TRIBUNALE DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 179/2019 DEL 31/08/2019

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. (…) R.G. promosso da:

 

(…) con il patrocinio dell’avv. Massimiliano Zitti

 

RICORRENTE

 

contro

 ASSOCIAZIONE                  SPORTIVA             DILETTANTISTICA                            PALLAVOLO                             ROVEMARSI (C.F01964370660), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. Fernando Romano

 

RESISTENTE

 

CONCLUSIONI

 

All'udienza del 4.6.2019, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed al termine di discussione orale è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione.

Svolgimento del processo 

(…)  adiva con ricorso l’intestato Tribunale per ivi sentire condannare l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO (…)  (di seguito ASD)

al pagamento del compenso asseritamente spettantegli per l’incarico di tecnico allenatore per la stagione relativa allanno 2015-2016.

Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver concluso con la resistente ASD un contratto verbale per prestare la propria attività di allenatore con decorrenza dall’1.10.2015 per tutta la stagione agonistica fino al 30.6.2016, convenendo un rimborso spese” di € 800,00 mensili; che, tuttavia, in data 14.12.2015, l’ASD gli comunicava verbalmente la cessazione dell’incarico di allenatore senza alcuna giustificazione; che il ricorrente, essendo stato a cautorizzato dall’ASD, tratteneva una parte (segnatamente: € 1.070,00) delle quote di iscrizione - riscosse, per conto dell’ASD, direttamente dagli atleti – a titolo di anticipo sui compensi (mensilità di ottobre e novembre) e sulle spese di trasferta non corrispostigli, consegnando alla resistente la differenza (€ 1.195,00 – 1.070,00 = 125,00); che, già nella precedente stagione 2014/2015, lo (…)  aveva ricevuto l’incarico di allenatore, giusto contratto scritto, dalla ASD (all’epoca (…)  Volley), per un rimborso spese forfettario” di € 8,00 allora, inferiore a quello pattuito per la stagione 2015/2016 (noncai compensi usualmente applicati per incarichi dello stesso tipo), trattandosi di primo incarico.

Si costituiva in giudizio la ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO (…)  deducendo l’inesistenza del rapporto contrattuale (comunque qualificato dallo stesso ricorrente come collaborazione coordinata e continuativa e, perciò, non assoggettato alle tutele del lavoro subordinato), non avendo, peraltro, lo (…)  fornito prova della sua conclusione e del suo contenuto; eccepiva, in ogni caso, l’inadempimento del ricorrente rispetto agli impegni assunti, assumendo: che tra le parti era intercorsa una mera ipotesi provvisoria di collaborazione, secondo la quale lo (…) , nel settembre 2015, si era impegnato a portare all’interno dell’associazione 40 nuovi praticanti e che, ove si fosse nell’arco di un mese raggiunto tale numero, si sarebbe stipulato il contratto di collaborazione; che il ricorrente non era stato autorizzato dall’ASD a riscuotere direttamente le quote di iscrizione dagli atleti e tanto meno a trattenerle a titolo di anticipo del proprio presunto compenso; che l’orario delle lezioni prevedeva due turni a settimana dalle ore 17 alle ore 18,30 e dalle 18,30 alle 20,00 con decorrenza dal 6.10.2015; che, tuttavia, lo (…) , sin da subito, non rispettava detti orari, iniziando in ritardo e finendo in anticipo; che il numero dei partecipanti rimaneva largamente inferiore a quello prefissato; che il ricorrente riscuoteva le quote di iscrizione direttamente dagli atleti omettendo di riferirne al Presidente e trattenendo gli importi, tanto che caveva ingenerato vari contrasti e discussioni tra il ricorrente e il Presidente dell’ASD e nel dicembre 2015 la resistente era costretta ad interrompere il rapporto, invitando lo (…) , con e-mail del 21.12.2015, a restituire le quote degli associati in suo possesso, i materiali, le chiavi della palestra.

Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti ed assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili.

