TRIBUNALE DI L’AQUILA – SEZIONE LAVORO- SENTENZA N. 57/2018 DEL 03/05/2018

 

TRIBUNALE DI L’AQUILA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di LAquila in persona della dott.ssa Anna Maria Tracanna, all’udienza del 21 febbraio 2018 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 230-17   R.G.A.C.L., vertente

TRA

(...) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Piermichele De Matteis, nel cui studio è elettivamente domiciliata in LAquila, in

TRIBUNALE DI L’AQUILA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di LAquila in persona della dott.ssa Anna Maria Tracanna, all’udienza del 21 febbraio 2018 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 230-17   R.G.A.C.L., vertente

TRA

(...) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Piermichele De Matteis, nel cui studio è elettivamente domiciliata in LAquila, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione

RICORRENTE

                                          E

(...) elettivamente domiciliato in LAquila presso lo studio dell’avv.

Marianna Antonelli e dall’avv. Paola De Santis, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di precetto

RESISTENTE

Definitivamente  pronunciando  ha  emesso,  mediante  lettura  del  dispositivo  la seguente

SENTENZA

  1. Dichiara efficace il precetto opposto nei limiti e fino a concorrenza della somma di  € 4.649,84 oltre interessi fino al soddisfo;
  2. Condanna (...) srl al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.394,40 a titolo di indennità di trasferta per i mesi di marzo e aprile 2016 oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze mensili e fino al saldo;
  3. Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna (...) srl alla rifusione in favore di (...) dei restanti 2/3 delle stesse, liquidate per intero in complessivi € 2.100 per competenze professionali.

 

Con ricorso depositato in data 27 marzo 2017 la socie(...) srl ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 10 marzo 2017 con il quale (...)  ingiungeva il pagamento della somma di € 5.045,84, di cui € 4.400 dovuta a tiolo di risarcimento del danno , in forza di verbale di conciliazione sindacale, dichiarato esecutivo dal Giudice del lavoro e il restante importo per spese e competenze professionali.

A sostegno dell’opposizione ha eccepito l’estinzione parziale del credito, avendo la LEGA PRO corrisposto all’intimante, per conto della opponente,  la somma di

€ 2.190,71, ha inoltre eccepito in ulteriore compensazione l’indebita percezione da parte del (...) dei rimborsi per trasferte pari a complessivi € 5.717 dal mese di agosto 2015 ad aprile 2016, ha infine contestato la debenza degli importi indicati nel ricorso a titolo di competenze di volontaria giurisdizione e di precetto, concludendo per sentir dichiarare che nulla è dovuto al (...) e che il predetto non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Si è costituito in giudizio (...), contestando ogni avverso motivo di opposizione, chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione versata in atti, all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.

Leccezione di parziale estinzione del credito per effetto  dell’avvenuto pagamento, ritualmente contestato dall’opposto, della somma di € 2.190,71 – cui avrebbe provveduto, secondo le allegazioni dell’opponente e per conto della stessa, la LEGA PRO – è rimasta sprovvista di prova. Tra la documentazione versata in atti risulta una busta paga – peraltro erroneamente riferita al mese di dicembre 2016 quando invece il rapporto di lavoro risulta cessato il 30 giugno 2016, come riportato nel verbale di conciliazione – per l’importo di € 2.190,71 a titolo di non meglio specificati “arretrati mesi precedenti. Detta busta paga non reca alcuna sottoscrizione del (...), né vi è altra prova che la stessa sia mai stata consegnata a quest’ultimo, né che costui abbia ricevuto le somme in essa indicate, di conseguenza resta a lui dovuto l’intero importo di cui al verbale di conciliazione di € 4.400 oltre interessi legali.

Quanto all’indebita percezione da parte del (...) di somme imputate a titolo di rimborsi per trasferta, deve darsi atto che, come risulta documentalmente dalla nota del 18 agosto 2015, versata in atti dall’opposto, la socie(...) si è impegnata, in virtù del contratto economico stipulato in pari data, a riconoscere al calciatore “ € 8.000 di indennità di trasferta che saranno ripartite ed inserite direttamente nella busta paga del calciatore. Non risulta previsto nessun onere né obbligo di documentazione delle spese sostenute, al contrario le parti, indicando espressamente la complessiva somma di € 8.000 hanno voluto prevedere un rimborso forfettario annuale, con ripartizione mensile degli importi dovuti ed inserimento degli stessi in bustapaga, proprio a voler significare la natura retributiva di tale voce. A tal proposito, sempre dalla documentazione versata in atti, in particolare dalle buste paga riferite ai mesi di marzo ed aprile 2016 e dall’estratto conto intestato al (...), risultano pagate mediante bonifici le retribuzioni riferite ai predetti mesi, al netto tuttavia della somma di € 697 corrispondente alla quota mensile per trasferta, regolarmente inserita in busta paga, né la società datrice di lavoro, che pure ne ha chiesto la restituzione, ha in verità dimostrato di averla mai pagata.

A tale riguardo va evidenziato che nel verbale di conciliazione la dichiarazione di rinuncia, da parte del (...), a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro è stata operata fatto salvo il pagamento delle retribuzioni delle mensilità di marzo e aprile 2016…, con la conseguenza che l’efficacia novativa della transazione non si estende a dette mensilità, che appunto restano estranee all’oggetto della conciliazione, per cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal medesimo (...), la socie(...) srl dovrà essere condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.394,40 a titolo di indennità di trasferta per i mesi di marzo e aprile 2016, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze mensili e fino al saldo.

Infine è dovuto l’importo di € 135 per competenze atto di precetto, così come indicato nel precetto, atteso che il debitore, in tema di spese processuali, è tenuto a pagare quelle sostenute dal creditore di redazione del precetto e di notificazione dello stesso e del titolo esecutivo, risultando che la notifica è stata operata e che, allo stato, permane l'inadempimento.

Non è dovuto invece l’importo di € 405 (aumentato di rimborso forfettario e Cassa per un totale di € 484,38) indicato nel precetto a titolo di competenze di volontaria giurisdizione. In particolare, le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, procedimento per ottenere l’esecutività del verbale di conciliazione) si sottraggono alle regole degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., quando non è ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, come nel caso in esame ove non è identificabile una parte vittoriosa e una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso.

In definitiva dunque, in parziale accoglimento dell’opposizione, va dichiarato il diritto di (...) a procedere nei confronti della socie(...) srl per l’importo di € 4.649,84 oltre interessi fino al soddisfo, risultando il precetto opposto efficace nei limiti della predetta somma.

Le spese in ragione della parziale soccombenza sono compensate compensate per 1/3 e poste a carico dell’opponente per i restanti 2/3, liquidate come da dispositivo, emendando l’errore in esso contenuto liddove si legge in favore di (...)” e deve intendersi in favore di (...), coincidente con il nome dell’odierno ricorrente.

IL GIUDICE

Anna Maria Tracanna

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