TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3044/2018 DEL 30/11/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Mariacolomba Giuliano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2017 promossa da:
A.P.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA ….., con il patrocinio dell’avv. SUDANO RICCARDO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA A.MARIO 68 95100 CATANIA presso il difensore avv. SUDANO RICCARDO
OPPONENTE
contro
(...)con il patrocinio dell’avv. ….. , elettivamente domiciliato in VIA DE’ MARCHI, 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. ...
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER L’OPPONENTE: come in citazione e memoria contenente domanda riconvenzionale.
PER L’OPPOSTO: come in comparsa di risposta e memoria autorizzata ex art. 164 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.5.2017 l’Associazione Sportiva Dilettantistica - A.P.D. (...) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1871/17 che la condannava al pagamento in favore di (...) della somma di Euro 50.538,14, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per attività professionale di avvocato eccependo l’inadempimento del legale e proponendo domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto di Euro 6.500,00 a lui già versato.
In particolare, la (...) esponeva che, tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 il calciatore (…), precedentemente giocatore della Castelbuonese, questi partecipava alla partita (...)/(...) del 6.9.2015, conclusasi con punteggio 2-1 per la (...), al termine della quale la (...) preannunciava al Giudice Sportivo un reclamo avverso la regolarità della gara - effettivamente proposto il successivo 7.9.2015 - sostenendo che il giocatore Speciale non aveva scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva. A seguito della comunicazione del 18.9.2015, indirizzata alle due squadre, proveniente dalla segreteria del Giudice Sportivo che informava che la decisione sarebbe stata assunta il 23.9.2015, la (...), il 21.9.15, rispondeva che, non essendole stato notificato alcun reclamo dalla (...), il Giudice Sportivo lo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile.
Il Giudice Sportivo accoglieva invece il reclamo della (...) "fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio…[oltre che] ritualmente e tempestivamente notificato alla società (...)", e comminava alla (...) la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio 0-3.
Il 25.9.2015 la (...) impugnava tale pronuncia dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale eccependo l'inammissibilità del reclamo deciso dal Giudice Sportivo per omessa notifica e violazione del principio del contraddittorio. La Corte accoglieva l'appello con decisione del 22.11.2015 e annullava senza rinvio la decisione impugnata, ripristinando il risultato 2-1.
Il 5.4.2015, avendo Poste Italiane rilasciato il duplicato dell'avviso di ricevimento del reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo, la (...) proponeva ricorso per revocazione dinnanzi alla Corte Federale di Appello. Con decisione pubblicata il 18.4.2016 la Corte riteneva fondato il ricorso e rinviava la controversia, previo annullamento della decisione oggetto della domanda, al Giudice Sportivo affinché rendesse una nuova decisione nel merito.
L’opponente deduceva che allora, nella stessa giornata del 18.4.2016, essa aveva contattato il (...)che la aveva successivamente assistita solo in due procedimenti - uno di fronte alla Corte Sportiva di Appello Nazionale e l’altro di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. -, entrambi dichiarati inammissibili . Lamentava quindi che l’attività professionale svolta dal legale era stata “totalmente inutile ed anzi dannosa”, non avendo peraltro il (...)informato adeguatamente l’associazione calcistica circa i rischi e gli inconvenienti che in concreto avrebbero potuto prospettarsi in caso di effettivo ricorso agli organi di giustizia sportiva.
Il (...)si costituiva tardivamente deducendo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Sosteneva, infatti, che la (...) aveva erroneamente proposto l’opposizione con rito ordinario di cognizione invece che con quello sommario ai sensi dell’art. 14 DLs 150/11 - e quindi con atto di citazione invece che con ricorso – e avendo depositato la citazione, al momento dell’iscrizione a ruolo, dopo 46 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l’opposizione doveva ritenersi inammissibile per tardività.
Nel merito deduceva che la sua attività professionale era consistita nell’assistenza legale non solo nei due procedimenti indicati da parte opponente, ma anche in quello di rinvio dinnanzi al Giudice Sportivo conclusosi il 21.4.2016, successivo all'annullamento della decisione da parte della Corte Federale di Appello, sebbene in quest’ultimo non avesse potuto partecipare materialmente al giudizio prima della decisione, ma avesse solo svolto l’attività di studio della controversia. Per tale ragione specificava che, in sede di opinamento, in relazione a tale giudizio, aveva richiesto solamente la liquidazione dei compensi previsti per la fase di studio, unica concretamente svolta.
In relazione invece agli altri due giudizi deduceva che si era trattato di "azioni estremamente complesse, dalle limitate possibilità di successo anche in caso di
<<superamento>> del vaglio di ammissibilità delle azioni medesime, le cui criticità, tanto di tipo processuale quanto di tipo sostanziale, erano state ampiamente illustrate al Cliente, al momento del conferimento dell'incarico ed al momento della radicazione di ogni singola azione".
Rigettata l’istanza ex art. 648 c.p.c., il GI invitava l’opponente a integrare la riconvenzionale. La (...), con memoria del 2.1.2018, chiariva di intendere domandare soltanto la restituzione dell’acconto già versato al (...), sul presupposto che quest’ultimo non avesse diritto ad alcun compenso.
