CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 4089/2018 DEL 16/11/2018
CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Anna Maria Franchini - Presidente dott.Giorgio Poscia - Consigliere
dott. ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.
all'udienza del 2.11.18 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. (...)R.G. tra:
(...) (quale procuratore speciale di (...))
rappresentato e difeso dall’avv.Piergiorglio Manca
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
e
S.S. (...) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile e Marco Gentile
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4469/15. Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Roma decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla S.S.(...) spa ha revocato il decreto ingiuntivo n. 526/2014 emesso dal tribunale di Roma in favore di (...), quale procuratore speciale di (...), per il pagamento di euro 650.000,00 nei confronti della S.S. (...) S.p.A.
Il tribunale, premesso che lo (...)è un calciatore professionista, contrattualizzato con la S.S. (...) S.p.A. dal luglio 2009 al giugno 2014 e che in sede monitoria aveva fatto valere la pretesa ad ottenere dalla società i compensi maturati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2013, nonché i compensi per le sette presenze effettuate con la prima squadra nella stagione sportiva 2012/2013, ha affermato:
-l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla S.S.(...) spa per avere la società sede a Formello dove il calciatore aveva effettuato le sue prestazioni, e per essere Formello sita nel circondario del tribunale di Tivoli era infondata perché il luogo dove tra le parti era stato stipulato il contratto di lavoro risultava essere Roma, sicché in base ad uno dei tre fori, alternativi e concorrenti, di cui all’art. 413 c.p.c., correttamente la pretesa dello (...)è stata avanzata davanti al Tribunale di Roma.
-al rapporto di lavoro tra società e sportivi professionisti si applicano le ordinarie regole sul lavoro subordinato (comprese quelle in tema di competenza per territorio delle relative controversie), tale essendo qualificato il rapporto tra società ed atleta (art. 3, comma 1, della legge n. 91 del 1981);
-l’eccezione della S.S.(...) spa relativa alla nullità della procura conferita dallo (...)al (...)per essere stata procura ad litem, non conferita ad un avvocato era infondata perché con tale atto lo (...)aveva nominato il (...)suo procuratore speciale (“affinché compia in suo nome e per suo conto gli atti e le operazioni necessarie per il recupero del credito derivante dal contratto stipulato con la (...) Spa per le prestazioni sportive rese nella stagione 2012-2013”) e quindi gli aveva conferito, tra gli altri atti, quello di “nominare avvocati per promuovere ogni giudizio per il recupero di detto credito”: si trattava, pertanto, non di procura ad litem in senso stretto, ma di procura conferita per iscritto ad un soggetto preposto a determinati affari, ammissibile ex art. 77 c.p.c.;
-il pregresso pagamento da parte della società dei compensi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2013 (in favore dello (...)) era stato riconosciuto in memoria difensiva dallo stesso calciatore, il quale aveva riferito di averlo erroneamente richiesto in sede monitoria;
-il pagamento per il mese di giugno 2013 non era dovuto perché la (...) aveva sostenuto di nulla dovere in quanto il calciatore aveva cessato ogni rapporto con la società fin dal mese di aprile 2013, per poi essersi definitivamente allontanato dall’Italia nel giugno 2013, recandosi in Argentina dove aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro sportivo con altro club e infrangendo così le regole contrattuali pattuite;
-lo (...)aveva invece negato di essersi allontanato dalla (...) dall’aprile 2013 (anche perché se ciò fosse stato vero, la (...) non gli avrebbe pagato le retribuzioni di aprile e maggio 2013) aggiungendo che l’ultima partita ufficiale della (...) era stata a fine maggio 2013; che successivamente, come gli altri calciatori della squadra, egli era andato in ferie; che solo dall’1.7.2013 dall’Argentina aveva scritto alla (...) contestando la violazione dei suoi diritti e comunicando la risoluzione del contratto;
-la prova per testimoni aveva confermato la versione dei fatti fornita dalla società perché i due testimoni escussi erano stati concordi nel riferire che lo (...), dopo il prestito all’Inter, era ritornato ad allenarsi e a giocare con la (...) solo fino al marzo 2013; che successivamente, in conseguenza di dissapori insorti con la dirigenza e l’allenatore della (...) non si era più presentato agli allenamenti pur essendo ugualmente convocato; che pertanto dal marzo 2013 lo (...)aveva cessato ogni rapporto con la società.
