T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7289/2004

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefania SANTOLERI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS s.r.l., corrente in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dai sigg. OMISSIS ed OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto M. BRUNI e Francesco PAOLETTI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Carducci n. 4,

CONTRO

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi MEDUGNO e Mario GALLAVOTTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9 e

- la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI serie A e B, con sede in Milano, nonché la COVISOC, con sede in Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite nel presente giudizio

E   NEI   CONFRONTI

della OMISSIS s.p.a., corrente in Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto TRACANELLA, Giuseppe MAGGIONI ed Antonio LIROSI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20,

PER   L’ANNULLAMENTO

della determinazione del Consiglio federale della FIGC di cui al c.u. n. 167/A del 30 aprile 2004, nella parte in cui, stabiliti gli adempimenti per l’ammissione delle Società ai campionati di competenza, al punto IV, ult. cpv., prevede che «… i provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all’eventuale sostituzione delle società non ammesse…»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 15 luglio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati BRUNI, PAOLETTI, MEDUGNO e LIROSI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO   E   DIRITTO

1. – La OMISSIS s.r.l., corrente in Firenze, assume d’aver stipulato con la OMISSIS s.p.a., corrente in Milano, un contratto di collaborazione nelle attività di pubbliche relazioni e di promozione servizi ed opportunità promopubblicitarie dell’OMISSISs.p.a., per le stagioni calcistiche dal 2002 al 2005.

Dal canto loro, i sigg. OMISSIS ed OMISSIS assumono d'essere abbonati sostenitori della squadra di calcio gestita dall’OMISSIS F.C., la cui attività sportiva essi dichiarano di seguire con assiduità e passione.

Detta Società e consorti, nel fra presente d’esser pertanto titolari d’un interesse qualificato e differenziato a che l’OMISSISs.p.a. consegua, per l’anno sportivo 2004/2005, l’ammissione al campionato di calcio di serie A.

Allo stato, tuttavia, tale squadra non è in condizione di farlo perché è retrocessa nella serie inferiore, essendosi collocata al terzultimo posto della classifica finale dell’a.s. 2003/2004. Tanto in relazione non solo ai risultati sportivi, ma soprattutto per la scorretta gestione finanziaria di svariate Società sportive di serie A e B. Ciò ha fatto loro conseguire, attraverso disponibilità fittizie, organici di atleti ben al di sopra delle loro possibilità e, quindi, risultati sleali, sì da determinare per l’a.s. 2004/2005, da parte della FIGC, l'irrigidimento delle regole finanziarie d'ammissione e controllo ai campionati in parola. Viceversa, l’OMISSISs.p.a., avendo avuto la preoccupazione di rispettare le regole di sana gestione finanziaria, non ha potuto ottenere atleti di maggior qualità e, quindi, è stato doppiamente penalizzato, sui piani sportivo e della concorrenza sleale.

2. – Con riguardo all’ammissione ai campionati per l’a.s. 2004/2005, la FIGC, con determinazione del Consiglio federale di cui al c.u. n. 167/A del 30 aprile 2004, ha stabilito tra l’altro, al punto IV, ult. cpv., che «… i provvedimenti … ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all’eventuale sostituzione delle società non ammesse…». Tanto a differenza delle altre Società direttamente coinvolte, le quali, avverso l’atto del C.F. che deneghi l’ammissione al campionato, possono far ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, che decide con lodo irrituale.

La OMISSIS s.r.l. e consorti reputano tale disposizione preclusiva della possibilità dell’OMISSISs.p.a. di controllare ed impugnare l’illegittima ammissione al campionato di calcio di serie A, al posto suo, d’altra Società in posizione irregolare, sì da poter subentrare a questa. Pertanto, la OMISSIS s.r.l. e consorti impugnano innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, siffatta determinazione della FIGC, deducendo vari profili di censura. Resiste in giudizio l’intimata Federazione, che eccepisce articolatamente l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea. Anche la controinteressata OMISSIS  s.p.a., corrente in Parma, cui è stata conferita l’azienda dell’OMISSIS s.p.a. in amministrazione straordinaria, s’è costituita nel presente giudizio, eccependo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea.

All’udienza camerale del 15 luglio 2004, sussistendo i presupposti di completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e su conforme richiesta di tutte le parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio a’sensi dell’art. 3, c. 3 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280), affinché il giudizio sia definito nelle forme di cui all’art. 26, V c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034.

3. – L’impugnazione spiegata in questa sede, avverso atti della FIGC, dai ricorrenti sigg. OMISSIS e OMISSIS, nella loro qualità d'abbonati sostenitori dell’ OMISSISs.p.a., è manifestamente inammissibile.

