T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 496 DEL 2017 Pubblicato il 12/01/2017
N. 00496/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06724/2016 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6724 del 2016, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Mastromatteo e Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio Clizia Calamita Di Tria in Roma, via Borgognona 47;
contro
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli 2; Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presso la FIGC; Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC; Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni; Procura Federale presso la FIGC;
per l'annullamento
dei provvedimenti con cui gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo hanno irrogato al ricorrente la sanzione di anni 4 di inibizione e di euro 20.000,00 di ammenda,
e per il conseguente risarcimento dei danni subìti dal ricorrente per effetto dei detti provvedimenti, che qui di seguito si individuano:
a) la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, della F.I.G.C., adottata con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 19/ TFN-sd del 10.9.2015;
b) la nota della Tribunale Federale Nazionale prot. 2720/238/ TFN/PA dell'11.9.2015 con cui è stata trasmessa la decisione sub a);
c) la decisione della Corte Federale d'Appello Nazionale, II sezione, pubblicata il 26.1.2016 con cui è stato respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS avverso la decisione sub a);
d) la nota della Corte Federale d'Appello Nazionale prot. 9315/ AM/ri con cui è stato trasmessa copia del comunicato ufficiale n. 072/CFA - II sezione, contenente la decisione sub c);
e) la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. n. 16 del 2016, il cui dispositivo è stato pronunziato in data 24.3.2016 e la cui motivazione è stata depositata il successivo 1.4.2016, e successivamente comunicata, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. RG 6/ 2016 proposto dal sig. OMISSIS avverso la decisione sub c);
f) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il deferimento del Procuratore Federale n. 12378/ 744 PF 12-13 AM/MA del 19.6.2015 a carico del ricorrente e tutti gli atti dell'indagine della Procura della F.I.G.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della FIGC e del CONI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato i provvedimenti con i quali gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo gli hanno irrogato la sanzione di anni 4 di inibizione e di euro 20.000,00 di ammenda e, in particolare, la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, della F.I.G.C., adottata con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 19/ TFN-sd del 10.9.2015, la decisione della Corte Federale d'Appello Nazionale, II sezione, pubblicata il 26.1.2016, e la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. n. 16 del 2016, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. RG 6/ 2016 proposto dal sig. OMISSIS avverso la decisione, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto die provvedimenti sanzionatori illegittimi.
Il ricorrente ha esposto che, con atto del 10 luglio 2015, il Procuratore Federale della F.I.G.C. l’aveva deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, per rispondere della violazione "a) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del C.G.S., per aver conseguito, insieme al Sig. OMISSIS il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Sig. OMISSIS, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95 % delle quote sociali; b) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S in relazione all'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F., per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Calcio Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S, in relazione all'art. 19 Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l'aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla società emittente; d) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e all'art 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa".
Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito dell’acquisizione del contenuto di una memoria presentata da OMISSIS in altro procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo; sulla base di tale documentazione la Procura aveva ritenuto che il ricorrente fosse socio ed amministratore di fatto della Legnano Calcio e, pertanto, destinatario delle sanzioni previste dal Codice di giustizia sportiva.
Con decisione adottata con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 19/TFN-sd del 10.9.2015 il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, della F.I.G.C., in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale aveva irrogato al ricorrente la sanzione di anni 4 di inibizione e di euro 20.000,00 di ammenda.
La Corte Federale di Appello Nazionale, con decisione del 26.1.2016, aveva respinto il reclamo presentato dal ricorrente, che aveva contestato l’attribuzione del ruolo di socio ed amministratore di fatto della società sportiva deducendo che il suo ruolo era esclusivamente quello di consulente finanziario di OMISSIS, pure destinatario di sanzioni disciplinari, nonché di procuratore speciale della Advising Financial Company Ldt, società di diritto inglese che aveva sostenuto l'operazione di ricapitalizzazione della società sportiva.
Il Collegio di Garanzia del C.O.N.I., con decisione n. 16/2016, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la decisione della Corte Federale di Appello nazionale.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 36 e 37 delle norme organizzative interne della F.I.G.C., dell'art. 19 dello statuto della F.I.G.C., degli artt. 1 bis, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 111 Cost..
La sanzione irrogata si fondava sul ruolo di socio di fatto, amministratore di fatto e direttore finanziario che il ricorrente avrebbe rivestito nell’ambito della società Legnano Calcio e, per quanto concerne il quarto addebito, sull’aver causato, in tale veste, il dissesto che aveva portato la società al fallimento.
Tale assunto, però, nel provvedimento sanzionatorio e nelle decisioni degli organi di giustizia sportiva era rimasto sfornito di motivazione.
