T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5364/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, in proprio e nella qualità di unico quotista della OMISSISs.r.l., a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della A.C. OMISSIS s.p.a. in fallimento, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Passalacqua e Federico Tedeschini e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Passalacqua in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata, nonché la Procura Regionale c/o La Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura – Csm ed il Ministero della Giustizia, ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti non costituiti in giudizio,

nei confronti di

del Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del curatore fallimentare pro tempore, non costituito in giudizio;

per ottenere

il risarcimento per equivalente dei danni patiti in conseguenza: a) dell’adozione del provvedimento della F.I.G.C., Comunicato Ufficiale n. 21/A dell’1 giugno 2002, che rigettava il ricorso presentato dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso il provvedimento della F.I.G.C. -. Lega Nazionale Professionisti n. 8 del 23 luglio 2002 con cui veniva disposta la non ammissione al campionato di calcio di serie B per l’anno 2002 – 2003; b) dell’adozione del provvedimento della F.I.G.C., Comunicato Ufficiale n. 56/A del 7 agosto 2002, con cui veniva disposto lo svincolo dei calciatori tesserati con la società A.C. OMISSIS s.p.a. in conseguenza della non ammissione della stessa al campionato di competenza; c) nonché di ogni altro danno patito e/o patendo per effetto di tali ultimi provvedimenti.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 maggio 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 11 aprile 2008 e depositato il successivo 21 aprile il sig. OMISSIS, in proprio e nella qualità di unico quotista della OMISSIS s.r.l., a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della A.C. OMISSIS s.p.a. in fallimento, chiede la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi F.I.G.C.) al risarcimento dei danni che afferma di aver subito a causa del Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale n. 21/A dell’1 agosto 2002, recante rigetto del ricorso ad esso proposto dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso il provvedimento della stessa Federazione n. 8 del 23 luglio 2002 con il quale era stata disposta la non ammissione della suddetta società al campionato di calcio di serie B per l’anno 2002 – 2003.

Espone, in fatto, che la OMISSIS non è stata ammessa al campionato di calcio 2002-2003 di serie B a seguito di parere negativo della Covisoc, perché ritenuta fortemente indebitata, soprattutto con l’Erario. In effetti la società, in vista dell’iscrizione al campionato di calcio di serie B e al fine di rendere quanto più trasparente la propria situazione economico-finanziaria, aveva non solo iscritto in bilancio gli effettivi valori di mercato dei suoi giocatori ma anche provveduto, già nel corso del 2001, alla progressiva regolarizzazione della propria posizione nei confronti del fisco. La stessa Covisoc, in occasione della verifica ispettiva dell’11 aprile 2002, aveva rilevato che “il debito verso l’Erario è diminuito da Lml. 118.271 a Lml. 13.073 al 30 settembre 2001 in quanto la società ha sottoscritto con la Direzione generale delle entrate la cessione del credito verso la Lega Nazionale Professionisti”. Per la quota residua di debito era stato programmato un piano scadenzato di pagamenti, che avrebbe dovuto essere portato a termine entro maggio 2003.

Con successiva nota del 17 maggio 2002 la Covisoc aveva dato atto dell’intenzione della OMISSIS di mettere sul mercato i giocatori il cui contratto comportava un costo economico non sopportabile dal bilancio societario, con la conseguenza che sarebbe stato certamente superato lo squilibrio del rapporto R/I al 31 marzo 2001. Inaspettatamente invece la stessa Covisoc, nella riunione del 18 giugno 2002, ha espresso parere negativo all’ammissione alla OMISSIS al campionato di calcio 2002-2003 rilevando un’eccedenza di indebitamento di € 42.382.000,00. Il successivo 22 luglio 2002 la Covisoc ha nuovamente esaminato la posizione economico-finanziaria della OMISSIS rilevando che, nonostante i tentativi esperiti per far rientrare il debito, residuava un’eccedenza debitoria da ripianare pari ad € 17.626.000,00. Ha pertanto confermato il parere negativo all’ammissione al campionato di calcio.

Avverso detto provvedimento la OMISSIS ha presentato ricorso al Consiglio Federale della F.I.G.C. che peraltro, con Comunicato Ufficiale n. 21/A dell’1 agosto 2002, lo ha respinto limitandosi a prendere atto delle valutazioni negative rese sia dalla Covisoc che dalla L.N.P.. Il provvedimento preso dalla Federazione ha determinato non solo la definitiva esclusione della OMISSIS dai campionati di calcio ma, ai sensi dell’art. 110, primo comma, delle N.O.I.F., anche la revoca della sua affiliazione alla F.I.G.C. con conseguente svincolo del parco giocatori, decisione, quest’ultima, formalizzata con Comunicato Ufficiale n. 56/A del 7 agosto 2002.

In conseguenza di ciò in data 27 settembre 2002 il Tribunale di Firenze ha dichiarato, con sentenza, il fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a. Il tracollo economico della OMISSIS si è tradotto in un enorme danno economico del ricorrente, non solo Presidente del club ma anche proprietario unico della OMISSIS s.r.l., a sua volta proprietaria di oltre il 99% delle azioni della A.C. OMISSIS s.p.a..

