T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9474/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Curatela del Fallimento OMISSIS  Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Zambrini C.F. ZMBCST79B01E506W, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

contro

Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno C.F. MDGLGU47S03H501H, Letizia Mazzarelli C.F. MZZLTZ62M56H501J ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama, n. 58;

nei confronti di

Lega Nazionale Professionisti in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano C.F. PGLPPL67H29D122K, Ruggero Stincardini C.F. STNRGR56M23G478F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, l.go Messico, n. 7;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Federale e di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti censurati della FIGC ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti di data ed estremi non noti, relativi alla ammissione al campionato di calcio per la stagione 2009/2010 del OMISSIS  Calcio,

e per la declaratoria

del diritto della Curatela del OMISSIS  Calcio s.r.l. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Lega Nazionale Professionisti in Liquidazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti in Liquidazione in data 17 marzo 2014 e depositato il giorno successivo, la società sportiva in liquidazione espone di avere partecipato nell’anno 2008/2009 al campionato di calcio Lega Pro conquistando il diritto alla promozione e alla partecipazione per l’anno 2009/2010 alla categoria superiore B, per partecipare al quale richiedeva l’iscrizione al relativo Campionato.

Rappresenta che l’iscrizione comportava l’obbligo per le società calcistiche da assolvere entro il 30 giugno 2009 di depositare una cospicua serie di documenti presso Co.Vi.Soc. cioè la Commissione di Vigilanza per le attività sportive, tra cui la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c., dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio di esercizio.

Nel caso in specie si verificava che, nonostante tali obblighi non fossero stati rispettati, la Co.Vi.Soc. esprimeva parere positivo circa la concessione della licenza alla ricorrente alla quale dunque la Lega concedeva la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione per l’anno 2009/2010 al Campionato di serie B.

Senonchè in data 26 luglio 2010, il Tribunale di Lecce, a seguito di istanza della Procura della Repubblica, dichiarava il fallimento della società e la ricorrente espone, dunque, che dalle indagini della Procura di Lecce emergeva che il provvedimento di ammissione al Campionato 2009/2010 del OMISSIS  Calcio non avrebbe dovuto essere adottato, con conseguente responsabilità in merito sia della F.I.G.C. sia della Co.vi.soc.: infatti il OMISSIS  Calcio prima ancora della richiesta di iscrizione al Campionato di serie B presentava una esposizione debitoria pari ad oltre E. 530.737,00, una perdita di esercizio di E. 904.515,00 e un deficit patrimoniale di – E. 223.485,00, laddove la normativa dell’ordinamento sportivo stabilisce che il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 2484, comma 4 c.c. e 2482 ter c.c. determina il diniego di licenza e di conseguenza la non ammissione al campionato.

E quindi allo stato, la Curatela del OMISSIS  Calcio impugna la deliberazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 23 marzo n. 91/1981 sostituito dall’art. 4 del d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 586; dell’art. 2409 c.c., dell’art. 3, comma 1 e 8, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. sul controllo delle società sportive dilettantistiche; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dei principi di affidamento e di buona fede; difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1981 come modificata dalla legge n. 586/1996, dell’art. 2409 c.c.; dell’art. 3, comma 1, 8 comma 2 dello Statuto della FIGC sul controllo sulle società sportive professionistiche; illogicità, difetto di motivazione, arbitrio, difetto assoluto di istruttoria; 3) violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1981 come modificata dalla legge n. 586/1996, , dell’art. 2049 c.c., violazione del comunicato ufficiale 189/A in relazione all’art. 2447 c.c.; 4) violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1981 come modificata dalla legge n. 586/1996, per la valenza pubblicistica dei controlli effettuati dalla Co.vi.soc.

Conclude dunque con la domanda risarcitoria articolata secondo varie poste e previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati per i rilevati motivi. Rappresenta alcune brevi note in tema di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla questione esaminata e chiede dunque l’accoglimento del ricorso.

3. Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti rassegnando conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.

4. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti in vista dell’udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione nella odierna del 7 giugno 2016.

DIRITTO

1. In via preliminare va esaminata e respinta l’eccezione di tardività opposta dalla Lega Nazionale Professionisti in Liquidazione che ha sostenuto come la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta oltre il termine di cui all’art. 30 c.p.a.

Deve infatti essere osservato che parte ricorrente del tutto tuzioristicamente impugna, per come risulta dall’epigrafe del ricorso, l’atto con il quale il Consiglio Federale della F.I.G.C. l’ha ammessa al Campionato di serie B per la stagione 2009/2010, atto che peraltro non risulta prodotto nel fascicolo neppure dalla Federazione, ma che comunque può farsi risalire almeno all’8 luglio 2009, quando la Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio “ha riscontrato il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010” del OMISSIS  Calcio, laddove il ricorso risulta notificato il 18 marzo 2014.

L’impugnativa di tali atti infatti è finalizzata alla dimostrazione dei requisiti della domanda di risarcimento del danno, che a mente dell’art. 30 c.p.a., può essere proposta per la lesione di diritti soggettivi nei casi di giurisdizione esclusiva, come è quella in esame.

E nella fattispecie, dunque, come pure chiarito dalla giurisprudenza sull’argomento: “la tutela dei diritti soggettivi non può essere differenziata a seconda del Plesso giurisdizionale avanti al quale la si deve far valere. Sicché, anche avanti al Giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno è assoggettata ai diversi termini di prescrizione stabiliti dal Codice civile per le diverse ipotesi di responsabilità.” (TAR Friuli-Venezia Giulia Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 609), non potendosi dunque ritenere tardiva la domanda risarcitoria, in quanto instata nel termine quinquennale di prescrizione previsto dal Codice Civile.

2. Ciò posto il ricorso è comunque infondato e va pertanto respinto, dal momento che non appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento del diritto e la relativa condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno, che parte ricorrente quantifica nella somma di sei milioni di euro, giustificandola in sintesi come segue:

- la COVISOC ha esercitato male i poteri conferitile dalla legge n. 91/1981, in quanto ha omesso di effettuare i dovuti controlli;

- la Federazione non ha effettuato la denuncia “delle gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” della società OMISSIS  al tribunale Ordinario, concretando così la violazione degli articoli 13 della legge n. 91/81 e n. 2409 c.c.

2.1. Con una prima argomentazione parte ricorrente osserva che l’art. 3 dello Statuto della F.I.G.C. sancisce l’obbligo di determinare i criteri ed i requisiti per le varie squadre per accedere ai campionati e l’art. 12 della legge n. 91/1981 sostituito dall’art. 4 del d.l. n. 485 del 1996 stabilisce che le società sono sottoposte ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati ed in particolare la funzione di controllo è demandata dal CONI alla Federazione che si avvale di un apposito controllo tecnico finanziario, appunto la Commissione di Vigilanza per le attività sportive. A quest’ultima spetta il controllo sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche in base al principio per cui “la contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.”. Il decreto legge n. 485/1996 ha poi previsto una diversa configurazione del regime dei controlli, finalizzati alla verifica dell’equilibrio finanziario delle stesse al fine di “garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”. Le norme prevedono pure un potere di denuncia al Tribunale Ordinario ai sensi dell’art. 2409 c.c. e nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, ma tale obbligo non è stato espletato.

L’art. 87 del NOIF stabilisce poi tutta una serie di competenze della Co.vi.soc che deve analizzare la documentazione fornita dalle società sportive come il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e tutti gli altri documenti contabili indicati e deve comunicare l’esito della istruttoria che, se positivo, consente di accogliere la domanda di ammissione al campionato, se negativo, comporta il rigetto della domanda.

