T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9385/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 138;

contro

il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58;

nei confronti di

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Società OMISSIS  S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Giudice sportivo FIGC C.U. n. 193/15 del 7.4.2015, emesso nei confronti della Società di calcio OMISSIS , avente ad oggetto “delibera di sanzionare la OMISSIS  con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori”, nonché di tutti gli atti, i provvedimenti, le determinazioni, le delibere connesse, collegate e consequenziali;

e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, abbonato alle gare casalinghe della OMISSIS  per il settore Curva Sud dello stadio Olimpico, col presente ricorso impugna la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice sportivo FIGC con C.U. n. 193/15 del 7 aprile 2015 nei confronti della predetta Società di calcio, rappresentata dallo “obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori”.

In esecuzione di tale sanzione, irrogata nei confronti di detta Società a titolo di responsabilità oggettiva per striscioni offensivi nei confronti della madre di un tifoso napoletano ferito a morte in occasione della partita di Tim Cup Napoli-OMISSIS del 3 maggio 2014 e per cori discriminatori per motivi di origine territoriale (“Noi non siamo Napoletani. Napoli sei la vergogna dell’Italia intera”) nel corso della partita Roma-Napoli del 4 aprile 2015, la partita Roma -Atalanta del 19 aprile 2015 è stata disputata con le limitazioni anzidette.

II - Con il ricorso in esame il Sig. OMISSIS ha chiesto che fosse annullato il provvedimento censurato e nelle more che fosse sospeso, anche con decreto cautelare monocratico, ed ha proposto azione di risarcimento del danno subito, quale danno emergente, per effetto del mancato accesso alla curva Sud, pari ad € 14,21, corrispondenti al costo di 1/19 del totale del costo dell’abbonamento, nonché del danno derivante “da tutto quell’insieme di condizioni psicologiche, sociali, ambientali e ludiche la cui violazione costituisce danno morale ed esistenziale, da valutarsi in via equitativa e comunque non inferiore ad euro 1000,00”.

III - I motivi di censura dedotti sono i seguenti:

1) Violazione di legge ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 3, e 18 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 2 e 27 Cost..

Nella specie mancherebbero alcuni requisiti integranti l’ipotesi di responsabilità oggettiva.

Non sussisterebbe il nesso di causalità tra i fatti verificatisi ed il comportamento del ricorrente.

Lo stesso, titolare di un regolare rapporto contrattuale con la Società OMISSIS , quale abbonato al settore Curva Sud dello stadio Olimpico, avrebbe visto lesi sia il proprio diritto di credito sia altri diritti soggettivi inviolabili.

2) Violazione di legge ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 3, e 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si contesta la circostanza che gli striscioni contestati fossero di insulto, assumendosi che essi sarebbero invece di forte critica, e si contesta altresì che i cori fossero di discriminazione territoriale.

Inoltre ricorrerebbero le esimenti di cui all’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorrente avrebbe diritto al risarcimento dei danni, atteso che l’inadempimento contrattuale da parte dell’OMISSIS  non sarebbe colpevolmente imputabile alla stessa, ma ad atti illegittimi della FIGC.

IV - Con decreto n. 1677 del 15.4.2015, è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche.

Essendo stata nelle more disputata la partita di calcio in parola, il ricorrente ha rinunciato all’istanza di misure cautelari collegiali.

Resta, perciò, da esaminare unicamente la domanda risarcitoria.

V - Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di giurisdizione, asserendo che, essendo contestata una sanzione disciplinare, sussisterebbe il vincolo della giurisdizione degli organi di Giustizia Sportiva, nonché sotto il profilo della carenza di legittimazione ad agire, essendo il ricorrente un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo e non essendo, perciò, titolato a chiamare in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

V.1 - Essa ha pure contestato nel merito le doglianze di parte ricorrente.

VI - Nella pubblica udienza del 18.7.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

VII - Il ricorrente, abbonato alle gare casalinghe della OMISSIS  per il settore Curva Sud dello stadio Olimpico, col presente ricorso impugna il provvedimento con cui il Giudice sportivo FIGC ha inflitto nei confronti della predetta Società di calcio la sanzione disciplinare dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori, in esecuzione della quale la partita Roma-Atalanta del 19 aprile 2015 è stata disputata con le limitazioni anzidette e chiede

il risarcimento del danno subito per effetto del mancato accesso alla curva Sud nella giornata di campionato anzidetta, nonché del danno morale.

VII.1 - Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla FIGC.

VIII - In primo luogo quest’ultima assume che sussisterebbe carenza di giurisdizione, rilevando che viene contestata una sanzione disciplinare, rispetto alla quale vi sarebbe autonomia della Giustizia sportiva.

VIII.1 - Non può non riconoscersi che, in base all’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.l. 19.8.2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.10.2003, n. 280, “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

VIII.2 - Tuttavia deve considerarsi che nella specie l’impugnazione della sanzione disciplinare dell’obbligo di disputare una partita con la Curva Sud priva di spettatori, inflitta alla OMISSIS , è strumentale in via principale all’accesso del ricorrente a tale settore dello stadio Olimpico nella partita in questione, attraverso la sua sospensione giurisdizionale, e in via subordinata al conseguimento, da parte del medesimo, del risarcimento dei danni lamentati, quale abbonato alle partite casalinghe di tale Società in detto Settore.

Alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto che l’interesse fatto valere è quello particolare del ricorrente a vedere la partita oppure, ove ciò non sia possibile, ad ottenere il risarcimento del danno,

si ritiene che non ricorra l’ipotesi di riserva di giurisdizione della Giustizia sportiva.

IX - L’ulteriore eccezione – di difetto di legittimazione processuale – mossa sempre dalla FIGC è invece fondata.

Va rilevato al riguardo che il ricorrente, essendo soggetto estraneo all’ordinamento sportivo, non è titolare di una posizione qualificata direttamente incisa dall’esercizio del potere di cui contesta l’applicazione in concreto.

IX.1 - Lo stesso era invece legittimato a chiamare in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, la OMISSIS  con cui intratteneva un rapporto contrattuale.

X - In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

XI - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, il ricorso in epigrafe;

- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, da corrispondersi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2016, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

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