T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4763 DEL 2017 Pubblicato il 20/04/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14714 del 2014, proposto da: OMISSIS  S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2; Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva; Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

nei confronti di

OMISSIS  S.p.a.;

per l'annullamento

della decisione n. 26 del 28 agosto 2014 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (R.G. 30/2014) con la quale è stato respinto il ricorso presentato da OMISSIS  S.p.A. avverso la delibera F.I.G.C. del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A);

della decisione n. 36 del 28 agosto 2014 pubblicata il 7 ottobre 2014 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (R.G. 30/2014), con la quale sono state pubblicate le motivazioni relative al ricorso presentato da OMISSIS  S.p.A. avverso la delibera F.I.G.C. del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A);

della delibera del Consiglio Federale del 18 agosto 2014 pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 56/A di pari data con il quale il Consiglio, dando esecuzione all'ordinanza collegiale n. 24 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport il 4 agosto 2014, ha riportato l'organico del campionato di Serie B 2014/2015 a 22 squadre nella parte in cui reintegra l'organico mediante la procedura di ripescaggio già prevista con il C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 e dando termine sino al 25 agosto per il deposito delle domande e della documentazione richiesta,

nonché di ogni atto presupposto ed in particolare dell'ordinanza n. 25 del 28 agosto 2014 e della delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014 pubblicata con C.U. n. 171/2014 richiamata per relationem dal C.U. n. 56/A e di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente,

con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza della illegittima esclusione della società ricorrente dal Campionato di Serie B stagione sportiva 2014/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI e della FIGC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il OMISSIS  s.p.a. ha impugnato la decisione n. 26, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. il 28 agosto 2014, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la delibera F.I.G.C. del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A), e la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 18 agosto 2014, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 56/A, con la quale il Consiglio, dando esecuzione all'ordinanza collegiale n. 24 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport il 4 agosto 2014, ha riportato l'organico del campionato di Serie B 2014/2015 a 22 squadre, nella parte in cui reintegra l'organico mediante la procedura di ripescaggio, già prevista con il C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima esclusione dal Campionato di Serie B stagione sportiva 2014/2015.

La ricorrente ha esposto di avere impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, con ricorso n. 23/2014 R.G., la delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014, pubblicata con C.U. n. 170/A di pari data, chiedendone l'annullamento nella parte in cui prevedeva la riduzione dell'organico delle squadre del campionato di Serie B in numero inferiore alle 22 squadre a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015; nel frattempo aveva presentato domanda di ripescaggio per essere ammessa al campionato di serie B in adempimento al C.U. n. 171/A che aveva fissato il termine del 28 luglio 2014 per presentare le relative domande; con la delibera del I agosto 2014 pubblicata con C.U. n. 39/A il Consiglio Federale aveva dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio presentata dal club piemontese che, quindi, aveva impugnato tale delibera, deducendo l'errata applicazione dei criteri enunciati nel C.U. n. 171/A.

All'udienza dell'11 agosto 2014 erano stati discussi sia il ricorso n. 23/2014 che il ricorso n. 25/2014 ed il Collegio di Garanzia aveva emesso l'ordinanza collegiale n. 24/2014, con la quale aveva accolto l'istanza di sospensiva avanzata da OMISSIS , ordinando alla F.I.G.C. l'integrazione dell'organico a 22 squadre secondo i principi indicati dal Collegio.

Con la delibera del 18 agosto il Consiglio Federale aveva reintegrato l'organico a 22 squadre e, ai fini del completamento dell'organico, aveva applicato "tutti i criteri e le procedure previsti dal C. U. n. 171/A del 27 maggio 2014"; il 20 agosto 2014 il OMISSIS  S.p.A. aveva impugnato la citata delibera del Consiglio Federale chiedendone l'annullamento nella parte in cui fissava i criteri per il completamento dell'organico rinviando anche alle procedure di cui al C.U. n. 171/A; il Collegio di Garanzia, con la decisione n. 26, aveva respinto il ricorso.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione: il divieto di ricorrere alla procedura di ripescaggio.

