TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 827/2020 DEL 26/06/2020

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE III

 

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I grado, iscritta al n 938/2019 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 7/1/2020, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

 

(...) PRO (...) 1919 SRL, C.F. 03097410124, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to CRAVEIA ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Busto Arsizio (VA), piazza Garibaldi n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione, 

OPPONENTE,

 

nei confronti di

 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO (...) , C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in VIA TORQUATO TASSO 31 24121 BERGAMO,

 

OPPOSTO,

avente ad oggetto: Contratto d’opera professionale Conclusioni come da verbale dell’udienza del 7/1/2020

FATTO E DIRITTO

 

 

  1.  on atto di citazione notificato in data 28/1/2019, (...) PRO (...) 1919 SRL promuoveva il presente giudizio nei confronti di STUDIO LEGALE ASSOCIATO (...) , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 4756/2018 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l’accertamento della carenza di propria debenza nei confronti di parte opposta, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva  nel presente giudizio STUDIO LEGALE ASSOCIATO (...), che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell’opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano espletati prova per testi ed interrogatorio formale; la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7/1/2020.

1.1.   La presente sentenza viene depositata in data 3/6/2020, stante l’esigenza di attendere il deposito dell’ultima memoria di replica, avvenuto nell’ultimo giorno utile dell’1/6/2020 (come da videata della Consolle del Magistrato che segue), a seguito della proroga dei termini ex art. 190 c.p.c. e conseguente agli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36, comma 1, del D.L. n. 23/2020. 

  1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di tardività ed inammissibilità dell’opposizione e motivata dall’asserita erroneità della citazione, anziché del ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011. Invero, il rito previsto da quest’ultima disposizione non è pertinente al caso di specie. Infatti, rammentato che, secondo la giurisprudenza, i compensi per le prestazioni professionali diverse da quelle inerenti alla materia civile e (cumulativamente a quest’ultima) giudiziali  o strettamente strumentali a quelle processuali esorbitano  dal citato rito sommario (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10426 del 08/08/2000, Rv. 539312 01, non superata da S.U., sent. n. 4485 del 2018), l’onorario in discussione non rientra nella disciplina dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, atteso che la presente controversia concerne “le vertenze di natura stragiudiziale o di natura giudiziale in materia di diritto sportivo” ex art. 3 del contratto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, tant’è che la stessa parte opposta evidenzia come l’”ambito civile” era “materia del tutto estranea al contratto che riguardava invece la materia sportiva” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).

3.    Nel merito, deve essere rigettata l’opposizione, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi rilevare come i passaggi di pag. 6 della comparsa conclusionale di parte opponente e di pag. 4 della memoria di replica della medesima parte escludano che il pagamento parziale - ed intervenuto in corso di causa - abbia fatto venire meno ed anche solo in parte la materia del contendere.

3.1.     Parte opposta ha dimostrato il credito azionato monitoriamente, producendo il contratto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio ed adducendo, a pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo, la circostanza incontestata entro la prima difesa utile della citazione (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008, Rv. 602119) - secondo la quale “al termine della stagione sportiva 2017/201830 giugno 2018la società veniva promossa sul campo a partecipare al Campionato professionistico di Serie C”.

4.  Conclusioni diverse da quelle suesposte non possono essere tratte dal recesso esercitato prima della scadenza negoziale del 30/6/2019, non incidendo tale atto unilaterale sul periodo anteriore alla citata data. Invero, premesso che, secondo la giurisprudenza, “La previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione  professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva fatto applicazione dell'affermato principio, accogliendo la domanda di pagamento dei compensi reclamati da un professionista esterno nei confronti di un'A.S.L. per l'espletamento di un contratto di consulenza al quale era stato apposto un termine, prima della cui scadenza, però, la committente aveva esercitato il recesso)” (così Cass., Sez. L, Sentenza n. 27293 del 21/12/2006, Rv. 59401601 e in tal senso anche Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018, Rv. 650265 – 01), nel caso di specie l’art. 4 del contratto di cui al  doc.  3  del  fascicolo  monitorio  prevede  testualmente  che

”, così escludendo l’incidenza del diritto potestativo di recesso sul periodo anteriore al 30/6/2019, delimitandosi l’efficacia di tale atto unilaterale al periodo successivo alla menzionata data.

4.1.  La citata clausola e la chiarezza di quest’ultima circa la volontà negoziale inoltreescludono e superano la pertinenza della giurisprudenza menzionata dall’opponente.