Peraltro, grazie al D.L. 19 agosto 2003 n. 220, che prevedeva misure eccezionali per salvare dalla crisi economica alcune squadre (Lazio, Roma, Napoli, ecc), è stata deliberato l’aumento dell’organico del campionato nazionale di serie B 2003/2004 a 24 squadre e l’ammissione a detto campionato delle società OMISSIS s.p.a., Genova Cricket and Football s.p.a., OMISSIS s.p.a. e ACT OMISSIS s.p.a., società fondata nel 2002, dopo il fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a., e militante nel campionato di serie C1. In altri termini, usufruendo di detto decreto a molte squadre di calcio è stata data la possibilità di continuare a giocare nei massimi campionati, possibilità invece negata solo mesi prima alla A.C. OMISSIS s.p.a..

Proprio in considerazione di detti più benevoli orientamenti assunti dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. a fronte di situazioni similari a quella in cui era incorsa la OMISSIS un anno prima, la OMISSISs.r.l., con atto di diffida stragiudiziale del 4 dicembre 2003, ha intimato alle predette Amministrazioni di adottare ogni provvedimento utile per porre riparo, almeno in parte, al danno già causato, contemporaneamente sollecitando la Curatela fallimentare a produrre la documentazione necessaria per l’iscrizione della A.C. OMISSIS s.p.a. al campionato di calcio per la stagione 2003-2004. In via subordinata è stata presentata la domanda per l’ammissione alle procedure di riaffiliazione alla F.I.G.C. La notifica della diffida stragiudiziale non ha sortito però alcun effetto. Avverso il silenzio la OMISSIS s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio che, con sentenza n. 3668 del 2004, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente in qualità di titolare della maggioranza azionaria della OMISSIS, per mancanza di legittimazione ad agire in capo alla stessa ancorchè agente in via surrogatoria del Fallimento rimasto inerte. Ha anche aggiunto che “definita in modo inoppugnabile la situazione sportiva della OMISSIS s.p.a. dopo la sua dichiarazione di fallimento e la conseguente privazione del rapporto di filiazione con la F.I.G.C., reciso pertanto il legame con l’ordinamento sportivo, alcun obbligo di provvedere potrebbe essere riconosciuto in capo alle resistenti”. Avverso detta decisione la OMISSISs.r.l. ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha confermato, seppure con diversa motivazione, la decisione di inammissibilità del giudice di primo grado, affermando, peraltro, che “l’assenza di un rapporto di affiliazione con la F.I.G.C. non può certo costituire motivo per non provvedere su una domanda con cui venga chiesta la riaffiliazione”.

2. In considerazione di questi fatti e dei danni che dagli stessi sono derivati al ricorrente quest’ultimo chiede la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento per equivalente. Afferma che non sussiste alcun dubbio in ordine all’esistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo per ottenere il risarcimento, avendo subito un grave danno dalla mancata ammissione della OMISSIS al campionato di calcio di serie B 2003-2003 e dalla revoca dell’affiliazione dalla Federazione ed essendo la relativa decisione imputabile, quanto meno a titolo di colpa, alla F.I.G.C..

Detto provvedimento è infatti illegittimo, non essendo nello stesso indicati i termini per ricorrere e l’Autorità da adire. Aggiungasi che esso non è stato comunicato né agli organi ordinari di amministrazione della OMISSIS né ai soci, e che inizialmente non è stato neanche reso conoscibile il parere della Covisoc, di cui il ricorrente ha preso visione solo in data 7 settembre 2006, a seguito dell’accesso agli atti del procedimento che hanno condotto al diniego di iscrizione della OMISSIS al campionato per l’anno 2002-2003.

Infine, lo svincolo del parco giocatori avrebbe potuto essere evitato se solo si fosse applicato, nella sua interezza, l’art. 110, primo comma, delle N.O.I.F., in forza del quale “nel caso in cui la società non prenda parte al campionato, o se ne ritiri, o venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d’autorità, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale”.

Ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni non è dubbio che sussiste anche il terzo presupposto, id est il nesso di causalità, atteso che se la Federazione avesse applicato alla OMISSIS lo stesso trattamento che ha riservato ad altre società calcistiche, che versavano in eguali situazioni debitorie, quest’ultima non avrebbe dovuto lottare per sottrarsi al fallimento.

3. Il danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento è quantificabile (così come risulta comprovato dalla relazione di un consulente di parte versata in atti) in:

a) danno emergente, corrispondente al valore del parco giocatori così come stimato dall’Amministratore giudiziario della OMISSIS al 30 giugno 2002 e pari ad €/min. 48,6. Ed infatti, lo svincolo dei giocatori tesserati ha privato la OMISSIS dello strumento fondamentale per l’esercizio della propria attività;

b) lucro cessante, in considerazione della potenziale perdita reddituale subita dalla OMISSIS e quantificabile in €/min. 40,5;

c) danno patrimoniale, conseguente alla perdita di un bene, da parte della Regal Produzioni Cinematografiche e Televisive s.r.l. (di cui il ricorrente è socio unico), che possedeva legittimamente (la partecipazione della A.C. OMISSIS s.p.a.). Detto danno può essere quantificato, in via equitativa, in €/min. 50,6;

d) perdita di chance, e cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, pari ad €/min 122,2;

e) danno esistenziale, subito dal ricorrente, che ha compromesso non solo la sua vita di relazione ma anche la possibilità di effettuare liberamente le scelte imprenditoriali che sono parte integrante della sua professione. Tale danno è stato stimato in €/min 87,3;

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, per intervenuta prescrizione del diritto e per mancata previa impugnazione dell’atto asseritamente illegittimo, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. La Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a. non si è costituita in giudizio.

5. La Procura Regionale c/o La Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura – Csm ed il Ministero della Giustizia non si sono costituiti in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione il ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.

7. All’udienza del 28 maggio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il sig. OMISSIS, già Presidente della A.C. OMISSIS s.p.a. (d’ora in poi, OMISSIS), agendo in proprio e nella qualità di unico quotista della OMISSISs.r.l., a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della A.C. OMISSIS s.p.a. in fallimento, chiede la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi F.I.G.C.) al risarcimento dei danni che assume di aver subito a seguito del Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale n. 21/A dell’1 agosto 2002, recante rigetto del ricorso ad esso proposto dall’Amministrazione giudiziaria della OMISSIS avverso il provvedimento della stessa Federazione n. 8 del 23 luglio 2002, con il quale era stata disposta la non ammissione della suddetta società al campionato di calcio di serie B per l’anno 2002 – 2003.

2. Visti gli atti di causa il Collegio rileva la palese inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che egli in questa occasione ripropone, seppure in proprio e nella qualità di socio unico della s.r.l. OMISSIS, l’istanza risarcitoria che detta società aveva già proposto a questa Sezione nella dichiarata qualità di socio di maggioranza della fallita società di calcio A.C. OMISSIS, individuando nei provvedimenti negativi adottati dalla F.I.G.C. la causa dei danni che assumeva di aver sofferto, istanza dichiarata inammissibile con sentenza non impugnata dalla ricorrente e quindi passata in giudicato. Richiamando l’insegnamento sia della Corte di Cassazione (sez. III civ., 4 aprile 2003 n. 5323) sia del Consiglio di Stato (sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7664: decisione, quest’ultima, che confermava, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di inammissibilità resa da questa Sezione sul ricorso proposto dalla stessa s.r.l. OMISSIS, sempre nella succitata qualità, avverso il silenzio serbato dalla F.I.G.C. sulla sua richiesta di riammissione della A.C. OMISSIS al campionato di calcio di serie B) il Collegio giudicante aveva affermato che in caso di dichiarazione di fallimento, il socio della società fallita non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della stessa, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore, discendente dagli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali o connesse, la cui esperibilità resta pertanto riservata al potere decisionale del solo curatore. Il socio della società fallita può solo chiedere al curatore e all’interno della procedura fallimentare l’assunzione di iniziative da lui ritenute necessarie nell’interesse della procedura, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fallimentare. E quindi agendo, al limite, contro la curatela ove ritenga che essa non abbia svolto in modo adeguato i suoi compiti.

Si tratta di principi che rimangono fermi anche se il ricorrente, dopo le iniziative giudiziarie infruttuose attivate dalla società di cui è socio unico e, quindi, sostanzialmente proprietario, ritiene di poter utilmente ripercorrere la medesima via con un mero scambio di ruoli, cioè proponendosi questa volta come socio unico di una società a sua volta socia maggioritaria della fallita A.C. OMISSIS s.p.a., e prospettando cioè non il danno economico subito dalla società di cui è proprietario, ma quello che assume di aver sofferto personalmente. In sostanza nel caso in esame il sig. OMISSISnon agisce neppure quale socio della A.C. OMISSIS s.p.a. in fallimento – qualità che, come si è detto, non porterebbe comunque a riconoscergli la legittimazione attiva – ma come socio unico della OMISSIS s.r.l., che è a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della OMISSIS, con la conseguenza che, come correttamente rilevato dalla F.I.G.C. nella memoria difensiva, il suo collegamento con la società fallita è addirittura di secondo grado.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso resta ferma anche se il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, dichiara di agire non solo “nella qualità di unico quotista della OMISSIS s.r.l.”, ma anche “in proprio”, atteso che in questo secondo caso la mancanza di legittimazione attiva è ancora più evidente giacchè non è dato comprendere quale sarebbe l’elemento, diverso dallo status di proprietario o socio, che gli consentirebbe di intervenire in una vicenda contenziosa che riguarda una Federazione sportiva ed una società già ad essa affiliata e, a parte i risvolti patrimoniali, perché la sua posizione dovrebbe essere diversa da quella del quisque de populo o, meglio ancora, da quella del tifoso che lotta per la sopravvivenza della sua squadra.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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