Nell'estate 2014, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie B del Siena Calcio, l'organico della categoria risultava ridotto a 21 squadre; a maggio dello stesso anno il Consiglio Federale (C.U. n. 170/A) aveva deliberato che "in caso di vacanza di organico nel campionato di serie B 2014/2015, determinatosi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze nazionali per l'ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre".

Nella stessa data il Consiglio Federale (C.U. n. 171/A) aveva fissato modalità e criteri per la procedura di integrazione dell'organico e aveva approvato (C.U. n. 163/A) altresì la norma transitoria relativa all'art. 50 N.O.I.F. che prevedeva che "le modifiche dell'ordinamento dei campionati nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberati entro il 30.9.2014 andranno in vigore nella stagione sportiva 2015/2016".

Il 28 luglio 2014 il OMISSIS  aveva quindi presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio Federale C.U. n. 170/A nella parte in cui statuiva la sua entrata in vigore nella stagione immediatamente successiva 2014/2015, sul presupposto che l'art. 50 N.O.I.F. prevedeva l'entrata in vigore della delibera solo a decorrere dalla stagione successiva e che l'art. 49 N.O.I.F., rimasto immutato, prevedeva un organico per il campionato di Serie B a 22 squadre (e non ad un numero inferiore); la ricorrente aveva chiesto, pertanto, che si procedesse all’integrazione dell'organico a 22 squadre mediante scorrimento di classifica, con l’ammissione del Novara in quanto perdente i playout di fine campionato.

Secondo la ricorrente con la decisione n. 24 del 11.8.2014 il Collegio di Garanzia aveva affermato che la F.I.G.C. dovesse integrare l'organico a 22 squadre e che non avrebbe potuto applicarsi il C.U. 171/A, che prevedeva i criteri per il ripescaggio a fronte di un numero di squadre inferiore a 20.

Con il C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014 il Consiglio Federale aveva disposto invece, contrariamente a quanto affermato dall’Alta Corte, un nuovo ripescaggio da effettuarsi secondo le procedure già previste nel precedente C.U. n. 171/A (richiamato per relationem) con però la possibilità, ai fini dell'ammissione al Campionato, di consegnare degli assegni circolari in sostituzione della fideiussione bancaria; la diversa modalità di garanzia veniva giustificata da motivi di celerità connessi all'inizio del campionato ormai prossimo.

Non poteva sostenersi, secondo la ricorrente, che la procedura introdotta con il C.U. n. 56/A non costituisse un ripescaggio.

Mentre, infatti, non era qualificabile in tal senso l’ammissione alla serie superiore all'esito dei playoff o dei playout, perché in questo caso la scelta della squadra da ammettere al campionato di competenza passava attraverso una sfida sul campo, né ove fosse promossa la prima squadra retrocessa all'esito del Campionato, perché anche in questo caso si faceva riferimento alla classifica di fine campionato e quindi ai risultati guadagnati sul campo dalle squadre, ricorreva, invece, l’ipotesi del ripescaggio quando le modalità di assegnazione dei posti vacanti si basavano su presupposti diversi dalla classifica o dal risultato di una partita e, quindi, non consistevano in meriti puramente sportivi.

Nel caso di specie la procedura prevista dal C.U. n. 56/A costituiva senza dubbio un ripescaggio, sia perché richiamava il C.U. n. 171/A, che per la stagione 2013/2014 aveva stabilito le modalità di integrazione dell'organico inferiore a 20 squadre mediante ripescaggio, sia perché l'allegato A al comunicato 171 prevedeva la scelta della squadra che avesse raggiunto il massimo punteggio nella graduatoria redatta tenendo in considerazione il posto in classifica, la tradizione sportiva della città e il numero medio di spettatori allo stadio dalla stagione 2008/2009 alla stagione 2012/2013, quindi non reintegrando la squadra risultata prima esclusa sulla scorta della classifica, ma appunto ripescando una squadra tra quelle in possesso dei requisiti previsti.

