T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8412/2005 SEZIONE SECONDA TER

Registro SENTENZE:/

Registro Generale: (…)

nelle persone dei Signori:

ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente 

PAOLO RESTAINO Cons.

SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio  del 29 Settembre 2005

Visto il ricorso (…)  proposto da:

CODACONS ED ALTRI

ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI

OMISSIS

rappresentato e difeso da:

RIENZI AVV. CARLO

TABANO AVV. MARIA CRISTINA

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 73

presso

CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE 

contro

COMUNE DI BOLOGNA

rappresentato e difeso da:

STELLA RICHTER AVV. GIORGIO

MONTUORO AVV. MARIA

CARESTIA AVV. GIULIA

con domicilio eletto in ROMA

VIA ORTI DELLA FARNESINA, 126

presso

STELLA RICHTER AVV. GIORGIO 

COMUNE DI CREMONA

rappresentato e difeso da:

ROMANO AVV ALBERTO

BOCCALINI AVV. EDOARDO

con domicilio eletto in ROMA

LUNG.RE RAFFAELLO SANZIO, 1

presso

ROMANO AVV ALBERTO 

COMUNE DI VICENZA 

E nei confronti

della lega nazionale professionisti calcio

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso: di tutte le ordinanze di estremi ignoti emesse dai sindaci dei comuni di Modena, Piacenza, Cesena, Trieste, Bergamo, Verona, Catania, cui costoro dispongono il  divieto di svolgimento delle partite di calcio tra le squadre di serie B della loro città e di altre analoghe e connesse manifestazioni ed in particolare dell’ordinanza del sindaco del comune di Piacenza in relazione alla giornata del 27.8.2005, nonché dell’ordinanza del sindaco del comune di Modena di data ignota relativa al divieto di svolgimento della partita tra la squadra di Modena e di Mantova e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

con richiesta di risarcimento dei danni subiti da determinatasi in corso di causa e mediante idonea istruttoria;

e nei motivi aggiunti:

di tutte le ordinanze di estremi ignoti con cu i comuni chiamati in giudizio disponevano il divieto di svolgimento delle partite di calcio di serie B nella giornata del 10.9.2005 ed in alcuni casi per tutto il campionato; oltre agli atti connessi e per il risarcimento dei danni come sopra specificato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 9, l. n. 205 del 2000;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che sussistono, nella specie, i presupposti indicati dall’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto  dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, per convertire il provvedimento cautelare richiesto col ricorso in epigrafe in sentenza che definisce il giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 205 del 2000;

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe ed i successivi motivi aggiunti, il Codacons, unitamente all’avv. Ursini in proprio e nella qualità  di rappresentante legale dell’Associazione  degli utenti dei servizi sportivi e turistici ed il sig. Fabio Galli impugnavano gli atti indicati in epigrafe, deducendo di avere legittimazione ad impugnare in ragione dei seguenti profili:

-   ricomprensione delle finalità di tutela dello svago e del divertimento nell’ambito del proprio oggetto sociale,

  • riconoscimento del CODACONS ex l. n. 281 del 1998  come associazione  con facoltà di intervenire inibendo le attività anche pubbliche lesive degli interessi dei cittadini richiedendo tutela al giudice competente;
  • nonché specificamente, in relazione all’ Ursini, la titolarità di un interesse qualificato in considerazione del   fatto che lo stesso aveva a suo tempo scommesso sulle partite ed in relazione al Galli, in considerazione del fatto che lo stesso era titolare di un biglietto omaggio in ragione della sua carica;

Considerato che i ricorrenti censuravano gli indicati provvedimenti, deducendo i seguenti vizi:

1 – incompetenza assoluta dei sindaci in materia di organizzazione delle competizioni sportive nonché di sospensione di uno spettacolo e segnatamente di una partita di calcio se non per gravissime ragioni documentate di ordine pubblico; competenza esclusiva della giustizia sportiva; violazione degli artt. 62 e ss. del Regolamento Sportivo della FIGC;

2 – violazione degli artt. 4, 7, 8 e 19, l. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e mancata nomina del responsabile; sviamento di potere, difetto di motivazione e di istruttoria; assenza del potere sanzionatorio nonché dell’eventuale abuso perseguito mediante le ordinanze di sospensione;

3 – misure esorbitanti; eccesso di potere, arbitrarietà delle misure adottate e violazione del principio di bilanciamento degli interessi i giuoco, genericità delle motivazioni;

e con riferimento ai motivi aggiunti, oltre ai motivi già indicati:

