TRIBUNALE DI FORLÌ – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 677/2014 DEL 18/06/2014
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dr. Orazio Pescatore
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. (…) del ruolo generalecontenziosi
dell’anno 2009 promossa da:
(…), elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 78 47023 CESENA , presso lo studio dell’avv. FABBRI PAOLO , rappresentato e difeso dall’avv. FABBRI PAOLO C.F. FBBPLA27L24C573L per procura a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
nei confronti di
(…) , elettivamente domiciliato in VIA C/O STUDIO AVV. ACHILLE MACRELLI VIA R.SERRA 15 CESENA , presso lo studio dell’avv. MAMBELLI MASSIMO , rappresentato e difeso
dall’avv. MAMBELLI MASSIMO C.F. MMBMSM62T02C777P per procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
…. ASSICURAZIONI SPA , elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ 39 47100 FORLÌ , presso lo studio dell’avv. RUCCI GERARDO , rappresentato e difeso dall’avv. RUCCI GERARDO ....per procura a margine della comparsa di risposta
TERZO CHIAMATO
E di …ASSICURAZIONI SPA , elettivamente domiciliato in Rimini , presso lo studio dell’avv. ROBERTO CERLIATI , rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTO CERLIATI per procura a margine della comparsa di risposta
TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti
Vedi verbale di udienza del 10.3.2014
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO.
La controversia in oggetto attiene ad una richiesta di risarcimento danni formulata da (...) nei confronti di (...), in seguito ad un incidente sportivo così ricostruito in sede di atto introduttivo: nel corso di una partita di calcio dilettantistica veniva effettuato un cross in area , lo (...)a tal punto tentava una rovesciata, mentre il portiere avversario (e cioè il (...)) “effettuava una uscita a pugni tesi e con il suo peso di 90 Kg travolgeva lo (...)e lo scaraventava a terra …. e dopo lo scontro gli cadeva addosso con il suo peso rilevante…provocandogli le lesioni…”.
Analoga descrizione dei fatti viene fatta – con valenza di natura confessoria - in sede di interrogatorio formale dallo stesso (...): questi infatti dichiara: “Sono entrato in area avversaria ed ho fatto la classica rovesciata. Non avevo visto il portiere e mentre io facevo la rovesciata lui usciva per contrastare l’azione ed entrambi colpivamo il pallone in aria …c’è stato un contrasto in aria; io sono caduto e lui colpendomi ( sottinteso a cagione della caduta ndr) con il ginocchio al collo e con il piede al braccio….dopo il contrasto il portiere mi è caduto addosso”.
Orbene, atteso che l’attività sportiva/agonistica è consentita e promossa dall’ordinamento e che la stessa è spesso attività intrinsecamente pericolosa e può comportare in via ordinaria rischi di natura lesiva (Sez. 3, Sentenza n. 20908 del 27/10/2005 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20597 del 22/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 20/02/1997), per giurisprudenza pacifica occorre, per aversi responsabilità da fatto illecito commesso nel suo esercizio, che l’evento lesivo sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco; mentre per contro si è ritenuto che tale responsabilità va esclusa “se le lesioni siano la conseguenza 1) di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e 2) senza la violazione delle regole dell'attività , e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, 3) l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato 4) un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato” (Cass Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002; la numerazione è nostra)
Anche la giurisprudenza penale ritiene irrilevanti le lesioni derivanti da azioni funzionalizzate alla esplicazione propria dell’attività agonistica: “ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre, come nella fattispecie, l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista” (Cass. penale Sez. 5, Sentenza n. 45210 del 21/09/20051) ed ancora “la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attività sportiva presuppone che l'azione lesiva 1) non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, 2) sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento” (Sez. 5, Sentenza n. 17923 del 13/02/2009).
Orbene ciò che viene descritto dall’attore è un normale contrasto di gioco avvenuto nella fisiologia del contatto fisico, che implica l’esercizio del gioco del calcio; inoltre non solo non vi è stata alcuna volontà di ledere – circostanza incontestata e nemmeno adombrata– ma non vi è stata violazione delle regole sportive (che anzi è pacifico che nell’occasione il gioco riprese con un fallo fischiato allo stesso (...)per gioco pericoloso); né risulta che vi sia stato alcun particolare grado di violenza o irruenza da parte del (...)(oltre che lo (...), nessuno dei numerosi testi escussi la descrive).
La domanda va quindi rigettata.
Ma vi è di più. Invero all’esito della istruttoria esperita non è nemmeno risultato provato che, dopo il contrasto in aria, il (...)sia caduto addosso allo (...), così cagionandogli le gravi fratture cervicali immediatamente rilevate in sede sanitaria.
Ed invero nella eterogeneità delle deposizioni (molti del calciatori presenti) agli atti, di particolare rilievo sono quelle della terna arbitrale secondo cui: “l’impatto è avvenuto in volo..dopodiché ho visto (...)a terra… non sono in grado di dire se lo (...)sia caduto addosso al portiere o viceversa” (Ragazzini, arbitro); “la caduta di (...)è stata di schiena; (...)non ha toccato il pallone, perché questo era già nella mani del portiere… (...)è caduto pure lui a terra, ma non c’è stato contatto tra i due giocatori, nemmeno dopo la caduta a terra” (Delai, guardalinee); “(...)non ha impattato il pallone; io l’ho visto ricadere al suolo di schiena; non l’ho visto impattare il (...); neppure al momento della caduta ho visto un contatto tra i due giocatori” (Stanassi, guardalinee). Per altro anche la maggior parte dei numerosi altri testi esclude il contatto a terra.
In conclusione l’attore non è riuscito a dare la prova, che a lui incombe, del fatto illecito altrui.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle della compagnie assicuratrici chiamate in causa.
PQM
Il tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da (...) nei confronti di (...), con la chiamata in causa di ALLIANZ Assicurazioni Spa e di CARIGE Assicurazioni Spa:
rigetta la domanda e condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 40000 per compensi professionali a favore di parte convenuta, in € 20,30 per spese, € 30000 per compensi professionali a favore di parte CARIGE e in € 3,40 per spese, € 19250 per compensi professionali a favore di parte ALLIANZ oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
Forlì, 13.6.2014
Il giudice
(dr. Orazio Pescatore)
1 È di qui la punibilità delle lesioni cagionate “a gioco fermo” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10734 del 07/02/2008)