Il C.U. n. 56/A ricalcava i criteri del ripescaggio disposti dal Consiglio Federale per l'ipotesi di organico inferiore alle 20 squadre e se ne discostava solo nella parte in cui consentiva alle società interessate di presentare assegni circolari in luogo della fideiussione.

Il ricorso al ripescaggio per ovviare al vuoto di organico costituiva pertanto violazione dei precetti indicati nella precedente decisione del Collegio di Garanzia, che aveva precisato che nel caso specifico non si dovesse dare luogo ad un ripescaggio. 2. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione: violazione dei principi esposti dalla ordinanza n. 24 (decisione n. 35).

Il Collegio di Garanzia con l'ordinanza n. 24/2014 aveva disposto l'integrazione dell'organico a 22 squadre dando mandato alla F.I.G.C. perché provvedesse in tal senso “sulla base dei principi esposti in motivazione”, tra cui quello di adottare una procedura diversa dal ripescaggio.

L'Alta Corte aveva anche affermato che il C.U. n. 163/A aveva introdotto la norma transitoria dell'art. 50 N.O.I.F. che prevedeva l'entrata in vigore "delle modifiche dell'ordinamento dei campionati nonché i criteri di promozione e retrocessione ... nella stagione sportiva 2015/2016", mentre l'art. 49 N.O.I.F., che prevedeva un organico per la serie B di 22 squadre, non era stato modificato e doveva quindi trovare applicazione.

Nel rispetto dei citati principi, la F.I.G.C. avrebbe dovuto integrare l'organico tenendo in considerazione il fatto che ogni delibera destinata a modificare l'organico dei campionati non potesse che entrare in vigore nella stagione 2015/2016 e non in quella ormai già in corso 2014/2015.

Con la delibera del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A) il Consiglio Federale aveva invece introdotto una nuova procedura di integrazione dell'organico destinata a trovare immediata applicazione, così violando il citato art. 50, norma transitoria, N.O.I.F..

Per quanto riguarda la Lega Nazionale Professionisti, la disposizione normativa prevedeva per la Serie A un girone unico a 20 squadre e per la Serie B un girone unico a 22 squadre e individuava i criteri con i quali le squadre dalla Serie A retrocedono alla Serie B, dalla serie B sono promosse in Serie A, dalla Serie B retrocedono in Lega Pro; tali criteri facevano riferimento esclusivamente alla classifica.

Alle lettere b) e c) dell'art. 49, destinato a disciplinare l'ordinamento dei campionati della Lega Pro e della LND, erano previsti criteri più articolati e complessi che prevedevano la disputa di gare playoff e playout per sancire i passaggi di categoria, ma che partivano sempre dalla classifica di fine campionato per stabilire le squadre titolate a contendersi sul campo la retrocessione/promozione.

La F.I.G.C., nel riportare l'organico di Serie B a 22 squadre come ordinato dall'Alta Corte, non poteva farlo con una delibera destinata a modificare l'ordinamento del campionato rispetto alle previsioni dell'art. 49 N.O.I.F. (che faceva riferimento solo alla classifica per il completamento dell’organico), perché tale delibera avrebbe trovato applicazione solo a decorrere dalla stagione 2015/2016.

Se dunque con la decisione n. 35 il Collegio di Garanzia aveva ordinato alla F.I.G.C. di procedere ad integrare l'organico di Serie B rispettando i principi fissati dal Giudicante, se quindi la F.I.G.C. doveva completare l'organico rispettando l'art. 50, norma transitoria, N.O.I.F. e l' art.49 N.O.I.F., non avrebbe dovuto far altro che deliberare di integrare l'organico facendo riferimento all'ultima classifica e quindi promuovendo in Serie B la squadra prima esclusa all'esito dei playout, ovvero OMISSIS  S.p.a..