Anche la Lega ha determinate incombenze tutte di certificazione della corretta esecuzione da parte delle società sportive degli obblighi circa il pagamento della contribuzione, degli emolumenti, l’assenza di debiti, laddove nel caso in esame, il OMISSIS  Calcio era inadempiente sotto ogni profilo e nei confronti di qualsiasi soggetto con il quale avesse intrattenuto rapporti contrattuali ed oggi tutti i soggetti terzi in buona fede hanno assunto le vesti di creditori ammessi allo stato passivo fallimentare esecutivo, che si produce, per un complessivo importo di oltre 6 milioni di Euro.

2.2. Con la seconda argomentazione osserva che i provvedimenti al momento gravati certificavano del tutto inopinatamente che la società OMISSIS  Calcio s.r.l. rispettava i parametri per la valida iscrizione al campionato a dispetto di quanto, in realtà, tutta la documentazione prodotta dalla società evidenziava.

Nel corpo della censura parte ricorrente evidenzia le perdite nella situazione contabile per come risultanti dal bilancio al 30 giugno 2009 in relazione alle voci perdita di esercizio, deficit patrimoniale, debiti, costo del personale, contratti di sponsorizzazione.

Osserva che dunque le decisioni assunte da F.I.G.C. e Co.vi.soc sono del tutto immotivate.

Poiché, inoltre la F.I.G.C. già al luglio 2009 accertava una esposizione debitoria per oltre E. 1.600.000,00 calcolata in base al “rapporto compensi lordi” con determinazione del Presidente della Lega Nazionale professionisti del 22 luglio 2010 il OMISSIS  veniva escluso dalla ripartizione delle risorse per il contributo di mutualità e proventi ricavati dalla vendita dei diritti TV.

2.3 Con un terzo argomento rappresenta che l’omessa effettuazione, per culpa in vigilando della verifica sostanziale della idoneità della società OMISSIS  a coprire le sue esposizioni debitorie rende legittimo il riconoscimento della responsabilità di FIGC, della Co.vi.soc. e della Lega ai sensi dell’art. 2409 c.c.

2.4 Col quarto motivo rappresenta che i controlli Co.vi.soc. sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati; deve pertanto applicarsi al caso in esame il principio secondo cui sono qualificabili come autorità pubblica non solo i soggetti incardinati all’interno di una struttura pubblica, ma anche quei soggetti cui sono demandate funzioni pubbliche ed operano nel contesto di esse.

Conclude dunque le sue argomentazioni sostenendo che a causa delle ingenti spese che ha dovuto sopportare per partecipare al campionato di serie B ha contratto debiti per oltre E. 6.000.000,00 e che a tale posta di danno va aggiunta anche quella da determinarsi per mezzo di CTU tecnica che tenga conto della reazione a catena che il fallimento ha determinato.

4. Le tesi non appaiono condivisibili.

4.1 Nessuna delle argomentazioni opposte da parte ricorrente appare strumento idoneo a giustificare il nesso di causa tra il comportamento della F.I.G.C. e della Commissione di Vigilanza in essa incardinata rispetto al danno che la società interessata avrebbe conseguito dalla sua partecipazione al Campionato di serie B, in asserita carenza dei requisiti di solvibilità e di solidità patrimoniale richiesti dalle norme per esservi ammessi e come indicati per la stagione sportiva 2009/2010 dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 142 del 28 maggio 2009 e dalle norme ivi riportate.

Il Comunicato Ufficiale prevedeva infatti al punto 1) lett. A) gli adempimenti che le società dovevano effettuare per l’ammissione alla Lega Nazionale Professionisti e tra questi al n. 1) era prevista la presentazione a pena di decadenza della domanda in data 27 giugno 2009 di ammissione al campionato professionistico 2009/2010 che è quello che ha effettuato la ricorrente come risulta dall’Allegato 4 della produzione documentale della Lega Professionisti.