Motivi della decisione 

E’ pacifico che nei mesi di ottobre, novembre e, per tre giornate, nel mese di dicembre dell’anno 2015 (fino alla data del 14.12.2015, nella quale l’ASD ha comunicato al ricorrente la sospensione dall’attività di allenatore) il ricorrente ha svolto in favore della resistente e su incarico di questa prestazioni di tecnico allenatore per due giorni (martedì e giovedì) alla settimana.

Può ritenersi, altresì, dimostrato che gli allenamenti tenuti dallo (…)  iniziarono il primo giovedì del mese di ottobre del 2015 (1.10.2015).

Tale affermazione trova riscontro, infatti, nelle dichiarazioni testimoniali rese da alcuni dei genitori delle atlete allenate dallo (…) .

Il teste (…), in particolare, padre di unallieva, pur non ricordando la data precisa di inizio dei corsi ha riferito che i corsi tenuti dal ricorrente sono cominciati i primi di ottobre… tant’è vero che già alla fine di settembre avevo preso contatti”.

La teste (…) ha confermato il capitolo di prova n. 1) del ricorso introduttivo (Vero che dalla data del 01.10.1995 il sig. (…)  inizia a svolgere la sua attività di allenatore- istruttore presso la A.S.D. PALLAVOLO (…) ), precisando che si trattava deiprimi giorni di ottobre 2015”.

Ha confermato il medesimo capitolo di prova anche la teste (…), anchella madre di un’allieva, la quale ha anche precisato che era il primo giorno utile di ottobre quando sono iniziati i corsi, quindi, ragionevolmente il primo giovedì di ottobre (1.10.2015).

Anche il teste (…) ha confermato il medesimo capitolo di prova. 

Quanto al luogo ed agli orari degli allenamenti tenuti dallo (…) , il teste (…) ha confermato il capitolo 2) del ricorso introduttivo (Vero che in qualità di tecnico il sig. (…)  provvedeva ad allenare i ragazzi tesserati con l’Associazione A.S.D. PALLAVOLO (…)  nelle palestre denominate – Palestra scuola elementare via delle Industrie e – Palestra Liceo Scientifico Pollione, in tutti i giorni di martedì e giovedì dalle 17 alle 21), ricordando che soltanto in una occasione non c’era lo (…)  ma un altro allenatore.

La teste (…) ha confermato anchella il capitolo 2) del ricorso, aggiungendo: che il corso frequentato dalla figlia “veniva svolto a via delle Industrie ma quando non era presente l’altro allenatore che seguiva il corso presso la palestra del liceo il Sig. (…)  trasferiva tutti presso la palestra del liceo e copriva l’assenza del collega seguendo entrambi i corsi. Ciò si è verificato una volta dopo un paio di mesi. La teste ha, altresì, riferito:Mia figlia frequentava il corso tenuto dal Sig. (…)  il martedì e giovedì dalle ore 17-18 o 18-19, non ricordo esattamente. Saltuariamente è accaduto che il corso è stato tenuto dal Sig. (…)  presso la Palestra del liceo scientifico ed in tal caso l’orario era dalle 19 alle 20. So che quando mia figlia finiva l’allenamento cera un altro corso non mi ricordo la fascia oraria”.

Analogamente sul medesimo capitolo di prova la teste (…) ha dichiarato: Preciso che mia figlia seguiva i corsi della palestra di via delle industrie dove era sempre presente lo (…)  il quale si spostava al liceo scientifico solo quando in via delle industrie vi erano delle partite e gli orari erano dalle 17 alle 18, dalle 18 alle 19 e qualche volta dalle 19 alle 20 e nei giorni di martedì e giovedì, e ricordo che raramente si svolgevano dalle 19 alle 20.

Anche il teste (…) ha confermato il capitolo 2) del ricorso, aggiungendo: Mia figlia seguiva il corso dalle 17-17,30 sino alle 18-18,30 e vedevo che il sig. (…)  rimaneva anche per allenare il gruppo delle ragazze più grandi ma non so dire fino a che ora”.