Così facendo avrebbe rispettato l'art. 49 applicando la classifica e avrebbe sottratto la delibera alla vacatio legis di cui all'art. 50 in quanto la delibera non modificava l'organico né i criteri di promozione e retrocessione — ma anzi ne faceva applicazione — e pertanto non era destinata ad incidere sull'ordinamento dei Campionati.

3.Violazione del principio di legalità: arbitrarietà e non discrezionalità - contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto la F.I.G.C. non poteva ritenersi esonerata dall'osservanza della normativa federale e quindi dal rispetto dello Statuto, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e dei Regolamenti; quindi, nel decidere le modalità di integrazione dell'organico a 22 squadre, avrebbe dovuto applicare gli artt. 49 e 50 N.O.I.F., anziché emettere una delibera che entrasse in vigore con effetto immediato — violando l'art. 50 norma transitoria N.O.I.F. — e che prevedesse criteri per la formazione dell'organico diversi dalla classifica - violando l'art. 49 N.O.I.F..

Il potere discrezionale di cui gode la F.I.G.C., e che l'Alta Corte aveva rispettato consentendole di adottare la procedura che preferiva per riportare l'organico di Serie B a 22 squadre, doveva quindi essere esercitato nei limiti di legge per farsi sì che la discrezionalità della Federazione non si tramutasse in arbitrarietà.

L'Alta Corte aveva altresì precisato che l'attività della Federazione volta ad integrare l'organico a 22 squadre non poteva qualificarsi come attività libera, bensì esecutiva dell'ordine del Collegio; tale motivazione appariva sindacabile sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietà, in quanto il Giudice Sportivo da una parte aveva definito discrezionale l'attività della F.I.G.C., riconoscendo alla Federazione il diritto di operare secondo il proprio apprezzamento e, dall'altra parte, aveva definito l'attività come vincolata ad un ordine impartito dallo stesso Collegio e destinata a dare semplice esecuzione ad un provvedimento dell'autorità sportiva, senza riconoscere alcun margine di valutazione.

4. Illegittimità della condizione preclusiva di cui al CU n. 171/A e CU n. 56/A.

Il CU n. 56/A nel richiamare i criteri già enunciati nel CU n. 171/A aveva ripreso le cause preclusive al ripescaggio in esso elencate tra cui il punto D4 secondo cui "le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse scontate nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 nonché le società che al momento della decisione sui ripescaggi abbiano subito sanzione per illecito e/o violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2014/2015 saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno escluse dal ripescaggio".

Dopo la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale che aveva disposto le modalità di reintegro dell'organico (CU n. 56/A) OMISSIS  aveva partecipato alle selezioni e ne era stata esclusa ricorrendo nel suo caso la condizione preclusiva di cui al punto D4.

Tale causa di esclusione, tuttavia, non avrebbe potuto essere applicata nella fattispecie, in quanto la responsabilità del Novara per illecito sportivo era stata affermata solo in via oggettiva o presunta, e non in via diretta per il compimento di atti diretti ad alterare le competizioni.

5. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il ricorso all'integrazione dell'organico mediante reintegro della squadra prima esclusa sulla scorta della classifica era suggerito alla F.I.G.C. anche in base a casi precedenti risolti dalla stessa proprio in questi termini, come accaduto all'inizio della stagione sportiva 2012/2013, quando, a seguito dell’esclusione dal campionato di serie B del OMISSIS Calcio, era stato ammesso il OMISSIS  S.p.A. (C.U. n. 49/A), sulla base dell'ultima classifica finale del Campionato di Serie B 2011/2012 che aveva visto retrocessa all'esito dei playout la società OMISSIS  S.p.a., senza fare ricorso al ripescaggio; nello stesso modo si era proceduto anche in altre analoghe ipotesi.

La ricorrente ha concluso chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata ammissione al Campionato di Serie B.

Si sono costituiti il CONI e la FIGC, il primo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale adito, come già affermato dal Consiglio di Stato in precedente analogo a quello in esame.

