CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1923/2020 DEL 24/07/2020

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

 

Composta dai Signori Magistrati

Dott.Giovanni Callegarin                          Presidente

Dott. Marina Cicognani                           Consigliere rel-est.

Dott. Elena Rossi                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 3251 del Ruolo Generale 2017

TRA

(…)  (…) , con l’avv.SONINO RUGGERO

(…)  (…) ) Indirizzo Telematico;

(…)  (…) Indirizzo Telematico; , domiciliato presso il difensore;

(…) IN PROPRIO E QUALE GENITORE DELLA MIN. (…) (…), con l’avv.SONINO (…) (…) Indirizzo Telematico;

(…)  (…) Indirizzo Telematico; , domiciliato presso il difensore;

(…) IN PROPRIO E QUALE GENITORE DELLA MIN. (…)(…), con l’avv.SONINO (…) (…) Indirizzo Telematico;

(…) (…) Indirizzo Telematico; , domiciliato presso il difensore;

CONTRO:

(…) (…), con l’avv.  e domicilio eletto presso il difensore;

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA - F.M.S.I.  (97015300581);

ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT  (), con l’avv.   e domicilio eletto presso il difensore;

CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  (00993181007),

contumace;

(...) S.P.A. (00885351007), con l’avv.  e domicilio eletto presso il difensore;

ULSS 9 SCALIGERA  (02573090236),

contumace;

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (05114040586), con l’avv. GENTILE GIANCARLO (GNTGCR64A15B998Y) VIA AGOSTINO RICHELMY 38 00165 ROMA;  e domicilio eletto presso il difensore;

ASSICURATORI DEI (...) CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N. 1728976 (07585850584), con l’avv.   e domicilio eletto presso il difensore;

SOCIETA’ (...) DI ASSICURAZIONE - GIA’ (...) ASSICURAZIONI S.P.A. (00320160237), con l’avv.  e domicilio eletto presso il difensore;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni parte appellante:

Il patrocinio degli appellanti (…),(…), (…), (…), (…), e (…), dimette e scambia il seguente Foglio di Precisazione delle Conclusioni

    1. in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli appellati dott. (...), Istituto di Medicina dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro di cui è causa, occorso a (…), e condannarsi, conseguentemente, gli stessi, in solido tra loro e/o in via parziaria, a risarcire i danni tutti subiti dagli attori come segue:
  • quanto a (...)euro 1.350.365,40 per danno non patrimoniale, oltre Euro 20.000,00 + IVA 4.400,00 a titolo di rimborso spese per installazione dell’ascensore
  • quanto a (...), in proprio, euro 350.000,00 per danno parentale, oltre a euro 6.702,05 a titolo di rimborso spese
  • quanto a (...), in proprio, euro 350.000,00 per danno parentale
  • quanto a (...)e (...), in qualità di esercenti la patria potestà su

(...), euro 150.000,00 per danno parentale patito da quest’ultima,

o la diversa somma, maggiore o minore, per ciascuno ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per ciascuno degli attori;

    1. spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio rifusi, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP;
    2. in via istruttoria, si ripropone la richiesta di ammissione, in quanto occorra, di prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., depositata in data 17 marzo 2015 nel giudizio di primo grado e non ammessi, con i testi ivi indicati.

 

Conclusioni parte appellata:

Il patrocinio della dott.ssa Paola (...) e dell'Istituto di Medicina dello Sport deduce e scambia il seguente

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

In via pregiudiziale principale

  1. Dichiarasi l'inammissibilità dell'appello proposto da Davide (...), Nicola (...), Sabrina (...), Arianna (...), per mancanza dei presupposti previsti dal codice di rito.

Nel merito e in via di accoglimento di appello incidentale

  1. Rigettarsi l'appello come sopra proposto perché infondato in fatto e diritto anche per le  ragioni proposte dagli appellati in via di appello incidentale e quindi con l'accoglimento delle diverse motivazioni prospettate.
  2. Accogliersi l'appello incidentale proposto in relazione alle spese per la chiamata in causa di (...) Assicurazioni Danni s.p.a. e in riforma della sentenza di primo grado da addebitarsi agli attori, in luogo di (...).
  1. Accogliersi l'appello incidentale anche con declaratoria di nullità della sentenza di primo grado proposto in relazione alle spese per la CTU poste a carico di (...) e Istituto di Medina dello Sport in luogo degli attori soccombenti.
  1. Accogliersi l'appello incidentale e in riforma della sentenza di primo grado condannarsi le parti attrici nel giudizio di primo grado al pagamento delle spese processuali a favore rispettivamente di (...) e Istituto di Medicina dello Sport in misura non inferiore ad € 12.337,60 ciascuno oltre accessorie.

