TRIBUNALE DI UDINE – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 5/2018 DEL 12/05/2018

 

 

  

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

 

in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta all’intestato n. di R.G.,

 

promossa con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato il 6.2.2017

 

DA

 

(...)  S.P.A. (Cod. Fisc. 00442660304 e P.IVA 00563000306), in persona del

 

legale rappresentante p.t., con l’avv. dom. Andrea Franchin, come da procura in calce al ricorso e già agli atti telematici;

 

- ricorrente opponente -

CONTRO

 

(...), rappresentato e difeso dall’avv. Renato Partisani come da allegata procura, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giulia Gabassi;

- resistente opposto-

 

 

 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 423/2016. 

 

Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 cod. proc. civ. alle seguenti conclusioni precisate dalla parte ricorrente nell’udienza di discussione orale dell’11.1.2018, all’esito della quale si dava lettura del dispositivo:

 

 

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

 

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: accertare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del Collegio Arbitrale individuato ai sensi del contratto di lavoro tra le parti, ovvero la propria incompetenza essendo competente il detto Collegio Arbitrale;

 

SUBORDINATAMENTE, IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: Nella denegata ipotesi in cui non venga accertata l’incompetenza dell’on.le Giudice adito, voglia la medesima accertare la non applicabilità, alla lite in questione, del rito del lavoro, con le conseguenti pronunce, ivi inclusa la pronuncia di merito di revoca del Decreto Ingiuntivo e/o di invalidità / inefficacia del medesimo.

NEL  MERITO:  Nella  denegata  ipotesi  in  cui  non  vengano  accolte  le  eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito, voglia l’on.le Giudice accertare che, per le ragioni esposte in narrativa, nulla è dovuto da Udinese a (...)  per i presupposti oggetto del Decreto Ingiuntivo, e per l’effetto voglia l’on.le Giudice revocare il Decreto Ingiuntivo medesimo e/o comunque dichiararlo nullo e/o inefficace.

In ognuno dei suddetti casi, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre ad accessori di legge.

 

 

CONCLUSIONE DEL RESISTENTE:

 

NEL MERITO: Rigettarsi la opposizione di (...)  S.p.A., in quanto infondata in fatto e in diritto o comunque non provata, e per l’effetto, Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto (n. 423/16 Tribunale di Udine – in funzione di Giudice del Lavoro, reso nel procedimento monitorio n. 950/2016), ed in ogni caso, Dichiararsi tenuta e condannarsi (...)  S.p.A. a corrispondere al sig. (...) l’importo di € 37.967,64,00 -o superiore o inferiore accertando- oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, spese del monitorio come da ricorso e decreto (oltre alle spese del presente giudizio). Assolversi, in ogni caso, il convenuto opposto da ogni avversaria pretesa.

FATTO E DIRITTO

 

A mezzo del ricorso in epigrafe, (...)  S.p.A. si è opposta al decreto ingiuntivo n. 423/2016 emesso dall’intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro e notificatole da (...) per ottenere il pagamento di € 37.967,64, da quest’ultimo richiesti in forza della scrittura privata intercorsa tra le parti il 27 settembre 2007, dove essa opponente -nell’ambito di un accordo di risoluzione del pregresso rapporto di lavoro- aveva assunto l’impegno di corrispondere al predetto sig. (...) , già preparatore atletico della squadra, l’importo che sarebbe risultato dall’applicazione a consuntivo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, dell’imposta esigibile sull’incentivo all’esodo di € 150.000,00 netti.

Eccepiva in via preliminare, la società opponente, il difetto di competenza del

 

giudice adito, a favore del Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti ed Associazione Italiana Allenatori di Calcio, al quale aveva fatto comunque rinvio l’originario contratto di prestazione sportiva intercorso tra le parti il 2 maggio 2006, oppure –in via subordinata- il difetto di competenza a favore del giudice tributario, inerendo l’oggetto del contendere ad un impegno di manleva in materia prettamente fiscale.

Nel merito, (...)  S.p.A. contestava, in ogni caso, la stessa fondatezza della domanda avversaria e ne rilevava la sua contrarietà a buona fede, avendo essa ricorrente tempestivamente riscontrato le sollecitazioni del sig. (...)  finalizzate all’attivazione del summenzionato impegno di manleva ed evidenziato a quest’ultimo come la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di ricalcolo dell’imposta, comunicata al contribuente il 3 settembre 2013, dovesse ritenersi pacificamente prescritta e, quindi, inesigibile dall’Amministrazione finanziaria, siccome riferita ai redditi del 2007.

Si è costituito nel presente giudizio il sig. (...), insistendo invece per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessa         la    provvisoria esecuzione  al    predetto  decreto   ingiuntiv(v., l’ordinanza del 16 giugno 2017), la causa è stata quindi istruita con la sola acquisizione dei documenti versati in atti, sull’assunto che soluzione della controversia al vaglio implicasse valutazioni eminentemente giuridiche e che i fatti rilevanti ai fini del decidere non fossero neppure oggetto di contestazione.

Così delineate, in estrema sintesi, le coordinate fattuali della res litigiosa, il ricorso in oggetto va quindi rigettato per i motivi che seguono.