In particolare con la sentenza della sez. VI, n. 6010 del 14 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 2 del D.L. 220/2003, secondo l’interpretazione resa dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, “prevede tre forme di tutela:

una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;

una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa";

una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Quanto alla terza ipotesi presa in considerazione, va osservato che, secondo la originaria versione del decreto legge n. 220 del 2003, fra le fattispecie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano incluse, tra le altre, le questioni relative alla organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti.

Ebbene, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, la circostanza che, in sede di conversione del decreto legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate fattispecie, induce agevolmente a ritenere che si sia inteso ricondurle nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Invero, la sottrazione dell'originario testo normativo si spiega se si considera che la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica - disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI - non è una situazione certo irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo.

Si tratta di una questione riguardante l'organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà, oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale” (Cons. Stato, sent. 6010/2011).

Alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla controversia in esame, atteso che nella stessa viene in contestazione l'ammissione della società ricorrente al campionato di serie superiore.

Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CONI, che deve essere disattesa in quanto infondata.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, la cui pronuncia è oggetto di giudizio, è istituito in seno al CONI ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’ente, con i poteri di cui all’art. 12 bis.

In tal senso depone, in primo luogo, il fatto che il Collegio di Garanzia è previsto dallo Statuto dell’ente fra gli organi di cui si compone il sistema di giustizia sportiva istituito presso il CONI.

Il Titolo II dello Statuto del CONI, che ne disciplina l’ “Organizzazione centrale”, comprende infatti le disposizioni che delineano il sistema di giustizia sportiva (art. 12) e, al vertice di tale sistema, il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12 bis).

Tale ultima disposizione istituisce, al comma 1, “presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”; al comma 7, stabilisce che “Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto”.

Dunque, tale organismo è dotato di autonomia e indipendenza, ma istituito presso il CONI, e i membri del Collegio sono promanazione del Consiglio Nazionale e della Giunta dell’ente.

Infine, a norma dei commi 8 e 9 dell’art. 12 bis citato, “Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti” e, “per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA”.

L’analisi di tale disciplina conduce quindi a ritenere, come già affermato da questa Sezione, che il Collegio di Garanzia, per quanto dotato di una posizione di autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, sia comunque incardinato nella struttura del CONI, che ne nomina i componenti, ne disciplina il funzionamento e assicura le dotazioni di uffici e personale a tal fine necessari, con conseguente riconducibilità all’ente in questione degli atti emessi da tale organismo (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 11146/2016).

Di conseguenza, la domanda risarcitoria risulta correttamente rivolta anche nei confronti del CONI, attenendo poi al merito della controversia, e non all’individuazione del giusto contraddittore, la questione della fondatezza o meno della stessa.

Deve ancora premettersi che, essendo stato disputato il campionato di Serie B al quale la ricorrente non è stata ammessa con i provvedimenti in questa sede impugnati, l’interesse all’esame delle censure proposte residua unicamente sotto il profilo risarcitorio, anch’esso azionato in questa sede, mentre la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile.

A tal fine si rileva che con il C.U. n. 170/A del 27 maggio 2014 il Consiglio Federale della FIGC ha stabilito che l’organico della Serie B non avrebbe dovuto essere integrato, se non si fosse determinato un organico inferiore a 20 squadre, precisando poi, con il C.U. 171/A, i criteri da seguire per l’eventuale integrazione fino al numero di 20 squadre.

Il Novara ha impugnato il C.U. 170 in sede sportiva, lamentando l’illegittimità della determinazione di non integrare l’organico e, con l’ordinanza n. 24/2014, il Collegio di Garanzia istituito presso il CONI ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, ordinando alla FIGC di integrare l’organico di Serie B fino a 22 squadre.

Quindi, con la delibera impugnata del 18 agosto 2014, anch’essa oggetto di gravame innanzi agli organi di giustizia sportiva, la FIGC, evidenziata la necessità di integrare l’organico della Serie B con la ventiduesima squadra, e richiamata l’ordinanza n. 24/2014 del Collegio di Garanzia dello Sport, ha pubblicato il C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014, prevedendo una procedura di integrazione che richiamava i criteri già fissati dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014.