Sempre nel merito

  1. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di condanna di (...) e Istituto di Medicina dello Sport al risarcimento dei danni a favore degli appellanti, dichiararsi (...) Assicurazioni Danni s.p.a. tenuta a garantire e manlevare (...) e Istituto di Medicina dello Sport dalla suddetta condanna, ponendo direttamente a carico di (...) Assicurazioni Danni s.p.a. il pagamento di quanto dovuto agli appellanti.
  2. In ogni caso con vittoria si spese e compensi come per legge oltre accessorie del grado di giudizio.

Conclusioni parte appellata:

FOGLIO DI CONCLUSIONI PER (...) S.P.A.

Nel merito: respingersi con ogni provvedimento di metodo l’appello proposto e comunque ogni domanda svolta contro FIGC e conseguentemente di (...) S.p.A..

Ancora nel merito: dichiararsi per i motivi svolti le polizze evocate da FIGC non operative e, in ogni caso, rigettarsi per l’infondatezza in fatto e in diritto, e comunque con ogni motivazione, le domande proposte nei confronti di FIGC e di conseguenza nei confronti di (...) S.p.A..

In via di mero subordine: per mero scrupolo difensivo si contesta il quantum debeatur in quanto eccessivo e privo di supporto probatorio.

In estremo subordine: nella non creduta ipotesi di ritenuta operatività delle polizze evocate e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiararsi (...) S.p.A. tenuta a garantire FIGC solo entro i limiti del massimale delle polizze e, in ogni caso, comunque solo entro i limiti delle previsioni contrattuali ai sensi delle stesse, con i massimali, gli scoperti e le franchigie ivi previste, ferme le eventuali esclusioni, e per i soli fatti alla stessa Federazione imputabili ed individuati, escluso il vincolo della solidarietà.

In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi anche per questo grado di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali sulle voci soggette e rimborso per costi ed anticipazioni di eventuali CTU e CTP.

Conclusioni parte appellata: 

Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, assistita e difesa dall’Avv. Giancarlo Gentile ed elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata giancarlogentile@ordineavvocatiroma.org e presso lo studio dell’Avv.Francesca Gambato.

*****

La Federazione Italiana Giuoco Calcio chiede l’accoglimento delle seguenti

conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:

in via principale: rigettare l’appello proposto dai Sigg.ri (...),(...),(...),(...), perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 1758/2017 del 17.07.2017;

in accoglimento dell’appello incidentale:

in caso di riforma parziale della sentenza di I grado, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

F.I.G.C. e/o comunque rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti in danno della stessa Federazione convenuta, perché infondate e non provate;

sempre nel merito: nella denegata ipotesi di condanna della FIGC al risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti, dichiarare (...) s.p.a. decaduta dal diritto di eccepire la inoperatività delle polizze assicurative evocate dalla FIGC ed in ogni caso dichiarare (...) s.p.a. tenuta a garantire e manlevare la Federazione Italiana Giuoco Calcio dalla suddetta condanna, ponendo direttamente a carico di (...) s.p.a. il pagamento di quanto dovuto agli appellanti. Con vittoria di spese e compensi di legge ”.

Conclusioni parte appellata:

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI ASSICURATORI DEI (...) CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N. 1728976

Posto che nessuna domanda risulta esser stata rivolta nei confronti degli Assicuratori dei (...) che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1728976 (né, comunque, nei confronti dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, che in primo grado aveva evocato gli Assicuratori invocando la garanzia di cui alla polizza indicata), ai quali è stato notificato l’atto di citazione d’appello ai meri fini della litis denuntiatio, gli Assicuratori dei (...) che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1728976, non accettando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, ritengono esser ormai cosa giudicata la questione relativa al rapporto tra Ulss n. 9 Scaligera (già Azienda Ulss n. 20) e gli Assicuratori dei (...) stessi, come correttamente risolta dal Tribunale di Verona, la cui statuizione, comunque, non potrebbe che esser a tutto concedere integralmente confermata.

