T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6107 DEL 2017 Pubblicato il 23/05/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2015, proposto da: AC Pisa 1909 S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Paniz, Luca Miranda, Fabio Menichetti e Alberto Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Franza in Roma, via Cosseria 5;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Conciliazione, 44; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ferrari, Matilde Rota, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione 1 ter Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;
nei confronti di
Vicenza s.p.a.;
e con l'intervento di
ad opponendum: S.S. Juve Stabia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
per il risarcimento del danno
da attività provvedimentale illegittima per l’adozione:
del C. U. della FIGC n. 59/A del 29/8/14 con il quale, in relazione alla posizione della ricorrente, e' stata negata la licenza nazionale per la partecipazione al campionato di serie B 2014/2015,
poiché l’A.C. OMISSIS 1909 S.S. S.r.l. non ha soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l'ottenimento della licenza nazionale del Campionato di Serie B 2014/2015, in quanto, così come accertato dalla Lega Nazionale Professionisti serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per lo stadio Arena Garibaldi reso disponibile, non risulta rispettato il punto 8 "Impianto di illuminazione" dei criteri "A" di cui all'allegato A del G. U. n, 1431A del 6 maggio 2014, con riguardo al valore di illuminamento verticale medio(Evrned) > 800 Lux in direzione delle telecamere fisse"
e, per l'effetto, è stato deliberato:
"di concedere alle società OMISSIS S.p.A. la Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2014/2015 e di integrare con la medesima società l'organico di detto campionato";
della Decisione n. 37/2014, emessa in data 7/10/2014, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI con la quale il Collegio di Garanzia ha respinto i ricorsi proposti dall’AC OMISSIS 1909 (R. G. 34/2014) e dalla S.S Juve Stabia s. r.1. (R. G. n. 2/2014) avverso la Delibera Federale del 29 agosto 2014, di cui al C.U. 59/A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’intervento della Juve Stabia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’A.C. OMISSIS 1909 s.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti della FIGC che le hanno negato la licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B, per difetto dei requisiti strutturali dello stadio Arena Garibaldi, integrando l’organico del relativo campionato con l’ammissione del OMISSIS .
La ricorrente ha esposto di aver disputato, nella Stagione Sportiva 2013/2014, il Campionato Professionistico di Lega Pro Prima Divisione, garantendosi la permanenza nei ranghi della Lega Pro anche per la Stagione Sportiva 2014/2015 e che, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, per effetto del mancato ottenimento della licenza nazionale da parte della società A.C. Siena S.p.a., si era determinato un vuoto di organico del Campionato di Serie B 2014/2015; con ordinanza n. 24/2014, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni aveva disposto "l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2014/2015 da 21 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e dei principi che la FIGC riterrà dì determinare" e, in esecuzione di tale ordinanza, con C.U. FIGC n. 56/A del 18/08/2014, il Consiglio Federale della FIGC aveva deliberato l'integrazione dell'organico delle società della Serie B indicendo la relativa procedura.
A tal fine, nel suddetto comunicato ufficiale, la FIGC aveva richiamato, quale parametro per la valutazione delle domande di integrazione dell'Organico della Serie B e la successiva fissazione delle graduatorie per il ripescaggio, l'applicazione di tutti i criteri e le procedure previste dal C.U. N. 171/A del 27 maggio 2014, precisando che le società interessate avrebbero dovuto documentare, "entro il termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00 di essere in possesso dei requisiti di ammissione a detto campionato previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali dì cui al C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00, apposita domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla FIGC”, corredata da garanzia bancaria e dalla documentazione prevista dal Titolo 11 e dal Titolo III del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014.
Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal Titolo II del Comunicato Ufficiale n. 143/ A del 6 maggio 2014, sarebbero invece dovuti pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali entro il termine del 27 agosto 2014.
La ricorrente aveva, pertanto, inoltrato agli organi competenti una prima richiesta di eventuali fac-simile e/o altra documentazione da produrre in via ulteriore rispetto a quanto previsto dal C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014; il 20/8/2014 la LNPB le aveva trasmesso “i documenti da compilare, timbrare e firmare ed allegare alla domanda di ripescaggio”, non previsti dal C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e finalizzati esclusivamente alla certificazione di attività di cui era onerata la Lega stessa, in virtù dei criteri "A" di cui all'allegato A del C.U. n. 1431A del 6 maggio 2014, ovvero il fac-simile della dichiarazione di impegno alla messa a disposizione all'interno dello stadio degli idonei spazi e servizi previsti dal regolamento Produzioni Audiovisive della medesima Lega e della dichiarazione di impegno alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno di gioco anche in caso di eventi atmosferici straordinari, senza formulare nessuna richiesta di certificazione dell'impianto di illuminazione dello stadio.