Nella domanda risulta sbarrata anche la casella recante “copia dell’ultimo bilancio approvato” atteso che il Comunicato Ufficiale n. 142/A al punto 1) lett. A) n. 2 prevedeva appunto che le società calcistiche dovessero produrre “copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare.” E la ricorrente ha prodotto appunto un prospetto PA al 31 dicembre 2008 e datato 31 gennaio 2009, dal quale risulta un attivo patrimoniale di E. 892.344,00, ancorchè dallo Stato Patrimoniale al 30 giugno 2008, pure prodotto, risultasse una perdita di esercizio pari a Euro 755.107,00.

Non è dato dunque comprendere da quali elementi la Commissione di Vigilanza presso la F.I.G.C., che doveva effettuare il suo controllo sulla domanda di ammissione della ricorrente al Campionato di serie B, avrebbe potuto dedurre che l’interessata si trovava in stato di dissesto finanziario, posto che sia tale quadro sintetico patrimoniale, sia lo stesso Stato Patrimoniale conducevano ad una sia pur modesta copertura della perdita di esercizio ed erano tutti corredati dalla dicitura “Si attesta la veridicità delle informazioni trasmesse, la regolare tenuta della contabilità e corrispondenza dei dati contenuti nel presente prospetto” e “Il presente bilancio è vero e reale” e risultavano sottoscritti dal legale rappresentante e dal/i soggetto/i responsabile/i del controllo contabile.

L’argomentazione è pure proposta in maniera contraddittoria, in quanto anche ammesso che la documentazione prodotta dall’interessata in ricorso serva a dimostrare uno stato di dissesto finanziario che alligna sin dall’esercizio 2007/2008, precedente alla ammissione al Campionato per l’anno 2009/2010, e di cui era a conoscenza Co.Vi.Soc., poi non si comprende come mai il OMISSIS  Calcio ha presentato la domanda di ammissione ad esso e per di più con la dichiarazione sottoscritta di avere presentato la copia dell’ultimo bilancio approvato e cioè passato per il vaglio del Collegio sindacale della società calcistica. Al riguardo deve pure essere osservato che secondo la giurisprudenza sull’argomento “Dopo la riforma delle società di cui al D.Lgs. n. 6/2003 non è esperibile la denuncia al Tribunale ai sensi della previsione di cui all'art. 2409 c.c. neppure nell'ipotesi di società a responsabilità limitata con collegio sindacale obbligatorio. Tale divieto è desumibile da una lettura coordinata degli artt. 92 disp.att.c.c., 2477 comma quinto c.c. interpretati alla luce delle finalità proprie della riforma societaria che ha esaltato la natura personalistica delle società a responsabilità limitata avendo le disposizioni di cui agli artt. 2545-quinquies c.c. e di cui all'art. 13, legge n. 91/1981 portata del tutto eccezionale.” (Tribunale di Piacenza 27 giugno 2012). Tali osservazioni sulla applicabilità alla fattispecie dell’art. 2409 c.c. e sulla portata eccezionale dell’art. 13 della legge n. 91/1981 ripetutamente invocato dalla Curatela a sostegno delle sue posizioni impediscono di condividerne la relativa prospettazione.

Come giustamente opposto dalla F.I.G.C. nella memoria per l’udienza odierna, la circostanza che la documentazione contabile sottoposta dalla società alla Co.vi.soc fosse “non veritiera” (pag. 20 del ricorso), è emersa dopo l’ammissione dell’8 luglio 2009 ed all’esito del procedimento disciplinare definito con decisione pubblicata sul CU n. 286/CGF dell’11 giugno 2010 e fa sì che la stessa iscrizione al Campionato non sia imputabile alla Federazione, ma a quanti hanno sottoscritto i bilanci e gli atti contabili con la espressa dichiarazione sopra riportata e secondo cui “Si attesta la veridicità delle informazioni trasmesse, la regolare tenuta della contabilità e corrispondenza dei dati contenuti nel presente prospetto” e “Il presente bilancio è vero e reale”.