Conclusioni parte appellata:

Società (...) di Assicurazionesocietà cooperativa Nel merito, in principalità:

respingersi l’impugnazione principale perché infondata in fatto e in diritto; respingersi in ogni caso l’appello incidentale proposto dei confronti di (...) da parte della dott.(...);

Nel merito, in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accertata responsabilità  dell’Istituto di Medicina dello Sport e della dott. (...), ed anche per il caso di accoglimento dell’appello incidentale della dott. (...), accogliersi le domande di garanzia degli appellati nei limiti contrattuali descritti in premessa.

In ogni caso

Con rifusione delle spese del grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (...), (...)e (...)– i due ultimi in proprio e quali  genitori  esercenti  la  potestà  sulla  minore  (...), e (...)convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, (…), l’Azienda ULSS n.9 Scaligera, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano,  la Federazione Medico Sportiva Italiana, con la chiamata di Assicuratori dei (...), di (...) Assicurazioni spa e di (...) spa, al fine di ottenere il risarcimento  dei danni, patrimoniali e non, subiti da (…) a seguito dell’ictus emorragico intervenuto nel corso di una partita disputata in data 22.12.2010, nonostante fosse stato in precedenza rilasciato il certificato medico agonistico, previa visita della dottoressa (…) presso l’Istituto di Medicina dello Sport.

(…) e l’Istituto di Medicina dello Sport si costituivano contestando la domanda e rilevando che l’esame della dottoressa era stato completo ed esaustivo; contestavano il quantum dei danni e chiedevano, ottenendola, l’autorizzazione alla chiamata in causa, a fini di manleva, di (...) Assicurazioni.

Anche la ULSS n.20 si costituiva contestando la domanda, nonché il suo quantum, chiedendo – ottenendola – l’autorizzazione alla chiamata, in manleva, dei (...).

Si costituiva la FIGC contestando la domanda, il relativo quantum, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; chiedeva e otteneva, in ogni caso, l’autorizzazione alla chiamata, a manleva, della Generali spa.

Si costituiva poi la Federazione Medico Sportiva Italiana contestando la domanda, così come il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

(...) Assicurazioni spa, Assicuratori dei (...) e (...) spa si costituivano separatamente contestando la domanda e, in taluni casi, l’operatività delle relative polizze.

Con sentenza n.1758/17 l’adito Tribunale di Verona – espletata ctu medico-legalerigettava la domanda nei confronti di tutti i convenuti, con l’aggravio, per gli attori, delle spese processuali di tutte le parti, convenute e chiamate ( ad eccezione del rapporto (...)-(...) ), nonché di quelle di ctu.

Presentavano appello avverso la citata sentenza (...), (...), (...)e (...)chiedendo accertarsi la responsabilità della dottoressa (...), dell’Istituto di Medicina dello Sport e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva (...) instando per il rigetto del gravame e, in via di appello incidentale, chiedendo che le spese processuali della chiamata (...) venissero poste a carico degli attori soccombenti, così come quelle di ctu; in via subordinata, domandava di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice (...) Assicurazioni Danni spa.

Si costituiva la Federazione Italia Giuoco Calcio chiedendo il rigetto del gravame; in via di appello incidentale, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva; in via subordinata, domandava di essere manlevata dalla (...) spa, decaduta dal diritto di eccepire l’inoperatività delle polizze.

Anche gli Assicuratori dei (...) che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n.1728976 si costituivano chiedendo la conferma della sentenza di primae curae.

La Società (...) di Assicurazione, scarl si costituiva domandando respingersi l’impugnazione e, in via subordinata, accogliersi l’istanza di garanzia.

Si costituiva La Società (...) di Assicurazione – società cooperativa, già (...) Assicurazioni spa, chiedendo il rigetto dell’appello principale, nonché di quello incidentale svolto dalla (...); in via subordinata, laddove venisse accolto il gravame   incidentale,   instava   per   l’accoglimento   della garanzia nei limiti di polizza.

Infine, si costituiva la  spa instando per il rigetto del gravame, con declaratoria, in subordine, della inoperatività delle polizze.

Il CONI, la Federazione Medico Sportiva Italiana e la ULSS

9 Scaligera – sebbene ritualmente notiziate – non si costituivano e venivano, pertanto, dichiarate contumaci.

A seguito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2019, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini a difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame non merita accoglimento, in assenza del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta di (...) e ciò, per conseguenza, assorbe ogni quaestio – anche a livello di appelli incidentali – dedotta dalle parti ( ad eccezione dell’appello incidentale della (...) stessa, come in seguito si dirà ).

E proprio la contestata sussistenza del nesso causale costituisce il primo motivo di appello.

Si duole, infatti, la famiglia di (...)del fatto che il giudice di primo grado riteneva che gli attori non avevano assolto l’onere della prova sul punto.