In data 22/8/2014, pertanto, la società A.C. OMISSIS aveva presentato tempestivamente domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2014/2015, allegando tutta la documentazione prescritta dal C.U. FIGC n. 56/A del 18/8/2014, nonché quella richiesta dalla COVISOC e ad integrazione dalla LNPB, in via ulteriore rispetto al disposto di cui al C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 ma, in data 29/8/2014, il Presidente Federale con il C.U. n. 59/A aveva respinto la domanda, rilevando che: "così come accertato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per lo stadio Arena Garibaldi reso disponibile, non risulta rispettato il punto 8 "Impianto di illuminazione" dei criteri "A" di cui all'allegato A del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014, con riguardo al valore di illuminamento verticale medio(Evmed) 3 800 Lux in direzione delle telecamere fisse".
Tuttavia né la LNPB, né la Commissione Criteri Infrastrutturali avevano operato alcuna attività di valutazione e/o di accertamento dell'impianto di illuminazione dello stadio dell'AC OMISSIS prima di disporre il rigetto della domanda.
Peraltro, la società era in pieno possesso della documentazione attestante il valore di illuminamento verticale medio(Evmed) > 800 Lux in direzione delle telecamere fisse, sin dal 18/6/2014.
L’AC OMISSIS aveva quindi proposto ricorso avverso tale determinazione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che aveva respinto il ricorso, notificando le motivazioni delle decisione con atto prot. n. 00388 del 7/10/2014.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione di norme endoassociative, id est del C.U. FIGC n. 56/A del 18/8/2014 in relazione al punto 8 dei criteri "A" di cui all'allegato A del C.U. FIGC n. 143/A del 6 maggio 2014, in quanto la decisione assunta dalla F.I.G.C. e confermata dal Collegio del CONI era in contrasto con il disposto del C.U. FIGC n. 56/A, che prevedeva a carico delle società richiedenti un'obbligazione di carattere sostanziale e non formale, rectius certificativa, relativa al possesso dei requisiti previsti; la ricorrente aveva allegato alla domanda d'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2014/2015 del 22/08/2014 la documentazione di cui al punto 1, lett. b e al punto 2 summenzionati, senza necessità di richiedere alcuna deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC, essendo in possesso di quanto richiesto.
La valutazione dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A) era, invece, attività di stretta competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B, chiamata a certificare tali requisiti alla Commissione Criteri Infrastrutturali, non essendo richiesta alcuna documentazione o dichiarazione da allegare in sede di domanda.
2) Eccesso di potere, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dei provvedimenti assunti con C.U. FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014 e con la decisione n. 37/2014 del Collegio di Garanzia del CONI in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, che avevano ritenuto che il OMISSIS non avesse soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l'ottenimento della licenza nazionale del Campionato di Serie B 2014/2015, non possedendo l’illuminazione dello stadio i necessari requisiti, in quanto il relativo accertamento, dato per presupposto delle decisioni impugnate, non era stato effettuato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali.
Si sono costituiti la FIGC, il CONI, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e il OMISSIS resistendo al ricorso; il CONI ha eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
È intervenuta ad opponendum, in quanto collocata in posizione successiva nella graduatoria per l’integrazione dell’organico, la Juve Stabia s.r.l..
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale adito, come già affermato dal Consiglio di Stato in precedente analogo a quello in esame.
In particolare con la sentenza della sez. VI, n. 6010 del 14 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 2 del D.L. 220/2003, secondo l’interpretazione resa dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, “prevede tre forme di tutela:
una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;
una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa";
una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.
Quanto alla terza ipotesi presa in considerazione, va osservato che, secondo la originaria versione del decreto legge n. 220 del 2003, fra le fattispecie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano incluse, tra le altre, le questioni relative alla organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti.
