CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 5344/2019 DEL 27/11/2019

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA - Sezione III Civile

 

Composta dai magistrati: 

Dott.         Marco             CAMPAGNOLO Presidente

Dott.         Massimo            COLTRO            Consigliere

Dott.ssa  Monica              ZAMPARUTTI    Consigliere Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in appello con citazione notificata il 13/07/2017

da

 

A.C. ... S.R.L., in persona del legale rappresentanteP.IVA con gli avv. Luciano Ruggiero Malagnini e Corrado Tognetti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Verona per mandato allegato all’atto di citazione di appello

appellante

contro

 

... S.A., con sede legale in 6977 Ruvigliana (Svizzera), via della Fontana n.26, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , C.F. …, con gli avv. Filippo Ingraffia, Stanislao Lucheschi e Giovanni Battista Protti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Padova, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello

appellata

Oggetto: Riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.1312/2017, di data 25/05/2017

in punto: agenzia

Causa trattata il 4/11/2019 CONCLUSIONI:

I procuratori dell’appellante hanno così concluso:

1) Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare fondati i motivi di impugnazione.

  1. Voglia, per conseguenza, accertare e dichiarare che, nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di prima istanza, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per:
    • dichiarare l’assenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio e la totale carenza di legittimazione ad agire in capo alla SA;
    • dichiarare la nullità/inefficacia del contratto di mandato n. 3881 del 07.07.2013, essendo stato stipulato in violazione ed in frode di regole dell’ordinamento sportivo, quali gli artt. 4 e 16, commi 1 e 2, del regolamento agenti calciatori della Figc;
  2. dichiarare che alcuna somma era dovuta alla SA e/o al ... in quanto non si è mai avverato l’evento dedotto in condizione al punto 5) del contratto di mandato n. 3881 del 07.07.2013, non essendo mai stato esercitato, da parte dello Sparta Praga, il diritto di riscatto nei modi e nei tempi stabiliti nell’accordo di trasferimento del 10.07.2013 e, per l’effetto,
  3. revocare e/o annullare l’opposto decreto ingiuntivo e condannare la SA a restituire all’A.C. ... Srl la somma di Euro 20.000,00, da quest’ultima versata in ottemperanza all’ordinanza resa in data 03.06.2016 con la quale il giudice di primo grado concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

4) voglia, in ogni caso, condannare l’appellata GT Sport Consulting SA, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.

I procuratori dell’appellata hanno così concluso:

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte anche per gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c. - così giudicare:

In via preliminare

  1. Accertare e dichiarare l’inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dell’appello proposto dalla A.C. ... S.r.l., in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

In via principale, nel merito

  1. Rigettare le domande tutte formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ovvero in subordine, in ogni caso rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dall’appellante per le ulteriori ragioni dedotte in primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni opportuna statuizione.

In ogni caso

  1. Condannare l’appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame e dell'ulteriore importo a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

