T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4228/2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^ ter composto da

         dr. Francesco Corsaro                                           Presidente

         dr.Carmelo Pellicanò                                             Consigliere

         dr. Umberto Realfonzo                                        Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto dalla A.C. OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante Edmeo Lugaresi, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Deodato e Giovanni Valeri ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma via Luigi Settembrini n. 30;

contro

- il C.O.N.I. -Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t. costituitosi formalmente in giudizio a mezzo dell’Avv. Cesare Persichelli;

- la F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t. costituitosi formalmente in giudizio a mezzo degli Avv.ti Luigi Medugno e Cesare Persichelli;

- la Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante p.t costituitosi formalmente in giudizio a mezzo degli Avv. Luigi Medugno e Cristina Rossello;

e nei confronti

- della U.S. OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. costituitosi formalmente in giudizio a mezzo degli Avv. Monica Cirillo e ;

per l'annullamento

-- della delibera del Consiglio Federale  del 28.7.2000 con cui si disponeva l’ammissione del OMISSIS al Campionato di Calcio - Serie B anno 200/2001;

-- del parere della CO.VI.SO Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche del 27.7.2000, favorevole sull’ammissione del OMISSIS;

Visto il ricorso principale e quello per i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 17.2.2002, il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame la Società calcistica ricorrente impugna l’ammissione del OMISSIS al Campionato di Calcio—Serie B anno 200/2001 disposta dal Consiglio Federale e del presupposto parere favorevole della CO.VI.SO.

Il ricorso principale è affidato alla denuncia di due motivi di gravame relativi alla violazione dell’art. 21 lett. e) dello Statuto F.I.G.C., dell'art. 86 N.O.I.F. -Norme Organizzative Interne F.I.G.C., delle disposizioni in ordine alla ammissione ai campionati 2000-2001 di cui al C.U. 128/A del 7.6.2000 e dell'art. 10 L. 241/90; nonché eccesso di potere per errore e falsità della motivazione ed altri diversi profili.

Con un'ulteriore doglianza di cui all’atto di motivi aggiunti notificati in data 16.11.2001 si specificavano ulteriormente le precedenti censure.

Ciascuna delle parti evocate si è costituita in giudizio contestando, con più memorie, in linea preliminare la giurisdizione di questo TAR e nel merito l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 7197/2000 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Notificando a sua volta una memoria con ricorso incidentale condizionato si è costituita in giudizio il OMISSIS calcio il cui Legale con atto del 19.4.2001 chiedeva l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento dell’U.S. OMISSIS.

Con atto notificato il 21.6.2001 al curatore del fallimento la parte ricorrente chiedeva la prosecuzione del giudizio e la fissazione dell’Udienza.

All'udienza del 17.1.2002, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.

DIRITTO

   1. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione relativa al preteso difetto di giurisdizione di questo giudice in ordine alla presente controversia introdotto dalle parti resistenti sotto due profili.

In una prima prospettazione si lamenta che la pretesa azionata dalla A. C. OMISSIS non sarebbe suscettibile di tutela giurisdizionale sia nella causa petendi in quanto afferirebbe al fenomeno sportivo in senso stretto attinente alle modalità ed ai requisiti di iscrizione ai campionati di calcio di livello professionistico; e sia nel petitum che esaurisce i propri effetti esclusivamente nell'ambito calcistico in quanto mira al conseguimento dell'ammissione ad una serie agonistica superiore, previa esclusione del sodalizio controinteressato.

Nel presente caso non si tratterebbe di regole che attengono alla dignità di valori e precetti rilevanti per l’ordinamento statuale, anche perché costituirebbero esplicazione dell’autonomia organizzativa e tecnica riconosciuta dall’art. 14 della legge n. 91/1981 nei confronti delle società affiliate.

