T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7059/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Lega Nazionale Professionisti - Lnp, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno e Cristina Rossello, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alessandro, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

nei confronti di

Soc OMISSIS  Spa, non costituita;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

 Coni, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2; OMISSIS Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Lucani e Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso studio Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone, 78;

ad opponendum: Anci, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Harald Bonura e Sergio Fienga, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Roma, via del Quirinale, 26;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 169958 del 12 ottobre 2005, a firma del Sindaco di Terni, con la quale è stato fatto divieto di utilizzare lo Stadio comunale L. Liberati in tutte le giornate festive, anche infrasettimanali, dopo le ore 14.00 e nelle giornate feriali dalle ore 19.00; per qualunque manifestazione sportiva, di intrattenimento e/o di qualsiasi altro genere; nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, coordinato e/o connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terni;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli interventori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2009 il Pres. Michele Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 14 ottobre 2005, depositato lo stesso giorno, la ricorrente Lega Nazionale Professionistica ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Sindaco di Terni ha disposto misure inerenti l’orario di svolgimento di una partita di calcio del Campionato Nazionale di Serie “B” presso lo stadio comunale “L. Liberati”.

In ricorso vengono dedotti i vizi di:

- Incompetenza;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, co. 3, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

- Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifeste;

- Sviamento.

Si sono costituiti in giudizio l’intimato Comune ed il Ministero degli Interni, mentre a tanto non ha provveduto la Società calcistica OMISSIS ;

Hanno svolto interventi ad adiuvandum la Federazione Nazionale Gioco Calcio, la RAI, il CONI e l’Associazione Nazionale Calciatori, mentre l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia ha proposto intervento ad opponendum.

Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2005 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva. Quindi il Comune di Terni ha proposto regolamento di competenza che il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza pubblicata il 27 aprile 2006 ha risolto tenendo ferma la competenza del TAR per il Lazio.

Fissata l’udienza di trattazione il difensore della ricorrente LNP ha depositato, in data 11 marzo 2009, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sui dirimenti rilievi che:

- l’ordinanza oggetto di impugnativa non ha mai avuto esecuzione, anche per l’immediatamente accordata tutela cautelare da parte di questo Tribunale;

- l’attività agonistica del campionato di serie “B” 2005-06 si è svolto in conformità al calendario predisposto dalla Lega senza ulteriori impedimenti o contestazioni;

- nelle stagioni calcistiche successive la disputa delle partite del Campionato “cadetto” nel pomeriggio di sabato, salvo anticipi e posticipi, si è definitivamente stabilizzata.

Anche la interveniente OMISSIS ha dato atto con memoria del fatto che il provvedimento avversato non ha svolto alcun effetto, in specie sull’assetto della programmazione televisiva e radiofonica allestita dalla medesima OMISSIS al momento dell’acquisizione dei diritti per la trasmissione del Campionato di Serie B TIM 2005-06.

Il ricorso all’udienza di trattazione è stato trattenuto in decisione, presenti i difensori delle parti, come da verbale.

Di tanto prende atto il Collegio e dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del proposto gravame.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter, dichiara improcedibile il ricorso n. 9037 del 2005, meglio in epigrafe specificato, proposto da Lega Nazionale Professionisti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente, Estensore

Germana Panzironi, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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