  1. L’A.C. ... ha proposto appello avverso la sentenza n. 1312/2017 resa, ex art. 281 sexies c.p.c., depositata il 25/05/2017 e non notificata, dal Tribunale di Verona il 25/05/2017, con cui sono state rigettate le proprie domande svolte nei confronti di s.a., con condanna alle spese di lite.
  2. Premette il Tribunale: l’appellante ha opposto il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’appellata per20.000,00 a titolo di corrispettivo per i servizi di consulenza forniti dall’agente in relazione al trasferimento del giocatore …. a una società di calcio estera. L’appellante ha dedotto: assenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio in capo all’appellata; inefficacia del contratto di mandato; mancato avveramento della condizione.
  3. Osserva il Tribunale: i regolamenti delle federazioni sportive rappresentano atti di autonomia organizzativa di natura contrattuale; l’art. 4 del regolamento agenti dei calciatori della F.I.G.C., nella versione in vigore all’epoca dei fatti, richiede l’autorizzazione del solo calciatore e non di terzi; l’accordo intervenuto tra il e lanon può qualificarsi come cessione di credito, ma come mandato all’incasso, conforme all’art. 4; la condizione alla quale era stata subordinata la corresponsione all’agente della somma residua di € 25.000,00 o che il calciatore fosse riscattato dalla società ceca si è realizzata; il giocatore è stato riscattato o acquistato a titolo gratuito con l’accordo di trasferimento del 24/07/2014; il contratto di mandato con il ... non precisa che tale cessione dovesse avvenire a titolo oneroso, il termine entro cui avrebbe dovuto realizzarsi; l’attività dell’agente è stata proficua per l’appellante; il contratto di trasferimento del 10/07/2013 non è collegato al contratto di mandato con il ... ed è stato superato da quello del 24/07/2014.
  4. L’appellante ha proposto due motivi di appello (assenza di titolarità del diritto mancato avveramento condizione). L’appellata ha concluso in via principale per il rigetto dell’appello.
  5. Col primo motivo l’appellante lamenta il rigetto delle eccezioni di assenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo all’appellata e di nullità/inefficacia del contratto di mandato. Il motivo è infondato. L’attività di agente può essere effettuata da persone fisiche ma anche da  “un soggetto per il tramite di una persona giuridica” (Nuovo regolamento per i servizi di procuratore sportivo). Inoltre il ... ha espressamente comunicato al il passaggio del credito in favore dell’appellata (doc. D11 …) senza che l’appellante eccepisse alcunché.
  6. La giurisprudenza della Suprema Corte in merito al valore  dei regolamenti delle federazioni sportive quali atti di autonomia organizzativa di natura contrattuale è pacifica. A una risalente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive…non costituiscono atti normativi primari e pertanto non possono introdurre deroghe alle orme statuali” (Cassazione civile sez. un., 5/09/1986, n. 5430), ha fatto seguito, nel 2007, la seguente pronuncia “Le disposizioni contenute  nelle c.d. “carte federali” delle federazioni sportive…rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale” (Cassazione civile sez. lav., 3/08/2007, n. 17067) e, nel 2010, “L’ordinamento sportivo detta una disciplina di carattere particolare e non generale, applicabile solo ai soggetti che ne fanno parte, onde nessun effetto invalidante si determina per effetto del mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo cui è sottoposto solo una dei contraenti” (Cassazione civile sez. I, 1/12/2010,n. 24391).
  7. La successiva sentenza del 2015 invocata dall’appellante non fa altro che ribadire tale indirizzo giurisprudenziale “Le violazioni di regole dell’ordinamento sportivo in tema di contratto…non (sono) direttamente determinanti la nullità per violazione delle norme imperative” (Cassazione civile sez. III, 17/03/2015, n. 5216). Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, in cui soggette ai regolamenti sportivi erano entrambe le parti e non una sola come nel caso che ci occupa, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere una frode, mai denunciata in concreto dall’appellante.
  8. Col secondo motivo l’appellante lamenta errore del Tribunale per avere ritenuta verificata la condizione prevista dal contratto e cioè la cessione ad altra squadra del giocatore. Il motivo è infondato. La condizione della cessione del giocatore ad altra squadra si è verificata, come provato dal contratto 24/07/2014 (doc. D6 appellante) e dal comunicato stampa del ... di data 24/07/2014 (doc. D17 appellante) in cui la società sportiva afferma di avere ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del …..
  9. In definitiva, l’appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori minimi previsti dalla tariffa per lo scaglione di riferimento. Sussistono i presupposti per applicare l’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, poiché la causa è iniziata dopo il 30/01/2013. La sentenza è redatta ai sensi dell’art. 9-octies D.L. 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. G.U. n. 192 del 20/08/2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta l’appello perché infondato e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 1312/2017, resa dal Tribunale di Verona il 25/05/2017;

condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese di lite di secondo grado che liquida complessivamente in € 1.933,50, di cui € 540,00 per la fase di studio,483,50 per la fase introduttiva,910,00 per la fase decisoria, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cnaa;

dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quarter dell’art. 13 DPR 30/05/2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24/12/2012, e che l’impugnante  deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia in data 4/11/2019

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