Il Novara ha impugnato tale delibera innanzi al Collegio di Garanzia lamentando la violazione di quanto statuito con l’ordinanza 24/2014 e l’indebita previsione dell’esclusione delle società sanzionate per illecito sportivo a titolo di responsabilità oggettiva.

Il gravame è stato respinto e in tale sede il supremo organo di giustizia sportiva ha evidenziato che la FIGC con il C.U. 56/A aveva ottemperato a quanto disposto con l’ordinanza n. 24/2014, fissando criteri in parte ripetitivi delle prescrizioni vigenti per il ripescaggio e in parte innovativi, sicché il richiamo a quanto stabilito dal C.U. 171/A non determinava la pedissequa applicazione delle regole sul ripescaggio.

Tale provvedimento è stato contestato dalla ricorrente con le doglianze proposte.

In primo luogo si rileva, al riguardo, che la fissazione dei criteri per l’avanzamento e la sostituzione delle squadre dei vari gironi rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa della Federazione, il cui sindacato in questa sede risulta circoscritto alle ipotesi di vizi logici ed irragionevolezza.

Nel merito, poi, si palesa pienamente condivisibile quanto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, sia nell’ordinanza cautelare n. 25/2014, che nella decisione n. 36/2014 e, in particolare, da un lato che il C.U. 56/A è stato emanato a seguito dell’ordinanza con cui lo stesso Collegio aveva affermato che la FIGC dovesse provvedere all’integrazione dell’organico fino al raggiungimento del numero di 22 squadre, sicché costituiva “esercizio di autonomia regolamentare federale eccezionale e doverosa, e non ordinaria regolamentazione delle promozioni e retrocessioni sul campo ex art. 27 Statuto FIGC”, e dall’altro che le prescrizioni poste con il C.U. 56/A, che in parte richiamavano il C.U. 171/A e in parte risultavano innovative, non risultavano “irragionevoli o contrastanti con norme di rango superiore” ma derivavano “da una scelta consentita alla FIGC nell’esercizio della propria autonomia” (ordinanza n. 25/2014).

D’altra parte, con riferimento alla prima doglianza, con la quale la ricorrente ha censurato che il C.U. 56/A violasse la prescrizione dell’ordinanza n. 24/2014, asseritamente vietante il ricorso al ripescaggio, deve evidenziarsi che alla citata ordinanza non può essere attribuito tale contenuto precettivo.

Il provvedimento, infatti, si limita ad affermare: “Ritenuto che nella vicenda si debba procedere all’integrazione da 20 a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B in applicazione dell’art. 49 NOIF, attualmente in vigore; ritenuto, infatti, che le disposizioni statuiscono in materia di ripescaggio a proposito del completamento dell’organico fino a 20 squadre, laddove la presente fattispecie riguarda l’integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre; tenuto conto poi che il C.U. n. 170/A stabilisce criteri e procedure ai soli fini del procedimento di ripescaggio fino a 20 squadre e non anche oltre detto numero; ritenuto che gli argomenti della ricorrente Novara debbano perciò essere accolti e che da ciò derivi l’obbligo di integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e principi che la FIGC riterrà di determinare in applicazione del principio che il Collegio ha affermato; …ordina alla FIGC di pubblicare il nuovo organico a 22 squadre del Campionato di Serie B, integrato sulla base dei principi sopra indicati”.

Il tenore letterale del provvedimento non può essere interpretato, ad avviso del Collegio, in senso preclusivo in ordine al richiamo ai criteri previsti dal C.U. n. 171/A, ma semplicemente evidenzia che, avendo quella delibera ad oggetto l’integrazione dell’organico fino a 20 squadre, la stessa non poteva essere automaticamente applicata per l’integrazione fino a 22 squadre, risultando pertanto necessaria una nuova determinazione da parte della Federazione dei criteri da utilizzare per l’integrazione fino a 22 squadre, senza che, da ciò, possa inferirsi in alcun modo un eventuale divieto di fare richiamo ai criteri precedentemente stabiliti nell’altra fattispecie.

