TRIBUNALE DI FORLI’ – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 5/2019 DEL 03/01/2019
IL TRIBUNALE DI FORLI’
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3183/2015 R.G. passata in decisione con termini per le difese conclusionali fino al 29.11.2018, promossa da:
(...) in proprio e quale legale rappresentante di (…) s.r.l. rappresentato e difeso dall’avv. MIRANDA LUCA del Foro di Frosinone, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. SENZANI STEFANO a Forlì in corso della Repubblica n. 162;
ATTORI
contro:
ASSICURATORI DEI …. CHE HANNO ASSUNTO IL
RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N. 10378970E in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei …rappresentati e difesi dall’avv. BURESTI CECILIA del Foro di Milano e dall’avv. FANTI FABRIZIO, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo a Cesena in viale Bovio n. 48;
CONVENUTO
con l’intervento in causa di
ASSICURATORI DEI …. CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N. 10323946G in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei … rappresentati e difesi dall’avv. BURESTI CECILIA del Foro di Milano e dall’avv. FANTI FABRIZIO, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo a Cesena in viale Bovio n. 48;
INTERVENUTO
avente ad oggetto
“PAGAMENTO INDENNIZZO ASSICURATIVO”
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza
del 10.9.2018.
Tali conclusioni qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(...), in proprio e quale legale rappresentante della …. s.r.l., ha promosso la presente causa per chiedere indennizzo della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 27.11.2013 e poi confermata, a seguito del reclamo proposto, dalla Corte di Giustizia Federale in data 17.2.2014, azionando polizza contratta con … avente efficacia temporale nell’anno 2014.
A seguito di eccezioni della convenuta inerenti l’indennizzabilità del sinistro in relazione all’epoca del suo verificarsi, nella prima memoria parte attrice produceva polizza avente vigenza nell’anno 2013.
A seguito di tale produzione, si costituiva nuovamente il (...) quale interveniente per far valere le ragioni degli assicuratori che all’interno dell’associazione dei (...) avevano assunto lo specifico rischio della nuova polizza prodotta, eccependo l’inammissibilità della nuova pretesa fatta valere da parte attrice.
Orbene, è evidente che la pretesa di fondare la domanda sulla polizza prodotta solo con la prima memoria è inammissibile.
La polizza avente vigenza nell’anno 2013 introduce infatti un nuovo fatto costitutivo della pretesa e perciò tale nuova causa petendi avrebbe dovuto essere fatta valere in prima udienza, quale reazione difensiva alle eccezioni della convenuta, ai sensi dell’art. 183 comma 5 c.p.c..
Da ciò discende l’inammissibilità della stessa rinnovata costituzione dei (...), dal momento: a) che con tale nuova costituzione non è stato accettato il contraddittorio sulla nuova causa petendi e dunque tale costituzione non era necessaria, anche perché l’attore non aveva domandato la chiamata in causa di alcuno; b) che comunque neppure sono state dimostrate le ragioni di tale nuova costituzione, ed in particolare non è stato dimostrato che il rischio di cui alla polizza vigente nel 2013 fosse stato assunto da un sindacato interno ai (...) diverso da quello che garantiva la polizza del 2014.
Pertanto tra attore e intervenuto dovranno integralmente compensarsi le spese di causa.
Passando al merito della domanda, occorre operare una premessa in diritto ed una in fatto.
In diritto, si rileva che dagli artt. 1 comma 2 e 5 lettera c) delle condizioni di polizza può ricavarsi agevolmente che non sono indennizzabili gli eventi dolosi.
In fatto, si rileva che nessuna delle parti ha chiesto che venisse dato
corso ad una nuova istruttoria sui fatti addebitati all’agente sportivo attore nel processo sportivo, e perciò non può che trarsi convincimento sulla base di quanto documentato in atti e segnatamente:
- la richiesta della Procura Federale dell’1.10.2013 (spec. pagg. 11- 12 del doc. 5 della convenuta);
- la motivazione della Commissione Disciplinare Nazionale quale riportata nel reclamo dell’attore (spec. pag. 8 del doc. 6 della convenuta);
- la decisione della Corte di Giustizia Federale (spec. alle pagg. 5-6 e 8 del doc. 9 dell’attore).
Tanto premesso, si rileva che il comportamento sanzionato dagli organi della Giustizia Sportiva è consistito nell’avere rappresentato gli interessi del calciatore (…) nella trattativa contrattuale con la società Torino senza che fosse stato formalizzato regolare mandato.
All’uopo deve essere tenuto presente, sulla base degli atti dell’indagine sportiva, che:
- l’attore (...) assistette effettivamente il (...) nella trattativa col Torino nel mese di Luglio 2007;
- tuttavia il mandato a favore dell’attore fu formalizzato solo in data 1.9.2007;
- il Torino era assistito nella trattativa con i calciatori da (...), figlio dell’attore;
- il mandato di quest’ultimo cessò in data 30.8.2007.
L’insieme di tali circostanze fa ritenere che non sia casuale la scelta di formalizzare il mandato in favore dell’attore solo 2 giorni dopo che era cessato il mandato rilasciato dal Torino in favore di suo figlio, ma che si voleva evitare ogni valutazione negativa conseguente alla circostanza che la trattativa economica relativa al (...) fu effettuata da (...) padre e figlio nelle rispettive qualità di agente del calciatore e agente del Torino.
La mancata formalizzazione del mandato in questione non può dunque che ritenersi volontaria, e perciò dolosa, e di conseguenza non indennizzabile ai sensi di polizza.
La domanda attorea deve perciò essere rigettata, essendo assorbita ogni altra questione.
In conseguenza della soccombenza, l’attore dovrà rifondere le spese alla convenuta.
Gli onorari della parte convenuta sono così liquidati: euro 850,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria in quanto non espletata, ed euro 1.600,00 per fase decisoria.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ai sensi dell’art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
-
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall’attore in relazione alla polizza n. 10323946G, e dichiara altresì inammissibile l’intervento in causa;
- RIGETTA le domande dell’attore relative alla polizza n. 10378970E;
- DICHIARA integralmente compensate le spese tra attore e intervenuto;
- CONDANNA (...)in proprio e quale legale rappresentante di (…) s.r.l. a pagare agli ASSICURATORI DEI …. CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N. 10378970E in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei …. le spese processuali, che liquida in euro 3.200,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali 15%;
5) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
per legge.