TRIBUNALE DI FIRENZE – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 587/2020 DEL 16/10/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) promossa da:
(...)con il patrocinio dell’avv. CRUCIANI SIMONE e dell’avv. PAPALUCA ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 322 ROMA presso il difensore avv. CRUCIANI SIMONE
Parte ricorrente
contro
ACF (...) SPA (C.F. .....), con il patrocinio dell’avv. NINNO ROBERTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAVONA 19/A MILANO presso il difensore avv. NINNO ROBERTO GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (...) conveniva in giudizio la ACF (...) S.p.A. (d’ora in avanti (...)); formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che tra il Sig. (...) e la ACF (...) Spa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/07/2015 al 30/06/2017, con la qualifica di Direttore Sportivo, con conseguente diritto al relativo trattamento economico e normativo per tutti i motivi meglio esposti in premessa;
- per l’effetto, condannare la ACF (...) Spa, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 13.229,53 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Fisascat Cisl di Roma e del Lazio allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione in via equitativa, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti come per legge dal maturare dei singoli crediti al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari”.
Allegata la natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes, avente fonte nel contratto a tempo determinato sottoscritto il 1.7.2015 e durata fino al 30.6.2017, con cui egli si era impegnato a prestare la sua attività “come Direttore Sportivo” con “incarico di Osservatore”, lo (...) si doleva del mancato pagamento da parte della (...) di quanto a lui spettante a titolo di ferire non godute e TFR, per l’importo complessivo di 13.229,53.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta chiedeva il rigetto del ricorso; in particolare, contestava la natura subordinata del rapporto, avendo le parti sottoscritto un contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, per di più sospeso dalla (...) a far data dal 1.7.2016, peraltro con mantenimento della erogazione dei corrispettivi.
La causa era istruita a mezzo documenti e, quindi, decisa all’esito dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all’art. 83 D. L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, come modificato dall’art. 221 D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. 77/2020.
***
Le parti hanno sottoscritto in data 1.7.2015 “contratto tipo per direttore sportivo-segretario e figure assimilate in regime di subordinazione” con cui lo (...) si è impegnato a prestare dal 1.7.2015 al 30.6.2017 la “sua propria attività come Direttore Sportivo a favore della Società” “avendo l’incarico di Osservatore”, a fronte di un compenso predeterminato annuo lordo di € 47.200,00 per la stagione sportiva 2015/2016 ed € 43.800,00 per la stagione sportiva 29017/2017, da corrispondere in 12 rate mensili (cfr., doc. 2 fasc. ric.).
Anche a ritenere che il ricorrente, come sostenuto dalla (...), abbia svolto attività di osservatore calcistico e non di direttore sportivo1, trattasi di attività che, per sua natura, può essere svolta tanto in regime di subordinazione, quanto in regime di collaborazione autonoma.
E’ sì noto che, al fine di distinguere in concreto tra le due categorie, il mero nomen juris utilizzato dalle parti per definire il rapporto al momento della sua instaurazione non costituisca fattore assorbente, potendo l’interprete indagare quale sia stata l’effettiva volontà delle parti ricavabile dal comportamento posteriore assunto dalle stesse (tra le tante, Cass., 22289/2014 citata dalla convenuta); ma è altrettanto vero che tale verifica è funzionale alla parte che, intendendo contestare la qualifica del rapporto ricavabile dal contratto sottoscritto, intenda far valere e, quindi, far emergere la diversa ed effettiva natura contrattuale ricavabile dalla diversa “volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista” (così, in monticazione, ancora Cass., 22289/2014 cit.).
Nel caso di specie, era quindi onere della convenuta dare dimostrazione del fatto che il rapporto inter partes, qualificato inizialmente come “di tipo subordinato” (per di più senza l’aggiunta di altro circa le modalità di svolgimento da parte dello (...) della sua mansione di osservatore sportivo), avesse avuto effettiva concretizzazione mediante effettuazione di prestazioni da parte del ricorrente proprie della collaborazione autonoma senza vincolo di subordinazione.
Tale prova non è stata però fornita, né è stato chiesto di fornirla, venendo viepiù la documentazione depositata dal ricorrente (dicitura “lavoro dipendente” nella busta paga di luglio 2015 e nel CUD 2017: docc. 3 e 4 fasc. ric.) a confermare, anche sotto il profilo del comportamento successivamente assunto dalle parti, la natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto.
Da quanto precede deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla corresponsione di somme a titolo di ferie non godute e TFR, voci retributive spettanti al lavoratore subordinato e previste nell’Accordo Collettivo tra FICG, Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’Associazione dei Direttori e Segretari delle società Sportive (A.DI.SE.) del 30.1.2013 (doc. 11 fasc. ric.) e dell’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Pro e A.DI.SE. del 4.9.2012 (doc. 12 fasc. ric.).
La resistente ha rilevato che tali accordi collettivi non le sarebbero opponibili, essendo essa una squadra professionistica di Serie A iscritta alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A (LNPA). Sennonché, dato atto che è la stessa (...) ad aver rilevato che la LNPA non abbia ad oggi sottoscritto alcun contratto collettivo, si osserva che nel contratto inter partes è scritto che “Le parti[…]si impegnano a recepire e rispettare integramente le Pattuizioni dell’Accordo Collettivo che potrà essere stipulato tra FIGC – Lega Nazionale Professionisti Serie A/B e Lega Professionisti di C – A.DI.SE, che qui si intende riportato e trascritto in ogni sua parte” (art. 4) e che “All’entrata in vigore di un Accordo collettivo tra Lega e l’A.DI.SE, il presente contratto sarà da esso regolato” (art. 7): pertanto, è lo stesso contratto di lavoro a richiamare (anche) ad accordi Collettivi stipulati dalla Lega di Serie B e di Serie C, Accordi che comunque possono essere applicati in questa sede anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. quali parametri di riferimento per la quantificazione di una giusta retribuzione. In ordine al quantum, devono riconoscersi le somme richieste in ricorso, non oggetto di puntuale contestazione e rispetto alle quali non rileva che il rapporto di lavoro sia stato dalla (...) unilateralmente sospeso far data dal 1.7.2016 (doc. 3 fasc. res.), per di più con conservazione del diritto alla retribuzione.
Pertanto, la (...) deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 6.360,45 a titolo di TFR ed € 6.869,08 a titolo di ferie non godute e, quindi, complessivamente € 13.229,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Tribunale, sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertato e dichiarato che tra (...) e ACF (...) S.p.A. è intercorso dal 1.7.2015 al 30.6.2007 un rapporto di lavoro subordinato alle condizioni di cui al contratto inter partes del 1.7.2015, condanna ACF (...) S.p.A. a pagare a (...), per le causali di cui in motivazioni, la complessiva somma di € 13.229,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna ACF (...) S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.015,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrenti avv.ti Simone Cruciani e Roberto Papaluca dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all’esito dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all’art. 83 D. L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, come modificato dall’art. 221 D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. 77/2020.
Firenze, 15 ottobre 2020
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
1 Per osservatore calcistico si intende colui che “svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione, l’archiviazione e lo scouting i giocatori e squadre”; allo stesso sono precluse le attività di Direttore Sportivo, a meno che il soggetto ni sia abilitato come Direttore Sportivo (cfr., art. 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, istituito dalla FIGC con comunicato ufficiale n. 245/A del 27.4.2015: doc. 2 fasc. res.