Anche l’ispezione Co.Vi.Soc., prodotta in atti a dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria e contabile della società rappresnetata dalla Curatela, è del 21 ottobre 2009, anch’essa successiva alla data di ammissione al Campionato di serie B.

4.2 In particolare queste ultime notazioni non consentono di condividere neppure la sussistenza dell’elemento soggettivo, come sostenuto da parte ricorrente nella presenza di culpa in vigilando in capo alla Co.vi.soc ed alla Lega che non avrebbero rilevato, se non quando oramai era troppo tardi una serie di anomalie emergenti dalla contabilità del OMISSIS  Calcio sin dall’anno precedente all’ammissione al campionato di Serie B e quali l’insinuazione di poste attive palesemente non veritiere (sponsorizzazioni), plusvalenze e crediti fittizi, illeciti prelevamenti di soci, omissione di poste passive.

La circostanza che la società ricorrente nella sua rappresentanza in persona della Curatela fallimentare abbia conseguito un guadagno di oltre due milioni di euro, come opposto dalla F.I.G.C. nella ridetta memoria per l’udienza odierna impedisce che si configuri nella proposta di ammissione dell’8 luglio 2009 a cura della Co.vi.soc e quindi della stessa Federazione qualsiasi elemento di colpa che possa portare a reputare illegittimo l’atto stesso, nel momento in cui è stato adottato perché se si vogliono proiettare i suoi effetti nel futuro, come fa l’interessata, la stagione calcistica 2009/2010 ha avuto un esito positivo sotto il profilo del guadagno, peraltro non smentito dalla interessata, finendo pertanto per far perdere di significato alla osservazione effettuata.

Ed anche le sopraggiunte comunicazioni della F.I.G.C. del 25 novembre 2009 ove vengono comunicati gli esiti della verifica ispettiva della Co.vi.soc del 21 ottobre precedente, riferiti in ricorso dall’interessata come dimostrazione dell’illegittimità della adottata ammissione al Campionato di serie B, accertamenti sulla base dei quali veniva aperto un procedimento ex art. 8, comma 4 del Codice di giustizia sportiva in capo al Presidente ed alla stessa società interessata, essendo successivi alla citata ammissione dell’8 luglio 2009 impediscono che dette verifiche possano assurgere a sintomo di un comportamento omissivo o negligente e per di più protratto nel tempo, come ritenuti imputabili a Co.vi.soc o a F.I.G.C., con conseguente venir meno pure di una adeguata dimostrazione dell’elemento oggettivo della domanda risarcitoria.

5. Quanto alla richiesta di CTU con la quale parte ricorrente si propone di ottenere la quantificazione di ulteriori poste di danno non meglio identificate, val la pena di rammentare che per compulsare i poteri istruttori del giudice amministrativo in sede di domanda risarcitoria la parte interessata deve fornire almeno un principio di prova di quanto richiesto, pena la inammissibilità della relativa domanda, come avviene nel caso in esame, dove essa è affidata al mero rilievo del comportamento illegittimo, illecito ed arbitrario delle parti intimate, elementi questi tutti che sono stati trovati del tutto privi di fondamento dal giudicante.

Anche la più recente giurisprudenza sull’argomento statuisce chiaramente che: “Nel giudizio risarcitorio che si svolge davanti al Giudice Amministrativo, dovendosi rispettare il principio generale sancito dal combinato disposto dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio, sicché sul ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo esercizio della funzione pubblica grava l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda (in particolare circa l'esistenza del pregiudizio),” (Consiglio di Stato, sezione VI, 28 gennaio 2016, n. 285 ed anche TAR Liguria, sezione I, 29 gennaio 2016, n. 96 tanto per citare le più recenti).

6. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Curatela del fallimento OMISSIS  Calcio al pagamento di Euro 5.000,00 per spese di giudizio da ripartirsi in egual misura tra la Federazione Italiana Giuoco calcio e la Lega nazionale Professionisti in Liquidazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it