiana Giuoco Calcio -F.I.G.C..

Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendo cumulativo e collettivo, pur non essendo identiche le posizioni dei soggetti ricorrenti, e ha altresì resistito puntualmente alle doglianze ivi dedotte.

Essa ha anche chiesto l’estromissione dal giudizio, in quanto il risarcimento richiesto si riferisce unicamente agli asseriti danni subiti per effetto della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I..

Con ordinanza collegiale n. 11674 del 22.11.2017, questo Tribunale ha ordinato il deposito del provvedimento giustiziale del Collegio di Garanzia qui contestato, la cui conoscenza era rilevante ai fini dell’esame della domanda risarcitoria proposta col ricorso n. 4375/2016.

Infine nella pubblica udienza del 21.2.2017 i ricorsi sono stati introitati per la decisione.

DIRITTO

1 - Vengono all’esame del Collegio il ricorso n. 15890/2015, con il quale il Sig. OMISSIS, già presidente e legale rappresentante della Vigor Lamezia S.r.l., e quest’ultima Società impugnano la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport individuata in epigrafe, di declaratoria di parziale inammissibilità dei ricorsi proposti avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del 29.8.2015 e di loro parziale rigetto, ed il ricorso n. 4375/2016, recante la domanda di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per effetto di tale decisione.

2 - Preliminarmente deve disporsi la riunione dei richiamati ricorsi in epigrafe, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi.

3 - Cominciando la presente disamina dal ricorso n. 15890/2015, deve in primo luogo valutarsi la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo.

3.1 - In proposito, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

3.2 - Si tratta ora di accertare se la controversia in esame rientri tra quelle riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo o ne siano escluse.

3.3 - Occorre sul punto richiamare l’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.l. 19.8.2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.10.2003, n. 280, il quale recita così: “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

In particolare, nel presente giudizio viene in rilievo la fattispecie enucleata sub b), atteso che nessun dubbio può residuare in ordine all’inquadramento in tale fattispecie dell’oggetto della controversia in esame.

Il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo può essere rinvenuto nelle norme costituzionali di cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, ed all’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.

Sulla base di tali norme costituzionali, i soggetti, al momento della loro affiliazione e tesseramento, accettano la clausola compromissoria contenuta nello Statuto federale.

3.4 - Senonché la norma di cui al menzionato art. 2 del d.l. n. 220/2003 va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo d.l., secondo la quale “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

3.5 - Si è, perciò, posto il problema di individuare i casi in cui situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo avessero anche rilevanza per l’ordinamento sportivo statuale.

La giurisprudenza li ha rinvenuti ogniqualvolta fossero implicati interessi economici, come nel caso di sanzioni determinanti aventi appunto riflessi di tipo economico, ipotesi ricorrente nel caso in esame.

3.6 - Il sistema che riserva alla giustizia sportiva l’impugnativa di sanzioni disciplinari è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49/2011.

Il Giudice delle Leggi ha in primo luogo rilevato che il d.l. n. 220/2003 prevede tre forme di tutela: a) una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; b) una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2 in esame e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; c) una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che, per un verso, non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Al Giudice Amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in suo capo una cognizione meramente incidentale in merito agli stessi, volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l’effetto, una lesione.

Secondo la Corte costituzionale, “non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.”.

Essa, infatti, nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220/2003, nella parte in cui riserva al solo Giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del Giudice amministrativo, ha posto in rilievo che la riserva della cognizione della materia agli organi di giustizia sportiva non comporta una lesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, stante comunque la tutela risarcitoria che può essere chiesta dinanzi al Giudice amministrativo, in presenza di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

3.7 - Alla luce di quanto sopra rilevato deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento al ricorso n. 15890/2015.

4 - Passando al riunito ricorso n. 4375/2016, preliminarmente si deve affermare la giurisdizione del giudice adito.

4.1 - Infatti, secondo l’interpretazione condivisa dalla Corte Costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003, laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere, non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, va proposta al Giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando una riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere (Corte cost., 11.2.2011, n. 49; Cons. Stato, VI, 25.11.2008, n. 5782; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 9.3.2016, n. 3055; Ta.r. Lazio, Roma, sez. I, 10.11.2016, n. 11146); a tal fine il Giudice amministrativo può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti di giustizia sportiva, senza annullarli, ma eventualmente dichiarandone l’illegittimità incidenter tantum, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. z), c.p.a..

5 - Nel merito il ricorso in esame è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte, per cui si ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali mosse.

5.1 - Deve precisarsi al riguardo che l’azione risarcitoria, che costituisce il petitum del ricorso n. 4375/2016, è riconducibile entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A..

Pertanto, occorre accertare se in concreto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., vale a dire la riconducibilità del danno dedotto ad un comportamento della P.A. qualificato contra jus, connotato altresì dall’elemento della colpa, così come individuato dalla giurisprudenza.

6 - Dovendo eseguire l’esame incidentale del provvedimento del Collegio di Garanzia, si rammenta che nella specie detto organo aveva in parte dichiarato inammissibili ed in parte rigettato le impugnazioni proposte dagli interessati, tra cui gli odierni ricorrenti.