-non vi era motivo di dubitare dell’attendibilità dei testimoni (pur legati alla società essendo il primo il direttore sportivo ed il secondo il segretario generale) né d’altra parte lo (...)aveva dimostrato quanto dallo stesso allegato (non avendo richiesto, né in memoria difensiva né in prima udienza -dove peraltro era rimasto assente- alcuna prova sulla sua presenza a Formello dall’aprile 2013 in avanti);
-nel marzo del 2013 il calciatore aveva promosso un giudizio arbitrale nei confronti della (...), lamentando la sua esclusione dalla prima rosa e chiedendo al Collegio di pronunciare la risoluzione del contratto, scadente a giugno 2014, per colpa della società;
-con lodo del luglio 2013, il Collegio arbitrale aveva respinto le domande del calciatore;
-la S.S.(...) spa non poteva pertanto ritenersi tenuta a corrispondere allo (...)il compenso per la mensilità di giugno del 2013, essendo stato il calciatore, già da mesi prima, inadempiente ai suoi obblighi contrattuali;
- la società aveva chiarito (sia in prima udienza che in sede di note autorizzate) i motivi per i quali aveva ugualmente corrisposto allo (...)(nonostante l’inadempimento di quest’ultimo) i compensi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2013 (in caso contrario alla (...) non sarebbe stata consentita l’iscrizione per la successiva stagione sportiva 2013/2014, perché condizione necessaria per detta iscrizione era la regolarità retributiva e previdenziale al 31 maggio dell’anno precedente).
-ciò valeva anche il pagamento dei premi presenza per la stagione 2012/2013: il citato inadempimento da parte del calciatore, che aveva violato le regole contrattuali stabilite, non consentiva di ritenere la (...) tenuta a versare allo stesso i compensi per le sette presenze nella stagione sportiva 2012/2013;
-in particolare, afferma il tribunale, nel contratto di lavoro (caratterizzato dalla corrispettività) ciascuna parte può valersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art 1460 c.c. e si deve pertanto escludere che all’inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 c.c. e con la richiesta di risarcimento: da ciò ne consegue che nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell’art. 1460 c.c. (per tutte, Cass. 11.10.2012, n. 17353).
Propone appello il sig.(...)quale procuratore speciale di (...).
Resiste la S.S.(...) spa chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale avverso la decisione del tribunale sulla competenza territoriale e sulla validità della procura.
All’odierna udienza, all’esito della discussione, la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’appello il procuratore speciale di (...)insiste nel ritenere dovuti gli importi e le voci che la S.S.(...) spa si era impegnata a corrispondere al calciatore per la stagione sportiva 2012/13 per retribuzioni e per premi presenza (alla prima presenza, alla quinta presenza), così come provate dai cartellini di gioco.
Ha precisato che la domanda era stata ridotta ad euro 433.400,00 per la sola retribuzione mese di giugno 2013 e premi spettanti per la stagione sportiva 2012713 (per 7 presenze per euro 325.000,00).
Quanto alla retribuzione contesta l’attendibilità dei testimoni escussi a causa del loro legame con la S.S.(...) spa, già oggetto di denuncia querela ed afferma di aver goduto come tutti di ferie a giugno 2013, quindi aveva diritto al compenso per questa mensilità come da “come da prassi consolidata”.
Il motivo d’appello è infondato.
Il tribunale ha accertato l’inadempimento del calciatore per essere provato in giudizio che da marzo 2013 non si era più presentato agli allenamenti pur essendo ugualmente convocato.
Nell’appello lo (...)non prende alcuna posizione specifica avverso la motivazione del tribunale
che ha accertato autonomamente l’inadempimento dello (...). Il riferimento al lodo del collegio arbitrale del 5.7.13 è del tutto irrilevante in questa sede, dove è intervenuto autonomo accertamento della responsabilità del calciatore. D’altro canto gli arbitri non sono entrati neanche nel merito delle opposte posizioni perché medio tempore lo (...)aveva rinunciato alla domanda.
La sola circostanza che i testimoni escussi fossero legati da rapporto alla S.S.(...) spa non vale ad inficiarne di per se soli l’attendibilità.
Si afferma che “il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.(Cass. n.16529/04, Cass.n.12362/06).
Nel caso in oggetto le dichiarazioni dei testimoni sono precise e concordanti e lo (...), come rilevato dal tribunale, non ha offerto anche solo un indizio di prova contraria, sia sul fatto che era presente agli allenamenti sia sul godimento di ferie a giugno.
Né di per sé la denuncia querela, presentata dallo stesso (...), osta di per sé alla credibilità dei testimoni.
Con il secondo motivo l’appellante afferma che erroneamente il tribunale aveva ritenuto non dovuti i premi presenza collegandoli al comportamento grave ed inadempiente del giocatore.
I premi presenza andavano pagati al momento della loro maturazione e quindi ben prima del marzo/giugno 2013 e non potevano essere condizionati all’inadempimento futuro del calciatore.
Il motivo d’appello è fondato.
Il contratto stipulato prevedeva una parte fissa (euro 1.300.000,00 netti per la stagione 2012/13), una parte variabile di euro 100.000,00 netti alla prima presenza, euro 250.000,00 alla quinta presenza (il giocatore è stato presente in campo per sette partite, come provato documentalmente in atti e non contestato).
