CORTE D’APPELLO DI ANCONA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 491/2017 DEL 24/11/2017
Corte D’Appello di Ancona sezione LAVORO
in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Cetro presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi consigliere
dott. Andrea Lama consigliere rel.
alla pubblica udienza del 09/11/2017, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. (...) del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2016, promossa con ricorso in appello depositato il 18.10.2016 da
(...), con il patrocinio dell’avv. POLITA MARCO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA N. 73 60035 JESI presso il difensore avv. POLITA MARCO
Parte APPELLANTE
Contro
(...), con il patrocinio dell’avv. DALESSIO GIANLUCA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 13 60121 ANCONA presso il difensore avv. DALESSIO GIANLUCA
(...) con il patrocinio dell’avv. DALESSIO GIANLUCA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 13 60121 ANCONA presso il difensore avv. DALESSIO GIANLUCA
(...) con il patrocinio dell’avv. DALESSIO GIANLUCA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 13 60121 ANCONA presso il difensore avv. DALESSIO GIANLUCA
Parte APPELLATA
avverso la sentenza n. 332 del 2016 del Tribunale di ANCONA in funzione di Giudice del lavoro;
P. Q. M.
- - la Corte, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata;
- - condanna parte appellante a rimborsare alla controparte le spese di questo grado in ragione di € 5540,00 per compensi professionali netti oltre I.V.A. e rimborso forfetario al 15%, contributo alla cassa forense,
- - pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu, come liquidate in separata sede;
- - dichiara che per parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell’integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).
Motivazione
1. (...), (...) e (...), calciatori militanti nella Lega Nazionale Dilettanti, convenivano in giudizio USD (...)e (...) per chiederne la condanna in solido al pagamento dei compensi loro rispettivamente spettanti in relazione alla stagione calcistica 2011 – 2012.
1.1 Si costituiva il (...) eccependo il difetto di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza della pretesa di parte ricorrente: il (...) , altresì, operava il disconoscimento della propria sottoscrizione apposta in calce ai documenti nn. 1, 2 e 3 rappresentati da tre scritture, con cui il medesimo si impegnava al pagamento delle somme di cui si tratta in favore dei ricorrenti.
1.2 Parte ricorrente proponeva istanza di verificazione delle scritture disconosciute.
1.3 Il Tribunale accoglieva la domanda e dunque condannava la USD convenuta, in solido col (...) , al pagamento della somma di euro 7000,00 in favore di (...) di euro 5500,00 in favore di (...) e di euro 11000,00 in favore di (...), oltre interessi e rivalutazione e rimborso delle spese di lite.
1.4 Secondo il Tribunale:
- l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata da (...) ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC), era infondata, in quanto la questione non investiva un problema di giurisdizione ma di clausola arbitrale, che, in materia di lavoro, non poteva pregiudicare il diritto di adire direttamente l’autorità giudiziaria;
- nel merito, vi era prova che i tre ricorrenti avessero pattuito per la stagione calcistica 2011- 2012 i compensi indicati in ricorso, mentre non vi era prova di un patto di rinuncia al compenso in caso di mancato pagamento delle sponsorizzazioni destinate all’associazione sportiva;
- il convenuto (...) rispondeva ex art. 38 c.c., a prescindere dall’autenticità della sottoscrizione dei documenti nn. 1, 2 e 3 allegati al ricorso, essendo dunque irrilevante l’istanza di verificazione, fatta dai ricorrenti a seguito del disconoscimento ex art. 214 cpc operato dal (...) .
1.5 Proponeva appello il (...) .
1.5.1 In primo luogo, l’appellante ribadiva l’eccezione di carenza di giurisdizione ai sensi dell’art. 94 ter NOIF, contemplante l’obbligo per i tesserati di far valere le pretese economiche davanti alla Commissione Accordi Economici presso la FIGC.
1.5.2 In secondo luogo, quanto al merito, non vi era prova alcuna che il (...) avesse assunto, vuoi personalmente vuoi per conto dell’associazione sportiva, l’obbligo di corrispondere compensi in favore degli appellati.
1.5.3 Ne doveva conseguire la riforma integrale della sentenza e dunque il rigetto delle domande proposte dagli appellati in giudizio.
1.6 Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell’appello, previo accoglimento dell’istanza di verificazione delle scritture private disconosciute dal (...) .