In una seconda prospettazione si rileva come in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 luglio 1999 n. 242 ("Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma dell'art. 11 della legge 15.3.1997, n. 59") sarebbe venuta meno la giurisdizione del giudice amministrativo in materia in quanto il II° comma dell'art. 15 avrebbe riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali natura di associazioni senza fini di lucro “con personalità giuridica di diritto privato” in base alle norme del codice civile. 

Il che priverebbe gli atti delle Federazioni Sportive di ogni rilievo autoritativo per cui sarebbe del tutto venuta meno la giurisdizione di questo giudice.

L’eccezione deve esser disattesa.

Come la Sezione di recente ha più volte avuto modo di rilevare a proposito della questione relativa alla giurisdizione in materia dello sport (con pronunce peraltro confermate in appello),  anche nel nuovo assetto, le Federazioni sportive sono un’emanazione diretta del Comitato olimpico nazionale italiano.

La delega che l’ordinamento giuridico fa alla Federazione, ha infatti il fine di soddisfare l'interesse, proprio dell'intera collettività nazionale, sia allo sviluppo della pratica sportiva agonistica (per quella funzione di volano che ha nei confronti della pratica amatoriale di massa) e sia per la corretta gestione di attività che coinvolgono notevolissimi interessi economici delle società medesime, dell’erario a cui affluiscono i proventi dei diversi giochi d’azzardo collegati ai risultati e degli stessi scommettitori.

Non vi possono dunque esser dubbi sulla natura pubblicistica dell’intervento della Federazione Italiana Gioco Calcio in materia.

Quanto poi alla natura della pretesa si rileva che questa concerne un settore del tutto estraneo, sia all’attività specificamente agonistica (che concerne le regole del gioco, i risultati ecc. ecc.); e sia all’attività strettamente associativa della FIGC, delegata dall’Ordinamento pubblico (vale a dire quella concernente i momenti di partecipazione delle singole Società alla vita sociale della Federazione).

Non innovando la novella del c.d. decreto Melandri,  gli assetti funzionali, i rapporti finanziari tra CONI e Federazioni Sportive le quali (il che è tutt’altro che irrilevante ai fini della questione) continuano ad essere da questo finanziate, senza alcuna modifica rispetto al passato.

Secondo le precedenti e consolidate regole rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento col quale la Federazione italiana gioco calcio ammette ovvero esclude una società dal campionato della Lega professionisti della serie di appartenenza (cfr.Consiglio Stato sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257).

Quello che appare risolvente è la considerazione per cui le federazioni sportive, nello stabilire e nel valutare le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati, esercitano un potere discrezionale. Pertanto la posizione del soggetto che chieda l'ammissione non può che avere natura di interesse legittimo (Cassazione civile Sez. Un., 25 febbraio 2000, n. 46, Consiglio Stato sez. VI, 11 agosto 2000, n. 4475; Consiglio Stato sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5846).

Per tale ragioni, non può ritenersi sussistente alcuna zona franca estranea alla tutela giurisdizionale, ai sensi dell’art. 113 e 103 Cost., relativamente alle garanzie procedimentali con cui la FIGC disciplina l’ammissione ai campionati. 

Per questo non può che affermarsi la giurisdizione di questo giudice.

   2. Può invece prescindersi dall’esame delle altre eccezioni preliminari delle parti resistenti e dalla disamina del ricorso incidentale della controinteressata U.S. OMISSIS, in relazione all’infondatezza nel merito del gravame.

   3.1) Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 dello Statuto Federale ed eccesso di potere per falsità, erroneità ed illogicità della motivazione. Il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 28 luglio 2000 di ammissione del OMISSIS al prossimo Campionato di Serie B, sarebbe viziato  perché motivato "per relationem” con l’illegittimo parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.C. .