La parte fissa è soggetta alle previsioni di cui all’art.1460 c.c. con la conseguenza che, per il principio di corrispettività delle prestazioni, una volta inadempiente il giocatore (che non si recava agli allenamenti), la S.S.(...) spa non era tenuta a corrispondergli la retribuzione.
Ma la parte variabile era legata alla sola presenza in campo nelle partite indicate in contratto, con la conseguenza che il premio maturava al semplice verificarsi della condizione premiante senza che potesse verificarsi alcun effetto retroattivo degli effetti della risoluzione contrattuale addebitata al giocatore.
La condizione del premio si è verificata (la presenza in campo nella prima e nella quinta partita della stagione calcistica) con la conseguenza che è dovuto l’importo di euro 325.000,00 legato alle sole presenze nelle gare indicate.
Non può accogliersi la difesa della S.S.(...) spa nella parte in cui afferma che il credito della società per le mensilità erogate per aprile e maggio e per l’anticipata risoluzione del contratto di lavoro sarebbe ben maggiore dei premi che lo (...)rivendica.
La società formula un’eccezione di compensazione con il credito del giocatore che in parte è nuova in parte inammissibile.
Le mensilità di aprile e maggio non erano mai state oggetto di eccezione di compensazione in primo
grado, dove la società affermava di non dovere nulla per aprile e maggio per aver già corrisposto la retribuzione, tanto che lo (...)riduceva la domanda.
La S.S.(...) spa eccepiva infatti la compensazione solo in relazione ai danni che il giocatore le avrebbe procurato: si affermava infatti nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo che lo (...)non aveva diritto a ricevere i premi “per aver infranto ogni regola contrattuale “ e per essere “debitore in ogni caso nei confronti della S.S.(...) spa per somme ben maggiori di quelle vantate in ricorso ed ancora insolute, come da giudizio pendente dinanzi al tribunale federale, la cui decisione verrà emessa nelle prossime settimane”.
L’eccepita compensazione era chiaramente generica e tale è rimasta in questo grado d’appello, dove la S.S.(...) spa afferma (ma non prova) essere intervenuta una pronuncia della Fifa di accertamento dell’inadempimento del giocatore e di condanna al risarcimento del danno: la S.S.(...) spa né produce la sentenza né indica l’ammontare specifico della condanna, con la conseguenza che l’eccezione non può essere accolta per mancanza di prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito vantato in compensazione.
Con l’appello incidentale la S.S.(...) spa insiste nella eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di Tivoli nel cui circondario rientra il comune di Formello nel quale ha sede la (...) ed ha giocato lo (...).
Afferma altresì la S.S.(...) spa che il contratto del 2009 sulla quale si è basato il tribunale sarebbe solo un accordo preliminare, sottoscritto in attesa della scadenza del precedente contratto: in base alle norme della FIGC il contratto sarebbe divenuto definitivo solo con l’approvazione della LNA che era avvenuta a Milano ed era stata comunicata a Formello dove la S.S.(...) spa aveva sede. Insiste altresì sulla nullità della procura conferita da (...)a (...), affermando che la procura alle liti può essere rilasciata solo a soggetto abilitato a svolgere la funzione di difensore e tale non sarebbe il (...)
L’appello è infondato.
La critica alla declaratoria della competenza territoriale del tribunale di Roma di cui alla sentenza appellata si fonda su argomentazioni che mai sono state sollevate dalla S.S.(...) spa in primo grado e sono pertanto tardive: le stesse si fondano peraltro su allegazioni (le modalità di stipulazione dei contratti dei calciatori) affatto dedotte ed oggetto di prova in primo grado (nonché in appello), con la conseguente tardività dell’attuale prospettazione.
Il motivo d’appello sulla nullità della procura conferita dallo (...)al (...)è inammissibile perché non si prende alcuna posizione sulla motivazione del tribunale, peraltro del tutto condisivibile, il quale ha affermato che non si trattava affatto di procura ad litem bensì di procura speciale. La S.S.(...) spa insiste nell’argomentazione già formulata in primo grado e superata nella sentenza appellata senza fornire alcuna critica o diversa prospettazione della stessa.
L’appello deve essere parzialmente accolto e, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la S.S.(...) spa deve essere condannata al pagamento dei premi presenza per la prima e la quinta partita.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza ma sono compensate per ½ atteso il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, confermata nel resto, condanna la S.S.(...) spa al pagamento in favore di (...) (quale procuratore speciale di (...)) di euro 350.000,00, oltre interessi legali;
-rigetta l’appello incidentale;
-compensa per ½ le spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 6.780,00 per il grado d’appello, condannando la S.S.(...) spa al pagamento della residua metà, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap;
-si dà atto che sussistono a carico dell’appellante incidentale le condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228.
Roma, 2.11.18
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Sabrina Mostarda dott.ssa Anna Maria Franchini