CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 242/2020 DEL 27/01/2020

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

- Sezione III Civile

 

Composta dai magistrati:

 

Dott.         Marco             CAMPAGNOLO Presidente

Dott.         Massimo         COLTRO             Consigliere

Dott.ssa  Monica              ZAMPARUTTI    Consigliere Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in appello con citazione notificata il 7/10/2016

 

da

 

(…)  S.P.A.,  in  persona  del  legale rappresentante C.F. e P.IVA

con gli avv. Paolo Pasetto e Nicoletta Gelpi, elettivamente domiciliata presso l’avv. Elena Della Santa in Venezia per mandato in calce all’atto di citazione di appello

appellante

 

contro

 

(…)  S.R.L.,  in  persona  del  legale  rappresentante   C.F.

con gli avv. Enzo Morelli e Gian Pietro Bianchi, elettivamente domiciliata presso l’avv. Filippo De Poli in Venezia, per mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado

appellata e appellante incidentale

Oggetto: Riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.2493/2016, di data 30/08/2016

in punto: mediazione  Causa trattata il 16/12/2019

CONCLUSIONI:

I procuratori dell’appellante hanno così concluso:

  1. IN RIFORMA DELLA SENTENZA: a) rigettare le domande avversarie; b) condannare S.r.l. a restituire la somma di € 17.500,00 + IVA con interessi legali da ogni singolo versamento ricevuto al saldo.
  2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio (spese generali 15%, CPA e IVA).

I procuratori dell’appellata e appellante incidentale hanno così concluso:

Voglia  l’Ill.ma  Corte  di  Appello  adita,  rigettata  ogni  contraria  domanda, eccezione e deduzione,

  1. IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da contro l'impugnata sentenza;
  2. IN VIA INCIDENTALE, condizionata all’accoglimento, ancorché parziale, delle domande ex adverso formulate, ed a parziale riforma della sentenza stessa, dichiarare ed accertare l’arricchimento ingiustificato ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. in capo all’… e per l’effetto condannare l’Hellas a pagare in favore della la somma prudenzialmente stimata in euro 5.000.000,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma,  oltre  IVA,  interessi  e  rivalutazione  monetaria,  che  dovesse  al riguardo essere ritenuta congrua anche in via equitativa.
  3. IN VIA ISTRUTTORIA, OMISSIS.
  4. IN OGNI CASO, con vittoria di competenze e spese di giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