La teste (…) ha, parimenti, confermato il capitolo 2) del ricorso, aggiungendo che i corsi si svolgevano in entrambe le palestre all’inizio del corso si svolgeva presso via delle Industrie ed in seguito, per motivi tecnici e logistici, delle volte presso via delle Industrie ed altre volte presso la palestra dell’istituto Pollione; mia figlia seguiva le lezioni sia il marteche il giovecon inizio alle ore 17,30 e fine alle ore 18,45 circa, in seguito si trattenevano presso lo spogliatoio e vedevo che vi erano dei corsi successivi con ragazzi più grandi di mia figlia che all’epoca aveva nove anni”.

La teste (…) ha, parimenti, confermato il capitolo 2) del ricorso, precisando:Mia figlia andava sia presso la palestra di Via Pollione sia in quella di Via delle Industrie, Per quanto riguarda gli orari posso riferire che di solito mia figlia andava tra le cinque e le sei e trenta. Non ricordo in quanti giorni della settimana svolgesse l’attività, credo due giorni. A.d.r.: Credo che dopo le 18 e trenta vi fosse un ulteriore turno di allenamento in quanto vedevo bambini che entravano nella palestra”.

Dalle predette dichiarazioni testimoniali può, dunque, evincersi: che gli allenamenti tenuti dallo (…)  si svolgevano prevalentemente presso la palestra di Via delle Industrie, ma talvolta anche presso quella del Liceo Scientifico Pollione; che i medesimi allenamenti tenuti dal ricorrente venivano svolti con regolarità nelle giornate del martedì e del giovedì. Pur nell’incertezza sul preciso orario dei corsi, che risultava comunque avere margini di flessibilità, è dato desumere, dalle esaminate deposizioni testimoniali dei genitori delle allieve, che gli allenamenti avevano una durata di circa un’ora e mezza, che lo (…)  teneva nelle stesse giornate un’ulteriore turno di allenamento rispetto a quello delle figlie dei testi escussi, anch’esso ragionevolmente della stessa durata del primo. Ciò risulta coerente con l’orario di lavoro affermato dalla resistente (martedì-giovedì, dalle ore 17,00 alle 20,00).

Per contro non possono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi (…) e (…) (…) .

Il primo, infatti, ha riferito che lo (…)  teneva il corso a Via delle Industrie mentre allo scientifico tenevo il corso io e lo (…)  passava solo per salutare, ma tale dichiarazione risulta contraddetta, oltre che dalle esaminate deposizioni testimoniali dei genitori delle allieve, anche da quanto dichiarato dalla compagna del (…), (…) , la quale, nel confermare il capitolo 6) della memoria di costituzione (Vero che gli allenamenti si tenevano nei giorni di martedì e giovecon orario dalla ore 17 alle 18,30 e dalle 18,30 alle 20 a partire dal 6/10/2015), ha aggiunto di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto “sono andata agli allenamenti abitualmente presso il liceo scientifico e posso confermare che l’orario del sig. (…)  era quello indicato. Se, peraltro, da un lato, la teste afferma di conoscere l’orario lavorativo dello (…)  per essersi recata alla palestra del liceo scientifico (così smentendo il compagno che affermava aver tenuto egli stesso il corso presso la palestra del Liceo Scientifico Pollione e lo (…)  presso l’altra palestra di Via delle Industrie), dall’altro lato, non si comprende come la (…) , compagna dell’altro allenatore (il (…)), possa confermare con tanta sicurezza l’orario di lavoro dello (…) , il quale teneva gli allenamenti in luogo comunque diverso da quello del (…): ne discende, sotto tale ultimo profilo, l’inattendibilità anche delle dichiarazioni rilasciate dalla (…) .