La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all’udienza del 5.7.2018.
L’eccezione di inammissibilità dell’opposizione va respinta.
Il presupposto per l’applicabilità della L. 749/1942 e quindi dell’art. 14 DLs 150/11 è che il compenso richiesto dall’avvocato derivi dallo svolgimento di prestazioni giudiziali in materia civile. Nel caso di specie, invece, i giudizi nei quali il (...)ha prestato assistenza legale non possono essere ricondotti entro la categoria della giurisdizione civile non potendo considerarsi gli organi di giustizia sportiva alla stregua di organi giurisdizionali dello Stato.
La costante giurisprudenza amministrativa afferma, infatti, che gli “organi di giustizia sportiva…non hanno natura giurisdizionale…[in quanto] sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l’ordinamento statale”, e che, diversamente, laddove “il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppure solo risarcitoria) del giudice amministrativo” (TAR Lazio 4391/2016, nello stesso senso anche Tar Lazio 9144/2017 e 869/2017, 5280/2007).
Per di più, la disciplina ex art. 28 L. 749/72 è eccezionale, non essendo quindi passibile di applicazione analogica.
Non inducono a diversa conclusione le sentenze di merito allegate da parte opposta dalle quali peraltro nulla si evince circa l’azione esercitata e risultando semplicemente utilizzate le tariffe relative alle prestazioni giudiziali civili solo al fine di liquidare ex art. 2233 c.c. il compenso del professionista in mancanza di previsioni specifiche.
Solo per completezza si osserva che se anche nel caso di specie si trattasse di crediti professionali derivanti da prestazioni giudiziali civili l’opposizione della (...), per quanto depositata con l’iscrizione a ruolo oltre 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, non sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 4 c. 5 D.L. 150/11, il quale stabilisce che, per le controversie ricomprese nell’applicazione del D.L. “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”, cosicché il termine per la ritualità dell’opposizione sarebbe stato rispettato nel caso di specie, essendo lo stesso da identificarsi avendo riguardo alle norme processuali proprie del rito introdotto (v. espressamente in questo senso SS.UU. 4485/18 nonché arg. ex C. Cost. 45/18).
Proseguendo, nel merito, è opportuno trattare dapprima il giudizio per il quale l’opposto deduce di aver svolto la sola attività di studio della controversia, negata invece dalla (...).
In relazione a tale giudizio, svoltosi di fronte al Giudice Sportivo e conclusosi poi con decisione del 21.4.2016 sfavorevole alla (...), è documentalmente provato che con diverse mail tutte del 18.4.2016 (…), segretario della (...), chiese al (...)di prendere visione dei documenti che gli allegava e, nel caso ritenesse esserci “margine di vittoria”, di accettare l’incarico che la società ADP (...) intendeva assegnargli in relazione all’assistenza legale, fra l’altro, della controversia in corso con la squadra (...); immediatamente dopo, su richiesta del (...), la (...) trasmetteva l’ulteriore documentazione richiesta dall’avvocato. Successivamente, sempre il 18.4.2016, il (...)chiedeva a (...), consulente fiscale della compagine calcistica, di far firmare la procura della APD e ritrasmettergliela; tale procura fu firmata e allegata il 19.4.2016 ad una mail indirizzata dall’avvocato alla Corte Federale di Appello con richiesta di accesso agli atti al fine di preparare la difesa per il successivo giudizio di rinvio.
Il (...)provvedeva poi a sollecitare molte volte la Corte Federale d’Appello fino alla data del 20.4.2016, quando la Corte gli concedeva l’accesso agli atti.
A fronte di tali elementi deve concludersi che è del tutto verosimile che il (...)abbia effettivamente proceduto allo studio della controversia, al fine di prepararsi per la fase rescissoria dinnanzi al giudice di primo grado, che era, come l’avvocato aveva previsto, del tutto imminente, tanto è vero che fu decisa il 21.4.2016 senza alcuna previa comunicazione alle parti.
Non esistendo tuttavia una tariffa specifica per le liquidazioni delle prestazioni difensive nell’ambito della giustizia sportiva, nel caso specifico appare equo e conforme all’art. 2233 c.c. liquidarle in Euro 2.000,00 oltre accessori.
All’identificazione di tale cifra si giunge utilizzando la tariffa ex DM 55/14 per l’arbitrato con valore indeterminabile basso, e tenuto conto della parzialità della prestazione (art. 13), ma anche, analogicamente, quella prevista per la fase di studio per le prestazioni civili dinanzi al Tribunale per valore indeterminato basso e tenuto conto dell’urgenza.
Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori due procedimenti, dinnanzi al Corte Sportiva di Appello Nazionale e dinnanzi alla Commissione di Garanzia, l’effettivo svolgimento dell’attività professionale è dato non contestato, rimanendo da valutare l’eccezione di inadempimento sollevata dalla (...).
A tal proposito, è pacifico che l’obbligo di diligenza imponga all’avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, ed informazione e anche dissuasione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, come anche al dovere di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole (Cass. 14597/2004).