  1. L’…s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2493/2016, resa dal Tribunale di Verona il 30/08/2016, con cui è stata condannata a pagare alla ... s.r.l. la somma di € 4.500.000,00, oltre iva se dovuta, e interessi dal dovuto al saldo, è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale ed è stata condannata  alle spese di lite.
  2. Osserva il Tribunale: le parti hanno sottoscritto il 25/03/2008 il contratto con cui la …. si è impegnata a corrispondere alla ... un importo fisso di € 17.500,00 a rate e uno altro del 50% del prezzo di cessione del calciatore …; l’eccezione dell’appellante di difetto di rappresentanza del firmatario ... è infondata; ha dato regolare, anche se parziale, esecuzione al contratto; tale comportamento equivale a ratifica dell’operato del ...; la ... può invocare il proprio incolpevole affidamento; quanto alla pretesa nullità (per violazione) delle norme dell’ordinamento sportivo, la relativa disciplina si applica solo ai soggetti che fanno parte di tale ordinamento e quindi non risultano conferenti al caso di specie; è infondata l’eccezione dell’appellante relativa alla mancata iscrizione nel ruolo degli agenti degli affari in mediazione in quanto non si è trattato di attività di mediazione, ma molto più complessa; nessun difetto di causa va ravvisato quanto all’ulteriore compenso del 50%; nessuna violazione dell’art. 1379 c.c. va rilevata; non vi è difetto di prova circa il verificarsi della condizione del pagamento del compenso ulteriore; l’attività svolta dalla ... è stata provata dai testi; la domanda riconvenzionale dell’appellante di restituzione della somma di € 17.500,00 non può essere accolta; il prezzo della variazione di tesseramento è di € 9.000.000,00 e ai sensi del contratto compete alla ... il 50% di tale somma.
  3. L’appellante ha proposto undici motivi di appello (difetto  di rappresentanzaomesso esame documentiviolazione norme ordinamento sportivo violazione norme mediazioneviolazione principi in materia di causa violazione art. 1379 c.c.violazione art. 2697 c.c.violazione art. 1353 c.c.errata valutazione prove oraliviolazione artt. 1366 e 2697 c.c. – restituzione corrispettivo). L’appellata ha concluso in via principale per il rigetto dell’appello e in via incidentale condizionata.
  4. Col primo motivo l’appellante si duole dell’errore del Tribunale per avere ritenuto sussistente la rappresentanza del soggetto firmatario  del contratto. Il motivo è fondato. La sottoscrizione di detta convenzione da parte di  ..., ivi definito come direttore sportivo dell’appellante, non è vincolante per l’…. Non risulta provato che egli rivestisse tale carica alla data del 25/03/2008; dal comunicato stampa …. di data 7/12/2007 (doc. 17 ...) si evince che a tale data egli era il direttore sportivo, mentre nel comunicato stampa di data 14/12/2007 (doc. 24 ...) l’appellante dichiara che  il nuovo direttore generale è …, cui viene attribuito anche il ruolo di direttore sportivo, quindi non vi è prova in atti che il ... fosse effettivamente il direttore sportivo dell’appellante al momento della sottoscrizione della convenzione.
  5. Del resto dalla stessa convenzione firmata dal ... si evince che questi sapeva che nell’operazione era intervenuto il citato …, alla data del contratto direttore generale e direttore sportivo dell’….,  sicché  l’appellata  ...  non  può  sostenere  la  propria buona fede, a giudizio della Corte.
  6. Quanto ai poteri, secondo il Manuale dei Direttori Sportivi della F.I.G.C. il direttore sportivo è “la persona fisica che, anche in conformità con il Manuale UEFA per l’ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi a oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il trasferimento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.”. Quindi la stipula della convenzione di cui è causa non rientra tra i poteri del direttore sportivo.
  7. Inoltre essendo l’appellante una s.p.a., l’appellata non può invocare il proprio affidamento senza colpa; infatti il nominativo del ... non è mai stato iscritto nel Registro delle Imprese come legale rappresentante o procuratore della s.p.a. (doc. 1 ); ai sensi dell’art. 2193 secondo comma c.c., “L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prevede l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta” perché vi era per l’appellata un dovere di verifica dei poteri del firmatario.
  8. Ancora, la convenzione è priva di timbri della società calcistica, non vi è prova che sia stata stipulata nella sede societaria (al teste …, escusso all’udienza del 27/03/2015 non è stata posta la domanda di cui al cap. 14 della memoria istruttoria dell’appellata) e che gli organi statutari ne fossero a conoscenza. Il teste …, escusso all’udienza del 27/03/2015, ha confermato di avere relazionato il Presidente dell’….“in forma verbale” circa l’attività di  segnalazione, assistenza e consulenza che ... svolgeva in favore dell’…ai fini del tesseramento del calciatore …. da parte del club e nulla ha riferito sulla stipula della convenzione.
  9. Col secondo motivo l’appellante si duole dell’errore del Tribunale per avere ritenuto ratificata la convenzione. Il motivo è fondato. Nella fattispecie le fatture emesse dall’appellata (docc. 18, 19, 20 ...) e pagate dall’appellante per17.500,00 si riferiscono al contratto per la “Attività di consulenza ed assistenza finalizzata al tesseramento del calciatore (prestazione già svolta al momento della stipula della convenzione “…attività svolta…”) (doc. 1 ...) e non fanno mai riferimento alla convenzione per cui è causa.
  10. Inoltre le date di emissione delle fatture non corrispondono a quelle previste nella convenzione, i pagamenti sono avvenuti in ritardo rispetto alle date fissate nella scrittura e mai l’appellata ha invocato la rinuncia alla possibilità di ritardare il pagamento di cui alla convenzione, ha mai fatto riferimento alla convenzione nelle lettere di sollecito (docc. 18, 19 e 20 ...).
  11. A tal proposito la Suprema  Corte ha ritenuto “La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi anche da facta concludentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una società (di una persona giuridica), il comportamento dal quale possa inferirsi l’esistenza di una ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa” (Cassazione civile sez. II, 12/12/2005, n. 27335) e nella fattispecie non vi è alcuna prova di una tale ratifica da parte degli organi istituzionali.