Orbene le prestazioni svolte dallo (…)  nel periodo ottobre, novembre e primi 10 giorni di dicembre dellanno 2015 devono ritenersi inquadrabili nell’ambito di un rapporto di collaborazione con associazione sportiva dilettantistica, in relazione al quale, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere da ogni questione sulla eterorganizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non è comunque applicabile la disciplina propria del lavoro subordinato.

Orbene, non risultando in alcun modo dimostrata la pattuizione di un termine di durata del rapporto in questione, non può che trovare applicazione il generale regime di libera recedibilità dai contratti a tempo indeterminato e riconoscersi il diritto del prestatore al compenso per la sola attività effettivamente svolta, pacificamente conclusasi il 10.12.2015.

Va, in ogni caso osservato, osservato come, a fronte dell’allegazione da parte della resistente dell’inadempimento (riscossione non autorizzata delle quote degli associati) posto a base dell’interruzione del rapporto, il ricorrente non si è neppure offerto di dimostrare il corretto adempimento.

Accertato che il ricorrente ha comunque espletato la propria attività lavorativa nei giorni del martedì e del giovedì, per tre ore a giornata, nei mesi di ottobre, novembre e nei primi 10 giorni di dicembre dell’anno 2015 e, quindi, per un totale di 20 giorni (1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 28 ottobre; 3, 5, 10, 12,

17, 19, 24, 26 novembre 2015; 1, 3, 10 dicembre 2015) corrispondenti a 60 ore, si deve procedere alla determinazione del compenso spettante per tale attività allo (…) .

Non potendo dirsi raggiunta la prova dell’entità convenuta del compenso, si ritiene potersi liquidare tale importo in via equitativa, ai sensi dell’art. 432 c.p.c., facendo, in particolare, riferimento all’entità media dei compensi percepiti dallo (…)  in virtù dei contratti precedenti con diversi committenti (€ 20,00 all’ora, in forza dei contratti con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Olympic per le stagioni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; € 8,00 all’ora, in forza del contratto con la (…)  Volley, subentrata nel corso della stagione 2014/2015 alla Olympic) e quindi € 17,00 all’ora.

Non costituiscono, per contro, attendibili criteri per la determinazione equitativa né la dichiarazione del teste (…), il quale, nel riferire Non esistono delle tabelle io posso parlare per me ed io per sedici ore al mese per un corso di minivolley prenderei mille euro al mese” (precisando, peraltro: “Non vi è stato nessuno che mi ha corrisposto questa somma), esprime un mero giudizio personale e soggettivo; né la dichiarazione del teste (…), il quale, nel riferire Non risulta da nessuna parte (n.d.r.: sempre in riferimento al rimborso normalmente attribuito all’allenatore per corso di minivolley) in genere le parti si accordano e dipende da società a società e dal numero degli iscritti anche dalle ore e da quante squadre segue… nella mia ex società all’allenatore veniva conferito il 50% della quota pagata dagli iscritti seguiti oltre il rimborso spese, per un verso, riferisce di una notevole variabilità dei criteri di individuazione del compenso, per altro verso, riferisce della propria esperienza personale, del tutto diversa da quella del ricorrente ed irrilevante.

Orbene, tenuto conto dei predetti criteri il compenso spettante allo (…)  ammonta ad € 1.020,00. Avendo lo (…) , per sua esplicita ammissione, trattenuto la somma di € 1.070,00 (di cui € 1.025,00 a titolo di compenso ed € 45,00 a titolo di rimborso spese) dalle quote riscosse direttamente dagli associati, nulla gli è dovuto dalla resistente.

Considerato, pur a fronte del rigetto del ricorso, l’accertamento della spettanza al ricorrente della somma di € 1.020,00 per le prestazioni effettivamente espletate in favore della resistente, si ritiene sussistano gravi e giustificati motivi per disporre lintegrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. 

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

  • rigetta il ricorso proposto da (…) ;
  • compensa integralmente le spese di giudizio;
  • fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.

Avezzano, 4 giugno 2019.

 Il Giudice

 dott. Antonio Stanislao Fiduccia

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