Segnatamente, esso aveva affermato che, con i ricorsi proposti avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, in realtà si chiedeva una rivalutazione nel merito dei fatti che avevano condotto, quanto al Sig. OMISSIS, alla qualificazione delle condotte contestate come illecito sportivo ed omessa denuncia, con riferimento, rispettivamente, alle due partite Vigor Lamezia-Paganese del 12.4.2015 e Barletta-Vigor Lamezia del 19.4.2015, e, quanto alla Vigor Lamezia S.r.l., all’affermazione della responsabilità diretta ed oggettiva, concludendo per la loro inammissibilità, mentre aveva rigettato i ricorsi stessi, nella parte in cui si censurava l’entità delle sanzioni comminate, ritenendole adeguate rispetto alla ricostruzione dei fatti eseguita dall’organo federale d’appello.

6.1 - In proposito va preliminarmente considerato che, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, la decisione definitivamente resa in ambito federale può essere validamente censurata “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Da tale disposizione si ricava l’intendimento di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il C.O.N.I. una funzione decisoria di natura impugnatoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile alla funzione svolta dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico.

L’accertamento di fatto può, tuttavia, costituire oggetto di valida impugnazione allorché si possa aggredire la legittimità della motivazione resa dal giudice del pregresso grado sotto il profilo di una sua illogicità e/o insufficienza.

6.2 - Nella specie, secondo la prospettazione di parte ricorrente, le contestazioni mosse concernerebbero entrambi i profili della violazione di norme di diritto e dell’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Leggendo i passi dei gravami proposti dinanzi al Collegio di Garanzia ripresi nel ricorso in esame, si evince invece che essi hanno in realtà voluto contestare la valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione, offrendo una propria e diversa prospettazione degli stessi fatti. In questo caso, sotto “le mentite spoglie della violazione di legge”, l’intendimento vero appare quello di sollecitare un nuovo vaglio nel merito dell’intera vicenda e degli elementi probatori che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni disciplinari censurate.

6.3 - Neppure si ravvisa un’omessa o insufficiente motivazione nella decisione espressa dalla Corte Federale d’Appello.

6.4 - Tale decisione, al contrario, richiama in modo puntuale le risultanze investigative sulla base delle quali si è determinato il convincimento circa la qualificazione delle condotte ascritte al ricorrente OMISSIS ed al Sig. OMISSIS e l’ascrivibilità alla Vigor Lamezia della responsabilità diretta ed oggettiva.

6.5 - Ne deriva che correttamente l’organo di giustizia sportiva di ultima istanza ha dichiarato in parte qua i ricorsi inammissibili.

7 - Va poi detto che non sussiste neanche la contraddittorietà tra decisioni assunte dal Collegio di Garanzia nell’ambito del medesimo atto, come invece dedotto col presente ricorso.

7.1 - Il provvedimento giustiziale, dallo stesso emesso, in parte respinge i ricorsi proposti, tra gli altri, dai Signori OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente presidente e direttore sportivo della Vigor Lamezia, nonché da quest’ultima, ma tale rigetto si riferisce alla congruità delle sanzioni rispetto alla qualificazione delle condotte, attribuita dalla Corte Federale d’Appello. In altre parole, il Collegio di Garanzia ha affermato che, in applicazione del disposto dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, gli era precluso il riesame dei fatti e delle prove acquisite e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai Signori OMISSIS e OMISSIS e dalla Vigor Lamezia, laddove in sostanza erano diretti proprio a tale riesame, ma, avuto riguardo alle intangibili qualificazione delle condotte ed individuazione di responsabilità in capo alla Vigor Lamezia, a titolo diretto ed oggettivo, in relazione, rispettivamente, alle condotte del presidente e legale rappresentante OMISSIS e del direttore sportivo OMISSIS (nessuna responsabilità è stata invece riconosciuta in secondo grado per la condotta tenuta dal Sig. OMISSIS), così come operata dalla Corte Federale d’Appello, ha sostenuto la congruità delle sanzioni irrogate rispetto alla qualificazione ed all’individuazione di responsabilità stesse.

8 - Alla luce della disamina svolta, deve concludersi che il comportamento tenuto dall’organo di giustizia sportiva di ultima istanza del C.O.N.I. è corretto, con la conseguenza che, non ravvisandosi l’elemento oggettivo costitutivo della fattispecie aquiliana rappresentato dal comportamento contra jus, la domanda di risarcimento del danno, oggetto del ricorso n. 4375/2016, è infondata e deve essere respinta.

9 - In conclusione il ricorso n. 15890/2015 è inammissibile, mentre il ricorso n. 4375/2016 è infondato e da rigettare.

10 - Per quanto concerne le spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione dell’attività difensiva posta in essere dalle controparti, tranne che rispetto al cointeressato OMISSIS, costituito in giudizio con riguardo al ricorso n. 15890/2015, nei confronti del quale, stante proprio tale sua posizione, le spese stesse vanno compensate integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;

- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n. 15890/2015;

- rigetta il ricorso n. 4375/2016;

- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi in favore della Federazione Italiana Giuoco calcio – F.I.G.C., nella misura di complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, rispetto all’A.C.R. Messina S.r.l., nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, e le compensa rispetto al Sig. OMISSIS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

 

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