TRIBUNALE DI CUNEO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1014/2017 DEL 09/11/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione Civile
Il Giudice Onorario del Tribunale di Cuneo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile, rubricata al n. 4751 / 2014 R.G. promossa da:
OMISSIS, ...C.F. OMISSIS, assistito e difeso, anche disgiuntamente dagli avv. Paola Bertello (Cod. Fisc. BRTPLA69S62L219F – pec. paola.bertello@ordineavvocaticuneo.eu) e avv. Elena Molineri ( C.F. MLNLNE71T42205Q pec elena.molineri@ordineavvocaticuneo.eu ) ed elettivamente domiciliato in Cuneo, V.le Angeli n. 1 presso lo studio delle stesse in virtù di procura 15.10.14 a margine dell’atto di citazione
– attore -
CONTRO
ASSOCIAZIONE CALCIO OMISSIS srl. corrente in Cuneo, C.F. ......, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Enrico Gallo ( C.F. GLLNRC75C12H727Z – pec avv.gallo.enrico@pec.giuffre.it ) e Fabrizio Di Vito (C.F. DVTFRZ74E12D205H pec avv.fabriziodivito@pec.giuffre.it ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Busca, Via Umberto I n. 81, in virtù di procura 24.10.14 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta –
E CONTRO
(…), residente in ...., C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. Alida Manfredi (Cod. Fisc. MNFLDA66A69D205C – pec alida.manfredi@avvocatopec.com ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Fossano, Via Merlo n. 13, in virtù di procura 30.03.15 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
^^^^^^
Oggetto: Responsabilità civile e professionale.
CONCLUSIONI delle PARTI
Parte attrice così ha precisato:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, preso atto delle risultanze istruttorie,
NEL MERITO accertata e dichiarata la contrattuale responsabilità dell’Associazione OMISSIS Calcio Srl sotto i profili descritti in atti, accertata e dichiarata altresi’ la contrattuale responsabilità del Dott. (…)sotto i profili descritti in atti,
dichiarare tenuti e, pertanto condannare i convenuti, ciascuno pro quota ritenuta di giustizia, a risarcire all’attore i danni residui tutti, fisici, morali, materiali e patrimoniali, derivati a seguito del sinistro occorso in data 23.3.2010, pari complessivamente ad € 15.048,05, salva verior somma, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi di legge sulle somme rivalutate dal 23.3.2010 all’effettivo soddisfo, quanto all’Ass. OMISSIS Calcio 1905 Srl, e dal 13.9.2010 all’effettivo soddisfo quanto al Dott. (…)Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché a spese di CTU e CTP”.
Parte convenuta OMISSIS Calcio così ha precisato:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione domanda e difesa, in via principale rigettare siccome infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande tutte dell’attore nei confronti del convenuto proposte, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari, diritti di giudizio.
Parte convenuta (…)così ha conchiuso:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis,
In via preliminare: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Asti o del Tribunale di Alessandria;
Nel merito, previ gli incombenti istruttori che si renderanno eventualmente necessari e, specificatamente, ammissione di CTU medico- legale, volta ad accertare e dichiarare se sussistono responsabilità del convenuto dott. (…) nella causazione del danno lamentato da parte attrice, nonchè l’eventuale grado di ripartizione della predetta responsabilità:
in via principale respingere, per le motivazioni di cui in narrativa, le domande di parte attrice e, per l’effetto, mandare assolto il convenuto dott. (…)dalle medesime;
in via di subordine, nella denegata ipotesi venisse accertata una responsabilità del convenuto dott. (…) Francesco in ordine ai fatti dedotti da parte attrice, ridurre, per le motivazioni di cui in narrativa, la richiesta risarcitoria nei suoi confronti, in base a quanto verrà accertato in corso di giudizio;
Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, spese di CTU e CTP.
FATTO e SVOLGIMENTO del GIUDIZIO
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 24. 10.14 e 07. 11. 14, parte attrice ha evocato avanti questo Tribunale la Associazione Calcio OMISSIS srl e il dott. (…) al fine di sentire dichiarare la responsabilità contratt uale per il sinistro e gli aggravamenti per cui è causa.