Ebbene, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, la circostanza che, in sede di conversione del decreto legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate fattispecie, induce agevolmente a ritenere che si sia inteso ricondurle nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Invero, la sottrazione dell'originario testo normativo si spiega se si considera che la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica - disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI - non è una situazione certo irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo.
Si tratta di una questione riguardante l'organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà, oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale” (Cons. Stato, sentenza n. 6010/2011; TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 4763/2017).
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla controversia in esame, atteso che nella stessa viene in contestazione l'ammissione della società ricorrente al campionato di serie superiore.
Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CONI, che deve essere disattesa in quanto infondata.
Il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, la cui pronuncia è oggetto di giudizio, è istituito in seno al CONI ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’ente, con i poteri di cui all’art. 12 bis.
In tal senso depone, in primo luogo, il fatto che il Collegio di Garanzia è previsto dallo Statuto dell’ente fra gli organi di cui si compone il sistema di giustizia sportiva istituito presso il CONI.
Il Titolo II dello Statuto del CONI, che ne disciplina l’ “Organizzazione centrale”, comprende infatti le disposizioni che delineano il sistema di giustizia sportiva (art. 12) e, al vertice di tale sistema, il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12 bis).
Tale ultima disposizione istituisce, al comma 1, “presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”; al comma 7, stabilisce che “Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto”.
Dunque, tale organismo è dotato di autonomia e indipendenza, ma istituito presso il CONI, e i membri del Collegio sono promanazione del Consiglio Nazionale e della Giunta dell’ente.
Infine, a norma dei commi 8 e 9 dell’art. 12 bis citato, “Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti” e, “per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA”.
L’analisi di tale disciplina conduce quindi a ritenere, come già affermato da questa Sezione, che il Collegio di Garanzia, per quanto dotato di una posizione di autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, sia comunque incardinato nella struttura del CONI, che ne nomina i componenti, ne disciplina il funzionamento e assicura le dotazioni di uffici e personale a tal fine necessari, con conseguente riconducibilità all’ente in questione degli atti emessi da tale organismo (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenze n. 11146/2016 e n. 4763/2017).
Di conseguenza, la domanda risarcitoria risulta correttamente rivolta anche nei confronti del CONI, attenendo poi al merito della controversia, e non all’individuazione del giusto contraddittore, la questione della fondatezza o meno della stessa.
Infine deve essere dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla società Juve Stabia, sul presupposto dell’interesse al rigetto del ricorso stante la posizione precedente del OMISSIS nella graduatoria per l’integrazione dell’organico, atteso che in questa sede la ricorrente ha proposto unicamente la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Federazione e del CONI, con conseguente inconfigurabilità di una posizione legittimante all’intervento da parte dell’altra squadra candidata.
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
A tal fine si rileva che con il C.U. n. 170/A del 27 maggio 2014 il Consiglio Federale della FIGC ha stabilito che l’organico della Serie B non avrebbe dovuto essere integrato, se non si fosse determinato un organico inferiore a 20 squadre, precisando poi, con il C.U. 171/A, i criteri da seguire per l’eventuale integrazione fino al numero di 20 squadre.
Il OMISSIS ha impugnato il C.U. 170 in sede sportiva, lamentando l’illegittimità della determinazione di non integrare l’organico e, con l’ordinanza n. 24/2014, il Collegio di Garanzia istituito presso il CONI ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, ordinando alla FIGC di integrare l’organico di Serie B fino a 22 squadre.
Quindi, con la delibera impugnata, la FIGC, evidenziata la necessità di integrare l’organico della Serie B con la ventiduesima squadra, e richiamata l’ordinanza n. 24/2014 del Collegio di Garanzia dello Sport, ha pubblicato il C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014, prevedendo una procedura di integrazione che richiamava i criteri già fissati dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, all’esito della quale è stata ammessa al Campionato di Serie B, secondo la graduatoria redatta nel rispetto dei criteri prestabiliti, la squadra del Vicenza.
La ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti federali che l’hanno esclusa dalla procedura di integrazione dell’organico della Serie B per l’anno 2014/2015 per difetto dei requisiti, con conseguente ammissione del OMISSIS , che la seguiva nella graduatoria all’uopo predisposta, e la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il gravame proposto in sede sportiva.
