T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6062/2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco CORSARO Presidente
Giulia FERRARI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9017 del (…) Reg. Gen. proposto dalla F.C. OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo ed Enrico Lubrano, nonché dall’Avv. Carmelo Briguglio, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n. 79;
CONTRO
- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;
- Comitato Olimpico Nazionale - C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;
- Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
- Presidente pro tempore della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., non costituito in giudizio;
e nei confronti |
della Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ruggero Stincardini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via degli Scialoja n. 3;
per l’annullamento
- del provvedimento del Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato prot. n. 0947 del 27/7/06, con cui è stato dichiarato inapplicabile il regolamento ad hoc e l’istanza è stata dichiarata improcedibile;
- della nota della F.I.G.C. prot. n. 5.1526/GG/ del 25/7/06;
- di ogni altro provvedimento e/o parere della F.I.G.C. connesso e/o presupposto e/o concorrente, ivi incluse le note della Co.Vi.So.C, nella parte in cui hanno rettificato i prospetti PA e PD ed il bilancio di competenza al 31/3/2006, imponendo conseguentemente alla società il ripianamento della carenza patrimoniale;
- ove occorra, del C.U. F.I.G.C. n. 180/A del 31/3/2006, paragrafo IV;
- dell’art. 2, punto 1, del regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico;
- dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., nonché del regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché ancora dell’art. 27 dello statuto della F.I.G.C.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della Lega Nazionale Professionisti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21/6/2007, il Cons. Stefano Fantini;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O e D I R I T T O
Con atto ritualmente notificato e depositato la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendo l’annullamento degli stessi, oltre che l’accertamento della legittimità e validità dell’operazione di conferimento di ramo d’azienda posta in essere nel marzo 2006 e dell’incidenza positiva derivante da tale operazione, con conseguente svincolo delle somme versate a titolo di finanziamento postergato ed infruttifero da parte dei soci ai fini dell’ammissione al campionato di calcio professionistico di competenza per la stagione 2006/2007.
Deduce a sostegno del ricorso una pluralità di censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici, attinenti tanto al procedimento arbitrale, quanto ai provvedimenti adottati dagli organi federali.
Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I., la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e comunque la sua infondatezza nel merito.
Nel corso dell’udienza del 21/6/2007, fissata per la trattazione del ricorso, i difensori della società ricorrente hanno dichiarato che la propria assistita non ha più interesse nella prosecuzione del giudizio e decisione della controversia.
Non resta al Collegio che prendere atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.6.2007.
Francesco Corsaro Presidente
Stefano Fantini Componente, Est.