2. L’appello è infondato e deve essere rigettato.
3. In primo luogo, deve rigettarsi l’eccezione di carenza di giurisdizione, ribadita da parte appellante.
Come esattamente ritenuto dal primo giudice, la devoluzione statutaria delle controversie economiche alle competenti commissioni federali non costituisce questione di giurisdizione ma involge il contenuto di un eccezione di clausola compromissoria, che, come tale, attiene al merito della controversia.
Chiarisce la portata dell’eccezione de qua Sez. U, Ordinanza n. 6423 del 11/03/2008, secondo cui “È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione promosso - nell'ambito di una
controversia tra un calciatore dilettante ed una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario - in base all'asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia ad organi di giustizia sportiva, poiché l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura
privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale”.
3.1 In secondo luogo, la questione così sollevata attiene al merito della controversia.
Come appena visto, la giurisprudenza di legittimità riconduce la competenza degli organi sportivi alla fattispecie dell’arbitrato irrituale.
Orbene, in tal caso, la questione della “competenza” arbitrale sulla controversia investe una questione preliminare di merito.
In tale senso si veda Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007: “L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia, con la conseguenza che è da ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri, qualificandola come "error in procedendo", l'interpretazione, resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ai due milioni, di una clausola compromissoria relativa all'individuazione di quanto devoluto agli arbitri irrituali, attesi i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità”.
3.2 In ogni caso, nel merito, la questione sollevata è infondata.
Infatti, come rilevato da parte appellata, l’art 94 bis NOIF pone una sorta di alternatività tra ricorso agli organi federali e ricorso all’A.G.O..
Tale norma, infatti, rubricata “Deroga”, prevede che “1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche”. Tale clausola deve essere interpretata nel senso che, in deroga alle norme statutarie che prevedono la competenza degli organi federali sulle controversie economiche, i calciatori e dunque gli appellati possono, in alternativa, fare ricorso all’A.G.O..
Gli appellati potevano, dunque, legittimamente adire l’A.G.O. nella presente sede. Deve, dunque, rigettarsi la questione anche sotto tale profilo.
4. Nel merito.
4.1 Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accertato una responsabilità solidale a carico del (...) , sostenendo che egli non si sarebbe mai impegnato a corrispondere le somme oggetto della domanda.
4.2 Il primo giudice ha fondato la responsabilità del (...) sul disposto di cui all’art. 38 c.c., che prevede, in relazione alle obbligazioni dell’associazione, la responsabilità personale e solidale delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione.
Peraltro, tale norma si applica, appunto, a coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione.
4.3 Ebbene, dal complesso delle prove testimoniali raccolte non si evince con adeguata certezza la prova del fatto costitutivo del diritto azionato nei confronti del (...) cioè la prova che gli si sia impegnato a) personalmente ovvero b) in nome e per conto dell’associazione al pagamento dei compensi dedotti in giudizio.
L’esito delle prove testimoniali è, infatti, nel complesso contraddittorio e incerto.
Il collegio ha ritenuto pertanto indispensabile procedere al giudizio di verificazione della sottoscrizione apposta in calce alle tre scritture private contenenti l’impegno personale del (...) al pagamento delle somme dedotte in giudizio da parte delle tre parti appellate.
Il collegio ha, quindi, disposto la c.t.u. grafologica.
4.4 La disposta ctu grafologica ha consentito di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte dal (...) in calce a ciascuno dei documenti di cui si tratta.
Nel contesto di tali documenti il (...) si è, dunque, impegnato in prima persona a pagare le somme spettanti a ciascuno dei tre appellati cioè “tutte le somme di cui ciascuno degli appellati risultasse creditore come giocatore della “società “ US (...), serie B, stagione sportiva 2011-2012, quale che sia il risultato raggiunto e quali siano le vicende di detta associazione sportiva fino alla concorrenza della somma rivendicata” da ciascuno di detti appellati.
4.5 Ebbene, parte appellante non ha contestato in giudizio la sussistenza dell’obbligazione facente capo all’associazione ma soltanto la propria responsabilità personale.
Sussiste, dunque, il fatto costitutivo, rappresentato dalla sussistenza dell’obbligazione dell’associazione sportiva nei confronti di ciascuno degli appellati.
Dunque, per effetto di tale assunzione per iscritto di responsabilità personale, egli deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate delle somme rispettivamente spettanti a tali parti in forza dei documenti 1, 2 e 3 in fascicolo di parte appellata.
- Deve, quindi, rigettarsi l’appello e confermarsi la sentenza appellata.
- Alla soccombenza consegue la condanna al rimborso delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, ivi comprese le spese di c.t.u..
- Deve, infine, dichiararsi che per parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell’integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).