   a) Falsamente la CO.VI.SO.C. avrebbe affermato nella riunione del 17.7.2000, che il OMISSIS non sarebbe stato ammesso "al Campionato 2000-2001 a motivo di una eccedenza di indebitamento di £. 14.073 mil. mentre nella realtà il OMISSIS era stato escluso dal Campionato di serie B con provvedimento del Consiglio di Lega del 20 luglio 2000 sulla base della eccedenza di indebitamento (di £. mil. 1.863) rispetto ai parametri previsti dal C.U. n.128/A del 7.6.2000 e dell’art. 86 N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). La CO.VI.SO.C. avrebbe invece fatto luogo ad una rappresentazione "in positivo" della vicenda fornita, che sarebbe falsa, in quanto non avrebbe fatto parola del provvedimento di esclusione del 20 luglio, e non avrebbe chiarito che il suo precedente parere era favorevole a tale esclusione.

 b) La CO.VI.SO.C. avrebbe rappresentato come “successivi” alla esclusione del 3 luglio 2000, alcuni dati contabili che invece erano anteriori al suo parere sfavorevole del 17 luglio, ed al provvedimento di esclusione del 20 luglio che dava espressamente "atto che in data odierna la F.I.G.C. ha comunicato che non ci sono state variazioni rispetto al parere espresso dalla CO.VI.SO.C. il 17 luglio 2000".

La CO.VI.SO.C. avrebbe illegittimamente inserito interventi attivi per £. 15.432 mil. (da cui, sottraendo l'indebitamento per £.mil. 14.073) avrebbe ottenuto un "saldo attivo di £.mil. 1.795", sufficiente a giustificare la riammissione del OMISSIS) sulla base di "voci attive", già segnalate dal OMISSIS il 12 e 14 luglio, e che non avrebbe avuto alcun senso menzionare dopo il giudizio di esclusione.

c) Illegittimamente infine la CO.VI.SO.C. avrebbe disposto il 21.7.2000 un'ispezione per la verifica delle operazioni e delle previsioni di bilancio successivamente alla conclusione del procedimento di esclusione del OMISSIS del giorno precedente, prima ancora che si riaprisse una fase di riesame di tale esclusione (dato che il ricorso sarebbe stato presentato il successivo 24 luglio) al solo esplicito fine di favorire una squadra ormai esclusa dal Campionato sulla base della presunta necessità di riscontrare i dati forniti da quest’ultima. Singolarmente si sarebbe accertata la riduzione del debito (eccedente il parametro R/I) per £.mil. 15.432, con "un saldo attivo di £.mil. 1.795” ottenuti sommando i dati indicati dal OMISSIS nelle due note: agli iniziali £.mil. 12.210 (£.mil. 4.503 + £.mil. 7.707) sarebbero stati aggiunti altri importi  evidenziati  per la prima volta nel ricorso del OMISSIS, e precisamente; -- £.mil. 2.712 per "...ricavi di natura certa derivanti dai contratti per la cessione di diritti radiotelevisivi stipulati dalla Lega”; -- £.mil. 610 per computo dei "ricavi incassati dall'1.4.2000 al 30.6.2000 (£.mil. 700 depurati dei relativi costi £.mil 90); e che prevedevano l'incasso entro il 30.6.2000 alla CO.VI.SO.C. nel ricorso del OMISSIS alla partecipazione a Coppe etc.", per un totale di £.mil. 15.532.

Sviatoriamente la CO.VI.SO.C. avrebbe evidenziato nella verifica ispettiva del 21 luglio, dati contabili che il OMISSIS Calcio avrebbe poi evidenziato soltanto tre giorni dopo, nel proprio ricorso del 24 luglio.

Nessun rilievo, infine, andava dato alle pretese plusvalenze "per £.mil 3.301", menzionate nel parere ma che non erano neppure indicate nel ricorso del OMISSIS e non risultano affatto computate nel conteggio degli interventi riduttivi del debito (£.mil. 15.432=), e nel preteso "saldo attivo", con la conseguenza che anche per la CO.VI.SO.C. dette somme appaiono irrilevanti ai fini della determinazione di riammissione del OMISSIS.

Il motivo è complessivamente infondato.