Da ciò discende l’onere, gravante sull’avvocato stesso, di provare quale sia stata la condotta mantenuta nei confronti del cliente, essendo “insufficiente al riguardo…il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass. 14597/2004).
Nel caso di specie tale onere non risulta in alcun modo adempiuto dal (...).
Questi ha esposto nelle sue stesse difese di essere stato perfettamente al corrente di quanto fosse improbabile l’ottenimento di risultati favorevoli alla (...).
Ed infatti, il 13.5.2016 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale si esprimeva nel senso di dichiarare inammissibile il reclamo in quanto “la società (...) non può chiedere a questa Corte di pronunciarsi su circostanze che esulano dalla propria competenza, limitata, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, agli aspetti relativi alla regolarità della gara di cui è giudizio”, sottolineando che la (...) ben avrebbe potuto “ottenere quanto richiesto in questa sede, ove avesse proposto tempestivamente ricorso al Collegio di Garanzia del CONI verso la decisione adottata dalla C.F.A….chiedendo al predetto Collegio ed eventualmente al Presidente dello stesso, la sospensione dell’efficacia della decisione della C.F.A., per come consentito dal combinato disposto degli artt. 54 e 33 C.G:S. del CONI”.
Il 24.5.2016 il Collegio di Garanzia del CON, egualmente dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dalla (...) contro la società SSD Città di (...) e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, contenente richiesta di “annullare senza rinvio la decisione impugnata, segnatamente il Comunicato Ufficiale n. 108/CFA del 18 aprile 2016, adottato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale della F.I.G.C. – IV Sezione, contenente le motivazioni della decisione assunta su Comunicato Ufficiale n. 104/CFA del 14 aprile 2016, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il giudizio di revocazione, con conseguente ripristino del risultato della gara di 2 a 1 per la (...)”. Il Collegio di Garanzia del CONI rilevava infatti che <<…il ricorso proposto dalla (...) deve essere dichiarato inammissibile. Come si è già sottolineato, infatti, il giudizio di revocazione si compone di una fase rescindente e di una fase rescissoria: ne deriva che, correttamente, la Corte d’Appello Federale ha, con decisione pubblicata con
C.U. del 18 maggio 2016, rimesso gli atti al primo giudice per l’esame del merito. Invece, quest’ultima ha impugnato la decisione di revocazione sottovalutando che: 1) il giudizio di revocazione si compone di due momenti, di cui quello rescissorio può condurre a risultati sostanzialmente identici a quelli propri della precedente decisione, ovvero diametralmente opposti; 2) a norma del quinto comma dell’art. 39 del Codice della Giustizia Sportiva, non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione. Ciò significa che la fase rescindente del giudizio di revocazione non è oggetto di impugnativa e non rappresenta nemmeno una decisione inappellabile, considerato che a quella fase segue la fase rescissoria, con un nuovo giudizio di merito>>.
Come evidenziano le motivazioni delle decisioni suddette, i due procedimenti erano del tutto prevedibilmente inammissibili e pertanto inutili.
A fronte della specifica contestazione dell’opponente, il (...)avrebbe dovuto provare di avere reso edotta chiaramente la cliente dell’elevatissimo grado di probabilità del rigetto delle azioni se non addirittura di averla sconsigliata di intraprenderle ricevendo ugualmente incarico di tentarle.
Di una siffatta informativa non vi è prova documentale.
Il (...)non ha poi insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l’ammissione delle prove orali, respinte dal GI, che quindi devono ritenersi rinunciate (v. fra le tante Cass. 19352/17, 8576/12). Solo per completezza si osserva allora che gli unici capitoli di prova testimoniale indicati dall’opposto sul punto sono i nn. 10 e 14, inammissibili poiché assolutamente generici.
Ravvisata dunque la responsabilità professionale dell’avvocato, deve escludersi il suo diritto al compenso per l’attività difensiva svolta qui in rilievo, risultata del tutto inutile per l’assistita (Cass. 4781/13).
Pertanto il decreto ingiuntivo n. 1871/17 deve essere revocato, e, accertato come sopra il minor credito del (...)in euro 2.918,24 (euro 2.000,00 oltre accessori), incontestato il versamento da parte della (...) dell’acconto di euro 6.500,00, va accolta la domanda di ripetizione avanzata dall’opponente per la differenza, pari ad euro 3.581,76, sulla quale, gli interessi legali, non domandati, decorreranno dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14 tenuto conto dell’attività difensiva effettivamente svolta, vanno poste a carico del (...), soccombente in modo del tutto prevalente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla nei confronti di (...) avverso decreto ingiuntivo n. 1871/17 e sulla domanda riconvenzionale dell’opponente, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato il minor credito del (...)per i titoli di cui in motivazione in euro 2.918,24, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna il predetto a restituire alla (...) euro 3.581,76 oltre interessi ex art. 1284 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna il (...)a rifondere all’opponente le spese del giudizio di opposizione, che
liquida in euro 6.500,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna il 27.11.2018
Il Giudice
Mariacolomba Giuliano