5.  Conclusioni differenti da quelle suesposte non possono essere tratte dall’art. 6 del medesimo contratto ed in base al quale

”. Invero, anche ritenendo che la menzione de “i procedimenti avanti al TAR” sia solo per l’individuazione del parametro delle tariffe professionali e non già per l’indicazione tipologica dei contenziosi sottoposti a queste ultime anziché al compenso negozialmente stabilito, la clausola in esame non può intendersi in deroga all’art. 4 e - in contraddizione rispetto a quest’ultimo

- legittimante l’anteriore recesso dell’opponente, dovendo piuttosto interpretarsi come concernente la sovrastante fattispecie estranea al presente giudizio, e – secondo la quale

”. Del resto, proprio l’esorbitanza di tale ipotesi rispetto alla restante disciplina negoziale

  1. determina l’esigenza di fissare l’alternativo parametro dei compensi secondo i parametri de “i procedimenti avanti al TAR” ed “ex D.M. 55/2014”;
  2. consente di ritenere possibile la “revoca” (rectius, recesso) della cliente ed a differenza delle controversie e della consulenza disciplinate dal contratto e con i descritti limiti di cui al citato art. 4.
  1.  n senso opposto a quanto suesposto nemmeno depone l’esito della prova per testi espletata. Pur avendo il teste (...)  dichiarato che Noi (cioè, io e la dott.ssa (...), anche se la richiesta fu più precisamente solo della dott.ssa (...) dicemmo che dovevamo fare un rapporto per un anno in virtù del fatto che eravamo in procinto di vendere la Pro (...) ad una società anzi di ricercare una società acquirente - ed allora non si voleva impegnare il futuro acquirente; l’impegno era abbastanza pesante per (...). In quella occasione, l’avv.to (...) disse che non c’era problema, laddove vi sarebbe stata una necessità, il discorso sarebbe stato chiuso: così erano  le intese”, tale asserzione non è dirimente in quanto
    1. non avendo il teste saputo precisare “se quanto suesposto fu riferito dall’avv.to (...) anche in sede di stipula del contratto”, potendo essere certamente asserito solo che ciò fu riferito precedentemente al contratto”, non può presumersi che tale intento non sia stato superato dalla differente intesa negoziale di cui al doc. 3, anche osservato non solo l’art. 2722 c.c., ma anche come “al fine di determinare il contenuto delle clausole contrattuali occorre far capo al contratto definitivo che assorbe nel regolamento d'interessi attuato dalle parti le convenzioni preliminari e le trattative contrattuali, togliendo ad esse efficacia e dettando l'unica disciplina dei rapporti” (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 464 del 18/01/1983);
    2. anche opinando diversamente dalla lettera che precede,
      1. il modo condizionale de il discorso sarebbe stato chiuso e
      2. la natura ipotetica di tale prospettazione e laddove vi sarebbe stata una necessità

lasciano evidenziare che un’anteriore cesura del rapporto negoziale sarebbe stata possibile solo previo, futuro ed eventuale successivo accordo negoziale e risolutorio.

6.1. Quest’ultima interpretazione negoziale è – del restoconfermata anche dal comportamento successivo delle parti. In particolare, a fronte del richiamo da parte dell’opposta, con il doc. 7 del fascicolo monitorio, e rammentante la durata del rapporto negoziale sino al 30/6/2019, non emerge una contestazione dell’opponente in merito a detto termine finale e nella prima replica successiva, bensì e segnatamente la declaratoria di detta parte di come  

”, così rappresentando o un’indimostrata impossibilità sopravvenuta della prestazione, o una quivi non eccepita e priva di prova eccessiva onerosità sopravvenuta, ma giammai una diversa esegesi del testo negoziale in esame ed in merito al termine finale del rapporto contrattuale.

7. Tanto meno poiesiti diversi possono essere tratti dalla testimonianza assunta e laddove, in risposta al capitolo 4, il teste rappresenta che Sapevo della telefonata perché ciò mi fu riferito dalla dott.ssa (...) che mi raccontò che l’avv.to (...) non avrebbe messo cause ostative al recesso del contratto”: a tacer d’altro, trattasi di conoscenza de relato partium in quanto acquisita dalla legale rappresentate dell’opponente e, come tale, inutilizzabile (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 43 del 05/01/1998, Rv. 511332 - 01).

8. Nemmeno è poi richiamabile pertinentemente l’”arricchimento ingiustificato” menzionato da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. e negli scritti conclusionali: il corrispettivo de quo è consequenziale a quanto previsto negozialmente e senza chepertantosia ulteriormente ammissibile un sindacato su detto equilibrio economico consensualmente individuato.

9. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, la nota spese depositata, l'importo delle domande accolte, in € 7.254,00 per compensi (fase di studio € 1.620,00, fase introduttiva € 1.147,00, fase istruttoria € 1.720,00, fase decisoria € 2.767,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M 

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull’opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

Rigetta l’eccezione di tardività ed inammissibilità dell’opposizione;

Rigetta l’opposizione e le domande di (...) PRO (...) 1919 SRL, e, per l’effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4756/2018 del Tribunale civile di Bergamo;

Rigetta nel resto;

Condanna (...) PRO (...) 1919 SRL al pagamento, in favore di     STUDIO   LEGALE ASSOCIATO   (...), delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. 

Bergamo, 03/06/2020

Il Giudice unico

dott. Tommaso Del Giudice

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