- violazione dell’art. 2, l. n. 220 del 2003;

Viste le memorie di costituzione;

Considerato che il ricorso può essere deciso in forma semplificata in ragione dei molteplici rilievi di inammissibilità, anche con riferimento ai precedenti  giurisprudenziali;

Considerato, infatti, come rilevato da parte resistente, che l’iscrizione del Codacons sia nei registri di cui alla l. n. 383 del 2000 che in quelli di cui alla l. n. 281  del 1998, relativi alle associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela dei consumatori e degli utenti in ordine ai fondamentali diritti previsti dall’art. 1 della legge n. 281, come anche recepiti negli statuti delle associazioni, ma non attribuisce  all’associazione medesima una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistica configurando una sorta di controllo su qualsiasi attività della p.a.;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di escludere una generalizzata legittimazione ad agire dell’Associazione, al di là dei fini individuati come effetto sociale, infatti il Consiglio di Stato ha evidenziato, con la sent. N. 3876, del 30.6.2003 sez. IV, che:

L'iscrizione del CODACONS nel registro di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, che concerne le associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela di questi ultimi e degli utenti in ordine all'acquisizione di beni e servizi forniti anche dalla p.a. attraverso i pubblici servizi, ma non attribuisce alle associazioni ivi contemplate una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto od indiretto sui cittadini”.

Considerato, peraltro, che nelle specie particolare oggetto del giudizio le Associazioni procedenti non possono considerarsi portatrici di interessi univoci dei propri consociati, in ragione dei molteplici aspetti coinvolti dalla fattispecie in discussione, con riferimento solo esemplificativamente agli utenti del traffico urbano, delle scuole, dei servizi pubblici, aspetti presi in considerazione  dai provvedimenti impugnati;

Considerato, ancora, per mero tuziorismo, che sussistono perplessità in ordine alla differenziazione della posizione giuridica soggettiva  legittimante relativamente agli altri due agenti in proprio, in ragione del fatto che deve ritenersi che i vantaggi lamentati dagli stessi, come lesi possono essere riferiti alle successive competizioni, considerato che, in ogni caso, sussistono ulteriori profili di inammissibilità, come di seguito esposto;

Considerato che, i ricorrenti hanno inteso proporre ricorso dinanzi al TAR del Lazio avverso ordinanze sindacali, in alcuni casi non specificate, emesse da sindaci di diverse città e motivate in ragione di esigenze in parte differenziate, nonché aventi ad oggetto, in alcune ipotesi una specifica giornata ed in altre ipotesi il campionato intero;

Considerato che, come evidenziato dalla giurisprudenza, cui si aderisce, “Nel processo amministrativo, in assenza di un'espressa disciplina dell'istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo atto oppure contro atti diversi, ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, il che si verifica quando in un solo giudizio confluiscono atti che promanano da Autorità differenti, che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversi.” (Consiglio Stato, sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341) e che “Il ricorso può essere proposto in via cumulativa soltanto avverso provvedimenti connessi che si inseriscono in seno al medesimo procedimento ovvero quando ineriscono a procedimenti diversi purché sussista tra i procedimenti un collegamento funzionale e teleologico” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2444)

Ritenuto, pertanto, che il ricorso cumulativamente proposto avverso atti aventi oggetto e contenuto diverso e provenienti da diverse amministrazioni risulta nella specie inammissibile;

Rilevato, che tale inammissibilità appare ancor più suffragata dal rilievo della difficoltà di determinare la competenza territoriale in relazione alle singole ordinanze impugnate, non potendosi far riferimento alla competenza ex lege fissata dall’art. 3 comma 2, d.l. n. 220 del 2003, poiché inerente alla diversa fattispecie dell’impugnazione dei provvedimenti  del Comitato olimpico e delle Federazioni e non attinente ai provvedimenti delle amministrazioni locali;

Rilevato, ulteriormente, che, con riferimento provvedimento del Sindaco del Comune di Catania, come è stato rilevato dalla difesa del comune in camera di consiglio, sulla medesima questione si è pronunziato il TAR Catania;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, che il ricorso ed i  motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili;

Considerato che, in ragione della particolarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dichiara inammissibile il ricorso   ed i relativi motivi aggiunti. Compensa le spese di lite tra le parti.

La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 29 Settembre 2005

 

Il Presidente: Roberto SCOGNAMIGLIO

Il Relatore: Solveig COGLIANI

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