Allega parte attrice:
di essere stato giocatore professionista tesserato della convenuta OMISSIS Calcio, nel ruolo di portiere;
di essersi infortunato in data 23.03.2010, alla mano ed al polso sinistri, durante seduta di allenamento, che immediatamente sospendeva;
che, perdurando dolori, in data 06 .04 .10, si era recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Croce e Carle di OMISSIS, ove veniva sottoposto ad esami radiologici, che hanno portato a d una diagnosi di “ non evidenti linee di frattura” e “trauma contusivo distorsivo polso sinistro”;
che, perdurando i dolori, si sottoponeva ad ulteriori accertamenti;
che detti accertamenti, in data 26. 08 .2010, portavano, a seguito di RX, alla evidenziazione di frattura scomposta allo scafoide sinistro;
che l’attore decideva di rivolgersi al dott (…) il quale, dopo visita, consigliava terapie a base di onde d’urto, ed il 30.11.2010 ne certificava la guarigione con possibilità di ripresa dell’attività sportiva;
- che, perdurando i dolori in data 21.04.11, su consiglio del (…), veniva sottoposto dallo stesso ad intervento di artrolisi allo scafoide ed apposizione di filo K che avrebbero comportato aggravamento con formazione di focolaio di pseudoartrosi.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Associazione Calcio OMISSIS srl contestando sia che l’infortunio 23 .03.10 si fosse verificato, sia l’entità delle lamentate conseguenze e, conseguentemente chiedendo l’assoluzione da ogni domanda.
Si è altresì costituito il convenuto Dott. (…), eccependo, in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Asti (nella cui circoscrizione ha sede lo studio professionale) ovvero Alessandria (nella cui circoscrizione si trova la residenza di esso convenuto) e, nel merito, contestando l’esistenza di una propria responsabilità contrattuale, nega comunque l’esistenza di qualsiasi errore nella propria attività e l’esistenza di nesso eziologico tra l’aggravamento delle conseguenze patite da parte attrice e l’attività professionale svolta.
Sono stati assegnati i termini ex art. 183, 6 c cpc ed all’esito, riservata alla decisione del merito ogni pronuncia sull’eccezione di incompetenza territoriale sono state ammesse ed assunte prove orali nonchè disposta CTU medico legale.
Precisate le conclusioni definitive come in epigrafe, ed assegnati i termini ex art. 190 cpc, la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Occorre preliminarmente decidere sull’eccezione di incompetenza
territoriale avanzata da parte convenuta dott. (…).
L’eccezione è fondata: non ricorrono invero né ragioni di connessione oggettiva ex art. 31 cpc, né ragioni di connessione soggettiva. Se è vero che, lato sensu, la domanda attorea inerisce ai danni subiti dal (…) a seguito di infortunio verificatosi in data 23.03.2010 durante allenamento calcistico, i fatti a base della responsabilità della convenuta Calcio OMISSIS sono quelli relativi alle modalità di verifica del sinistro di cui sopra ed all’accertamento di eventuali carenze inerenti la tutela della salute del “lavoratore”; nei confronti del convenuto Dott. (…) il fatto a base della eventuale responsabilità medica dello stesso (sia essa contrattuale o extracontrattuale) è costituito dalla errata prescrizione di cure radiologiche e poi di intervento chirurgico che avrebbero procurato un aggravamento del danno. Né parte attrice ha dedotto che contratto, o visite mediche o intervento effettuato dal Dott. (…) siano avvenute in luogo rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Cuneo.
Va pertanto dichiarata l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale rispetto le domande formulate nei confronti del convenuto (…), per essere competenti o il Tribunale di Asti (ex art. 20 cpc) ovvero il Tribunale di Alessandria ( ex art. 18 cpc).
Le domande nei confronti della Associazione Calcio OMISSIS srl sono fondate.
La società convenuta, “datrice di lavoro” del giocatore, non ne ha tutelata la salute. Al momento dell’infortunio non ha immediatamente avviato al Pronto Soccorso il proprio dipendente, che vi si è recato di propria iniziativa. Pur avendo fatto presente alla società il proprio malessere ed essendo stato costretto per tali ragioni a sospendere o disertare gli allenamenti, la convenuta Calcio OMISSIS ha abbandonato a se stesso il giocatore, anche nel periodo in cui era minorenne, senza offrirgli sostegno nella ricerca di professionisti in grado di assisterlo nella fase di cura e riabilitazione. Solo nel maggio 2010 la società avviava il giocatore a visita presso Centro di medicina dello sport.