Si deve in linea di principio rilevare come l’esame dell’intera vicenda, faccia comunque ritenere al Collegio che, nel caso di specie, il giudizio sul rispetto dei parametri di compatibilità finanziaria per l’ammissibilità del OMISSIS al Campionato di Calcio di serie B, è comunque stato correttamente informato al principio cardine della “massima salvaguardia possibile del risultato sportivo così come sancito dai campi di gioco”.

In tale ottica i parametri di compatibilità finanziaria e la relativa applicazione devono infatti essere equilibratamente valutati e devono sanzionare l’esclusione di una squadra dal campionato solo quando ricorrano elementi univocatoriamente rivelatori di un possibile dissesto che portando al venir meno della Società, finirebbero indirettamente per alterare anche la regolarità del relativo Campionato.

Anche perché l’esperienza comune dimostra che, talvolta, basta l’esplosione di qualche giocatore diciassettenne proveniente dal vivaio per rimettere in carreggiata squadre in gravissimo dissesto, mentre altre volte anche società blasonate, con i conti originariamente in ordine, ma infarcite di giocatori molto noti con alti ingaggi, possono rapidamente arrivare al fallimento sportivo e societario.

Ciò premesso nello specifico non convincono le suggestioni, di carattere meramente insinuatorio, circa la possibile sussistenza di comportamenti opachi da parte degli organi federali relativi al giudizio di ammissione del A.C. OMISSIS Calcio.

L’esame complessivo degli atti porta a dover negare la sussistenza di un quadro sintomaticamente indiziario di un vizio funzionale del provvedimento.

In primo luogo appare inconferente il fatto che l’U.S. OMISSIS non fosse stata inclusa nel primo elenco delle società ammesse a partecipare al campionato di serie B.

Al riguardo in vista della scadenza del termine del 20 luglio 2000 (fissato dal C.U. 128/A del 7 giugno 2000 per la formulazione degli organici) appare del tutto legittimo che, di fronte alle note del 12 e del 14 luglio del OMISSIS, da un lato si procedesse ad una prima definizione della situazione con un parere (quello del 17 luglio). Tale parere, con cui si concludeva per il mancato rispetto dei previsti parametri di compatibilità finanziaria, però fu pronunciato “allo stato degli atti” senza che fosse stata puntualmente accertata tutta la veridicità delle cifre esposte dal OMISSIS.

Ma ciò non voleva necessariamente dire che tale giudizio implicasse una preclusione per le somme esposte nei giorni precedenti dal OMISSIS. Per questo non è vero che tali elementi erano stati esaminati in via definitiva e ritenuti non attendibili.

Per cui appare anzi corretta espressione del principio di buon andamento che, data l’importanza e la rilevanza del provvedimento di non ammissione, si disponesse una visita ispettiva per l’accertamento della veridicità dei dati forniti dall’U.S. OMISSIS.

Inoltre il primo parere del 17 luglio non era comunque, ed in ogni caso, immodificabile.

E’ poi irrilevante che nella verifica ispettiva del 21 luglio si sarebbero inseriti dati contabili che il OMISSIS Calcio avrebbe poi evidenziato soltanto nel proprio ricorso del 24 luglio (e quindi di tre giorni dopo).

E’ in proposito infatti evidente che, in sede di verifica, la CO.VI.SO.C. fosse stata direttamente messa a conoscenza dalla stessa società ravennate degli altri elementi che poi sarebbero stati il fondamento del successivo ricorso.

Ma da tale circostanza non pare possa farsi discendere alcun rilievo in punto di legittimità del parere.

Infine anche il fallimento del OMISSIS, intervenuto successivamente alle vicende del ricorso, non dimostra automaticamente l’incongruità del giudizio di ammissione qui impugnato.  Anzi, appare assolutamente inconferente in quanto sarebbe stato determinato da vicende – la cui esistenza e veridicità non è stata contestata dalla ricorrente all’udienza pubblica di discussione -- del tutto estranee a quelle in esame, derivanti da comportamenti di rilevanza penale (e che portarono all’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale degli amministratori indagati) quale l’acquisto di “giocatori inesistenti” per oltre 5 miliardi e di “box per cavalli” (sic!) per circa tre miliardi.  Infine per ciò che riguarda le singole poste finanziarie contestate per ottenere la riduzione del debito (eccedente il parametro R/I) per £.mil. 15.432, si rinvia all’esame del secondo motivo.