  12. Col terzo motivo l’appellante si duole dell’errore del primo giudice per non avere rilevato la violazione delle norme dell’ordinamento sportivo. Il motivo è infondato. ... e il suo legale rappresentante non appartengono all’ordinamento sportivo e il contratto ha esplicitamente escluso l’assoggettamento a tale ordinamento. Del resto la giurisprudenza della Suprema Corte in merito al valore dei regolamenti delle federazioni sportive, quali atti di autonomia organizzativa di natura contrattuale è pacifica. A una risalente pronuncia delle SS UU della Cassazione secondo cui “Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive…non costituiscono atti normativi primari e pertanto non possono introdurre deroghe alle norme statuali” (Cassazione civile sez. un., 5/09/1986, n. 5430), ha fatto seguito, nel 2007, la seguente pronuncia “Le disposizioni contenute nelle c.d. “carte federali” delle federazioni sportive…rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale” (Cassazione civile sez. lav., 3/08/2007, n. 17067); nel 2010 la Cassazione ha stabilito “L’ordinamento sportivo detta una disciplina di carattere particolare e non generale, applicabile solo ai soggetti che ne fanno parte, onde nessun effetto invalidante si determina per effetto del mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo cui è sottoposto solo una dei contraenti” (Cassazione civile sez. I, 1/12/2010,n. 24391).
  13. Col quarto motivo l’impugnante si duole dell’errore del giudice di prime cure in merito alla violazione delle norme in materia di mediazione. Il motivo è infondato. Non si è trattato di una mera messa in contatto delle parti, ma di una complessa attività di osservazione e di valutazione del calciatore, come dichiarato dal teste “…portammo il calciatore anche a fare una partita con i nostri calciatori; le relazioni che vennero fatte sul giocatore lo segnalavano come al di sopra della media rispetto a quelli che già avevamo”, il quale ha confermato che l’…, all’esito delle attività di segnalazione svolte dalla ..., si è convinta delle qualità del giocatore e ha anche chiesto a quest’ultima di assisterla al fine di procedere agli opportuni incombenti finalizzati al tesseramento del calciatore. Il teste …, commercialista consulente di ..., ha dichiarato “Io tramite un referente brasiliano…avevo preso contatti con la federazione brasiliana sia centrale che catarinense…” e ancora ha confermato di avere fornito personalmente all’… istruzioni e consigli su come relazionarsi con l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
  14. Col quinto motivo l’impugnante censura la sentenza per non avere ritenuto privo di causa il contratto nella parte in cui prevede il corrispettivo del 50% in caso di cessione del giocatore ad altra squadra; col sesto motivo lamenta errore del giudice di prime cure per non avere rilevato la violazione del divieto di alienazione di cui all’art. 1379 c.c., col settimo motivo si duole dell’errore del giudice di prime cure per avere ritenuto verificata la condizione relativa al pagamento del corrispettivo ulteriore, con l’ottavo motivo lamenta errore del Tribunale per non avere rilevato la violazione del limite di durata dei vincoli obbligatori. I motivi sono assorbiti per quanto sopra esposto.
  15. Con il nono motivo l’appellante lamenta l’erronea valutazione delle prove orali e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il motivo è infondato. La complessa attività della ... è stata confermata dai testi e dai documenti, come già evidenziato, mentre il lavoro direttamente svolto dal dottore commercialista è stata effettuato quale consulente di ...,  come  dal  medesimo  specificato  in  sede  di  escussione “dottore commercialista, consulente della ... dal 2007 al 2010 circa”.
  16. Col decimo motivo l’appellante lamenta errore del primo giudice nell’individuazione dei compensi percepiti per effetto della cessione del contratto. Il motivo è assorbito.
  17. Con l’undicesimo motivo l’impugnante si duole della mancata restituzione della somma di € 17.500,00 pagata all’appellata. Il motivo è infondato. L’attività svolta da ... è stata a più riprese evidenziata e risulta provata per cui non vi è motivo per l’accoglimento di tale domanda. Del resto la stessa appellante riconosce “… non nega che ... l’abbia messa in relazione con il Giocatore, favorendo la conclusione di un affare, rappresentato dall’accordo di costituzione di un rapporto di tesseramento, per il quale versò, all’epoca, un giusto corrispettivo (€ 17.500,00)” (pag. 8 comparsa conclusionale ….).
  18. In definitiva, l’appello va parzialmente accolto e l’appello incidentale condizionato rigettato. Le spese seguono la soccombenza pressoché totale dell’appellata e sono liquidate in dispositivo applicando i  valori minimi previsti dalla tariffa per lo scaglione di riferimento. La sentenza è redatta ai sensi dell’art. 9-octies D.L. 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.

G.U. n. 192 del 20/08/2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

  1. accoglie parzialmente l’appello, rigetta l’appello incidentale condizionato e, per l’effetto, riforma la sentenza n. 2493/2016, resa dal Tribunale di Verona il 30/08/2016, revocando la condanna dell’appellante al pagamento in favore dell’appellata della somma di € 4.500.000,00 oltre iva se dovuta e interessi dal dovuto al saldo;
  2. ordina la restituzione di quanto eventualmente pagato dall’appellante in forza del titolo;
  3. condanna l’appellata a rifondere all’appellante le spese legali di primo grado che liquida complessivamente in40.000,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cnaa;
  4. condanna l’appellata a rifondere all’appellante le spese legali di secondo grado che liquida complessivamente in19.364,32, di cui € 5.969,21 per la fase di studio,3.470,16 per la fase introduttiva,9.924,95 per la fase decisionale, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cnaa.

Così deciso in Venezia in data 16/12/2019

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