TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2241/2018 DEL 08/08/2018

IL TRIBUNALE di GENOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice Unico dott. Roberto Braccialini ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa iscritta al n. …/2016 promossa da :

OMISSIS  , parte elettivamente domiciliata PIAZZA COLOMBO, 1/9 16121 GENOVA presso lo studio dell’Avv. RAFFO LUCA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive

PARTE ATTRICE

 

CONTRO

(…) S.P.A. (C.F. 80036450106), con il patrocinio dell’avv. PESCE ROBERTO e FAZZARI GIANCARLO (FZZGCR64B04D969M)    VIA    MARAGLIANO 10/7  GENOVA; elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO, 12/10 16121 GENOVA presso il difensore avv. PESCE ROBERTO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

rassegnate all’udienza  di precisazione delle conclusioni in data 23/03/2018

come da verbali dattiloscritti  ivi acclusi  da intendersi qui compiutamente richiamati.

Svolgimento del processo r.g. 10872/2016.

Con atto di citazione notificato in data 9.08.2016 il Dott.  OMISSIS  conveniva in giudizio la U.C. OMISSIS  S.p.a. (di seguito “OMISSIS ”), chiedendo a questo Tribunale di accertare l’attività di consulenza svolta a favore della società calcistica e conseguentemente di condannare la OMISSIS  al pagamento dei compensi e delle spese dovute, così come determinati e/o liquidati in corso di causa e/o come ritenuti di giustizia, anche sulla base di criteri equitativi.

Riferiva l’attore di essere un consulente sportivo, esperto di calcio mercato internazionale e di campionati di calcio dei Paesi aderenti alla Confederazione Sudamericana del Calcio (CONMEBOL) e del Messico nonché un Procuratore Sportivo regolarmente iscritto presso il Registro Procuratori Sportivi F.I.G.C. Nel periodo di calciomercato relativo alla stagione sportiva luglio 2014giugno 2015 OMISSIS  intendeva avviare stabili rapporti con club militanti nei campionati dell’America centrale al fine di acquistare alcuni calciatori e, pertanto, necessitava di un esperto in grado di offrire valutazioni tecnico-didattiche dei calciatori da esaminare; nell’agosto 2014, interessata all’acquisto del calciatore OMISSIS , la società inviava all’esponente una proposta di acquisto da valutare e da recapitare agli agenti e al Club di appartenenza. Pur non essendosi concretizzato tale ultimo l’acquisto, ma essendo state apprezzate le capacità professionali dell’attore, la Società convenuta proponeva a quest’ultimo di intraprendere un rapporto di collaborazione in base al quale egli avrebbe dovuto offrire consulenza in ambito sportivo, visionando le partite di calcio e fornendo valutazioni tecnico-didattiche sui calciatori ritenuti più adatti nonché avviare, ove richiesto, i primi contatti con il Club di appartenenza e con gli agenti.

Nonostante tale accordo non fosse stato formalizzato per iscritto, l’attore iniziava la propria attività di consulenza in favore della OMISSIS  e nel novembre 2014, richiesto dalla società di recarsi a Buenos Aires, incontrava l’osservatore OMISSIS  per visionare alcune partite, suggerendo OMISSIS  quale principale calciatore da segnalare alla società ligure: interessata all’acquisto del calciatore, OMISSIS  conferiva all’attore l’incarico di prendere contatti con il Club di appartenenza del calciatore ma, a causa dell’ingente valutazione di mercato del calciatore (intorno ai 10 milioni di dollari americani), l’esponente suggeriva a OMISSIS  di coinvolgere nell’acquisto il Manchester City, anche ai fini di una eventuale futura sinergia tra i due club. Prima di contattare il potenziale partner, l’attore concordava con la OMISSIS i compensi relativi all’opera di consulenza prestata in tale occasione e solo successivamente intensificava      i rapporti      con    il responsabile del fondo di investimento del Manchester City.

All’inizio del 2015, interessata all’acquisto del calciatore OMISSIS, OMISSIS  inviava all’attore una nuova proposta di acquisto da recapitare al calciatore ed al suo Club; in considerazione dell’abilità professionale dimostrata fino a quel momento, nel maggio 2015 la società calcistica chiedeva di fornire attività anche in relazione alla possibile cessione del proprio calciatore OMISSIS .