Siffatta loro posizione, per vero, non è differenziata, giacché le norme impugnate concernono il sistema dei ricorsi interni, necessariamente prodromici all’adizione di questo Giudice a’sensi dell’art. 3, c. 1 del DL 220/2003, dei soggetti affiliati all'intimata FIGC e non tocca la loro sfera giuridica personale di soggetti dell’ordinamento generale, onde, allo stato, essi hanno solo un interesse semplice, non diverso o distinto dalla restante collettività, alla permanenza dell’OMISSISs.p.a. nel campionato di calcio di serie A. In secondo luogo, tale posizione non è neppure attuale, perché ha riguardato l’a.s. 2003/2004 e non v’è neppure il principio di prova che permanga pure per l’a.s. 2004/2005, al cui campionato le norme impugnate si riferiscono. Infine, la posizione stessa neppure è rilevante nella specie, non essendo né investita, né conformata, né tampoco rimessa in discussione da norme, peraltro di carattere generale, inerenti all’ammissione in sé ai campionati di calcio, indipendentemente, quindi, dalla serie di riferimento, o dall’esistenza, o meno, di abbonati e sostenitori d’una, piuttosto che di un’altra squadra.

4. – Parimenti inammissibile è l’impugnazione effettuata dalla OMISSIS s.r.l.

Asserisce la ricorrente che essa propone un’azione non già surrogatoria, bensì a tutela del proprio diretto interesse economico, discendente dal contratto di licensing e merchandising dell’immagine dell’OMISSISs.p.a., al mantenimento di questa nel campionato di calcio di serie A.

Osserva il Collegio il difetto d’un interesse attuale della ricorrente a proporre un gravame in tal senso, per l’evidente ragione che le norme impugnate intanto saranno attualizzate, in quanto si verifichi un evento lesivo di quelli da esse contemplati. Tale evento, nella specie insussistente o comunque non dimostrato, consta di due elementi, ossia l’esistenza d’un titolo, in capo all’OMISSISs.p.a. ed altrettanto attuale, alla sostituzione di un’altra Società priva d’uno o più requisiti d’ammissione al campionato invocato, nonché il diniego di quest’ultima verso la stessa OMISSISFintanto che entrambi i presupposti non si verificano, non v’è attualità della (pretesa) lesione e, quindi, neppure della necessità della tutela. Tanto non volendo considerare che il significato dell’impugnata disposizione della FIGC è assai meno drammatico di quanto opina la ricorrente, nel senso che, mentre la procedura d’ammissione ai campionati è rigorosamente scandita da adempimenti e tempi molto stretti ¾per cui è ragionevole la fissazione di norme di tutela più immediate e semplici¾, quella di subentro al posto d’una Società non ammessa, è successiva e subordinata alla prima e, quindi, per esse valgono le norme ordinarie di giustizia sportiva, nell’un caso, come nell’altro mai preclusive dell’adizione di questo Giudice a’sensi dell’art. 3, c. 1 del DL 220/2003.

In secondo luogo, nemmeno sussiste l’interesse proprio della Società ricorrente, posto che essa al più avrebbe potuto chieder tutela innanzi a questo Giudice, se la sua posizione creditoria verso l’OMISSISs.p.a. fosse dipesa soltanto da un titolo direttamente discendente o regolato dall’effusione, ad efficacia esterna, della potestà della FIGC, oppure da un titolo in via altrettanto diretta inciso dalle norme impugnate in modo tale da estinguere illegittimamente il credito, senza che il debitore, pur potendolo fare, se n’è callidamente astenuto.

Niente di ciò si verifica nella specie. Per un verso, infatti, il rapporto negoziale è stato instaurato non direttamente con l’OMISSISs.p.a., bensì, in via di collaborazione, con OMISSIS s.p.a. ¾a sua volta contraente con l’altra Società¾, di talché la ricorrente, in forza del suo sub-contratto, non ha né azione diretta verso lo stipulante, né surrogatoria verso i terzi. Per altro verso, neppure v’è un titolo negoziale che legittimi l’azione della ricorrente, non essendo stata dedotta in contratto la permanenza dell’OMISSISs.p.a. nel campionato di serie A ed avendo comunque la ricorrente accettato il rischio economico insito nelle altalenanti vicende dei campionati e delle competizioni sportive. Per altro verso, infine ed anche ammesso un rapporto diretto tra la ricorrente e l’OMISSISs.p.a., comunque questo s’è formato rebus sic stantibus, né l’una può pretendere dall’altro, se del caso surrogandovisi, un quid pluris rispetto alla leale collaborazione nell’adempimento dell’obbligazione dedotta e, in particolare, che questo intervenga per far modificare il contesto in cui tale rapporto s’è costituito. 

5. – In definitiva, il ricorso in epigrafe dev’esser dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, dichiara inammissibile il ricorso n. 7017/2004 in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido ed in misura uguale tra loro, al pagamento, a favore delle parti resistenti ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 2100,00 (Euro duemilacento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2004.

Francesco CORSARO, PRESIDENTE  

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

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