   3.2) Devono essere confutati separatamente, ma in un unico contesto argomentativo dato che attengono a profili di doglianza sostanzialmente identici, il secondo motivo del ricorso principale ed il motivo aggiunto.

   3.2.1) Con il secondo motivo del ricorso principale, si censura in primo luogo l’incongruità, sul piano strettamente finanziario, dei dati contabili su cui si è fondato il parere favorevole di ammissibilità. Il saldo attivo calcolato sarebbe il risultato di un non consentito espediente contabile relativo al duplice conteggio di un importo complessivo di £. 2.115.333.000, che sarebbe incluso sia nell'importo di £. mil. 7.707 (per dei crediti RAI TV factorizzati) e sia nel maggior importo di £.mil. 2.712 per ulteriori ricavi televisivi da incassare "entro il 30.6.2000 e non ancora contabilizzati".

Come poi sottolineato anche con il motivo aggiunto, la Segreteria CO.VI.SO.C. afferma che gli importi delle fatture 18 e 19 erano già stati esclusi dalla debitoria al 21.3.2000 mentre invece l'importo della fattura 25 (surrettiziamente aumentato a Lit. 716.000.000 comprendendo tra i ricavi anche L’I.V.A.) doveva essere contabilizzato.

In conseguenza al OMISSIS sarebbe stato erroneamente riconosciuto un "saldo attivo" di £.mil. 1.800 circa. L'ammontare complessivo "degli interventi in riduzione dell'indebitamento" dovrebbe esser diminuito (da £.mil. 15.532 a £.mil. 13.377) ed avrebbe evidenziato un saldo negativo rispetto ai debiti in eccedenza (accertati in £.mil. 14.073) di meno 696 milioni di lire.

L’assunto è infondato.

Si deve rilevare che, come meglio si vedrà anche in seguito, non vi è alcuna evidenza della pretesa duplicazione contabile. In assenza di precise maggiori indicazioni su base documentale da parte della ricorrente, dall’esame degli allegati al provvedimento (cfr.All. 1 al parere della CO.VI.SO.C del 27.7.2000 seconda pagina, ed ai relativi atti ad esso annessi -dalla lett. A alla M - del deposito del 29.8.2000 della F.I.G.C.) appare invece che sono stati inseriti importi mai considerati in precedenza.

Si tratta in particolare di somme spettanti di crediti differenti (cfr.All. 1 al parere della CO.VI.SO.C. cit.) riferiti in particolare a contributi Totocalcio, al saldo attivo della campagna trasferimenti giocatori, ai contributi federali, ed alle quote per diritti televisivi che però non risultano esser state contabilizzate precedentemente, ecc. ecc. .

Si tratta in ogni caso di partite che erano stati puntualmente certificate dalla Lega Calcio.

Il parere della CO.VI.SO.C. del 27.7.2000 costituisce un accertamento, che è comunque basato su una puntuale documentazione di appoggio dei soggetti debitori.

In sostanza, gli interventi colà computati per £.mil. 15.432 erano comunque in linea di massima comprovati dalle predette puntuali dichiarazioni dei debitori la cui veridicità non è stata, nemmeno genericamente, contestata dalla ricorrente.

In definitiva il Collegio ritiene che non vi sia alcuna evidenza reale della pretesa duplicazione delle poste.

Il motivo deve dunque esser respinto.