Tanto premesso in fatto, in diritto l’attore lamentava di non aver mai ricevuto alcun compenso dalla società OMISSIS , nonostante la corposa attività di consulenza fornita dall’agosto 2014 al gennaio 2016 e a fronte degli accordi economici pattuiti, con riferimento anche al rimborso delle spese sostenute per i viaggi e le trasferte estere. Tale comportamento aveva costretto l’attore ad interrompere ogni contatto e collaborazione con la società nel marzo 2016, dopo aver ulteriormente appreso che il calciatore OMISSIS  era stato ceduto con notevole plusvalenza a favore della OMISSIS .

A dire dell’attore, l’attività svolta a favore della società era riconducibile alla prestazione d’opera intellettuale disciplinata agli  artt. 2229 ss. c.c., i quali non richiedono forme particolari per la costituzione del relativo contratto. Sempre secondo la difesa OMISSIS , il diritto di esigere il compenso consegue al semplice espletamento della  prestazione, considerato che nel mondo del calcio accade sovente che un consulente inizi a collaborare con un Club senza il previo accordo in merito al compenso dovuto per l’attività da svolgersi. Ciò a causa anche della velocità e della molteplicità delle operazioni che una società calcistica si trova a dover svolgere nella quotidianità; in particolare, qualora l’accordo non sia formalizzato, il consulente potrebbe in ogni caso esigere il pagamento dei compensi, rivolgendosi stragiudizialmente alla società o in via giudiziale al giudice il quale deve applicare la convenzione tra le parti o, in mancanza, le tariffe e/o gli usi esistenti o la propria valutazione equitativa.

Tutto ciò premesso, l’attore chiedeva a questo Tribunale di liquidare il compenso maturato, tenendo in debito conto l’unico accordo intervenuto tra le parti e relativo alla possibile cessione del calciatore OMISSIS  per un totale di437.000,00, in tal modo determinando il quantum dovuto per l’attività svolta dal 2014 al 2016.

Si costituiva in giudizio U.C. OMISSIS  S.p.a. eccependo in via preliminare la nullità e l’inefficacia degli accordi asseritamente intercorsi tra le parti. La difesa della convenuta negava in radice l’esistenza di qualsivoglia contratto intervenuto tra le parti e sosteneva che, anche a voler ritenere che tra le parti fossero intercorsi accordi, questi ultimi sarebbero stati nulli e privi di qualsivoglia efficacia in quanto in contrasto con le norme dell’ordinamento sportivo.

Secondo la prospettazione di OMISSIS , l’attore aveva inquadrato i fatti nell’ambito della fattispecie civilistica della prestazione d’opera al solo fine di sottrarsi all’applicazione del Regolamento Agenti di Calciatori - in vigore fino al marzo 2015 - e del successivo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, i quali prevedono la nullità e l’inefficacia di ogni accordo assunto in violazione delle regole formali e sostanziali previste dalla F.I.G.C. In particolare, la convenuta eccepiva l’inesistenza di un preciso e formale incarico conforme ai summenzionati Regolamenti, anche sulla base di quanto affermato dall’attore stesso (il quale aveva riconosciuto che alcun accordo era mai stato formalizzato; sostenendo al contrario che fosse dovere del Dott. OMISSIS  premurarsi di ottenere un incarico scritto prima di svolgere ogni attività.

Nel merito, la convenuta domandava il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto, non essendovi stato alcun utile contributo alle cessioni/acquisti dei giocatori menzionati in citazione.

In relazione all’acquisto del calciatore OMISSIS , la convenuta eccepiva che l’attore si era limitato ad un ruolo di “passacarte” senza alcuna dimostrazione di una presunta attività di consulenza o valutazione. Circa la volontà della OMISSIS  di intraprendere un rapporto di collaborazione avente ad oggetto l’analisi del mercato calcistico in America Latina, la convenuta riferiva di avere già una struttura finalizzata al monitoraggio dei campionati di calcio nazionali ed internazionali senza alcun bisogno di avvalersi dei servizi del Dott. OMISSIS , il quale non aveva fornito alcuna prova in merito all’esecuzione del preteso rapporto di collaborazioneindicato nelle mail le spese sostenute nelle trasferte e nei viaggi. In aggiunta, OMISSIS  eccepiva l’assenza di qualsivoglia seria valutazione tecnica dei giocatori, essendosi l’attore limitato a fornire una mera elencazione di dati anagrafici.