La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la violazione del C.U. FIGC n. 56/A del 18/8/2014 in relazione al punto 8 dei criteri "A" di cui all'allegato A del C.U. FIGC n. 143/A del 6 maggio 2014, in quanto il C.U. n. 56/A non prevedeva a carico delle società richiedenti alcuna obbligazione di natura certificativa, relativa al possesso dei requisiti previsti, dei quali era richiesta unicamente la ricorrenza sostanziale, soggetta poi a valutazione ed accertamento da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Commissione Criteri Infrastrutturali.
Tale assunto è infondato.
Il C.U. 56/A prevedeva infatti espressamente che le società che avessero “interesse a candidarsi per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 dovranno documentare entro il termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13,00, di essere in possesso dei requisiti di ammissione a detto campionato previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. 143/A del 6 maggio 2014 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13,00, apposita domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla FIGC…”.
A sua volta, il C.U. 143/A, all’Allegato “A”, n. 8, prevedeva tra i requisiti infrastrutturali dello stadio un impianto di illuminazione che producesse un determinato valore di illuminamento verticale.
Non è quindi revocabile in dubbio che spettasse alla società interessata all’ammissione al Campionato di Serie B depositare unitamente alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.
Né può sostenersi, come dedotto dalla ricorrente, che, essendo previsto dal C.U. 143/A che la Lega Nazionale Professionisti di Serie B certificasse alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l’impianto rispettasse i criteri di cui all’Allegato “A”, nessun onere di allegazione della relativa documentazione gravasse sulle squadre interessate.
Risulta evidente, infatti, che la certificazione della Lega dovesse essere emessa sulla base di quanto documentato dalle squadre richiedenti, difettando in caso contrario qualsiasi elemento sulla cui base verificare il rispetto dei requisiti, dovendosi circoscrivere, evidentemente, le ispezioni in loco ai casi in cui la documentazione prodotta potesse ingenerare dubbi.
Peraltro, come evidenziato dalle parti resistenti, la stessa AC OMISSIS, nella parte della domanda relativa alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai Titoli II e III del C.U. 143/A, ha dichiarato di aver assolto tale onere, in quanto la documentazione era stata già depositata presso le competenti commissioni della FIGC unitamente a quanto richiesto per il rilascio della Licenza Nazionale:
In tal modo, però, sono stati documentati solo i requisiti per la partecipazione al Campionato della Lega Pro, mentre la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla Serie B era differente.
Di conseguenza, risulta del tutto condivisibile ed immune dai vizi denunciati il percorso argomentativo della decisione del Collegio di Garanzia, secondo cui in qualsiasi procedura competitiva la prova del possesso dei requisiti è onere del concorrente "anche ove la lex specialis demandi ad un terzo la certificazione della loro sussistenza. In secondo luogo, non può scorgersi nella Delibera alcun difetto di motivazione atteso che il possesso dei requisiti deve necessariamente essere valutato sulla base della documentazione prodotta dalla società. Né, a tal fine, è rilevabile alcun difetto di motivazione dovuto alla asserita mancata verifica in loco da parte della Lega e della Commissione Criteri Infrastrutturali. Poiché l'onere della documentazione del possesso dei requisiti grava esclusivamente sul soggetto che intende partecipare alla competizione, il mancato assolvimento di quell'onere assorbe ogni ulteriore doglianza. Del resto è la stessa società ad ammettere, sia pur implicitamente, il mancato assolvimento del richiamato onere ove, nell'elenco della documentazione rimessa al punto 8 ("documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai titoli II e III C.U. 143/A 7), afferma che "la predetta documentazione è già stata depositata presso le competenti Commissioni FIGC unitamente a quanto richiesto per il rilascio della cosiddetta licenza nazionale". Ne discende allora che il OMISSIS era perfettamente consapevole della necessità di dover documentare il possesso di tutti i requisiti e di aver erroneamente ritenuto assolto l'onere attraverso il richiamo ai requisiti propri della Lega Pro, diversi affatto rispetto a quelli che avrebbe, invece, dovuto documentare per la serie B".
La domanda di risarcimento del danno deve quindi essere respinta, non sussistendo l’illegittimità del provvedimento federale e della decisione della giustizia sportiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate, in considerazione della reciproca soccombenza, nei confronti dell’interveniente Juve Stabia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore del CONI, della FIGC e della LNPB delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000 in favore di ciascuna di dette parti;
compensa le spese nei confronti della società Juve Stabia s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore