TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2136/2019 DEL 08/10/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11817/2016 promossa da:

(…)           (C.F…..),       con   il

patrocinio   degli    avv.ti    FILIPPONI    GIAN   MARCO  CESARI EDOARDO, PIROMALLI  ELISABETTA,          VEZZOLI  GIOVANNI,                   ARCANGELI  PIETRO; elettivamente domiciliato in VIA AUDINOT N. 31 40134 BOLOGNA, presso il difensore avv. FILIPPONI GIAN MARCO

ATTORE/I

contro

(…) (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. DEL RE GIOVANNI e dell’avv. CIARDULLO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA VIRGINIO ORSINI 21 00100 ROMA presso il difensore avv. DEL RE GIOVANNI

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

 

La difesa di parte attrice chiede e conclude:

in via principale:

  • accertarsi che, nella vigenza del mandato conferito a (...) in data 28.4.2014 con scadenza il 27.4.2016, (...)ha stipulato in data 31.8.2015 con Sunderland Association Football Club un contratto quadriennale di prestazione sportiva, per un compenso annuo di 3.120.000,00 sterline (pari ad euro 3.867.610,00), oltre ai bonus contrattualmente pattuiti, o per quello diverso che risulterà nel corso del giudizio;
  • conseguentemente, condannarsi (...)a pagare in favore di (...) quanto meno l’importo di euro 773.522,00, oltre iva, se dovuta, corrispondente al 5% del compenso lordo dallo stesso (...)pattuito con Sunderland Association Football Club, o quello diverso che risulterà dovuto nel corso del giudizio;

in via istruttoria:

ammettersi le prove indicate nella memoria ex  art. 183, comma  6, n. 21, c.p.c.

depositata dall’esponente;

in ogni caso:

spese, diritti ed onorari rifusi”.

La difesa di parte convenuta chiede e conclude:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni eccezione, deduzione e

richiesta ex adverso formulata:

>> in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, essendo competente nella presente fattispecie l’Autorità Giudiziaria della Gran Bretagna;

>> sempre in via preliminare e pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l’eccezione pregiudiziale di cui sopra, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo competente nella presente fattispecie il Giudice Sportivo, come espressamente previsto dai Regolamenti richiamati;

>> in via principale e di merito: rigettare la domanda giudiziale in quanto infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile e comunque non provatadocumentata;

>> in via gradata di merito: dichiarare il mandato n.2223 del 28.02.2014 inefficace ai sensi dell’art. 19 c.6 RAFIFA e dell’art. 16 c.6 RAFIGC e che pertanto nulla deve essere pagato dal sig. (...) ad alcun titolo o ragione derivante da tale mandato;

>> in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le precedenti domande, dichiarare comunque il (...) tenuto agli adempimenti contrattualmente previsti, se formalmente richiesti e nei limiti dello stesso dettato contrattuale.

>> Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

In via del tutto subordinata: si rinnova la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori tutti così come indicati ed articolati nelle note ex art. 183, comma, n.2 e n.3 c.p.c.”.

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

 

Con atto di citazione ritualmente notificato (...), conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale (...) al fine di sentire accertare, in via principale, che, nella vigenza del mandato conferito all’attore in data 28.04.2014 con scadenza il 27.04.2016, (...)aveva stipulato in data 31.08.2015 con Sunderland  Association  Football  Club  un  contratto  quadriennale  di  prestazione sportiva, per un compenso annuo di 3.120.000,00 sterline (pari ad euro 3.867.610,00), oltre ai bonus contrattualmente pattuiti, o per quello diverso che risulterà nel corso del giudizi e, quindi, conseguentemente condannarsi (...)a pagare in favore di (...) quanto meno l’importo di euro 773.522,00, oltre iva, se dovuta, corrispondente al 5% del compenso lordo dallo stesso (...)pattuito con Sunderland Association Football Club o quello diverso che risulterà dovuto nel corso del giudizio.

Si costituiva ritualmente in giudizio  (...), eccependo  in via pregiudiziale sia il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano che del Giudice Ordinario, nel merito chiedeva di rigettare la domanda giudiziale, in via gradata di merito chiedeva dichiarare il mandato n.2223 del 28.02.2014 inefficace ai sensi dell’art. 19 c.6 RAFIFA e dell’art. 16 c.6 RAFIGC e che pertanto nulla doveva essere pagato dal (...) ad alcun titolo o ragione derivante da tale mandato, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le precedenti domande, dichiarare comunque il (...) tenuto agli adempimenti contrattualmente previsti, se formalmente richiesti e nei limiti dello stesso dettato contrattuale.

La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti. Con ordinanza del 21.08.2017 il G.I. rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti.

Infine all’udienza del 13/12/2018 le parti precisavano le rispettive precisazioni ed il Giudice, su istanza di parte, assegnava ex art. 281-quinquies c.p.c. il termine per il deposito delle comparse conclusionali, fissando l’udienza per la discussione orale al 30.05.2019, all’esito della quale tratteneva la causa in decisione.

Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda attorea, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata,

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano     per  essere  la  controversia  attribuibile  alla  giurisdizione  dell’Autorità giudiziaria della Gran Bretagna e in subordine del giudice ordinario per essere competente l’arbitro sportivo.

Secondo la prospettazione contenuta in atto di citazione, la presente controversia ha, infatti, ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto al pagamento del compenso dovuto a norma dell’art. 21 comma 6 del Regolamento agenti 2010 e, quindi, di una somma liquida ed esigibile di denaro.

Sulla base di tale prospettazione va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 2, parte prima della L. n. 218/995 e dell'art 5 comma 1 n. della Convenzione di Bruxelles. Quest'ultimo, in particolare, in deroga al criterio principale secondo cui, la giurisdizione è del giudice dello Stato membro ove ha domicilio il convenuto, prevede testualmente che "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto".

Per quanto riguardo la legge applicabile al rapporto in esame, si deve far riferimento alla Convenzione di Roma del 1980. Infatti in Italia, l’art. 57 della legge 31 Maggio 1995, n. 218 di "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" rinvia espressamente alla Convenzione in questione, stabilendo che i contratti con elementi di internazionalità sono disciplinati “in ogni caso” dalla Convenzione di Roma del 1980 del 19 Giugno 1980.

Tale Convenzione stabilisce come criterio sussidiario, all'art. 4, in assenza di scelta della legge applicabile, che si applichi al contratto la legge del paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto” (art. 4.1). Ai sensi del successive comma, si presume che il collegamento più stretto si abbia con il Paese in cui la parte che deve fornire la “prestazione caratteristica” ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la propria amministrazione.

Dalla documentazione risulta che (...), che senza dubbio era tenuto a rendere la prestazione caratteristica del contratto, avesse ed abbia tuttora la propria residenza in Italia.

Pertanto, in base alla legge italiana, che peraltro anche parte convenuta richiama e ritiene applicabile al rapporto in esame, l’obbligazione dedotta in giudizio va adempiuta, ex art. 1182 comma III c.c. al domicilio del creditore al momento della scadenza e quindi a Bologna ove lo stesso è residente.

Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice italiano.

Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore dell’arbitro sportivo, va anzitutto detto che alla fattispecie in esame va applicato per quanto ivi espressamente disciplinato il Regolamento agenti di calciatori del 2010 richiamato nel contratto sottoscritto dalle parti.

Infatti, nel mandato stipulato in data 28.4.2014 (doc. 3 di parte attrice) è specificato che il rapporto intercorrente tra le parti sarebbe stato disciplinato dal Regolamento agenti FIGC del 2010 (vedi doc.to 2 di parte attrice).

Nel mandato si precisa infatti che le parti stipulano il presente contratto ai sensi del vigente Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori - di seguito ‘Regolamento’- ”; inoltre, l’art. 5 di detto mandato dispone che per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle norme del Regolamento (deve intendersi quello del 2010).

Sostiene, quindi, la difesa del convenuto che, dovendo essere qualificata la presente controversia come controversia internazionale, ai sensi dell’art. 24.1 del Regolamento agenti FIGC 2010 (così come ai sensi dellart. 30.2 del Regolamento FIFA 2008), la giurisdizione sarebbe devoluta alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori FIFA.

Al riguardo può argomentarsi che la richiamata disposizione contenuta nel Regolamento FIGC , la quale statuisce che in caso di controversie internazionali relative all’attività di Agente, una richiesta di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori FIFA”, preveda, per le controversie internazionali, una mera facoltà non vincolante, ma alternativa per le parti di adire detta Commissione.

In ogni caso dette norme non sono applicabili al caso di specie in cui si discute unicamente di questioni di carattere patrimoniali inerenti al rapporto dellagente con il calciatore.

La sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario, per l’ipotesi di controversia nazionale, è poi confermata dal CONI mediante il parere 3/2015 del 4/23.2.2015 (doc. 17 di parte attrice), con il quale si dà atto che nel previgente sistema di giustizia sportiva, ai sensi del Regolamento F.I.G.C. disciplinante l’attività degli Agenti di calciatori, le controversie erano devolute alla cognizione del TNAS (ovvero il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport)”, e, quindi, che l’attuale Codice di Giustizia Sportiva, pur avendo operato la soppressione del TNAS, nulla dispone in ordine alla cognizione delle controversie di carattere patrimoniale che coinvolgono gli Agenti di calciatori”,  conclude affermando che alla luce di quanto esposto, la soluzione più armoniosa e coerente all’ordinamento giuridico statale consiste nella necessaria devoluzione delle controversie di carattere patrimoniale tra Agenti sportivi di calciatori e tesserati alla Giurisdizione Ordinaria, in conformità con gli artt. 1 c.p.c. e 1 c.p.p.”.