La circostanza che l’attore avesse sospeso spesso l’attività o disertato gli allenamenti è stata confermata dal teste (…), compagno di squadra (ud. 13.04.16), così come la società fosse a conoscenza delle sintomatologie lamentate dal (…). Al riguardo si veda la deposizione del Dott. (…) (ud. 13. 04. 16 ) il quale riferisce “ sono ecografista della squadra del OMISSIS Calcio, ho conosciuto il (…) in questi frangenti, quando si era fatto male…. Io questo l’ho saputo non da lui direttamente, ma da altri componenti della squadra.” . Il teste poi aggiunge “ io non partecipavo né allora né ora agli allenamenti. Quindi nel momento in cui era venuto per riferire questo dolore io sapevo che si era recato inizialmente in ospedale, dove gli era stata fatta una lastra che escludeva una frattura.” .
L’esperita CTU ha confermato l’esistenza di rapporto di causalità tra l’ infortunio patito dall’attore in data 23. 03. 10 e le conseguenze invalidanti, sia temporanee che permanenti, allo stesso derivate, quantificandone durata e percentuale di danno biologico. Ha altresì confermato che i postumi invalidanti hanno impedito al (…) di proseguire nella propria attività di giocatore professionista.
Pienamente condivisibili perché validamente e convincentemente motivate le quantificazioni dell’invalida conseguita suggerite dal CTU:
I. P. 6 %;
ITT 100% 2 gg;
ITT 50 % 30 gg;
ITT 25 % 180 gg.
Sulla monetizzazione del danno parte attrice non ha fornito prova della perdita di reddito futuro limitandosi a citare sentenza di questo Tribunale, relativa a vertenza tra i l (…) e l’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, non opponibile alla attuale con venuta.
La relativa domanda va respinta.
Circa la valutazione del danno per l’invalidità permanente e le ITT, il CTU, convocato a chiarimenti all’udienza del 23 .01 .2017, ha chiarito che non è possibile, a parte l’individuazione delle conseguenze dell’operato del dott. (…) (3%), “quantificare in termini matematici la diversa concorrenza delle varie responsabilità”.
Ne consegue, posto che per stessa ammissione attorea l’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo ha già risarcito percentuale di danno permanente del 2,5 %, oltre alla invalidità temporanea, che residua a carico della convenuta Associazione Calcio OMISSIS 1905 uno 0 ,5 % dell’invalidità permanente e pertanto €. 1. 881 , 07= (€. 1 .343,62 tabellare, maggiorati di un 40 % per l’età e l’impossibilità a proseguire nell’attività sportiva agonistica).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i valori massimi per la complessità delle questioni trattate delle tabelle di cui al D.M. 55/14, seguono la soccombenza tra attore e convenuto ASSOCIAZIONE OMISSIS CALCIO srl e vengono integralmente compensate tra parte attrice e convenuto (…) Francesco, sussistendo valide ragioni di equità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara la propria incompetenza territoriale relativamente alle domande svolte nei confronti del convenuto (…) per essere competenti o il Tribunale di Asti ( ex art. 20 cpc) ovvero il Tribunale di Alessandria ( ex art. 18 cpc).
dichiara la concorrente responsabilità della convenuta Associazione Calcio OMISSIS srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella verificazione dei fatti per cui è causa e la dichiara tenuta e condanna a corrispondere a parte attrice, dedotto quanto già da questa percepito da altro corresponsabile, la somma di €. 1.881,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Conseguentemente dichiara tenuta e condanna parte convenuta Associazione Calcio OMISSIS srl a rimborsare all’attore le spese del presente giudizio che liquida in €. 4.815,82= ( di cui €. 4.536,00 per onorari ed €. 279,82 Associazione Calcio OMISSIS srl per anticipazioni), oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA, oltre successive tutte occorrende;
Dichiara integralmente compensate le spese ed onorari di causa tra parte attrice e parte convenuta OMISSIS Cuneo, lì 30 ottobre 2017
Il GOT
Enrico Ruggeri