   3.2.2) Sulla stessa scia logica di doglianza, con il primo profilo del motivo aggiunto, si lamenta poi in particolare che:

   a) l'importo di Lit. 1.650.000.000 qualificato quale "successivi interventi di riduzione di indebitamento" sarebbe già compreso nei £. 15.432.000.000 detraendo l'importo delle fatture 18, 19 e 25;

   b) Il preteso avvenuto pagamento di Lit. 2.000.000.000 non influirebbe ovviamente sul rapporto al 31.3.2000 che può essere modificato soltanto con uno degli interventi indicati tassativamente nel Comunicato Ufficiale 128/A del 7.6.2000.

   c) La rateizzazione del debito verso l'Erario sarebbe stata semplicemente inesistente posto che l'ufficio erariale si è limitato ad attestare l'avvenuta presentazione della domanda ed il Comunicato Ufficiale 128/A consente di dedurre dall'indebitamento la parte rateizzata solo in presenza "di una formale delibera" del competente ufficio. La CO.VI.SO.C. si sarebbe limitata a riferire tali fatti come affermazioni dell'U.S. OMISSIS. Le affermazioni successive nulla avrebbero a che fare con l'accertamento del parametro e quindi sarebbero state falsamente formulate al solo scopo di dare un contorno all'unica affermazione rilevante relativa al ripianamento dell'eccedenza di indebitamento.

   d) La nota 27.7.2000 afferma falsamente che la verifica avrebbe accertato ricavi al 31.3.2000 superiori a quelli del 30.3.99 quando né la verifica del 21.7.2000 e neppure la successiva nota integrativa parlano di tale circostanza.

L’assunto complessivo non convince.

In primo luogo certamente corrisponde al vero che l'importo di Lit. 1.650.000.000 era già compreso nei £. 15.432.000.000 preso a base di riferimento attivo per il calcolo del rispetto del parametro.

Ma da ciò non discende alcuna conseguenza favorevole per la ricorrente.

Del resto non v’è alcun elemento documentale da cui desumere che tali importi fossero già stati computati in precedenza.

Tali elementi furono resi noti alla CO.VI.SO.C. solo con le note del OMISSIS del 12.7.2000 e del 14.7.2000, ed erano composti da un versamento in conto aumento capitale di £.ml. 354, uno di £.ml. 596 per diritti televisivi ed uno di £.ml. 700 per ricavi della Coppa Italia.

In secondo luogo il pagamento di Lit. 2.000.000.000 per debiti verso i tesserati era compreso nei £. 15.432.000.000, per cui la relativa posta era del tutto indifferente per quello che qui cale. Tale rilievo è quindi del tutto irrilevante in quanto il pagamento in questione non era stato preso in alcuna considerazione né dagli Ispettori e né dalla CO.VI.SO.C .

In terzo luogo, è del tutto inconferente la doglianza relativa la rateizzazione del debito verso l'Erario, perché le relative poste non erano assolutamente state portate in decurtazione.   Del resto di tale circostanza ne dava immediatamente atto lo stesso parere della CO.VI.SO.C. che ricordava che il relativo procedimento non si era perfezionato.

Infine i maggiori ricavi al 31.3.2000 per i ricavi della Coppa Italia (£.ml 408 ) e per i tre premi di valorizzazione (£.ml. 978) non erano stati inseriti nel computo degli interventi di ripiano per la mancata loro formalizzazione nel termine per cui anche tale ultimo rilievo è inconferente.

Nel merito dei dati contabili si deve rilevare l’infruttuosità del tentativo di dimostrare, sul piano fattuale, l’incongruità dei dati finanziari che avrebbero dovuto integrare il rispetto del parametro R.1.   Anche tale profilo è dunque privo di consistenza giuridica.

   3.2.3) Con il secondo profilo del motivo aggiunto si lamenta che, anche per la CO.VI.SO.C., il totale delle somme calcolabili ai fini della riduzione di indebitamento sarebbe di Lit. 1.680.000 per cui comunque residuavano Lit. 183.000.000 in deficit.