In conclusione  va comunque affermata la giurisdizione del giudice italiano ordinario a conoscere la controversia vertendo la stessa su questioni di carattere meramente patrimoniali.

Passando al merito, deve rilevarsi che i fatti che hanno dato origine alla controversia non sono contestati tra le parti e possono qui riassumersi brevemente.

(...), agente sportivo, stipulava con (...), calciatore in data 12.03.2012, il contratto di mandato n.1251 , con vigenza biennale, in forza del quale - in data 13.07.2012- il (...) sottoscriveva un contratto di prestazioni sportive con il Liverpool F.C., squadra professionistica inglese (vedi doc.to 4 di parte attrice).

In rinnovo del sopra richiamato mandato, le parti sottoscrivevano in data 28.04.2014, in località Newcastle (Gran Bretagna), un nuovo contratto di mandato  (n.2223) avente ad oggetto la cura degli interessi del Calciatore e nello specifico“... opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso ...”, pattuendo, a titolo di compenso in favore dell’Agente Sportivo, la misura percentuale del 5% (cinque per cento) del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva, nonché una somma a titolo di penale nel caso di revoca per giusta causa, già predeterminata nella somma di euro 30.000,00 (vedi doc.to 5 di parte attrice).

In data 11.08.2015, il (...) decideva di risolvere il contratto di mandato n.2223 ed inviava quindi al (...) e per conoscenza alla Commissione Procuratori F.I.G.C., una lettera raccomandata avente ad oggetto la revoca immediata del mandato per giusta causa ( vedi doc.to 6 di parte attrice).

In risposta a tale revoca il (...) inviava due separate raccomandate del 22.08.2015 (vedi doc.to 7 di parte attrice) nelle quali contestava genericamente l’efficacia e la validità della intimata revoca per poi, con atto di citazione del 12.07.2016 notificato in data 01.08.2016, convenire in giudizio il (...), innanzi l’intestato Tribunale.

Sulla base si tali pacifici fatti l’attore ritiene applicabile al caso di specie l’art. 21 del

Regolamento agenti 2010.

Sostiene, in particolare, l’attore, richiamando il contenuto degli artt. 18 e 21 del Regolamento agenti 2010, che (...), non avendo agito per l’accertamento della sussistenza della giusta causa del recesso entro il termine decadenziale di trenta giorni dall’invio della suddetta comunicazione (conformemente al disposto dell’art. 18, comma 4, Regolamento agenti 2010), ai sensi dell’art. 18, comma 2, e 21 del Regolamento agenti 2010, era per questo tenuto al pagamento contrattualmente stabilito  per il contratto autonomamente stipulato dal calciatore con il Sunderland.

La difesa del convenuto contesta tale tesi, sostenendo in particolare che l’attore, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento agenti 2010, avrebbe, al più, avuto diritto di reclamare il pagamento dell’importo di euro 30.000,00, costituente la somma pattuita a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”. Tuttavia non avendo l’attore svolto alcuna domanda al riguardo nulla potrebbe essere riconosciuto neppure a tale titolo.

Deve, a questo punto, rilevarsi che la tesi dell’attore è in contrasto con il contenuto dello stesso comma 6 dell’art. 21 del Regolamento agenti invocato a sostegno della pretesa.

Tale disposizione prevede infatti il compenso dell’agente contrattualmente previsto per l’ipotesi in cui il calciatore abbia concluso autonomamente un contratto con una società senza l’assistenza del procuratore incaricato solo laddove non abbia esercitato il diritto di revoca, sia esso con giusta causa o senza giusta causa, con le modalità previste dal precedente art. 18 ovvero con raccomandata a.r. depositata anche presso la Commissione agente, come regolarmente avvenuto nel caso di specie.

E’, quindi, irrilevante ai fini dell’applicazione della previsione de qua l’avvenuta tempestiva attivazione della procedura prevista dall’art. 18 comma 4, atta a far accertare che la revoca è avvenuta con giusta causa.

La mancata attivazione di tale procedura vale unicamente a trasformare l’avvenuta revoca per giusta causa in priva di causa, con conseguente diritto dell’agente al risarcimento danni conseguenti all’illegittimo scioglimento del vincolo e, quindi, ove  pattuita,  a  riscuotere  la  somma  prevista  a  titolo  di  penale  per  il  danno conseguente al mancato riconoscimento del previsto preavviso contrattualmente previsto.

L’attore non ha tuttavia formulato alcuna specifica domanda volta a conseguire la penale p pari a € 30.000,00 pattuita al momento del conferimento dell’incarico per l’ipotesi di revoca del mandato senza giusta causa, che quindi non può messere esaminata in questa sede.

In conclusione la domanda di parte attrice così come formulata va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda di (...);

condanna altresì l’attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 23.937,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..

Bologna, 03/10/2019

Il Giudice

dott.ssa Annelisa Spagnolo

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