A prescindere da ogni altra e diversa considerazione in tema di onere della prova, la decidente Corte stima di dover decidere sulla scorta delle conclusioni prese dal ctu nominato, dott…. e di far proprie le considerazioni svolte così come esposte e argomentate nella relazione peritale e, in seguito, nel relativo supplemento - dal momento che la detta ctu appare in toto condivisibile perché oltre ad apparire priva di vizi logici, contiene argomentazioni fondate su una interpretazione dei dati alla luce di canoni ermeneutici comunemente accettati e di corretti criteri scientifici, con ciò fornendo un risultato di carattere scientifico apprezzabile, ottenuto nel pieno contraddittorio tra le parti.

Con ciò il problema del nesso causale trova un chiaro accertamento.

In merito alla condotta della dottoressa (...), l’ausiliario così argomentava: “Analizzando l’operato della dott.ssa (...) si rileva che i dati di cui la stessa disponeva, all’epoca della visita ( 19 e 30.9.2010 ) erano i seguenti:

  • completa assenza di familiarità per patologie cardiovascolari, assenza di fattori di rischio, test al cicloergometro con valori pressorici sistolici massimi di 200 mmHg, obiettività cardiovascolare nella norma eccezion fatta per la conferma di un valore sistolico alterato ( 150 mmHg ) e di un valore diastolico ai limiti superiori della norma ( 85 mmHg ).
  •  vi era la conferma di un rilievo ipertensivo sistolico nel settembre 2009 ( 150 mmHg ), si era a conoscenza di uno stato di iperaldosteronismo ( 932 pmol/L vs 900 quale valore fisiologico ) ed il test pressorio della 24 ore aveva indicato valori superiori alla norma per la pressione arteriosa sistolica e diastolica media delle 24 ore, diurna e notturna.

Data la giovane età del paziente, il quadro era all’epoca così definibile: ipertensione arteriosa normale/alta per quanto riguarda il valore diastolico ( 85-89 mmHg ) ed ipertensione sistolica di grado I ( 140-159 mmHg ).

Un comportamento corretto e prudente avrebbe dovuto condurre ad un approfondimento diagnostico, soprattutto tenuto conto dei valori di aldosterone. In tal senso, per i dati disponibili, si sarebbe potuto effettuare lo screening dell’aldosterone e del rapporto tra i valori dell’aldosterone plasmatico ( ALDO ) e l’attività della renina plasmatica ( PRA ), megli conosciuto come rapporto ALDO-PRA. Qualora questi due tests avessero fornito risposte indicative si sarebbe dovuto procedere a:

test di inibizione, con il test di carico salino ( infusione di soluzione fisiologica ) o test con Captopril; test di stimolo, con il test di deplezione sodica ( dieta iposodica e furosemide ), test dell’ortostatismo; prova di normalizzazione della pressione arteriosa attraverso il test con spironolattone.

Si sarebbe potuto quindi effettuare una TAC addome, un cateterismo selettivo delle vene surrenali e una scintigrafia.

A quel punto, a seconda della risposta, si sarebbe potuta considerare un’opzione chirurgica ( ad esempio un adenoma ) o un trattamento farmacologico ( come nell’ipertrofia surrenale bilaterale).

Mi è doveroso precisare che, con criterio ex post, dette ricerche non sono state eseguite nel corso dei ricoveri successivi all’emorragia cerebrale.

Rimane quindi insoluta la risposta di dove si sarebbe potuti arrivare con detti accertamenti.” 

Pertanto, riassuntivamente, il ctu così concludeva in merito: “Il comportamento della Collega avrebbe dovuto essere improntato ad una maggior prudenza alla luce dei dati disponibili anche se alcuni dei parametri per il riconoscimento dell’idoneità ( in particolare il test da sforzo e le indicazioni pressorie ) erano risultati nei limiti della norma.

Va sottolineato il fatto che l’evento menomante si è verificato non in occasione di uno sforzo fisico, ma ha colpito il giovane (...) in una fase di minimo impegno organico giustificando in tal modo l’ipotesi che l’evento stesso avrebbe potuto realizzarsi in qualsiasi momento.”

Precisato tutto quanto sin qui esposto quanto alla condotta della (...), in sede di supplemento, l’ausiliario faceva ulteriori precisazioni proprio sul punto del nesso causale. “Confermo … che l’evento menomante si è verificato non in occasione  di  una  sforzo  fisico  ma  ha  colpito  il  giovane (...) in una fase di minimo impegno organico giustificando in tal modo l’ipotesi che l’evento stesso avrebbe potuto realizzarsi in qualsiasi momento.