Stabilita la tempestività dell’opposizione, in quanto effettivamente depositata in via telematica il 6 febbraio 2017 a fronte di un ricorso monitorio notificato il 28 dicembre 2016, deva confermarsi, innanzitutto, la competenza funzionale del giudice del lavoro, essendo prive di pregio le eccezione sollevate dalla società opponente circa  il  necessario  deferimento  della  controversia  al  collegio  arbitrale  previsto dall’Accordo Collettivo applicato al contratto di prestazione sportiva intercorso tra le odierne parti in causa o, in subordine, al giudice tributario.

Quanto al primo profilo, invero, giova rammentare –come già correttamentevidenziato dalla difesa del resistente opposto- che “sia l'arbitrato rituale che quello irrituale -i quali, nelle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ., sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi o da norme di legge- costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533); né rileva, in contrario, il fatto che la facoltatività non sia prevista1, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 Cost., alla citata normativa sul processo del lavoro e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848), essa facoltatività deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro.” (v., così, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 16044 del 14/11/2002).

Quanto al secondo rilievo, poi, è del tutto evidente che la controversia di cui trattasi, relativa all’esatta esecuzione degli obblighi contenuti nella scrittura privata del 27 settembre 2009 “di risoluzione del rapporto di lavorotra (...) S.p.A. e (...), abbia natura esclusivamente civilistica, pur essendo in essa richiamati -ma quali meri termini di riferimento- parametri di natura fiscale.

Venendo al merito, è altresì priva di pregio la tesi di (...)  S.p.A., la quale, pur senza contestare, in astratto, il suo impegno a corrispondere a favore dell’odierno resistente opposto la somma eventualmente risultante dall’applicazione a consuntivo -da parte dell’Amministrazione Finanziaria- dell’imposta dovuta dal predetto (...)  sull’incentivo all’esodo ricevuto2, ha poi sostenuto di nulla dovere in concreto a controparte, perché quest’ultima, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, avrebbe omesso di resistere ad una pretesa fiscale del 2013 asseritamente inesigibile, siccome riferita a redditi del 2007 e, quindi, prescritta ex art. 25, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973, ivi essendosi individuato il termine decadenziale per l’eventuale riliquidazione nel «31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta» (v., così, a pag. 7 del ricorso).

Etuttavia appena il caso di rammentare, al riguardo, che secondo una giurisprudenza ormai consolidata- La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarieche impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, (ma solo) nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.” (v. ex multis, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, con sottolineatura aggiunta – N.D.R.).

Non pare affatto, allora, che possa imputarsi al resistente opposto una qualche violazione dell’obbligo contrattuale di buona fede semplicemente per il fatto di non aver contrastato in sede giudiziale la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 3 settembre 2013, specie ove si consideri –la circostanza, invero, è pacifica- che il sig. (...) , prima di provvedere al pagamento del debito in parola, si premurò comunque di rivolgersi al suo consulente fiscale di fiducia, … il quale, nell’ottobre 2013, pendenti i termini per la impugnazione, dopo aver esaminato la questione, conosciuta la prassi degli Uffici, (lo) dissuase dallintraprendere un contenzioso tributario dall’esito sicuramente sfavorevole.” (v. pag. 7 della memoria di costituzione del convenuto).

Una circostanza siffatta, unita alla indiscutibile complessità del tema, plasticamente testimoniata dalla presenza in atti di due pareri professionali di segno antitetico sulla predetta questione, quello del prof. (...) per la società ricorrente opponente (v. doc. 6 nel fascicolo attoreo) e quello dell’avv.to (...) per il resistente opposto (v. doc. 8 nel fascicolo di parte convenuta), consente agevolmente di escludere, quindi, che il sig. (...) , pagando la maggiore imposta liquidata, avesse violato obblighi solidaristici di protezione degli interessi di (...)  o che, ad ogni modo, potesse considerarsi un sacrificio apprezzabile, da parte sua, laffrontare i costi di un giudizio dagli esiti indiscutibilmente aleatori avanti alla competente Commissione tributaria.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e restano pertanto a carico di di (...)  S.p.A.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

  • RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto,
  • CONDANNA (...)  S.p.A. al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso tabellare, oltre spese generali, IVA se dovuta e CNAP.
  • Motivazione nel termine di giorni 60. Udine, 11.1.2018

 1 LAccordo Collettivo in parola, allart. 30, dispone quanto segue: «La risoluzione di tutte le controversie concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società ed allenatore, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta rispettivamente dalla società e dall’allenatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall’A.I.A.C. secondo le disposizioni delle Carte Federali [...]» (v. doc. 2 nel fascicolo attoreo).

 

  1. V., in questo senso, l’art. 6 della scrittura privata del 27 settembre 2009, dove le parti convenivano, appunto, che “la società per azioni (...)  s.p.a. si impegna(va) a corrispondere al sig. (...)  la somma che risulterà dall’applicazione a consuntivo da parte del’Amministrazione Finanziaria dell’imposta  dovuta  dal  contribuente  sull’incentivo  all’esodo  di  cui  alla  presente  scrittura,

liquidazione a conguaglio calcolata in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precdenti a quello della cessazione del rapporto di lavoro” (doc. 1 nel fascicolo monitorio)

 

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