Del pari infondato è l’assunto secondo cui, con le delibere impugnate, si sarebbe introdotta una disciplina innovativa dell’ordinamento del campionato che, come tale, nel rispetto dell’art. 50 NOIF, avrebbe dovuto entrare in vigore solo con riferimento al campionato dell’anno successivo.

Con il C.U. 56/A, infatti, la Federazione non ha introdotto modifiche all’ordinamento del Campionato, del quale anzi ha reintegrato l’organico fino al numero di 22 squadre regolarmente previsto dall’art. 49 NOIF, nel rispetto di quanto statuito dal Collegio di garanzia con l’ordinanza n. 24/2014, senza in alcun modo disattendere i criteri di retrocessione e promozione che avevano già trovato applicazione, essendosi resa successivamente necessaria l’integrazione a fronte dell’esclusione di alcune squadre che avrebbero dovuto essere, conseguentemente, sostituite.

I primi due motivi, incentrati su tali aspetti, vanno quindi respinti.

Né si ravvisa la contraddittorietà nel decisum dell’Alta Corte, lamentata con il terzo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto che l’operato della FIGC non poteva al contempo essere definito vincolato al rispetto dell’ordinanza n. 24/2014, ma non vincolato quanto ai criteri da individuare.

Tale assunto non risulta contraddittorio, in quanto il Collegio di Garanzia con l’ordinanza sopra riportata ha dato solo delle indicazioni su come integrare l'organico (impossibilità di rifarsi sic et simpliciter alla precedente delibera di integrazione a 20 squadre), ritenendo per il resto di non avere titolo per entrare nel merito delle scelte della F.I.G.C.; l'attività della Federazione, pertanto, è stata svolta in esecuzione di un ordine del Giudice nella parte relativa all’integrazione dell'organico a 22 squadre, ma non poteva ritenersi del tutto vincolata con riferimento ai criteri da utilizzare a tal fine.

Va quindi esaminato il quarto motivo, relativo alla esclusione della ricorrente anche per la sussistenza a suo carico di un pregresso illecito sportivo.

Il motivo risulta infondato, essendo incentrato sull’affermazione secondo cui, poiché la responsabilità della società OMISSIS  per illecito sportivo è stata affermata in via oggettiva, e non diretta, non potrebbe applicarsi la fattispecie di esclusione prevista dal paragrafo D.4 del C.U. n. 171/A e del C.U. n. 56/A, secondo la quale “le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014…saranno in ogni caso escluse da ripescaggio”.

Tale disposizione, tuttavia, non opera alcuna distinzione in ordine alla tipologia di responsabilità individuata, limitandosi a disporre l’esclusione delle società destinatarie di provvedimento sanzionatorio per illecito sportivo, sicché la fattispecie esclusiva risulta correttamente applicata.

Infine, infondata è anche la quinta censura, con la quale è stata dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi, quali l’ammissione del Vicenza alla Serie B nell’anno 2011/2012.

Nei casi richiamati dalla ricorrente come parametro di raffronto, infatti, la FIGC non ha proceduto all’integrazione dell’organico a fronte della carenza del numero di squadre previsto, ma ha direttamente operato lo scorrimento della graduatoria in quanto si era verificata l’esclusione di una delle partecipanti per motivi disciplinari, incidenti in senso modificativo sulla stessa graduatoria, con conseguente subentro alla squadra esclusa di quella posta in posizione immediatamente inferiore.

La differente disciplina risulta quindi giustificata dalla diversità delle fattispecie sottoposte all’esame della Federazione.

In conclusione la domanda risarcitoria va quindi respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati;

respinge la domanda risarcitoria;

condanna la ricorrente alla rifusione in favore della FIGC e del CONI delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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