Volendo meglio precisare questa condizione, desidero sottolineare che, pur ritenendo possibile che gli accertamenti strumentali   non   vengano   ad   evidenziare,   alcuni   casi, malformazioni alterovenose ( MAV ), è anche altrettanto vero che, nel caso in esame, gli approfondimenti effettuati, anche invasivi, non hanno messo in evidenza alcuna variante anatomica, in grado, in quanto tale, di giustificare una condizione anatomica predisponente.

E’ altrettanto vero che l’essersi verificata la puntata ipertensiva in una fase di attività fisica modesta, temporalmente lontana da uno sforzo organico massivo, depone per la non sussistenza di un nesso di causa tra l’attività sportiva intesa in quanto tale e l’episodio ipertensivo acuto.

Sostanzialmente, si ribadisce che l’evento avrebbe potuto colpire il giovane (...) in qualsiasi istante della sua vita.” Conclusivamente, dunque, la verificata assenza del nesso eziologico – in base al criterio del più probabile che non – fornendo risposta negativa alla domanda di fondo circa la presenza o meno del presupposto basilare di una eventuale responsabilità, assorbe tutti gli altri motivi di gravame relativi alla responsabilità dell’Istituto di Medicina dello Sport, della FIGC, della dedotta colpa di (...).

Analogamente dicasi per gli appelli incidentali, ad eccezione come detto in premessa - di quello svolto dalla (...) sotto il duplice profilo delle spese della ctu medico-legale – poste ingiustamente a suo carico – e delle spese processuali di (...) Assicurazioni Danni spa, ora Società (...) di Assicurazione – società cooperativa.

Quanto al primo aspetto, non può che sottolinearsi la mancanza di interesse della (...), dal momento che, mentre in parte motiva il Tribunale gravava delle relative spese la (...) e l’Istituto, nel dispositivo dette spese erano poste a carico degli attori soccombenti.

Quanto alla condanna di (...) alla rifusione degli oneri di giudizio della (...), questa Corte posto che la chiamata della compagnia non appare infondata ( nonostante la diatriba tra le parti circa la presenza o meno della copertura assicurativa ) giacchè l’interpretazione della polizza ben può comprendere, in ipotesi, anche i rischi da  attività professionale dei medici operanti nell’ambito della struttura denominata Istituto Medicina dello Sport non può che disporne l’annullamento.

Altrimenti detto: gli oneri del primo grado di giudizio relativi alla chiamata a manleva, ad opera della dott.ssa (...), della (...) non possono che rimanere a carico della medesima, in assenza di appello incidentale di quest’ultima, ora Società (...) di Assicurazione – società cooperativa.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente grado, per tutte le parti costituite, devono essere poste a carico degli appellanti  – così come in dispositivo liquidate.

Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti per dichiarare parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d’appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa azionata da (...), (...), (...) e (...)nei confronti di (...), Assicuratori dei (...) che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n.1728976, Società (...) di Assicurazione – società cooperativa ( già (...) Assicurazioni spa ), Federazione Italiana Giuoco Calcio, (...) spa, Istituto Medicina dello Sport, Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, FMSI – Federazione medico Sportiva Italiana e ULSS 9 Scaligera – le tre ultime parti, contumaci - avverso la sentenza n.1758/17 del Tribunale di Verona, così provvede:

rigetta l’appello principale;

dichiara assorbiti gli appelli incidentali di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di (...) spa;

dichiara la carenza di interesse di (...) ad impugnare in via incidentale il punto n.9 della sentenza di primo grado in tema di oneri di ctu;

annulla la condanna della (...), di cui al punto n.8 della sentenza di primo grado, alla rifusione degli oneri di giudizio di (...) Assicurazioni spa, ora Società (...) di Assicurazione società cooperativa;

condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali di tutte le parti costituite, che liquida in €.12.200 per ciascuno, per (...), Federazione Italiana Giuoco Calcio e Istituto Medica dello Sport, nonché in €.9.200 per ciascuno, per Assicuratori dei (...) che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n.1728976, Società (...) di Assicurazione

– società cooperativa ( già (...) Assicurazioni spa ) e (...) spa – il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e ulteriori oneri accessori come per legge;

dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell’art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come  modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17.

Venezia, 15.7.2020

Il consigliere rel.-est.                                             

Il Presidente

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