Per quanto riguarda l’attività di coordinamento svolta a Buenos Aires con OMISSIS , la convenuta sosteneva che l’attore si trovava per ragioni sue già in loco e che aveva semplicemente accompagnato il proprio osservatore ufficiale in un giro di appuntamenti calcistici già preventivamente concepito dalla OMISSIS , in particolare dal Direttore Sportivo e dal Responsabile dello Scout, senza quindi alcun contributo personale dell’attore.

In relazione alla segnalazione del giocatore OMISSIS , OMISSIS  eccepiva la mancanza di qualsivoglia prova a supporto delle tesi dell’attore, sostenendo che fosse stata proprio la società a chiedere informazioni ed a manifestare interesse per il predetto calciatore. Con riferimento al presunto incarico conferito per lo svolgimento delle trattative di acquisto sempre dello stesso giocatore, la convenuta sosteneva che un incarico di tal genere avrebbe richiesto la sottoscrizione di un formale contratto conforme alle norme F.I.G.C. ed ulteriormente che tale trattativa era stata interamente eseguita in prima persona dal Presidente della OMISSIS , senza che l’attore avesse fornito alcuna prova attestante il lavoro svolto.

Ancora, con riguardo all’asserito incarico svolto per acquistare congiuntamente il OMISSIS  insieme al Manchester City, OMISSIS  eccepiva che l’operazione non si era mai perfezionata e che la sola circostanza di aver contattato tale club non faceva maturare alcun corrispettivo, non essendo l’operazione andata a buon fine.

Infine, la convenuta eccepiva che il mandato esplorativo conferito all’attore per curare il trasferimento del giocatore OMISSIS , prodotto in giudizio al fine di dimostrare l’attività svolta, provava piuttosto come la società calcistica fosse solita conferire un apposito incarico scritto allorché intenzionata ad usufruire delle prestazioni di un procuratore Sportivo. In ogni caso, la convenuta eccepiva che l’attore non aveva fornito alcuna prova di aver svolto attività in esecuzione del suddetto mandato, avendo oltretutto il calciatore e OMISSIS  risolto consensualmente il contratto economico tra di loro a decorrere dal 1^ giugno 2015.

Circa i compensi richiesti per la futura cessione del calciatore OMISSIS , OMISSIS  ribadiva che soltanto la sottoscrizione di un valido contratto conforme ai modelli F.I.G.C. legittimasse l’attore ad avanzare tali pretese e che comunque era stato l’attore ad inviare una bozza del contratto di rappresentanza, mentre OMISSIS  aveva deciso di non accettare tale proposta, rifiutando la stipula di un definitivo.

Sulla base di quanto esposto, la convenuta domandava ulteriormente la condanna del Dott. OMISSIS  al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, avendo l’attore agito al solo fine di ottenere compensi non dovuti  ed avendo posto a sostegno della propria azione argomentazioni infondate nonché strumentalizzato a suo favore fatti e circostanze.

A seguito dello scambio delle memorie ex art 183 comma VI c.p.c., l’attore domandava in via subordinata la condanna di OMISSIS  al pagamento delle indennità e delle spese ai sensi dell’art. 2041 c.c. come determinate in corso di causa ed inoltre contestava la tardività della seconda memoria della convenuta, in quanto depositata in data 11.03.2017 anziché in data 9.03.2017 ; la convenuta eccepiva l’inammissibilità della nuova domanda, in quanto mai formulata in precedenza, e ne chiedeva il rigetto.

Successivamente il precedente istruttore disponeva la trascrizione giurata delle conversazioni telefoniche prodotte dall’attore mediante chiavetta USB con termine per il deposito telematico fino al 10.05.2017: espletato tale incombente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della copiosa documentazione allegata agli atti, le parti venivano rinviate all’udienza del 23.03.2018 per la precisazione delle conclusioni, come da separato verbale da intendersi qui richiamato, con l’assegnazione dei termini ordinari per la redazione delle difese conclusive.

MOTIVI della DECISIONE

Sul versante processuale, deve escludersi qualsiasi tardività nella sottoposizione delle memorie deduttive ed istruttorie da parte della Società convenuta, la quale ha per tempo provveduto ai relativi invii telematici nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 183.6 c.p.c., posto che – per la regola generale dell’art. 155 c.p.c. – il giorno dell’udienza, in cui il precedente istruttore ha accolto la richiesta di integrazioni ai sensi di tale disposizione processuale, non va computato nel calcolo del 30+30+20 giorni di calendario rilevante per la scansione dei termini istruttori.

Del pari, non si ritiene inammissibile per tardività la prospettazione di arricchimento senza causa introdotta dall’attore nelle proprie memorie deduttive. E’ chiaro che si tratta di una domanda “nuova”, ma è pur sempre una domanda “consequenziale” che discende dall’eccezione di nullità della principale, formulata da OMISSIS . In proposito pare sufficiente il richiamo della Cassaz., Sez. Unite n. 12310 del 15.6.2015 per stabilire la ritualità e tempestività di una simile integrazione deduttiva.

Relativamente al merito lo scrivente, designato alla trattazione della vicenda in avanzata fase decisionale, condivide l’impostazione istruttoria del precedente titolare del fascicolo, il quale ha respinto per inammissibilità ed irrilevanza i capitolati istruttori sottoposti dalle contrapposte difese.

Tale scelta istruttoria appare obbligata, nell’opinione anche di questo giudice, alla luce di alcune fondamentali caratteristiche che connotano il rapporto in esame: in primo luogo, la disciplina giuridica dell’agente di calciatori e del procuratore sportivo. Figure professionali di intermediari, per molto tempo lasciate alla sola regolamentazione convenzionale e poi, progressivamente, disciplinate in modo specifico a partire dagli anni ’90 da fonti secondarie rese efficaci dalle Federazioni sportive di riferimento in forza dell’autonomia organizzativa riconosciuta a tali organizzazioni dall’art. 14 della L. 23.3.1981 n. 91. Ciò, per evitare che un certo sottobosco sociale e comunicativonon si sta certo parlando della vicenda qui in esameche fa da corollario alle più amate, e pagate, competizioni sportive, si alimentasse economicamente mediante contributi informativi sovente di estrema genericità, aumentando in modo tanto significativo quanto ingiustificato i costi dei giocatori.

Il sistema che ne è scaturito ha dato adito a non pochi problemi di rapporto tra le fonti, visto che fino alla recente Legge di Stabilità per l’anno 2018 (art. 1 co.373 L. 27.12.2017 n. 205) mancava una disciplina professionale data con norme primarie. Tuttavia non può negarsi che le disposizioni regolamentari delle Organizzazioni sportive avessero nel tempo modellato una disciplina uniforme e tipica della professione  di agenti e procuratori sportivi, sia in termini di accesso (registrato) alla professione stessa, che per quanto riguarda una certa qual tipicità dell’oggetto contrattuale: come desumibile dalle decisioni della Cassaz. Sez. III, 17.3.2015 n. 5216 e 23.9.2015 n. 18807.

Non è dunque inopportuno richiamare le disposizioni testuali della FIGC riguardo alle incombenze degli agenti e procuratori di calciatori, applicabili al rapporto controverso “ratione temporis”: ”..

Regolamento Agenti di Calciatori 2010

Art. 3 comma 3 L’Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.

Modalità dell’incarico

Art.16 comma 1. Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. A  pena  di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria  della  Commissione  Agenti.  2.  Adempiute  le  formalità  di  cui sopra, il mandato assume efficacia dalla data della 7 sua sottoscrizione. 3. L’incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato. 4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell’Agente e le modalità del pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l’agente per suo conto. Il pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l’agente. 5. Il mandato deve a pena di nullità contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all’agente dal calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti

Compenso

Art. 17 comma 7 L’Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell’art. 3 comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall’atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.

Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo (in vigore dal 1 aprile 2015)

Art. 3 comma 3. Le Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati preso la FIGC.

Art. 5 comma 1: Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l’oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, e può contenere una clausola compromissoria o l’indicazione del foro competente in caso di controversie. Il Contratto di Rappresentanza deve essere corredato dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche e della Dichiarazione delle Persone Giuridiche, se necessaria, ovvero fare riferimento alle stesse se già depositate presso la FIGC nell’anno precedente e non siano intervenute nel frattempo variazioni. Nel Contratto di Rappresentanza il Procuratore Sportivo deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero ne deve rendere edotte le parti contrattuali.

Art. 5 comma 5: Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l’inefficacia.

Dalla piana lettura di tali previsioni, e più in generale dall’intero impianto dei regolamenti sportivi man mano avvicendatisi dal 1991 in avanti, discende che l’attività di intermediazione/rappresentanza in esame risulta conformata da tre principi informatori:

a) Non esiste una mera attività consulenziale (per quanto “prolungata e trasversale”, come assume il dr. OMISSIS ) che si connoti per una sua tipicità riconoscibile anche ai fini parcellari, svincolata e distinta dalla più generale finalizzazione al trasferimento/collocazione di calciatori presso società sportive;

b) Non può qualificarsi come incarico professionale il semplice scambio comunicativoche può anche concernere informazioni rilevanti per la scelta di un giocatore alla stregua di una vera e propria “consulenza” – tra agenti / procuratori sportivi e le società calcistiche, perché entrambe tali parti sono costantemente immerse in un “flusso comunicativo” che diventa rilevante solo quando l’incarico di rappresentanza viene formalizzato e finalizzato: da qui, la necessità di una “forma tipica” per la validità sostanziale dell’incarico professionale;

c) Data poi la dimensione provvigionale dell’attività in esame, non appare sufficiente neppure l’espletamento “di fatto” delle incombenze comunicative tra procuratore sportivo e società, dal momento che si richiede per il pagamento di compensi che l’incarico sia anche andato a buon fine grazie alla formalizzazione dell’ingaggio del giocatore “trattato”.

Fatte queste premesse, e riferite alla concreta vicenda che ne occupa, appare dunque chiaro che per effetto delle considerazioni sopra sviluppate non sarà possibile il riconoscimento di alcun compenso professionale al dr. OMISSIS  né per via convenzionale,per la via extracontrattuale prospettata in linea subordinata, per un duplice ordine di ragioni: 1) la non remunerabilità della consulenza o della cooperazione “generica”; 2) la mancata finalizzazione della cooperazione prestata all’effettivo ingaggio/cessione di alcun giocatore per il tramite del  contributo dell’attore.

Premesso che pacificamente non consta alcun incarico di rappresentanza sottoscritto tra le parti (quello per OMISSIS  è rimasto allo stadio di bozza), conviene dare conto analitico del secondo profilo fattuale rilevante per la decisione.

Nell’”affare OMISSIS ”, l’attore sostiene che la società calcistica gli abbia inviato una proposta di acquisto da valutare e da recapitare al Club di appartenenza del giocatore: egli tuttavia riconosce espressamente che l’acquisto non si è concretizzato. OMISSIS  sostiene che OMISSIS  abbia avuto un ruolo di mero “passacarte” senza aver provato lo svolgimento di qualsivoglia attività di consulenza.

Nella “vicenda OMISSIS ”, l’attore afferma di aver ricevuto apposito incarico dalla OMISSIS  per contattare il Club di appartenenza nonché di aver concordato con la società i compensi dovuti per l’attività prima di contattare il responsabile del fondo di investimento del Manchester City. La società calcistica eccepisce l’inesistenza di un formale contratto conforme alle norme F.I.G.C. ed evidenzia come la trattativa per il giocatore sia stata interamente seguita dalla Presidente della OMISSIS . Quest’ultima, inoltre, eccepisce come l’operazione non si sia mai perfezionata e che la sola circostanza di aver contattato il Club calcistico non sarebbe idonea a far maturare alcun corrispettivo, a causa del negativo esito dell’operazione.

Per la terza attività in esame, l’attore sostiene che la società calcistica gli abbia richiesto attività di consulenza circa la possibile cessione del proprio calciatore OMISSIS . OMISSIS  eccepisce la carenza di prove circa l’esecuzione del mandato esplorativo conferito ed evidenzia come il calciatore stesso e la società calcistica abbiano risolto consensualmente il contratto a decorrere dal 1 giugno 2015.

Ora, la copiosa mole documentale sottoposta principalmente dal OMISSIS , criticamente apprezzata, non consente di interpretare gli accadimenti nella chiave di lettura proposta dall’attore.

Le registrazioni e messaggistica sottoposte, a parte ogni considerazione sulla fedeltà di trascrizione, non derivano da affidabili captazioni “terze” ma appaiono da subito congegnate per la precostituzione di una prova, con domande e doglianze congegnate in modo suggestivo per provocare la progressiva adesione degli interlocutori (i dirigenti e rappresentanti della squadra genovese) alle tesi di parte.

In ogni caso, malgrado l’imponenza degli scambi comunicativi, rimane il fatto che essi non hanno prodotto alcun risultato utile per le ragioni della Società calcistica, perché le evidenze documentali sugli accordi perfezionati nel tempo per i tre calciatori in questione non confermano un contributo realmente significativo del OMISSIS  per il perfezionamento, di volta in volta, dell’acquisto o della cessione dei tre giocatori di cui si discute.

In tal senso, cominciando dalla vicenda economica di maggiore peso specifico, non risulta documentato alcun utile contributo dato dal OMISSIS  all’acquisto del OMISSIS  nel dicembre 2014 (docs. 4-7 attore):come acquisto diretto da parte della società genovese, in termini di co-acquisto unitamente al MANCHESTER CITY.

Per la successiva cessione dello stesso giocatore al OMISSIS, viene esibita una bozza di mandato dell’agosto 2015 (doc. 11) che non risulta mai sottoscritta dalla Società convenuta, in un contesto in cui lo stesso attore nelle sue difese processuali riconosce di non aver preso parte al relativo negoziato (v. terza memoria istruttoria, pag. 11, contestando i capitoli 1 e

12 della convenuta); a fronte di una “trattativa lampo” databile e conclusasi nell’anno successivo (luglio 2016, vedi notizia su CALCIOMERCATO nello stesso all. 11)

Per la posizione OMISSIS , a prescindere da quando lo stesso sarebbe stato oggetto di attenzione diretta della OMISSIS   (agosto 2014) secondo gli assunti della convenuta, è pacifico che l’acquisto dal club argentino RIVER PLATE non si sia mai perfezionato nelle due distinte occasioni considerate dalle prodd. 1 e 8: per cui il mero recapito delle offerte economiche di OMISSIS  non ha alcuna rilevanza ai fini provvigionali.

Come poi giustamente messo in luce dalla parte convenuta, una precisa sconfessione alle tesi dell’attore sull’oggetto dell’attività indennizzabile viene dalle stesse difese processuali del OMISSIS , nella misura in cui è pacifico che lo stesso rivesta la qualità formale di procuratore sportivo debitamente registrato (citazione, pag. 1, ultimo paragrafo); e che in più occasioni il OMISSIS  abbia richiesto per procedere nell’attività di sondaggio un mandato della Società formalmente riconducibile allo schema FIGC.

Una prova determinante di una stadiazione negoziale mai esitata in una valida stipulazione contrattuale si ricava direttamente dalla vicenda OMISSIS , visto che in tale caso è stato effettivamente conferito un incarico esplorativo (doc. 9), datato 21.5.2015 e assegnato  congiuntamente a tale sig. Manuel VELARDE, che però non è sfociato nell’ipotizzato trasferimento al club messicano FUTBOL MONTEREY, perché il calciatore e OMISSIS  hanno preferito risolvere consensualmente il rapporto precedente.

Vi è da prendere in esame da ultimo l’assistenza agli scouts OMISSIS ni in visita alle principali compagini calcistiche sudamericane per nuovi possibili reclutamenti e rimpiazzi. Una collaborazione che però pare assolutamente normale in questo comparto e che si è limitata alla condivisione di appuntamenti per apprezzare dalla diretta visione sui campi da gioco i possibili acquisti: non certo definibile come “organizzazione” di trasferte per professionisti già indubbiamente attrezzati per questo tipo di attività, come chiaramente risulta essere il sig. OMISSIS . Se si pone attenzione alla mail 18.11.2014 prod. 4, da questi inviata al OMISSIS , si comprende che si parla di incontri concertati per scambi informativi, su un perfetto piano di parità, e non già di un rapporto di qualche sottordinazione dei referenti di OMISSIS  al OMISSIS .

Riepilogando. La presenza di una disciplina tipica con apprezzabili connotati pubblicistici, finalizzata ad una “moralizzazione” del mercato dei calciatori, impedisce che si possa prendere in considerazionequale valido titolo contrattuale – un semplice scambio comunicativo o anche una collaborazione consulenziale, non esitata però nel “procacciamento” e formalizzazione effettiva dell’ingaggio di uno specifico giocatore.

In più, rispetto alle specifiche vicende dei calciatori “trattati”, vi è un’unica  bozza di incarico, mentre non risultano formalizzati altri mandati; e non risulta fornita una specifica assistenza esclusiva e determinante per il trasferimento in entrata o uscita di tali giocatori presso OMISSIS .

Ne discende che difettano i presupposti formali e convenzionali per potersi riconoscere alcun compenso professionale al OMISSIS  nei termini azionati con la domanda principale.

In riferimento alla subordinata di arricchimento senza causa, la stessa pur ritualmente introdotta - appare inammissibile sul piano sostanziale in base all’ art. 2042 c.c., per la presenza alternativa di una valida prospettazione contrattuale, la cui infondatezza impedisce di procedere all’esame delle domande sviluppate in chiave sostitutiva.

In ogni caso, vale per la subordinata quanto appena sopra considerato per la richiesta principale. Non è sufficiente – per la provvigione come per l’arricchimento - che vi sia stato uno scambio, per quanto approfondito, di informazioni utili a valutare la convenienza o meno di un determinato ingaggio: solo l’avvenuto perfezionamento di quest’ultimo per il tramite diretto del procuratore abilita quest’ultimo a reclamare un appropriato compenso per l’”utilità” derivata alla Società calcistica.

Dalla reiezione delle domande, che però non assumono per nulla i caratteri di pretestuosità richiesti dall’art. 96 c.p.c. (come vorrebbe la convenuta), consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, per le quali appaiono congrue le medie tariffarie del pertinente scaglione tariffario (260-520 mila euro), con una serie di importanti mitigazioni.

Sul piano sostanziale, vi è da considerare che la società calcistica non ha manifestato particolare solerzia per chiarire alla sua controparte l’assenza di validi estremi per una reciproca collaborazione, preferendo atteggiamenti da “muro di gomma”, come il frequente rinvio alle decisioni dell’uno o dell’altro suo dirigente.

Sul versante processuale, la fase istruttoria ha avuto una dimensione solo documentale, per il che si giustifica una riduzione del compenso di fase al minimo di legge.

Infine, vi è da considerare che solo in epoca recente le disciplina del comparto ha trovato preciso assetto normativo con disposizioni di rango primario, con il che si è posto rimedio a quelle “sacche di incertezza” sulla valenza del precedente assetto degli incarichi in esame, che si è riflesso anche nell’odierna vicenda: pertanto si giustifica, per tutti gli evidenziati profili, la compensazione per metà delle spese di lite.

Analiticamente, dai     precedenti   rilievi  conseguono seguenti compensi di fase, considerati per l’intero:

euro 3300 per esame e studio;

euro 2500 per atti introduttivi;

euro 4500 per fase istruttoria;

euro 5500 per fase decisionale,

per  un  totale  di  euro  15.800  oltre  accessori  di  legge,  prima dell’indicata compensazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinta, RESPINGE le domande principale e subordinata avanzate dal dr. OMISSIS  nei confronti di U.C. OMISSIS  Spa.

Condanna la parte attrice a rifondere la metà delle spese di lite della convenuta, liquidate per tale frazione in euro 7.900 oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge.

Genova, 7 agosto 2018

Il Giudice u. des.

Dr. Roberto Braccialini

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