Illegittimamente però la segreteria della CO.VI.SO.C. aveva ritenuto tale importo "rispetto al totale di indebitamento può essere ritenuto assolutamente ininfluente ai fini dell'ammissione al Campionato 2000-2001 e del tutto rientrante nei limiti della discrezionalità di questa Commissione" poiché né l'organo tecnico CO.VI.SO.C. né quello deliberante Consiglio Federale avrebbero poteri discrezionali in ordine al rispetto del parametro 1/3 del rapporto ricavi-indebitamento, fissato dall'art. 86 delle N.O.I.F. .

La F.I.G.C. non avrebbe potuto riammettere il OMISSIS al prossimo Campionato di Serie B per la persistente violazione del prescritto rapporto R/I.  .

L’assunto deve esser respinto.

Contrariamente a quanto auspicherebbe la ricorrente, in base al ricordato principio della “massima salvaguardia del risultato sportivo sancito dai campi di gioco” la verifica dei parametri di compatibilità finanziaria non comporta che vi debba essere un meccanico automatismo nel computo matematico per far luogo al provvedimento di non ammissione.  Per questo, quando, come nel caso in questione (solo £.ml. 183 su un movimento di £. 15 mld.), lo sbilancio negativo sia ben poca cosa rispetto agli importi complessivi, appare assolutamente legittima la discrezionale ammissione al Campionato, della squadra il cui parametro si approssimi per difetto al rapporto 3/1 dell’indice Ricavi/Indebitamento prescritto dall'art. 86 N.O.I.F. .

L’introduzione di automatismi, nel quadro di indici e parametri la cui standardizzazione normativa affidata a “Comunicati Ufficiali”, specie nella attuale fase dinamica discendente che connota le attuali vicende finanziarie delle società calcistiche, potrebbe infatti portare ad eccessi e distorsioni del normale andamento dei campionati così come definiti dal merito sportivo.

In definitiva deve ritenersi che, all’epoca in cui fu elaborato il giudizio, vi fossero elementi sufficienti per ritenere che, l’U.S. OMISSIS avesse sostanzialmente ottemperato al rapporto R/I (Ricavi/Indebitamento), il cui rispetto costituiva un requisito inderogabile, ai sensi del C. U .n. 128 del 7.6.2000 per l'ammissione al Campionato 2000-2001.

Il motivo deve dunque esser respinto.

   3.2.4.) Infine, in tutt’altra ottica, con un ultimo motivo del secondo motivo del ricorso principale, si lamenta che illegittimamente il parere avrebbe qualificato la memoria per resistere al ricorso della U.S. OMISSIS s.r.l. del OMISSIS come "note illustrative di Società controinteressata", e in violazione dell'art. 10 L. n. 241/1990 senza altro aggiungere e motivare in proposito.

Anche tale profilo è infondato.

La esplicita mancata citazione delle memoria difensiva del controinteressato in sede di valutazione di ricorso in opposizione di per sé non implica necessariamente che sia mancato nella sostanza un giudizio su tali profili.

A parte che, in sede di provvedimento decisorio del ricorso del OMISSIS, si doveva necessariamente attenere agli argomenti introdotti della ricorrente, si deve osservare che la decisione comunque implicava la valutazione di elementi di carattere finanziario, il cui giudizio nella contrapposta contestazione delle stesse cifre, comportava che, la considerazione favorevole degli importi indicati dal OMISSIS, implicasse necessariamente il rigetto delle speculari differenti valutazioni sulla allocabilità delle spese sostenute dal OMISSIS. In tale direzione quindi non può dirsi che, sotto il profilo sostanziale, vi sia stata una  pretermissione delle posizioni espresse dall’odierna ricorrente.

Il profilo è dunque infondato.

   4. In conclusione entrambi i motivi del ricorso principale ed il motivo aggiunto sono infondati e devono essere disattesi.

Sussistono purtuttavia, in relazione alla novità e complessità della materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) respinge il ricorso n.13831/2000.

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del  17.1.2001.

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