A ciò si aggiunga che il OMISSIS, quale procuratore speciale della società di diritto inglese Advising Financial Company ldt., a seguito dell'esame dei libri contabili effettuati presso la sede della società sportiva, aveva riscontrato gravi irregolarità nella gestione societaria, ed aveva pertanto fatto recedere la sua rappresentata dagli accordi concernenti l'acquisto, da parte della società inglese, di quote della Legnano Calcio.
La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport aveva, poi, erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal OMISSIS, ritenendo che con lo stesso si richiedeva, in violazione dell'art. 54 del C.G.S. del CONI, una diversa valutazione dei fatti, senza denunziare la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo ovvero dedurre l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Nella specie, invece, il OMISSIS aveva, con la propria impugnativa, invocato la violazione della norma di cui all'art. 1 bis, comma 5°, del C.G.S. in relazione all'art. 21 commi 2° e 3° e 37 comma 1° N.O.I.F. e dell'art. 7 dello Statuto, stante la propria non soggezione alle sanzioni dell'ordinamento sportivo, e, correlativamente, l'omessa ovvero illogica motivazione sul punto decisivo della controversia costituita, appunto, dalla propria qualifica di socio occulto e di amministratore di fatto.
Assente era, infine, anche la motivazione in ordine agli atti di cattiva gestione da lui posti in essere e che avrebbero determinato il dissesto e la decozione della società sportiva.
Si sono costituiti la FIGC e il CONI resistendo al ricorso; il CONI ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi dal previo esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del CONI, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.
Per ragioni di ordine logico deve previamente essere esaminata l’impugnazione rivolta avverso la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal OMISSIS avverso la pronuncia della Corte d’Appello Federale della FIGC.
Con la decisione di ultima istanza il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che, secondo l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni della Corte Federale d’Appello possono essere impugnate solo per questioni di diritto e, in particolare, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai principi generali della giustizia sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La Corte ha rilevato, invece, che il OMISSIS con il proprio gravame aveva criticato la decisione impugnata assumendo che la Corte d’Appello Federale avrebbe male interpretato il materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio, non interpretando adeguatamente le dichiarazioni di Boris Sobrino e non tenendo conto del fatto che la sua presenza pressoché continuativa presso la società era dovuta all’espletamento dell’incarico di consulente finanziario.
Il Collegio ha quindi affermato che si trattava di “contestazioni che afferiscono esclusivamente ai fatti denunciati dalla Procura Federale e che il ricorrente vorrebbe in questa sede che fossero ulteriormente esaminati, al fine di concludere con una diversa valutazione degli stessi” e che, di conseguenza, tale indagine doveva ritenersi preclusa, in virtù dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.
In questa sede il ricorrente ha contestato tale decisione deducendo che, con il ricorso presentato al Collegio di Garanzia, aveva lamentato il difetto di motivazione della decisione della Corte Federale d’Appello, formulando così una doglianza pienamente ammissibile secondo il citato art. 54.
Al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, che il ricorrente non ha depositato in giudizio, per comprovare tale affermazione, la copia del ricorso presentato innanzi al Collegio di Garanzia, sicché tale assunto si palesa, innanzitutto, non provato.
In secondo luogo, dall’esame di quanto riportato nella decisione del Collegio, risulta che i due motivi di doglianza proposti dal OMISSIS si incentravano, il primo, sul fatto che “le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato l’estraneità del OMISSIS alla compagine societaria e avrebbero confermato il suo suolo di mero consulente finanziario”, e il secondo, sul fatto che “nel corso del giudizio federale non si sarebbe provata ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità”.
Alla luce di tali elementi deve quindi essere confermata la correttezza della statuizione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Collegio di Garanzia, risultando evidente come i motivi di ricorso proposti non avevano ad oggetto un difetto di motivazione della decisione della Corte Federale d’Appello ma la differente valutazione, dalla stessa operata, delle emergenze istruttorie.
Per mera completezza si evidenzia, altresì, che la decisione della Corte d’Appello Federale ha vagliato il materiale probatorio a sostegno della contestazione disciplinare, rilevando che lo svolgimento del ruolo di socio occulto e amministratore di fatto della Legnano Calcio da parte del OMISSIS emergeva dalle dichiarazioni di OMISSIS, direttore sportivo del Legnano fino al 2009, che aveva riferito che OMISSIS sembrava essere il vero Presidente della società, di OMISSIS, allenatore della squadra, secondo il quale la persona che si rapportava di più con lui, il direttore sportivo e la squadra era lo stesso OMISSIS, e di OMISSIS, secondo cui il OMISSIS era sicuramente un dirigente della società.
Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto di motivazione della pronuncia dell’appello federale.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore della FGCI e del CONI delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore